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LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
E IL PROCESSO CIVILE
FUNZIONE GIURISDIZIONALE:
Ha come scopo risolvere le controversie che nascono tra i soggetti. Lo fa la magistratura (composta da giudici monocratici o collegiali).
GIURISDIZIONE:
CIVILE: consiste nella tutela dei diritti soggettivi e nella risoluzione delle controversie tra privati (cognizione, esecuzione, procedimenti speciali).
PENALE: consiste nella repressione dei reati (illeciti penali).
SPECIALE: giurisdizione amministrativa (ha per oggetto la tutela degli interessi legittimi del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione), contabile, in materia di acque pubbliche, tributaria, militare.
AZIONE, ATTORE E CONVENUTO:
L'azione è il potere di ric 141f55b orrere all'autorità giudiziaria; l'attore è chi propone la domanda; il convenuto è colui al quale è proposta la domanda.
PROCESSO DI COGNIZIONE:
Tende a stabilire chi abbia ragione e chi torto.
Ci sono tre tipi di SENTENZE:
SENTENZA DI ACCERTAMENTO: il giudice accerta la situazione giuridica delle parti.
SENTENZA DI CONDANNA: il giudice accerta la situazione giuridica ma condanna chi perde la causa a dare o fare qualcosa in favore di chi vince.
SENTENZA COSTITUTIVA: il giudice crea o modifica un rapporto giuridico.
PROCESSO ESECUTIVO:
Attua concretamente la sentenza di condanna se chi perde la causa non vuole dare spontanea esecuzione alla decisione.
PROCEDIMENTI SPECIALI:
processo del lavoro,
procedimento per decreto ingiuntivo,
procedimenti cautelari,
procedimenti possessori,
procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone.
ORGANI E GRADI DELLA GIURISDIZIONE CIVILE:
GIUDICE DI PACE: è un giudice monocratico.
PRETORE: è un giudice monocratico.
TRIBUNALE: collegiale o monocratico.
TRIBUNALE PER MINORENNI: giudica con due magistrati e due esperti psicologici.
CORTE D'APPELLO: giudica con tre magistrati.
CORTE DI CASSAZIONE: giudica con cinque magistrati. Roma!
GRADI: 1° grado, appello, cassazione. 1° grado: giudice di pace, pretore, tribunale, tribunale per minorenni.
E' il campo nel quale ogni singolo giudice ha per legge potere di decidere le controversie che gli vengono sottoposte.
COMPETENZA PER VALORE:
Si fonda sul valore economico della controversia.
Giudice di pace: decide su cause riguardanti beni mobili < 5 milioni.
Pretore: beni mobili o immobili >5 milioni e <50 milioni.
Tribunale: cause >50 milioni o di valore indeterminabile.
COMPETENZA PER MATERIA:
Si fonda sul tipo di materia oggetto al procedimento.
Giudice di pace: distanze relative per legge, regolamenti o usi riguardo al piantamento degli alberi o delle siepi, misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case, rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni.
Pretore: azioni possessorie e denuncie di nuova opera e di danno temuto, rapporti di locazione e di comodo di immobili urbani e di aziende, controversie del lavoro subordinato.
Tribunale: stato e capacità delle persone, separazione dei coniugi e divorzio.
COMPETENZA PER TERRITORIO:
Bisogna stabilire quale sia, nell'ambito dei giudici, quello territorialmente competente a decidere una controversia.
Foro generale del convenuto: si fa nel luogo in cui il convenuto ha la residenza.
Fori speciali: diritti di obbligazione residenza del convenuto, luogo in cui è sorta l'obbligazione e luogo in cui doveva essere eseguita; diritti reali e azioni possessorie decide il giudice del luogo in cui si trova l'immobile.
TRATTAZIONE DELLA CAUSA:
Stabilisce chi ha torto e chi ha ragione.
L'attore deve proporre determinate richieste contro il convenuto. L'atto con cui il processo è introdotto è la CITAZIONE, la quale deve contenere:
indicazione del giudice,
nome, cognome, residenza.),
richieste dell'attore,
motivi delle richieste,
indicazione del giorno dell'udienza di comparazione,
l'invito al convenuto a costituirsi.
Essa deve essere sottoscritta da un legale e il convenuto deve averne una copia.
COMPARSA DI RISPOSTA e DOMANDA RICONVENZIONALE:
Se il convenuto decide di difendersi deve nominare un proprio legale e se vuole inserire nella propria comparsa una o più domande (pretese nei confronti dell'attore) può farlo.
Di fronte al giudice di pace si può stare anche senza l'assistenza di un legale per le controversie < 1 milione.
ISTRUZIONE DELLA CAUSA:
E' la fase in cui si raccolgono delle prove.
Il principio dispositivo vieta al giudice di raccogliere prove di propria iniziativa: deve limitarsi a quelle che le parti gli presentano.
DECISIONE DELLA CAUSA:
Il giudice invita le parti a fare le richieste definitive.
SENTENZA:
E' un atto pubblico pronunciato dal giudice in nome del popolo italiano, tramite il quale il procedimento viene chiuso con l'accoglimento o il rigetto delle domande delle parti.
Parti della sentenza:
intestazione,
indicazione dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa,
indicazione del nome delle parti e dei loro difensori,
conclusioni definitive delle parti,
svolgimento del processo,
motivazione della sentenza,
il dispositivo (accoglimento o rigetto delle domande dei contendenti),
data e firma del giudice e del cancelliere.
La sentenza viene pubblicata tramite deposito in cancelleria. Essa può essere impugnata dalla parte soccombente o passata in giudicato.
Sono tutti i mezzi che servono a dare la conoscenza di un certo fatto.
Mezzi di prova:
documentale,
testimoniale,
presunzioni,
confessione,
giuramento.
PROVE DOCUMENTALI:
ATTO PUBBLICO: fa piena prova fino a querela del falso.
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA E NON: affinché abbia valore deve essere firmata dal suo autore e tale firma deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale, oppure riconosciuta.
PROVA TESTIMONIALE:
E' la dichiarazione che una persona, detto testimone (o teste), estranea alla controversia, rende impegnandosi a dire la verità al giudice circa la verità dei fatti di cui è a conoscenza e che sono rilevanti per la decisione della causa.
Non è ammessa per provare i contratti e per provare patti aggiuntivi o contrari al contenuto di un documento.
Le parti devono formulare per iscritto i propri capitoli di prova per testi.
Il teste che rifiuta di testimoniare, o che tace ciò che sa, o dichiara il falso, commette un reato e incorre quindi in sanzioni penali.
PRESUNZIONI:
Sono le conseguenze che la legge o il giudice traggono da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto.
PRESUNZIONI LEGALI:
ASSOLUTE: non ammettono prova contraria (figlio nato dopo 180 gg. dal matrimonio è presunto concepito dopo il matrimonio).
RELATIVE: ammettono prova contraria (buona fede in materia possessoria).
PRESUNZIONI SEMPLICI: create dal giudice sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti (pur non avendo prova diretta si può dare per certo un determinato avvenimento sulla base di una serie di elementi a carattere indiziario). Si può fare solo nei casi in cui la legge esclude la prova per testi.
CONFESSIONE:
E' la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a essa sfavorevoli e favorevoli invece alla controparte. Può essere spontanea o provocata dalla controparte mediante un interrogatorio formale. Il giudice non può disattenderla anche se pensa che non sia vera e chi ha confessato non può tirarsi indietro.
GIURAMENTO:
E' l'affermazione solenne della verità di un certo fatto, favorevole a chi effettua tale dichiarazione.
GIURAMENTO DECISORIO: è quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa.
La parte contro cui il giuramento è stato deferito ha la scelta tra:
prestare giuramento,
rifiutare di giurare,
sfidare a sua volta la parte che lo ha deferito a giurare che è vera la sua tesi.
Per chi giura il falso la legge prevede sanzioni penali.
IMPUGNAZIONI:
Le sentenze emesse possono essere sottoposte ad appello, cioè a nuovo giudizio, che riesaminerà le questioni di fatto e di diritto affrontate dal primo giudice.
L'appello è proposto con un atto di citazione dalla parte soccombente, per ottenere una nuova sentenza.
Le sentenze pronunciate in grado di appello possono essere a loro volta oggetto di ricorso per cassazione. Il ricorso lo fa la parte soccombente che richiede l'annullamento della sentenza stessa.
Attua concretamente la sentenza di condanna se chi perde la causa non vuole dare spontanea esecuzione alla decisione.
TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO:
Costituiscono titolo esecutivo:
le sentenze provvisoriamente esecutive,
le sentenze passate in giudicato,
i decreti ingiuntivi non opposti in termini,
le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce tale efficacia,
gli atti ricevuti da un notaio relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.
Quando il creditore ha il titolo esecutivo deve farne avere una copia al debitore tramite ufficiale giudiziario insieme all'intimazione ad adempiere all'obbligazione entro 10 gg. e con l'avvertimento che se questo non avverrà, si procederà ad esecuzione forzata.
ESECUZIONE FORZATA:
Sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.
PER CONSEGNA O RILASCIO: il creditore può ottenere la cosa coattivamente tramite il pretore.
DI UN OBBLIGO DI FARE O NON FARE.
ESECUZIONE FORZATA PER ESPROPRIAZIONE:
E' diretta a soddisfare i crediti in denaro attraverso l'alienazione forzata dei beni del debitore e la consegna del ricavato al creditore. Lo fa il pretore se si tratta di beni mobili, altrimenti il tribunale.
Atti:
PIGNORAMENTO: consiste nell'ordine del debitore esecutato di astenersi dal compiere atti di disposizione sul bene pignorato.
VENDITA O ASSEGNAZIONE: il creditore, dopo 10 gg. dal pignoramento, può chiedere al giudice dell'esecuzione la vendita dei beni pignorati.
ATTRIBUZIONE DEL RICAVATO: la somma ricavata dalla vendita deve essere attribuita al creditore che ha dato luogo all'esecuzione.
OPPPOSIZIONI:
Il debitore può ritenere che il creditore non abbia diritto di procedere esecuzione forzata, quindi può proporre opposizione all'esecuzione.
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