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Le Fonti Sociali:
Le fonti Sociali sono fonti non pubbliche ma sindacali, si dividono in:
1)Accordi sociali: sono accordi trilaterali , stipulati dal govrno, sindacati dei lavoratori e dei datori (sindacati =iuros)
Perseguono 3 scopo fondamentali:
- contenimento dei salari (stipendi) e quindi lotta all'inflazione.
- contrasto della disoccupazione; la disoccupazione porta alla disoccupazione in quanto i disoccupati non possono conprare più niente i negozianti dovrebbero licenziare i commessi.
- Politica in favore
2) Contratti
collettivi: sono accordi
bilaterali, stipulati tra i sindacati
dei lavoratori e dei datori. Si
occupa dell'ammontare delle retribuzione e di ogni altra
questione che riguarda i lavoratori.
(Es. ferie, assemblee, sicurezza, buoni
3)Regolamento d'azienda: Unilaterale => emanato dal datore di lavoroche detta le norme che si applicano all'interno dell'azienda.
Le fonti più diffuse sono le leggi e i contratti collettivi.
La legge fissa le regole minime fondamentali, mentre il contratto collettivo può solo migliorare e non peggiorarle ad eccezzione di di quando la legge lo prevede.
Le Fonti Pubbliche
La fonte è un atto che crea la norma,(possono essere Pubbliche o Sociali) pubbliche sono di ordine gerarchico:
-Costituzione: è la norma superiore a qualsiasi
altra fonte e può essere
modificata solo da leggi costituzionali.
-Leggi costituzionali
-Regolamenti comunitari legge ordinaria
e atti aventi forza di legge (decreti legge e legislativi)
-Fonti secondarie
-Consuetudine
La consuetudine vige soltanto se espressamente richiamata dalle fonti scritte.
E' l'unica fonte non scritta, è un comportamento assistito dalla convinzione della sua utilità.
In italia è l'ultima delle fonti mentre in inghilterra è la prima, si suddividono in 2 elementi:
-Elemento materiale / diurnità : comportamento diurno o inveterato cioè ripetuto. (inveteralto = di origine antica)
-Elemento psichico: è la consapevolezza dell'obbligatorietà del contemio (comportamento)
Il diritto del lavoro è suddiviso in 3 poteri:
a) Diritto del lavoro in senso stretto: complesso di norme che disciplina il rapporto di lavoro subordianto (che si svolge sotto la dipendenza)
b) Diritto Sindacale: complesso di norme che disciplina le associazioni sindacali e lo sciopero.
c) Legislazione sindacale: complesso di norme disciplinanti ela salute, l'integrazione fisica, l'igiene dei lavoratori e trattamenti previdenziali (infortuni e quiescenza = pensione)
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