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CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

diritto




CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI







­­­­­­­­­­­­­­OBBLIGAZIONE


L'obbligazione è lo specifico dovere giuridico, in forza del quale un soggetto , il debitore è tenuto ad una prestazione patrimoniale per soddisfare l'interesse di un altro soggetto, il creditore.

L'obbligazione si compone in :

a) debito, ossia il dovere di adempire la prestazione;

b) responsabilità, consistente nell'assoggettamento del patrimonio del debitore al potere coattivo del creditore.

L'obbligazione si compone in: a) debito, ossia il dover adempiere la prestazione

b) responsabilità, consistente nell'assoggettamento del patrimonio



del debitore al potere coattivo del creditore.


FONTI DELL'OBBLIGAZIONE


fonte dell'obbligazione ogni 616c23g fatto giuridico dal quale trae origine l'obbligazione stessa. Alcune fonti hanno natura nazionale, ed in esse la volontà del soggetto è essenziale per la nascita del rapporto, altre, invece, hanno natura non nazionale e danno vita al rapporto obbligatorio anche senza o contro volontà di chi diviene obbligato. Le singole fonti sono:

a) i contratti;

b) i fatti illeciti;

c) ogni alto fatto o atto a produrre un'obbligazione "in conformità dell'ordinamento giuridico".


GLI ELEMENTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO


Il Debito


Il debito è la posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio ed ha come suo contenuto il dovere di adempiere ad una determinata prestazione: come detto tale posizione giuridica si articola, più propriamente nel debito e nella responsabilità.


Il Credito


Il credito è il diritto all'adempimento, ossia  la pretesa giuridicamente tutelata del suo creditore ad ottenere la prestazione. Il credito è un diritto soggettivo: suoi caratteri essenziali sono la relatività e la patrimonialità del contenuto.


L'Oggetto


Consiste nella prestazione  (art. 1174), ossia nel comportamento in cui è tenuto il debitore.

La prestazione, in particolare, si definisce come il comportamento al quale è obbligato il debitore, che deve presentare i seguenti requisiti:


1. Patrimonialità 


La prestazione deve poter essere valutata economicamente, ossia deve essere tale da potersene  determinare il valore in denaro, altrimenti mancherebbe la possibilità, in caso di inadempimento, di stabilire la somma per la quale il creditore può rivalersi sui beni del debitore.




2. Possibilità (ad impossibilia nemo tenetur)


L'impossibilità, in particolare, può essere d'ordine materiale (es. obbligo di consegnare un bene inesistente) o d'ordine giuridico (es. obbligarsi a vendere un bene demaniale che è, per sua natura, inalienabile).


3. Liceità


La prestazione non deve essere contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.


4. Determinatezza o Determinabilità


La prestazione, se non determinata sin dall'inizio, deve essere accertabile mediante un processo oggettivo e logico, con esclusione di apprezzamenti individuali.

Le parti possono anche stabilire che il contenuto della prestazione, per esempio il prezzo di una cosa, sia rimesso alla determinazione di una persona competente e di fiducia delle parti, detta arbitratore (art. 1349).


5. Interesse (anche non patrimoniale) del Creditore


Mentre la prestazione deve avere carattere patrimoniale, l'interesse del creditore a conseguirla può essere anche soltanto scientifico, culturale, ideale o d'affezione (es. l'interesse ad assistere ad uno spettacolo teatrale), purché socialmente apprezzabile e, come tale, degno di tutela giuridica.


IL DOVERE DI CORRETTEZZA


Secondo l'articolo 1175 " il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza". Si tratta di un principio di ordine etico elevato a dovere giuridico.

Tale norma costituisce espressione del generale principio di buona fede nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento dei propri doveri, del quale troviamo espressioni in tema di trattative (art. 1337), interpretazione (art. 1366) ed esecuzione del contratto (art. 1375).

Inoltre il principio di buona fede nelle obbligazioni come obbligo etico di comportamento (buona fede oggettiva), è diverso dalla buona fede quale situazione psicologica di ignoranza dell'altrui lesione (buona fede soggettiva).


OBBLIBAZIONI NATURALI


Talvolta l'ordinamento riconosce rilevanza giuridica a semplici doveri sociali e morali. A tal proposito, l'articolo 2034 sancisce, al primo comma, che non è ammessa la ripetizione di quanto sia stato pagato spontaneamente in esecuzione di doveri morali e sociali (soluti retentio).

Dunque, elementi delle obbligazioni naturali sono: l'esistenza di un dovere morale e sociale e un adempimento di contenuto patrimoniale. Requisiti dell'adempimento sono: la capacità e la spontaneità di chi adempie.








PRINCIPALI TIPI DI OBBLIGAZIONE


OBBLIGAZIONI  CON PLURALITÁ DI SOGGETTI


L'obbligazione parziaria


L'obbligazione parziaria è un'obbligazione con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo parziale, proporzionato alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio. Di conseguenza:


se vi sono più creditori, ognuno di essi ha il diritto di esigere dal debitore soltanto la sua parte.   

se vi sono più debitore, ognuno è obbligato solo per la sua parte.


L'obbligazione solidale (artt. 1292-1313)


È un'obbligazione con pluralità di soggetti in cui ogni creditore ha diritto di pretendere la prestazione per l'intero (caso di solidarietà attiva, ossia più creditori), oppure ogni debitore ha l'obbligo di eseguire l'obbligazione per intero (caso di solidarietà passiva, ossia più debitori); il pagamento effettuato dal debitore richiesto estingue l'obbligazione.


Funzione della solidarietà


La solidarietà attiva ha la funzione di agevolare l'esercizio del diritto di credito e il pagamento da parte del debitore, in quanto ciascun creditore solidale può ottenere l'intero dal debitore. Nel caso della solidarietà passiva, il creditore vede notevolmente rafforzato il vincolo obbligatorio in quanto può ottenere da ciascuno dei debitori l'intera prestazione, senza escludere gli altri.


Fonti della solidarietà


Per la solidarietà attiva, sono la volontà delle parti o la legge. Per solidarietà passiva, fonte è, innanzitutto, la legge. In particolare, a differenza del caso della solidarietà attiva, i condebitori si presumano sempre solidalmente obbligati rispetto al creditore, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.


Obbligazioni divisibili ed indivisibili


La distinzione delle obbligazioni in divisibili ed indivisibili attiene alla natura dell'oggetto del rapporto obbligatorio. In rapporto a questa differenza nulla rileva che i soggetti dell'obbligazione (creditori o debitori), siano uno o più d'uno per ciascuna parte creditoria o debitoria (es.: un cavallo, in quanto tale, forma un oggetto di un'obbligazione indivisibile).


Obbligazioni divisibili


È divisibile l'obbligazione che ha per oggetto una prestazione suscettibile di divisione per natura o perché tale è stata considerata dalle parti contraenti. Trasportando questo concetto al caso di pluralità di debitori o creditori, l'obbligazione divisibile è quella che consente al singolo con creditore di richiedere solo la sua parte ed al singolo condebitore di dare solo la sua parte.





Le obbligazioni indivisibili


L'obbligazione è indivisibile quando la prestazione non può essere fatta per parti, ma solo per l'intero. Ciò si ha:

sia con riferimento all'oggetto (indivisibilità assoluta o oggettiva), quando l'indivisibilità dipende dalla natura dello stesso, che non si presta al frazionamento (es.: un quadro, un animale venduto vivo, ecc.);

sia con riferimento alla volontà delle parti (indivisibilità relativa o soggettiva), quando i soggetti hanno considerato indivisibile una prestazione, di sua natura divisibile, per la funzione che essa è destinata a realizzare.

Le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle stesse norme delle obbligazioni solidali, con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore e ogni creditore può esigere l'intera prestazione dal debitore.

La solidarietà si differenzia dalla indivisibilità in quanto mentre la prima ha lo scopo di facilitare la riscossione del credito, la seconda è solo conseguenza dell'indivisibilità del suo oggetto.

L'adempimento delle obbligazioni consiste nell'esecuzione a favore del creditore della prestazione dovuta dal debitore, estingue l'obbligazione e deve essere esatto, cioè conforme a quanto indicato nel titolo dell'obbligazione, alle norme dispositive di legge su qualità, quantità, tempo e luogo dell'adempimento.

L'adempimento deve essere condotto con diligenza. Questa deve essere media («del buon padre di famiglia»): si tratta della diligenza che ogni persona ha o dovrebbe avere nella sua vita di relazione; professionale: applicazione di tutte le regole tecniche extragiuridiche caratteristiche di ciascun tipo di attività.

Il termine è il tempo in cui deve essere eseguita la prestazione. L'obbligazione pecuniaria è quella di dare una somma di denaro. Si adempie al valore nominale (è debito di valuta) e la somma dovuta può essere ancorata a determinati indici (Istat, monete straniere, ecc.). Il debitore che non adempie esattamente deve risarcire il danno così provocato dal creditore; a meno che non provi che la prestazione è dovuta impossibile per cause non imputabili al debitore stesso. L'obbligazione inadempiuta non si estingue mentre quella divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore si estingue. Il debitore risponde, secondo i seguenti casi: per colpa, senza colpa, senza colpa e senza poter dimostrare l'impossibilità sopravvenuta a lui non imputabile.


Il debitore che risponde per colpa è liberato se dimostra di aver agito con diligenza dovuta. Il debitore che non adempie esattamente la prestazione di dare cose determinate solo nel genere, è liberato soltanto in casi estremi.

Il debitore di una somma di denaro non può mai essere liberato. Il debitore in ritardo nell'adempimento è in mora (automaticamente o per iniziativa del creditore). Se si tratta di un'obbligazione pecuniaria, è tenuto a pagare gli interessi moratori (al tasso legale del 2.5% annuo).

Le forme di risarcimento del danno sono, la reintegrazione in forma specifica e, il risarcimento per equivalente in denaro il danno è risarcibile se è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento. Il danno risarcibile consiste in: danno emergente; (diminuzione patrimoniale subita dal creditore) e, lucro cessante (guadagno che il creditore avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta).

L'obbligazione si può estinguere nei seguenti modi:

per novazione, quando il debitore e il creditore si accordano per sostituirla con una nuova obbligazione, avente titolo ad oggetto diversi; la volontà, di estinguere la precedente deve restituire in modo non equivoco.

per remissione, quando il creditore rinuncia al proprio credito. L'effetto estintivo si produce non appena la comunicazione giunge al debitore.

per compensazione, quando due persone sono obbligate reciprocamente, cioè l'una verso l'altra, i loro due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti.

per confusione, quando le qualità di debitore e di creditore di riuniscono nella stessa persona.

per prescrizione,  quando il titolare non esercita il suo diritto per il tempo determinato dalla legge (di solito dieci anni).





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