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IL DIRITTO
DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO
ciascuna persona è portatore di interessi concernenti la propria attività.
Il diritto è chiamato a comporre i potenziai conflitti, ponendo regole e determinando una gerarchia d'interessi.
DIRITTO PRIVATO: regole si fondano su di una considerazione paritaria di tutti i soggetti in quanto si tratta di proteggere interessi propri e particolari di ciascuno: diritto tra uguali
DIRITTO PUBBLICO: norme regolano l'attività di taluni soggetti svolta per raggiungere finalità di interesse generale. Predomina la tutela dell'interesse pubblico.
Lo stato, le regioni, i comuni.. possono essere destinatari di due distinte categorie di norme giuridiche: quelle che li considerano come portatori del proprio interesse individuale; e quelle che li considerano come soggetti che agiscono per realizzare finalità di pubblico interesse.
RIPARTIZIONI DEL DIRITTO
settori principali: DIRITTO CIVILE → è costituito essenzialmente dalla disciplina contenuta nel codice civile: persone e famiglia (libro I)
successioni e donazioni (libro II)
proprietà e altri diritti reali (libro III)
obbligazioni e contratti (libro IV)
tutela dei diritti (libro VI)
DIRITTO COMMERCIALE → è costituito dalla disciplina contenuta nel codice civile: dei titoli di credito,
impresa e azienda, (libro IV, V)
società commerciali
DIRITTO DEL LAVORO → è disciplinato parzialmente dal codice civile (libro V) e anche dalle molte leggi ad esso collegate
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE → è contenuto parzialmente nel codice della navigazione.
CONTRATTI
Art 1321
Il contratto è l'accordo di due o più parti
per costituire, regolare o estinguere tra
loro un rapporto giuridico patrimoniale.
SOGGETTO è necessario avere la capacità di diritto se il negozio è destinato a procurare l'acquisto di situazioni giuridiche; inoltre deve avere la capacità di agire se intende modificare la propria sfera giuridica attraverso il negozio; inoltre chi intende cedere un diritto, deve avere la capacità di disporre.
RAPPRESENTANZA gli incapaci di agire devono essere sostituiti nei negozi che riguardano il loro patrimonio dai genitori o dal tutore.
DIRETTA: potere di concludere un negozio f 919h72j acendo acquistare obblighi e diritti ad un altro soggetto.
VOLONTARIA: quando il rappresentato stesso attribuisce il potere.
L'atto si chiama PROCURA: è costituita da una dichiarazione unilaterale con la quale il rappresentato dichiara che accetta le modifiche della sua sfera giuridica decise da un altro.
REQUISITI Art 1325
VOLONTA' determina lo scopo pratico e le modalità. Una mancanza assoluta di volontà determina la nullità del negozio e si può riscontrare nella persona insana di mente e nei casi di soppressione della volontà.
SIMULAZIONE i contraenti decidono, di comune accordo, di dichiarare una volontà negoziale destinata ad apparire a terzi, che non corrisponde alla loro reale volontà, destinata a rimanere nascosta.
Dichiarazione apparente: CONTRATTO SIMULATO.
Simulazione ASSOLUTA: esclusione produzione effetti giuridici: ACCORDO SIMULATORIO.
Simulazione RELATIVA: con effetti giuridici; stipulano contratto diverso da quello apparente: CONTRATTO DISSIMULATO.
EFFETTI: tra le parti vale ciò che esse hanno voluto veramente; Art 1414
i terzi possono provare la simulazione con ogni mezzo di prova. Art 1415
ELEMENTI ACCIDENTALI:
CONDIZIONE: evento futuro ed incerto dal quale si fanno dipendere gli effetti del contratto
TERMINE: definisce il termine di "efficacia", iniziale o finale, cioè il momento stabilito dalle parti in cui iniziano o cessano di prodursi gli effetti del contratto.
Indicato attraverso DATA: FUTURA MA CERTA.
NO: istituzione di erede; accettazione-rinunzia eredità.
ONERE O MODUS: l'autore di un certo atto di liberalità può imporre al beneficiario un peso che consiste in una prestazione a carico dell'erede, del legatario o del donatario che limita l'entità dell'arricchimento attribuito.
Elemento ACCIDENTALE, ma anche ACCESSORIO, perché rappresenta una volontà ulteriore del disponente rispetto a quella principale.
PATOLOGIA
NULLITÁ: ART 1418
Il contratto è nullo
quando è contrario a norme imperative
salvo che la legge disponga diversamente
ANNULLABILITÁ ART 1441
L'annullamento del contratto può
essere domandato solo dalla parte
nel cui interesse è stabilito dalla legge
NULLITÁ |
ANNULLABILITÁ |
La legittimazione a far valere la nullità spetta a chiunque vi abbia interesse |
È relativa, cioè spetta solo ad un soggetto determinato |
Può essere rilevata d'ufficio |
Deve essere fatta valere dalla parte cui spetta |
Il negozio nullo non produce effetti sin dall'inizio |
Il negozio annullabile è efficace |
La sentenza di nullità è dichiarativa |
La sentenza di annullamento è costitutiva |
L'azione per far dichiarare la nullità è imprescrittibile |
L'azione di annullamento si prescrive in 5 anni, con diversi termini di decorrenza |
La nullità può essere virtuale, cioè si può ricavare interpretando le norme giuridiche |
Le cause di annullabilità sono tassative, cioè sono quelle stabilite dalla legge |
L'eccezione spetta a tutti i contraenti |
L'eccezione spetta solo al contraente tutelato |
Può essere sempre opposta a terzi aventi causa |
L'annullamento che non dipende da incapacità legale non può essere opposto a terzi |
Non ammette convalida, cioè la possibilità da parte del privato di sanare il vizio |
Ammette convalida |
RESCINDIBILITÁ: quando l'equilibrio economico dello scambio è intaccato in modo grave, si può dire che il contratto è iniquo. ART 1447
STATO DI PERICOLO: -necessità di salvarsi dal pericolo di un danno alla persona; -c'è la mala fede dell'altro contraente; -c'è una sproporzione tra le due prestazioni.
STATO DI BISOGNO: -stato di bisogno; -quando l'altra parte approfitta dello stato di bisogno; -c'è una sproporzione quando una prestazione vale il doppio dell'altra.
STIPULAZIONE
TRATTATIVE precede la conclusione del contratto. Utilizzata per discutere le condizioni contrattuali e per informarsi in merito della prestazione offerta dalla controparte e alle qualità della cosa venduta.
Le parti devono comportarsi secondo BUONA FEDE e secondo CORRETTEZZA.
SANZIONE: obbligo di risarcire il danno.
CONCLUSIONE le parti concludono il contratto quando prestano il consenso per formare la comune volontà
Art 1326
Il contratto è concluso nel momento in cui
chi ha fatto la proposta ha conoscenza
dell'accettazione dell'altra parte.
CONTRATTI REALI: traditio
CONTRATTI CONSENSUALI: accordo parti
STIPULAZIONE: proposta deve contenere elementi del contratto e mira ad ottenere una accettazione conforme. Su questa concordanza si forma il consenso delle parti.
ATTI UNILATERALI sono dichiarazioni idonee a produrre effetti giuridici per volontà di una parte sola.
DICHIARAZIONI RECETTIZIE: dichiarazioni unilaterali destinate ad una sola persona, come la proposta o l'accettazione. La disciplina si fonda su due regole basilari: - producono effetto soltanto nel momento in cui pervengono a conoscenza della persona cui sono destinate;
- si presumono conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
REVOCA: è possibile finchè il contratto non è concluso
PROPOSTA IRREVOCABILE: - atto unilaterale del proponente quando vi è la proposta ferma;
per patto di opzione;
per obbligazione del solo proponente
EFFETTI: Art 1372
Il contratto ha forza di legge tra le parti.
Non può essere sciolto che per mutuo
consenso o per cause ammesse dalla legge.
Contratti con effetti reali
Contratti con effetti obbligatori
PRINCIPIO CONSENSUALISTICO: i cont. con effetti reali producono la costituzione o il trasferimento del diritto con il consenso delle parti legittimamente manifestato.
INDIVIDUAZIONE: per la vendita di una cosa generica: va compiuta d'accordo fra le parti o con la consegna della cosa.
PRINCIPIO DI RELATIVITA': il contratto vincola solo le parti e non produce effetti verso i terzi se non nei casi previsti dalla legge. Conseguenze:
divieto di alienazione di un bene
promessa del fatto di un terzo lascia completamente libero il terzo.
CLAUSOLA PENALE: si conviene che, in caso di inadempimento o ritardo, la parte inadempiente esegua una determinata prestazione
CAPARRA: consiste in una somma di denaro che una parte consegna all'altra per confermare la propria intenzione ad adempiere: caparra confirmatoria
Caparra penitenziale: viene data al momento della conclusione del contratto, come corrispettivo per la concessione di un diritto di recesso
EFFETTI CONRATTO A TERZI: il soggetto può:
- agire in rappresentanza del terzo
- stipulare il contratto per se o per persona da nominare
- fare una cessione del contratto
- stipulare il contratto a favore di terzo
CESSIONE DEL CONTRATTO: Può esserci nei contratti a prestazioni corrispettive.
Non può essere decisa unilateralmente da cedente, ma presuppone un contratto col terzo, il cessionario, e richiede il consenso dell'altro contraente, il contraente ceduto.
SCIOGLIMENTO
RISOLUZIONE: non tocca l'atto negoziale, ma il rapporto, cioè quella situazione giuridica complessa che si viene a creare come conseguenza della stipulazione.
VOLONTARIA: dipende da un nuovo accordo: mutuo dissenso.
LEGALE: prevista per i contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici.
INADEMPIMENTO: di una parte fa nascere il diritto dall'altra di chiedere l'esecuzione, cioè l'adempimento.
RISARCIMENTO DEL DANNO
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO: nel contratto a prestazioni corrispettive può succedere che, di fronte all'inadempimento, un contraente voglia sciogliersi dal suo impegno. Art 1453
MODI per ottenerla:
- domanda giudiziale: processo-sentenza
- procedimento monitorio: diffida scritta di adempiere entro un anno. Scaduto il termine: risoluzione di diritto.
- clausola risolutiva espressa: inserita nel contratto dalle parti
- termine essenziale
IMPOSSIBILITÁ SOPRAVVENUTA: se le prestazioni sono possibili al momento della stipulazione, può darsi che una delle obbligazioni divenga impossibile successivamente.
L'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore estingue l'obbligazione e il debitore è liberato.
IMPOSSIBILITÁ PARZIALE: non risolve il contratto, ma determina la riduzione della controprestazione
IMPOSSIBILITÁ TEMPORANEA: determina una sospensione dell'obbligazione, in quanto il debitore non è responsabile del ritardo
CONTRATTI
A FAVORE DI TERZO è valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse.
ALEATORIO vendita di cose future in cui le parti vogliono correre il rischio: Emptio spei.
A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE si opera uno scambio fra le prestazioni: VENDITA-SOMMINISTRAZIONE-ASSICURAZIONE-LOCAZIONE.
ASSOCIATIVO contratto plurilaterale di scopo comune: contratto a titolo oneroso: ciascun contraente è obbligato a contribuire con una prestazione alla formazione del patrimonio del gruppo:
SOCIETA' DI PERSONE-ASSOCIAZIONE-COMITATO-CONSORZIO.
BILATERALE se nascono obbligazioni in capo ad entrambi i contraenti:
MANDATO ONEROSO-LOCAZIONE
CON EFFETTI OBBLIGATORI fa sorgere delle obbligazioni da adempiere e ha per oggetto prestazioni che formano il contenuto di obbligazioni:
LOCAZIONE-ASSICURAZIONE-CONTRATTO DI LAVORO
CON EFFETTI REALI hanno come oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata VENDITA-PERMUTA; trasferimento di altro diritto reale CESSIONE DI USUFRUTTO-COSTITUZIONE DI SERVITù; trasferimento di altro diritto ESCSIONE DEL CREDITO. Altri sono: PERMUTA-MUTUO.
CON OBBLIGAZIONI DEL SOLO PROPONENTE la proposta con cui un contraente si obbliga ad effettuare una prestazione senza pretendere nulla in cambio.
PROPOSTA DI FIDEIUSSIONE
CONSENSUALI si perfezionano quando c'è l'accordo delle parti, senza bisogno della consegna della cosa.
DELL'INCAPACE il contratto concluso dall'incapace legale è annullabile per il fatto stesso dell'incapacità; quello concluso dall'incapace naturale è annullabile se questi dimostra che la controparte era in malafede.
DISSIMULATO nascondere: colorem habet, substantiam vero alteram. SIMULAZIONE RELATIVA.
NOMINATI per le figure contrattuali:
COMPRAVENDITA-LOCAZIONE-ASSICURAZIONE-OPERA
INNOMINATI: quando una figura contrattuale non è disciplinata dalla legge.
PER PERSONA DA NOMINARE: una parte può riservarsi la facoltà di nominare la persona che devve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.
PLURILATERALE: formato dalle volontà di più soggetti.
PRELIMINARE: le parti si obbligano a prestare il consenso nella stipulazione di un futuro contratto.
REALE: richiedono la traditio, cioè la consegna materiale della cosa.
COMODATO-MUTUO-DEPOSITO
TRASLATIVI: contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali.
OBBLIGAZIONI
È un vincolo giuridico che impone al debitore di tenere un determinato comportamento, chiamato prestazione per soddisfare l'interesse del creditore.
ART 1173
Derivano da contratto, da fatto illecito
o da ogni altro fatto o atto idoneo
a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico
DARE: codice napoleonico: consegna della cosa
Diritto romano: traditio
FARE: attività
GARANTIRE: prestazione di garanzia: da sicurezza al creditore
CAUSA: è il fatto giuridico che fa nascere il debito
SOGGETTI Attivo: creditore
Passivo: debitore
CAPACITA: di intendere e di volere
Puó adempiere anche un incapace legale
DILIGENZA: modo di comportarsi nell'adempiere che richiede cura, prudenza al fine di realizzare esattamente la prestazione dovuta
Buon padre di famiglia ART 1176
Professionale per attività lavorativa
CORRETTEZZA: viene imposta dalla legge ad entrambe le parti del rapporto obbligatorio. Si tratta di un modello di comportamento
La violazione di essa porta al risarcimento del danno ART 1175
FAMIGLIA
MATRIMONIO
Concordatario: - cattolico
- civile
- intese
Trascrizione: presupposto fondamentale affinché producano effetti civili.
Civile: presuppone pubblicazioni.
L'ufficiale di stato civile ne ha il dovere.
Opposizione: - impedimento
- mancanza di requisiti - causa di invalidità
Requisiti: - età
- Capacità naturale/legale
- Libertà di stato
- Assenza di vincoli
Invalidità: - delitto
- Vizi del volere
- Simulazione
EFFETTI: Art 143
Con il matrimonio il marito e la moglie
acquistano gli stessi diritti e assumono
gli stessi doveri. Entrambi i coniugi sono
tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia.
Doveri: - fedeltà
- assistenza
- coabitazione
- contribuzione bisogni famiglia
- doveri verso i figli
Governo famiglia: spetta ad entrambi
NULLITA': opera in modo retroattivo cancellandone gli effetti sin dall'inizio
La legge ha cercato di salvare gli effetti prodotti dal matrimonio nei casi:
Matrimonio putativo: è nullo se contratto in buona fede
Sono fatti salvi tutti gli effetti del coniuge e dei figli nati durante il matrimonio Art 128
Matrimonio invalido non putativo: se i coniugi erano in mala fede perdono retroattivamente gli effetti vantaggiosi.
FIGLI: per incesto diventano figli naturali non riconoscibili;
per bigamia diventano figli naturali riconoscibili.
Diritto agli alimenti: Art 433
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine
il coniuge
i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti
i generi e le nuore
il suocero e la suocera
i fratelli germani o unilaterali, con precedenza dei germani.
La misura è determinata in proporzione al bisogno dell'alimentando e alle condizioni economiche dell'obbligato ed è modificabile.
Il modo di somministrazione può consistere in un assegno alimentare periodico o nella prestazione degli alimenti in natura.
IL REGIME PATRIMONIALE:
La disciplina che regola i rapporti è dettata dall'ART 143
entrambi i coniugi sono tenuti a
contribuire ai bisogni della famiglia
CONVENZIONI MATRIMONIALI: patti conclusi dai coniugi
Forma: atto pubblico
Capacità: -18 anni
-16 anni con autorizzazione più assistenza
COMUNIONE LEGALE. Regime ordinario: -acquisti compiuti insieme
-aziende gestite da entrambi
-utili e incrementi
Regime de residuo: -frutti dei beni propri di ciascuno
-proventi dell'attività separata
-beni destinati a esercizio dell'impresa
Beni personali: -prima del matrimonio
-acquistati per successione o donazione
-uso strettamente personale
-che servono all'esercizio della professione
-pensione d'invalidità
SEPARAZIONE DEI BENI ART 215
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio
AMMINISTRAZIONE
- spetta disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione
- spetta congiuntamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
Gli atti compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge:
-sono annullabili se riguardano beni mobili o immobili registrati
-sono validi se riguardano gli altri beni mobili
RESPONSABILITÁ PATRIMONIALE
Creditori della comunione per: -pesi ed oneri
-spese amministrazione
-spese mantenimento famiglia
-obbligazioni contratte congiuntamente
Possono aggredire i beni comuni
Creditori personali per: -debiti contratti dal singolo coniuge
-debiti contratti per i bisogni della famiglia
Possono aggredire i beni personali
SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE
Può avvenire per: -assenza o morte presunta
-annullamento del matrimonio o divorzio
-separazione personale o separazione dei beni
-mutamento del regime patrimoniale
-fallimento di uno dei coniugi
Si devono calcolare i rimborsi e le restituzione
per poi procedere alla divisione dei beni
COMUNIONE CONVENZIONALE:
la comunione legale può subire delle modifiche tramite convenzioni matrimoniali disponendo che cadano in comunione anche taluni beni personali appartenenti al singolo coniuge
NO per: -beni di uso personale
-beni destinati all'esercizio della professione
-beni derivati dal risarcimento del danno
-beni della pensione di invalidità
IMPRESA FAMILIARE:
Concerne anche i familiari: -coniuge
-parenti entro il 3 grado
-affini entro il 2 grado
Diritti del lavoratore: -mantenimento
-partecipazione agli utili
-decisione dell'impiego degli utili
-liquidazione dei diritti
FILIAZIONE LEGITTIMA:
Prove:
atto di nascita: prova legale Art. 236
Possesso di stato: - nomen
- tractatus Art. 237
- fama
Riconoscimento figlio naturale: Atto personale, puro, irrevocabile
Art. 254
Atto pubblico
Testamento
Divieto di riconoscimento: Capacità giuridica, di agire, naturale di agire
Vincolo di parentela +
Vincolo di affinità Volontà libera
+
Condizioni di efficacia: -figlio di 16 anni deve dare il consenso
-minore di 16 anni consenso genitori
Effetti: - genitore assume diritti e doveri Art 258
- si crea un rapporto di filiazione
- si crea un vincolo di parentela
Dichiarazione di paternità-maternità naturale: la paternità o maternità naturale possono essere accertati dal giudice con la dichiarazione giudiziale.
Legittimazione attiva: può essere promossa esclusivamente dal figlio; se questi è minore dal genitore o dal tutore.
Legittimazione passiva: può essere proposta al presunto genitore o nei confronti del suo erede.
controllo di ammissibilità: bisogna verificare se ci sono prove sufficienti della fondatezza della domanda
giudizio: bisogna dimostrare il fatto della procreazione, con prove ematologiche o genetiche
legittimazione figli naturali ART 215
la legittimazione attribuisce a colui
che è nato fuori dal matrimonio
la qualità di figlio legittimo.
essa avviene per susseguente matrimonio
dei genitori o per provvedimento del giudice
per susseguente matrimonio: c'è bisogno del riconoscimento del figlio
più il matrimonio tra i genitori
per provvedimento del giudice: se c'è impossibilità o ostacolo per il
susseguente matrimonio
SUCCESSIONI
APERTURA alla morte del de cuius Art 456
La successione si apre al
momento della morte nel luogo
dell'ultimo domicilio del defunto
SUCCESSIBILI: tutti coloro che sono nati fino a quel momento
chi nasce entro 300 gg. dalla morte
PATRIMONIO: i beni vengono valutati in base al loro valore
i debiti costituiscono il passivo ereditario
CHIAMATA: la vocazione legittima diviene operante solo se manca del tutto o in parte la vocazione testamentaria
DELAZIONE: offerta concreta della possibilità dell'istituito di accettare
DEVOLUZIONE: se il primo chiamato si rifiuta si procede a delazione successiva
ACQUISTO: è la conclusione e si attua mediante accettazione
ISTITUZIONE DI EREDE: è la chiamata a succedere in universum jus, cioè in un complesso di situazioni giuridiche: titolo universale→erede universale.
PER QUOTE: quando vi sono più soggetti e si procede alla comunione ereditaria
EREDE: succede nella titolarità di diritti e obblighi
i beni vengono trasferiti cum vitiis et virtutibus: successione nel possesso
CHIAMATA: nella vocazione legittima avviene pro quota
nella vocazione testamentaria avviene pro quota o ex certa re
CAPACITÁ tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione Art 462
INCAPACITÁ: -tutore
-notaio
-testimoni
-interprete
INDEGNITÁ: -omicidio
-calunnia
-testamento falso
-violenza o inganno
ACCETTAZIONE Art 470
L'eredità può essere accettata
puramente o semplicemente o col
beneficio d'inventario. L'accettazione
con beneficio d'inventario può farsi
nonostante qualunque divieto del testatore
PURA E SEMPLICE: -espressa
-tacita
LEGGE: se l'erede è in possesso dei beni ereditari e non fa nulla per tre mesi: valutazione legale.
BENEFICIO D'INVENTARIO: -limitazione responsabilità
-separazione patrimoni
-prelazione creditori
RINUNZIA deve farsi con dichiarazione espressa ricevuta dal notaio
DEVOLUZIONE vocazione legittima: dal figlio ai discendenti per
RAPPRESENTAZIONE
Se in concorso per ACCRESCIMANTO ai parenti di pari grado
Vocazione testamentaria
SOSTITUZIONE: nomina secondo istituito del
de cuius se il primo chiamato non può o non vuole accettare
RAPPRESENTAZIONE: devoluzione della chiamata rivolta ai figli e discendenti del primo istituito
ACCRESCIMENTO: se il chiamato concorreva con altri la sua quota si accresce agli altri
VOCAZIONE LEGITTIMA.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI DIVISIONALI:
divisione del testatore: attribuzione di determinati beni ai singoli eredi
produce un effetto reale
assegni divisionali: il testatore da disposizioni agli eredi circa il modo di formare le divisioni
ha un effetto obbligatorio per gli eredi
LEGATO: consiste nella attribuzione di un singolo diritto o anche di più diritti considerati individualmente.
Acquisto a titolo particolare: l'acquisto avviene mediante il trasferimento di un diritto da un soggetto a un altro.
Determina l'attribuzione di un diritto patrimoniale mortis causa
Di cosa altrui
Di cosa genericamente determinata
Di specie: di cosa certa e determinata- ha efficacia reale
Di genere: per oggetto denaro o altre cose fungibili- ha efficacia obbligatoria
Prelegato: legato a favore dell'erede
MODUS O ONERE: è costituito da una prestazione imposta dal de cuius al beneficiario di una liberalità
GIACENZA DELL'EREDITÁ: se il chiamato all'ereditàù non è nel possesso dei beni e non ha accettato, può nuocere a diversi soggetti.
Il giudice può nominare un CURATORE ALL'EREDITÁ GIACENTE.
SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO: deve essere chiesta entro tre mesi dall'apertura della successione
Vi sono SEPARATISTI E NON SEPARATISTI: il vantaggio dei primi è quello di evitare il concorso dei creditori dell'erede sulla quota dei beni ereditari separati
LEGITTIMARI ART 536
-Coniuge
-Figli legittimi, naturali
-Figli legittimati, adottivi
-Ascendenti legittimi
QUOTA DI LEGITTIMA: relictum + donatum - debiti
FIGLI: -se concorre da solo ha diritto alla metà del patrimonio
-se concorrono in più a 2\3 da dividersi in parti uguali
CONIUGE: ha diritto a metà del patrimonio più l'uso e l'abitazione
ASCENDENTI LEGITTIMI: -da soli a 1\3
-in concorso col coniuge a 1\4
- voc. legittima al relictum
-voc. necessaria al relictum più il donatum
FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI: assegno vitalizio
VOCAZIONE LEGITTIMA: ART 565
Coniuge
-Discendenti legittimi e naturali
-Ascendenti legittimi
-Collaterali
-Altri parenti
-Stato
VOCAZIONE TESTAMENTARIA
caratteristiche: revocabilità
patrimonialità
negozio unilaterale
atto unipersonale e di ultima volontà
atto formale
forme: olografo
pubblico
segreto
internazionale
invalidità: volontà→motivo illecito=nullità
motivo erroneo=annullabilità
oggetto→indeterminatezza=nullità
condizione→impossibile-illecita=regola sabiniana
revoca: espressa: atto pubblico-testamento
tacita: testamento posteriore
presunta: testamento olografo distrutto
legale: per sopravvenienza figli
COEREDITÁ: l'istituzione di erede pro quota determina la chiamata in una frazione dell'intero e quindi si realizza una con titolarità tra i coeredi proporzionalmente alla quota di ciascuno.
DIRITTO DI PRELAZIONE dei coeredi, se uno intende vendere la propria quota
RETRATTO SUCCESSORIO: diritto di riscattare la quota se essa è stata ceduta a terzi senza adempiere l'obbligo di notifica
DIVISIONE: pone fine alla comunione ereditaria.
CONTRATTUALE: quando tutti si mettono d'accordo sul modo di assegnare i singoli beni
GIUDIZIALE: se non vi è alcun accordo tra le parti
ANNULLABILE: per vizi del volere: dolo e violenza
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