Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

LA PLURALITA' DEI SOGGETTI - LE OBBLIGAZIONI SOGGETTIVAMENTE COMPLESSE

diritto



LA PLURALITA' DEI SOGGETTI

LE OBBLIGAZIONI SOGGETTIVAMENTE COMPLESSE

I casi in cui si ha una pluralità di soggetti del rapporto obbligatorio possono distinguersi: in base alla natura divisibile o meno dell'oggetto della prestazione; in base al modo di attuazione del rapporto obbligatorio; in base al fondamento e ai caratteri dell'organizzazione collettiva dei creditori o dei debitori; e infine in base ad una combinazione di tali criteri. La prestazione è divisibile se l'entità dedotta nel rapporto obbligatorio può essere frazionata in parti che abbiano proporzionalmente la stessa funzione economica dell'intera prestazione. In caso contrario l'obbligazione è indivisibile; ma un tale carattere può dipendere , oltre che dalla natura della prestazione (indivisibilità oggettiva), dal contenuto dell'atto di autonomia da cui il rapporto si origina (indivisibilità soggettiva). Quando la prestazione è divisibile, l'obbligazione con pluralità di soggetti può presentarsi, con riguardo alle modalità di attuazione, nelle forme dell'attuazione parziaria, solidale e congiunta. Nel primo ordine di casi, se unico è il creditore e più sono i debitori, il creditore può pretendere da ciascuno dei debitori una frazione dell'intera prestazione; se più sono i creditori e uno solo è il debitore, ciascun creditore può pretendere una sola frazione (1314). Nel secondo ordine di casi, se unico è il creditore e più sono i debitori (solidarietà passiva), il creditore può pretendere da ciascun debitore l'intera prestazione e l'adempimento di uno libera gli altri; se più sono i creditori e uno solo è il debitore (solidarietà attiva), ciascun creditore può pretendere l'intera prestazione e l'adempimento conseguito dall'u 515e46f no libera il debitore verso tutti i creditori. La solidarietà passiva è divenuta la regola: in mancanza di patto contrario, se la prestazione è divisibile e plurimi sono i debitori, l'attuazione è solidale (1292). La solidarietà attiva deve essere invece prevista dalla legge o dalle parti. Nel terzo ordine di casi, se unico è il creditore e più sono i debitori, il creditore può pretendere la prestazione soltanto dal gruppo dei debitori uniti e questi si liberano se la eseguano tutti insieme; se più sono i creditori e unico è il debitore, soltanto il gruppo dei creditori uniti può pretendere l'intera prestazione e il debitore si libera se la esegue nei confronti di tutti i creditori. Le obbligazioni con pluralità di soggetti in cui assume rilievo l'organizzazione collettiva non si prestano a una sistemazione unitaria poiché la disciplina relativa alla speciale organizzazione del gruppo prevale di volta in volta sulla regolamentazione che potrebbe dedursi dalla nascita della prestazione o dalle modalità di attuazione del rapporto. Le ipotesi sono ricomprese nella categoria delle "obbligazioni soggettivamente complesse". Sono stati individuati tre elementi costitutivi: una pluralità di creditori e\o di debitori; un'unica prestazione (eadem res debita); una fonte unitaria per tutti i soggetti del rapporto (eadem causa obligandi). Il primo elemento costitutivo presuppone una comunione di interessi. Occorre distinguere l'ipotesi dai casi in cui possa aversi una contitolarità, figura che ricomprende in sé sia la sfera della proprietà e dei diritti reali sia la sfera delle situazioni giuridiche di natura obbligatoria. Il secondo elemento costitutivo ha dato luogo a discussioni, nel senso che l'identità dell'obbligazione sia ravvisabile soltanto all'origine: in fase di attuazione si avrebbero tante prestazioni e quindi tanti rapporti quanti sono i debitori o i creditori. Una spiegazione più lineare suggerisce di distinguere tra il momento della titolarità e il momento dell'esercizio: non si può escludere che modalità diverse di esercizio della pretesa o di attuazione dell'obbligo si combinino con l'unitaria imputazione della titolarità a tutti i creditori e\o debitori. Il terzo elemento permette di evitare che siano possibili confusioni con l'ipotesi in cui più soggetti siano tenuti in base a prestazioni identiche, ma del tutto autonome, che nel loro insieme diano vita a un cumulo di adempimenti. L'unità della fonte può manifestarsi tanto sul piano contrattuale quanto su quello extracontrattuale. Nella prima direzione potrà farsi riferimento a taluni schemi in cui l'aspetto unificante può essere costituito dal corrispettivo unico, dalla globalità dell'operazione economica, da documentazioni di carattere formale. Nella seconda direzione l'ipotesi legale tipica si riferisce al caso in cui sia possibile accertare un unico fatto dannoso e quest'ultimo sia imputabile ad una pluralità di soggetti che abbiano concorso a produrlo. La disciplina a cui si può fare riferimento,in mancanza di norme di carattere generale, è stata tratta dalla regolamentazione delle obbligazioni solidali e delle obbligazioni indivisibili (art. 1292 e 1320).



LE OBBLIGAZIONI PARZIARIE

L'unica disposizione di legge in materia di obbligazioni parziarie si limita a prevedere che la prestazione divisibile può essere adempiuta per parti quando della medesima siano titolari più soggetti dal lato dell'obbligo, quando alla medesima abbiano diritto più soggetti, ovvero quando ricorrano entrambe le ipotesi. Il fenomeno è stato considerato dal punto di vista del meccanismo di attuazione per mezzo di una pluralità di prestazioni identiche. Prima di affermare che il debitore parziario sia legittimato a liberarsi con l'esecuzione di una prestazione non conforme all'integrale adempimento dell'unica obbligazione, è necessario confutare che il suo sia un esatto adempimento. E' necessaria una spiegazione che tenga conto della specificità delle obbligazioni parziarie, i cui separati "adempimenti" restano distinti sia dall'estinzione di una pluralità di obbligazioni identiche, sia dall'esecuzione parziale di un'unica obbligazione con un unico titolare e con prestazione divisibile. La ricostruzione che descrive nella maniera più efficace l'autonomia della categoria ha come punto di riferimento la nozione di quota, quale misura della partecipazione di ciascun debitore e\o creditore all'obbligazione nel suo complesso. Occorre ricordare che il singolo debitore, il quale consapevolmente adempia oltre la sua quota non può essere equiparato ad un qualsiasi terzo e così il creditore che abbia ricevuto l'intero è tenuto alla restituzione verso gli altri.

LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI

Il vincolo di solidarietà può riferirsi sia all'ipotesi in cui esistano gli estremi di un'obbligazione soggettivamente complessa sia al caso in cui due o più obbligazioni distinte siano collegate da un nesso di accessorietà. Il codice civile sembra dare per presupposta l'applicabilità del vincolo e del regime di solidarietà a fenomeni eterogenei ma lascia all'interprete il compito di chiarire: in quali casi la disciplina sia funzionale all'esigenza di regolare secondo criteri unitari tutte le ipotesi; in quali la stessa sia applicabile alle obbligazioni soggettivamente complesse; in quali, infine, alle obbligazioni collegate soltanto da un vincolo di accessorietà. L'art. 1292 è destinato a disciplinare il meccanismo generale della solidarietà e in quanto tale non è compatibile con un'applicazione limitata a un singolo settore di rapporti. La disposizione descrive il funzionamento della solidarietà sia dal lato passivo che dal lato attivo e, ne fornisce una nozione.(L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera tutti; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera prestazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori). E' norma di applicazione generale l'art. 1293. Quale che sia la struttura dei rapporti sottoposti al vincolo della solidarietà, è sempre possibile che ciascun debitore, nel caso della solidarietà passiva, sia tenuto ad adempiere con modalità diverse e che il debitore unico, nel caso della solidarietà attiva, sia tenuto ad adempiere con modalità diverse nei confronti dei vari creditori. All'obbligazione contratta nell'interesse esclusivo di un debitore o di un creditore (1298) non si applicano le norme fondamentali(1298 1299) che descrivono il fondamento e il modo di operare di quello strumento(regresso) che permette al debitore, il quale abbia eseguito integralmente la prestazione o impone al creditore il quale abbia conseguito l'intera prestazione, di ristabilire l'interna "parità", per il tramite di pretese dirette a conseguire quel che spetta a ciascun debitore e\o creditore. Esemplare è il caso del fideiussore che, una volta che abbia adempiuto, ha diritto a rivolgersi al debitore garantito in quanto subentra nella posizione del creditore e ne esercita gli stessi diritti. Tra le disposizioni che sembrano applicabili già in via logica al modello dell'obbligazione soggettivamente complessa le più importanti regolano la disciplina dell'interruzione della prescrizione(1310) e le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligazione derivante da impossibilità imputabile a uno o più debitori. Nel diritto applicato la Corte Costituzionale ha escluso l'illegittimità dell'art. 1310 1 comma sulla base di un ragionamento che dovrebbe muovere dalla natura essenzialmente unitaria dell'obbligazione soggettivamente complessa. I giudici fanno riferimento alla necessità logica che la prescrizione si interrompa per tutti i debitori del gruppo oltre che nei confronti di coloro a cui siano stati rivolti gli atti interruttivi. Anche la disciplina dell'inadempimento dovuto a un'impossibilità imputabile a uno o più condebitori(1307) sembra incompatibile con le ipotesi in cui in solido siano due o più obbligazioni fondate su titoli giustificativi diversi. L'obbligo di corrispondere il valore della prestazione dovuta, salva la richiesta del risarcimento del danno ulteriore al debitore inadempiente, presuppone il coinvolgimento di tutti i debitori: costoro subiscono le conseguenze dell'inadempimento imputabile a un solo debitore. Tale disposizione presuppone l'ipotesi di inadempimento definitivo, poiché il riferimento al caso in cui la prestazione sia divenuta impossibile per colpa di uno o di qualcuno dei condebitori. E' opportuno precisare che la stessa presunzione di solidarietà passiva non si applica alle ipotesi in cui gli obblighi siano fin dall'inizio autonomi ma uniti da un vincolo di accessorietà: il vincolo solidale presuppone allora un'espressa previsione normativa o un'apposita pattuizione delle parti (1944).

A prima vista alcune disposizioni sembrano alludere a una sorta di divisione dell'obbligazione tra i contitolari di un'obbligazione soggettivamente complessa. Nel caso previsto dall'art. 1295 non si ha un mutamento del meccanismo di attuazione solidale del rapporto, ma la sostituzione al condebitore dei suoi coeredi i quali al loro interno non sono uniti da un vincolo di solidarietà, ma come un gruppo prendono parte all'attuazione solidale dell'obbligazione nel suo insieme. Nonostante le apparenze, il vincolo di solidarietà permane nell'ipotesi in cui il creditore ponga in essere rinuncia nei confronti di uno soltanto dei condebitori. Il debitore che per effetto della rinuncia è affrancato dalla solidarietà non è automaticamente liberato dalla responsabilità nel caso di insolvenza di uno dei condebitori solidali(1313). Egli è obbligato a contribuire al soddisfacimento dell'interesse del creditore, fino all'integrazione della parte di debito che grava sul debitore insolvente: la parte del debitore insolvente è ripartita tra tutti i debitori, compreso quello che si era liberato dalla solidarietà.

Può definirsi invece quale espressione tipica della solidarietà dal lato attivo, la libera scelta da parte del debitore del concreditore destinatario del pagamento, salvo che il debitore sia già vincolato nei confronti del concreditore che lo abbia preceduto con domanda giudiziale (criterio della prevenzione 1296).

Il riferimento alla divisione dell'obbligazione soggettivamente complessa appare nel codice con riguardo alla fase successiva all'integrale esecuzione della prestazione da parte di uno dei creditori in solido. Si è voluto evitare che uno solo dei creditori traesse vantaggio dall'esecuzione della prestazione o uno solo dei debitori ne subisse l'onere. E la legge prevede che sia paritario il riparto tra tutti dei vantaggi e degli oneri (1298). Il riparto è proporzionale: corrisponde alla misura della partecipazione di ciascuno al debito o al credito che è di tutti. E' necessario che il condebitore, il quale ha eseguito la prestazione per intero o comunque in misura eccedente la sua quota, si rivolga agli altri condebitori. La somma delle quote che da costoro saranno versate al condebitore ridurrà l'onere sopportato dal debitore nei limiti della misura effettiva della partecipazione di lui al debito di tutti (1299). L'esigenza della parità dei vantaggi e degli svantaggi trova applicazione anche nel caso in cui il debitore, che è stato costretto all'adempimento totale, non riesca a riscuotere da uno dei condebitori la parte che costui è tenuto a versargli. "La perdita si ripartisce per contributo tra gli altri debitori compreso quello che ha già fatto il pagamento". (1299) Il diritto di regresso è regolato in maniera specifica con riguardo alla disciplina delle obbligazioni solidali (1299). L'ipotesi della successione per legge nel lato attivo del rapporto obbligatorio quale conseguenza del pagamento presuppone che il diritto in cui il debitore subentra sia identico a quello ceduto. Nel caso di regresso il legislatore usa un'espressione che esclude l'assimilazione della pretesa del debitore al contenuto dell'obbligo originario. L'art. 1299 comma 1, attribuisce il diritto di ripetere al condebitore che ha pagato l'intero, sì che è esclusa la surrogazione nei diritti del creditore; l'art. 1298 comma1, non prevede il regresso nel caso in cui l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno dei debitori, sì che in tale ipotesi è ammessa la surrogazione legale. Il regresso si applica ove sorga il problema di una redistribuzione proporzionale tra contitolari. La surrogazione, in presenza di un pagamento imposto dal vincolo della solidarietà, viene in considerazione quando l'autore del pagamento adempia in virtù di un obbligo fondato su di un titolo distinto (garanzia personale). Nell'analisi delle obbligazioni solidali uno dei problemi più significativi attiene all'individuazione dei criteri che consentano di limitare a una sola posizione gli effetti derivanti da vicende diverse dall'adempimento. Sono state suggerite le seguenti direttive generali: impossibilità di estendere gli effetti che influiscano sulla condizione personale di uno dei contitolari, nonché gli effetti che comunque comportino uno svantaggio a carico di costui; tendenziale comunicazione di tutti gli effetti sicuramente vantaggiosi, tranne i casi in cui sia rimessa ad un contitolare la scelta esplicita di avvalersi dell'effetto vantaggioso. Il criterio "personale" dell'effetto trova chiara applicazione nel caso di interruzione della prescrizione. L'interruzione riguarda tutti, poiché tocca il rapporto nella sua unitarietà; la sospensione riguarda la condizione personale del singolo contitolare interessato e la comunicazione degli effetti sarebbe in contrasto con il fondamento stesso della disciplina che provvede a sospendere il decorso della prescrizione. (1310) Tale è anche la ragion d'essere del regime delle eccezioni: il debitore in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori; al creditore in solido non sono opponibili dall'unico debitore le eccezioni personali degli altri creditori (1297). Tali direttive generali trovano applicazione anche in riferimento alla disciplina delle cause estintive diverse dall'adempimento: nei casi della remissione del debito e delle novazione. L'esclusione della comunicazione degli effetti pregiudizievoli comporta che, se l'effetto estintivo è provocato da un concreditore, tale effetto è ristretto alla quota di quest'ultimo; nel caso opposto, ossia se riguarda uno dei condebitori e proviene dall'unico creditore, tutti i debitori sono liberati. Tra le cause estintive diverse dall'adempimento il codice considera anche le ipotesi della compensazione e della confusione con regole che sembrano sottrarsi all'applicazione di generali direttive. Nel caso della compensazione il legislatore fa riferimento al debitore che opponga a uno dei concreditori un debito riferibile a un altro dei concreditori ovvero al condebitore che opponga all'unico creditore un debito di costui non già nei suoi confronti ma nei confronti di un altro debitore. Evidenti sono le ragioni che hanno indotto il legislatore a escludere la propagazione dell'effetto della compensazione oltre i limiti della quota del concreditore o del condebitore. La singolarità del meccanismo estintivo che è caratteristico della confusione è sufficiente a spiegare la limitazione dell'effetto alla quota, sia nel caso della solidarietà attiva che passiva. E' possibile che uno dei condebitori si liberi, d'accordo con il creditore, per mezzo di una prestazione diversa da quella dovuta (datio in solutum). Si suole affermare che il regresso è limitato in funzione della prestazione originaria. In una recente decisione si è affermato che sia possibile pretendere la minor somma tra la prestazione originaria e la prestazione effettivamente eseguita. Ancorché vantaggioso l'effetto non si propaga, in mancanza di apposita scelta degli altri debitori o degli altri creditori solidali, nei casi del contratto di transazione. Il fondamento razionale dell'art. 1304 è strettamente legato al contenuto del contratto di transazione che tipicamente si fonda su di un meccanismo di reciprocità dei vantaggi e dei sacrifici. L'accordo deve riferirsi all'intera situazione controversa e dev'essere concluso con riguardo all'intero debito solidale.(cassazione 1978-2327) Più grave è il problema dell'efficacia della sentenza nei confronti dei condebitori o dei concreditori che non abbiano preso parte al giudizio. Il legislatore ha affermato che la decisione presa nei confronti di uno dei debitori "non ha effetto in pregiudizio degli altri" ma questi "ne possono profittare".(1306) Al fine di risolvere i problemi connessi alla difformità dei giudicati, può essere decisivo il criterio dell'esclusione degli effetti pregiudizievoli e della possibile propagazione dell'effetto vantaggioso. Il problema della legittimazione ad agire dei condebitori e dei concreditori, con riguardo alle azioni di c.d. mero accertamento, ha dato luogo a giudicati oscillanti soprattutto nel settore delle obbligazioni tributarie. In un primo momento i giudici si sono ispirati all'idea della specialità della categoria, quale fondamento giustificativo dell'estensione legale dell'accertamento giudiziale nei confronti dei condebitori di imposta, ancorché il contenzioso si sia svolto nei confronti di uno soltanto di questi. In un secondo momento, i giudici sono tornati al codice civile e all'applicazione dell'art. 1306. Attualmente vi è la possibilità di ritornare all'affermazione del principio della specialità, con la conseguente cancellazione del cammino svolto verso il codice civile.

OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI


L'indivisibilità è nozione relativa all'oggetto della prestazione, sebbene possa dipendere, oltre che dalla funzione economico-sociale della prestazione, dall'accordo implicito o esplicito tra il debitore e il creditore. L'indivisibilità della prestazione non è compatibile con l'attuazione parziaria. L'indivisibilità dell'oggetto presuppone l'attuazione congiunta o quella solidale. L'obbligazione con pluralità di soggetti, indivisibile quanto all'oggetto, è anche solidale. In un'area definibile come atipica possono ravvisarsi obbligazioni soggettivamente complesse con prestazioni indivisibili e ad attuazione congiunta.(pluralità di intestatari di cassette di sicurezza) Il codice civile afferma che le norme in materia di solidarietà si applicano nei limiti della compatibilità; detta inoltre alcune disposizioni speciali rese necessarie per il fatto che il legislatore, nel regolare taluni aspetti della solidarietà, ha avuto presente quale modello l'obbligazione con oggetto divisibile. La prima regola è un corollario dell'incompatibilità tra indivisibilità dell'oggetto e la parziarietà nella fase di attuazione dell'obbligazione. L'esclusione della solidarietà, espressamente prevista nel sistema con riguardo al rapporto obbligatorio di cui siano titolari dal lato attivo e dal lato passivo i coeredi, non può operare nel caso in cui l'oggetto della prestazione non possa essere diviso in parti: nei confronti dei coeredi del debitore o del creditore di nuovo si applica la regola della solidarietà. Una disposizione puntuale è dettata con riguardo alla pretesa del coerede che sia creditore di una prestazione indivisibile. Egli, che ha naturalmente facoltà di esigere l'intera prestazione, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi. (1319) Altro significato ha la disciplina dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento. Il debitore resta obbligato per l'intero verso gli altri creditori, ancorché uno di essi abbia fatto remissione del debito o abbia acconsentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta. (1320) Assai meno chiara è l'individuazione delle altre regole dettate con riguardo alle obbligazioni solidali che, ex art. 1317, non dovrebbero trovare applicazione ove sia indivisibile l'oggetto dell'obbligazione soggettivamente complessa. Quando l'attuazione è solidale, non si vede quale possa essere con precisione la ragione per ricollegare all'oggetto indivisibile una solidarietà di tipo diverso. L'opinione dell'inapplicabilità degli art. 1306,1307 e 1310 comma 2, non è unanime:quanto alla prima non è dimostrato che l'indivisibilità comporti un liticonsorzio necessario; le altre disposizioni ben possono avere un'applicazione generale.





Privacy




Articolo informazione


Hits: 6619
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024