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Il possesso

diritto



Il possesso


Il possesso č il potere sulla cosa che si manifesta in un'attivitā corrispondente all'esercizio della proprietā o di altro diritto reale. Il possesso richiede due elementi:

- ELEM. OGGETTIVO: consiste nella disponibilitā materiale del bene

- ELEM. SOGGETTIVO: consiste nella volontā del possessore di esercitare sulla cosa i poteri del proprietario.

Gli effetti del possesso sono:

I diritti e obblighi in caso di restituzione

Acquisto proprietā di beni mobili

Usucapione

Ci sono due tipi di possessori:

POSSESSORE IN BUONA FEDE: colui che compra la cosa non sapendo che č stata rubata dal venditore che in questo caso č un ricettatore.



POSSESSORE IN MALA FEDE: il possesso del ladro.

Riguardo alle spese il possessore ha sempre diritto al rimborso delle spese fatte per la produzione dei frutti.

La detenzione manca dell'elemento soggettivo e si divide in:

- QUALIFICATA: esercitata in nome proprio per diritto personale su cosa altrui.

- NON QUALIFICATA: esercitata nell'interesse altrui (ex. Amicizia).

L'usucapione č un modo d'acquisto di proprietā che si realizza per effetto del possesso del bene. I beni usurabili devono essere in commercio - non demaniali. L'usucapione deve avere i seguenti requisiti:

IL POSSESSO:

Pacifico: no con violenza

Non clandestino: no in modo occulto

Continuo: non abbandonato

Non interrato a terra

DECORSO DEL TEMPO:

o   Usucapione ordinaria: 20 anni beni immobili, 10 anni beni mobili registrati.

o   Usucapione abbreviata: 10 anni beni immobili, 3 anni beni mobili registrati.

La prima forma di difesa del possesso č data dall'autotutela.

- AZIONI POSSESSORIE: tutela possessoria fine immediato.

- AZIONI DI REINTREGAZIONE: il possessore spogliato del suo possesso chiede di esser reintegrato in esso entro l'anno.

- AZIONI DI MANUTENZIONE: tutela il possessore contro molestie che impediscono di godere della cosa.

- DENUNZIA DI NUOVA OPERA: un'opera intrapresa da altri e non terminata quando abbia ragione di temere che la cosa possa creare danno al suo possesso. 


- DENUNZIA DANNO TEMUTO: quando qualcosa sta per derivare un danno al suo possesso si rivolge all'autoritā giudiziaria.





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