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La funzione Legislativa

diritto




La funzione Legislativa


La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

L'iter di formazione di una legge  si articola in varie fasi:

-& 525e41f nbsp;    iniziativa legislativa

-& 525e41f nbsp;    esame del progetto di legge

-& 525e41f nbsp;    deliberazione e approvazione del progetto di legge;



-& 525e41f nbsp;    promulgazione

-& 525e41f nbsp;    pubblicazione


L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione ad una delle Camere di un progetto o un disegno di legge accompagnato da una relazione e composto in genere da vari titoli, sezione, articoli, commi. L'iniziativa legislativa spetta: al Governo, a ciascun membro del Parlamento, al popolo, ai Consigli regionali, al CNL.


L'esame di un progetto dà avvio al procedimento ordinario che si articola in due distinte fasi:

-& 525e41f nbsp;    esame da parte della Commissione competente per materia,

-& 525e41f nbsp;    discussione e deliberazione e approvazione da parte dell'Assemblea. 

Compito della Commissione, nel procedimento ordinario, è quello di riferire alle Camere sul progetto di legge esaminato.

Una volta completato l'esame del progetto di legge, il presidente della Commissione espone una relazioni per stabilire se approvare o non approvare il disegno di legge. Tale esposizione provoca la discussione in Aula che parte dalla relazione presentata dal presidente della Commissione, in seguito l'intervento di un rappresentante del Governo.

Dopo la discussione si passa all'esame dei singoli articoli del progetto e alla votazione articolo per articolo; in questa fase possono essere presentante degli emendamenti.

Per emendamento si intende ogni modifica al testo originale del progetto di legge. Gli emendamenti possono essere:

-& 525e41f nbsp;    soppressi, cioè volti a sopprimere, cancellare un determinato articolo o comma del progetto;

-& 525e41f nbsp;    aggiuntivi, che aggiungono al testo originario nuovi articoli, parole, commi,

-& 525e41f nbsp;    modificativi, che modificano il testo originario. 

Superate le prime fasi si passa alla votazione dell'intero progetto di legge completo degli emendamenti, il progetto deve essere approvato dalla maggioranza dei presenti in assemblea.

Il progetto approvato in una Camera deve in seguito passare all'altra Camera. Questa gode degli stessi poteri della prima Camera (principio del bicameralismo perfetto) quindi può decidere di introdurre degli emendamenti al testo.

In questo caso, il testo modificato dalla seconda Camera deve tornare alla prima e così via; questo è il cosiddetto fenomeno della navetta.

Inoltre l'articolo 72 Cost. sancisce che qualora si ritenga che un progetto di legge riveste carattere d'urgenza si può procedere in Parlamento mediante il cosi detto procedimento abbreviato chiamato così perché prevede tempi ridotti per la metà.


Una volta approvata da entrambe le Camere la legge viene trasmessa al Presidente della Repubblica cui spetta il compito di promulgarla.

La promulgazione è l'atto con il quale il Presidente della Repubblica attesta che un determinato testo è approvato come legge del Parlamento e ne ordina la pubblicazione e l'osservanza da parte di tutti.

La promulgazione deve avvenire entro un mese dall'approvazione.


Le leggio sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

Trascorso questo tempo, che viene chiamato vacatio legis, la legge diventa obbligatoria per tutti.

La pubblicazione avviene ad opera del Ministro della giustizia che consiste, tecnicamente, nell'inserzione della legge nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale.  


Il procedimento di formazione delle leggi costituzionali


La Costituzione riconosce al Parlamento la titolarità ad emanare leggi costituzionali

e di revisione costituzionale, secondo un'articolata procedura che prevede ben quattro deliberazioni, due per ciascuna Camera. Le leggi poi sono sottoposte a  referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera, cinquecento mila elettori o cinque Consigli regionali. Se non è approvata dalla maggioranza dei voti, la legge non può essere promulgata.

Il Governo può emanare su delega del Parlamento concessa con legge ordinaria decreti legislativi, ossia atti aventi forza di legge.

L'emanazione del decreto legislativo è deliberata dal Consiglio dei Ministri e deve avvenire entro il termine fissato dalla legge delega; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo viene poi trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

Il Governo, in casi di necessità e di urgenza, può anche emanare decreti legge che devono però essere presentati al Parlamento per la loro conversione in legge. Trascorsi 60 giorni senza che il Parlamento deliberi la conversione, il decreto decade

Il Governo può anche emanare regolamenti, fonti normative di secondo grado, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.





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