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LA MAGISTRATURA - MAGISTRATURA DI TIPO SPECIALE

diritto



LA MAGISTRATURA

Costituisce il 3° potere; ha cioè la funzione giurisdizionale:

risolve le controversie fra i privati, fra i privati e la pubblica amministrazione e fra due pubbliche amministrazioni

ristabilisce l'ordine giuridico violato

è affidata ad un complesso di organi che prende il nome di MAGISTRATURA


Il termine magistratura ha un doppio significato:

senso oggettivo = è suddivisa in:



magistratura di tipo civile = regola le controversie che insorgono tra i privati, tra i privati e la pubblica amministrazione quando questa si pone su un piano di parità avente per oggetto un diritto soggettivo

magistratura di tipo penale = mira a ristabilire l'ordine giuridico violato e tende a realizzare e ripristinare i valori e interessi fondamentali della collettività organizzata (diritto alla vita....)

magistratura di tipo amministrativo = mira a tutelare gli interessi legittimi (diritti verso la pubblica amministrazione) di tutti i privati che siano stati lesi da un atto della pubblica amministrazione (bocciatura immeritata)

magistratura di tipo costituzionale = magistratura particolare che accetta la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello stato e delle regioni

senso soggettivo = complesso degli organi che svolgono la funzione giurisdizionale. Viene suddivisa in:

magistratura ordinaria = è data dal complesso dei giudici civili e penali e dalle sezioni specializzate di questi ultimi. E' divisa in:

magistratura giudicante = è il collegio dei giudici che giudicano

magistratura inquirente = che predispone tutti gli atti per le indagini preliminari e che fa le indagini.

giudice istruttore = per la magistratura civile

giudice per le indagini preliminari = magistratura penale

pubblica accusa = magistratura penale

magistratura speciale = è data dal complesso dei giudici che svolgono la funzione giurisdizionale su determinati soggetti e determinate materie


La magistratura non ha vertici di tipo gerarchico (l'unico vertice è la loro funzione)



MAGISTRATURA DI TIPO SPECIALE

E' esercitata da particolari giudici, che sono sia magistrati che tecnici del settore.

E' costituita da:

Tribunali militari, che giudicano dei soggetti particolari (militari) per un reato commesso in attività di servizio. Possono costituirsi in due sezioni:

in tempo di pace = giudica secondo il codice militare in tempo di pace

in tempo di guerra = giudica secondo il codice militare in tempo di guerra. Le pene sono più aspre e dure e si può arrivare alla fucilazione.

Commissioni tributarie = riforma di due o tre anni fa. Le commissioni vengono suddivise in:

provinciali = giudica in 1° grado

regionali = giudica in 2° grado

centrale = dovrebbe giudicare questioni di legittimità (corte di cassazione) secondo una corretta applicazione delle norme giuridiche. Giudica in materie di imposte dirette e indirette e di tributi locali.

Magistrato delle acque del Po

private = gestite da privati

pubbliche = in caso di controversie interviene il Tribunale speciale delle acque pubbliche. Tutte le regioni hanno dei Tribunali regionali per le acque pubbliche.

TAR = significa Tribunale Amministrativo Regionale

Giudica tutti gli atti che provocano una lesione di un interesse legittimo ed attuale posto in essere dalla pubblica amministrazione nei confronti dei privati cittadini (o di altre pubbliche amministrazioni).

Può emettere anche una sentenza che non soddisfa il soggetto (che si può rivolgere al Consiglio di Stato)

Consiglio di Stato = organo formato da alti giuristi

Fornisce dei consigli (pareri) alla pubblica amministrazione

Si riunisce in sede consultiva

Si può riunire anche in sede giurisdizionale

Può giudicare in I grado tutti gli atti

Giudica in II grado contro le sentenze appellabili emanate dal TAR in I grado.

Corte dei Conti

Giudica sia in I che in II grado

I grado in sezioni separate

II grado in sezioni unite

Questo è incostituzionale perché lo stesso organo non può smentire se stesso. Se nel 1° caso la C.d.C. dice A, nel 2° caso dirà B? No.


MAGISTRATURA DI TIPO ORDINARIA

I giudici del nostro sistema giudiziario sono:

Il Giudice di Pace = E' un magistrato onorario che sostituisce il giudice conciliatore.

Ha competenza in materia civile per cause di valore non superiore a £ 5.000.000

Ha una competenza esclusiva per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti (fino al valore di 30 milioni)

Ha competenza per le cause relative a distanze di piantagioni e siepi, alle liti condominiali, ai rapporti tra vicini per immissioni di fumo, calore ecc.

In materia penale è competente per le contravvenzioni e altri semplici reati punibili con la multa

Pretore = Magistrato in carriera che:

In materia civile decide sulle cause di valore compreso fra 5 e 20 milioni e su tutte le cause di lavoro

In materia penale è competente sui reati punibili con la pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore ai 4 anni

E' un giudice singolo.

Tribunale = E' un organo collegiale composto di tre magistrati in carriera

In materia civile

compete per cause di valore superiore a 20 milioni come giudice di I grado.

giudice in appello contro le sentenze del Pretore e del Giudice di Pace.

In materia penale

compete, in I grado, per i reati che non rientrano nella competenza né del Pretore né della Corte d'assise

giudice di appello contro le sentenze del Pretore.

Corte d'appello = E' un organo collegiale composto di tre magistrati in carriera

In materia civile è giudice di appello contro le sentenze del Tribunale

In materia penale è giudice di appello contro le sentenze pronunciate dal tribunale

Corte d'assise = formata da due magistrati in carriera e da 6 giudici popolari

competente in materia penale per i reati punibili con una pena detentiva non inferiore a 24 anni o con l'ergastolo.

Corte d'assise d'appello = Formata da due magistrati di carriera e da 6 giudici popolari

giudice in appello contro le sentenze pronunciate dalla Corte d'assise.

Corte di Cassazione = E' giudice di legittimità in quanto non interviene sui fatti accertati nel precedente giudizio, ma giudica soltanto la corretta interpretazione e applicazione della norma giuridica.



PROCESSI

CIVILE composto da

Processo di cognizione = tende ad accertare il diritto della parte attrice o le eccezioni che costituiscono il fondamento della parte convenuta.

Quando sono terminati i termini per l'impugnazione o il ricorso o quando la sentenza è passata in giudicato (finiti tutti i gradi di giudizio) si arriva a una sentenza:

di accertamento

costitutiva

condanna (risarcimento)

Processo di esecuzione si attiva quando non viene osservata la sentenza e la parte attrice non raggiunge il risultato voluto. Deve quindi fare ricorso al giudice per il soddisfacimento.

PENALE: esiste una difesa e una pubblica accusa (famiglia di una vittima che chiede un rimborso ecc.)

AMMINISTRATIVO : chi agisce è detto ricorrente e il resistente e la pubblica amministrazione che deve essere difesa da un avvocato dello stato.



STORIA DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE

Prima del 754 a.C. = una serie di tribù

Antica Roma = la funzione giurisdizionale veniva svolta dalla famiglia che risolveva i problemi al suo interno e con le altre famiglie (FAMILIA COMUNI IURE)

Dopo 4 o 5 secoli = ci sono le prime funzioni giurisdizionali:

accertamento di lesioni al diritto

la pena veniva affidata alle famiglie (esecuzione della sentenza)


lo Stato comincia a prendere in mano la funzione giurisdizionale

Oggi = la Magistratura:

è un organo indipendente.

è composta da una serie di organi che non sono sottoposti ad un principio di gerarchia.

è organizzata secondo:

materia

valore

territorio

connessione



IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA


Organo che serve a collegare il potere giudiziario con gli altri poteri

Non ha una struttura oligarchica



STRUTTURA

E' composto da 33 membri

membri di diritto che sono:

il presidente della repubblica

il 1° presidente della corte di cassazione

il procuratore generale della corte di cassazione

elettivi che sono eletti:

10 del Parlamento in seduta comune

20 dalla magistratura



REQUISITI PER ESSERE MEMBRI DEL C.S.M.

Il soggetto deve avere almeno uno di questi requisiti:

essere magistrato anche in pensione appartenente alle magistrature ordinarie i amministrative, inferiori o superiori

essere avvocato con il patrocinio in cassazione con almeno 15 anni di carriera

essere docente ordinario di diritto in una delle università italiane


I membri durano in carica 4 anni


FUNZIONI

Il C.S.M. svolge:

funzione ispettiva o di controllo. Cura:

il reclutamento dei magistrati

l'assegnazione dei magistrati alle sedi

l'assegnazione dei magistrati alle funzioni

le promozioni

i trasferimenti di ufficio per incompatibilità ambientali

i trasferimenti a domanda

funzione di proposta. Può essere consultata, può dare pareri su problemi relativi alla giustizia

funzione di proposta. Propone i disegni di legge in materia di giustizia.


Inoltre il C.S.M. ha il potere disciplinare:

fa delle ispezioni

combina delle sanzioni






LA CORTE COSTITUZIONALE



preventivo


P. della R.



Corte Costituz.


successivamente





Legislativo



Esecutivo



Giurisdizionale



I rapporti tra i tre poteri sono consuetudinari

Gli attriti che si creano vengono chiariti da un rapporto politico. Se i problemi vengono risolti neanche dal P.d.R. interviene la Corte Costituzionale


è stata inventata dopo il 1945

ce l'hanno quasi tutti i paesi


In Italia il popolo non ha possibilità di ricorrere direttamente alla C.C., mentre in Spagna e in Germania si può. Per arrivare alla C.C. ci servono un sacco di soldi.



FUNZIONE PRINCIPALE

La C.C. è un organo posto a garanzia della Costituzione. Il suo compito principale è quello di eliminare le leggi in contrasto con la Costituzione. Nessuna legge può essere in contrasto con la Costituzione.

Lavora grazie a interventi che vengono fatti successivamente. Gli interventi possono essere fatti o su organo o su atto.

STRUTTURA


La C.C. ha una doppia composizione:

composizione ordinaria. La C.C. è formata da 15 giudici detti giudici TOGATI, perché con la Toga

composizione integrata. La C.C. è formata da 31 giudici. 15 Togati, 16 non Togati.


REQUISITI PER ESSERE GIUDICI DELLA C.C.

Bisogna:

essere magistrato anche pensionato appartenente alle giurisdizioni superiori, sia ordinarie che amministrative

essere avvocato con il patrocinio in cassazione e avere almeno 20 anni di carriera

essere docente ordinario di diritto in una delle università italiane


REQUISITI PER ESSERE GIUDICI AGGREGATI

Bisogna:

avere 40 anni

poter essere eletto senatore

far parte di un elenco di 45 cittadini che il Parlamento compila ogni 9 anni

essere estratto


MODALITA' DI ELEZIONE E NOMINA DEI GIUDICI TOGATI

5 giudici sono nominati dal P.d.R tra i soggetti che hanno almeno uno dei requisiti

5 giudici vengono eletti dal Parlamento in seduta comune

5 giudici vengono eletti dalla Magistratura



DURATA IN CARICA DELLA C.C.

La C.C. dura in carica 9 anni.

Una volta costituitasi deve eleggere un Presidente che dura in carica al massimo 3 anni. Il Presidente è rieleggibile, ma la sua elezione non può superare il suo mandato (9 anni).

Quando scade il mandato i giudici non sono direttamente rieleggibili



FUNZIONI SPECIFICHE DELLA CORTE

Artt 134,135,136,137,138 della Costituzione

1° legge costituzionale


Ha il controllo di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge emanati dallo Stato e dalle Regioni.

L'impugnativa di una legge considerata in contrasto con la Costituzione può avvenire in due modi:

impugnativa in via principale: una nuova legge regionale può essere direttamente impugnata dal Governo o da altre regioni. Anche una nuova legge dello Stato può essere impugnata dalle regioni

impugnativa in via incidentale: se nel corso di un processo le parti di causa, il Pubblico ministro o lo stesso giudice ritengono incostituzionale una legge, può essere sollevata la questione di legittimità. Il giudice sospende il processo e rimette gli atti alla C.C. Il processo viene ripreso dopo la decisione della C.C.


Giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le regioni medesime

Possono sorgere conflitti di attribuzione:

positivi = quando due o più organi si dichiarano competenti ad emanare un certo atto

negativi = quando due o più organi si dichiarano incompetenti

In questi casi spetta alla C.C. stabilire quale organi sia competente


Si pronuncia sull'ammissibilità costituzionale del referendum abrogativo posto sui sensi dell'art. 75 della Costituzione

E' possibile proporre un referendum abrogativo, perché una volta che si è fatta la regolamentazione delle firme, l'Ufficio invia il tutto alla C.C. che controlla se il referendum è contro l'articolo 75.

Non è possibile proporre un referendum su leggi di bilancio

Non è possibile proporre un referendum per

l'indulto = estingue la pena che non figura più sul certificato penale del Casellario Giudiziario, ma resta il reato

l'amnistia = estingue il reato.

La sentenza della C.C. viene comunicata al P.d.R. che indice un referendum con suo decreto in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno.


I comportamenti antigiuridici sono detti illeciti:

A.   di tipo civile = infrangono le norme del codice civile

B.    di tipo penale = infrangono le norme del codice penale. Sono detti anche reati. I reati vengono divisi in:

delitto = dolo (delitto colposo = ho colpa quando ho una condotta che non osserva le regole della perizia, della cautela)

contravvenzione = mancanza di cautela. Non si vuole fare un danno

C.    di tipo amministrativo = infrangono le norme del codice amministrativo


Giudica il P.d.R. per i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione.

l'accusa viene deliberata dal Parlamento in seduta comune

l'accusa viene esercitata da una commissione mista di senatori e deputati

il giudizio è espresso dalla C.C. in composizione integrata

si tratta di un giudizio politico, rimesso alla discrezionalità della C.C., senza che siano previste le sanzioni da applicare. La massima pena da infliggere al P.d.R è la massima stabilita dalle norme dell'ordinamento giuridico, cioè l'ergastolo













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