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INADEMPIMENTO E IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA - INADEMPIMENTO

diritto



INADEMPIMENTO E IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA


INADEMPIMENTO


Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno a meno che non riesca a dimostrare che l'inadempimento è determinato da un impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa  a lui non imputabile.Quando il debitore non esegue la prestazione:

-innanzitutto il debitore viene a trovarsi in mora;

-se adempie, il suo adempimento è tardivo e quindi dev 212h78c e risarcire il danno al creditore;

-se continua a non adempiere, il creditore è costretto a rivolgersi al giudice e deve dargli la prova di essere lui il vero creditore. Se non vi riesce la sua pretesa non avrà alcuna soddifazione; se vi riesce ha adempiuto il suo onere probatorio sicchè grava ora sul debitore l'onere di difendersi. Può quindi:



-difendersi negando di essere debitore e quindi negando di avere un debito: deve fornirne la prova. Se vi riesce, nulla deve. Altrimenti è considerato inadempiente e deve risarcire il danno al creditore.

-difendersi negando di essere inadempiente: deve fornire la prova che la prestazione eseguita corrisponda a quella dovuta; se ci riesce è liberato e l'obbligo è estinto. Altrimenti è considerato inadempiente e deve risarcire il danno al creditore.

-difendersi affermando che la mancata esecuzione della prestazione dipendono da un'impossibilità sopravvenuta derivante da una causa a lui non imputabile. Egli deve darne la prova: se vi riesce, l'obbligazione è considerata estinta; se non vi riesce è considerato inadempiente  e deve quindi risarcire il danno al creditore.

-preservare nel non adempiere: egli resta tenuto a risarcire il danno al creditore.



ESECUZIONE FORZATA


Se il debitore non adempie e non risarcisce il danno, il creditore passa all'esecuzione forzata può cioè ottenere il risarcimento anche contro volontà del debitore. La prima fase è detta processo di cognizione in cui il creditore può ottenere che il giudice accerti il suo diritto e condanni il debitore a eseguire la prestazione; la seconda fase è detta processo di esecuzione in cui il creditore può ottenere: l'esecuzione forzata in forma specifica (ciò che era oggetto della prestazione più una somma di denaro corrispondente al danno subito) e l'esecuzione forzata mediante espropriazione(denaro corrispondente al valore della prestazione più eventualmente il pignoramento del bene, cioè la messa all'asta).



MORA DEL DEBITORE


Il presupposto è che il debitore non adempia la propria obbligazione nel termine stabilito.

La mora del debitore scatta automaticamente quando:

-c'è un'obbligazione di risarcire il danno derivante da fatto illecito;

-c'è un'obbligazione alla quale il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere;

-c'è un'obbligazione scaduta che dev'essere adempiuta al domicilio del creditore e un'obbligazione di pagare una somma di denaro o un'altra obbligazione nel cui titolo le parti volontariamente hanno indicato il domicilio del creditore come luogo di adempimento.

In tutti gli altri casi è necessario che il creditore reagisca attivamente all'inadempimento del debitore: deve richiedergli in forma scritta l'adempimento, solo così il debitore è costituito in mora.

Gli effetti della costituzione in mora sono: se è un'obbligazione pecuniaria il debitore è obbligato a pagare al creditore gli interessi moratori del 3,5% annui nonchè il maggior danno subito dal creditore.



INADEMPIMENTO E IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA


C'è un inadempimento quando:

-l'intera prestazione non viene eseguita

-la prestazione viene eseguita in modo non esatto

-la prestazione non puà essere eseguita in modo esatto perchè si è verificata una causa che la rende impossibile e che è imputabile al debitore

In tutti gli altri casi è comunque il debitore ad essere responsabile e deve risarcire il danno al creditore.



IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA NON IMPUTABILE AL DEBITORE




Motivo legittimo grazie al quale il debitore può liberarsi dall'obbligo di risarcire il danno. Egli ha l'onere di dare la prova che questa è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. E' detta anche impossibilità liberatoria in quanto libera il debitore e ha l'effetto di estinguere l'obbligazione. Occorre che l'impossibilità sia sopravvenuta. La prestazione diventa impossibile allora per:

-caso fortuito=evento imprevedibile  e inevitabile

-forza maggiore=per forza alla quale non è possibile resistere.



RESPONSABILITA' PER COLPA


Responsabilità per colpa si ha quando manca la diligenza dovuta cioè quando manca la prudenza, la cautela, la diligenza.

Responsabilità per dolo invece si ha intenzionalmente, quando si sceglie deliberatamente di non eseguire la prestazione dovuta.



RESPONSABILITA' SENZA COLPA


E' la cosidetta responsabilità per fatti altrui. Per esempio la società di calcio risponde per il comportamento scorretto dei tifosi. Viene anche detta responsabilità oggettiva.



PRESTAZIONI DI CUSTODIA DI ALCUNE ATTIVITA' D'IMPRESA


Se si tratta di custodia effettuate da un'impresa che esercita attività di trasporti terrestri, gestisce magazzini generali o esercita un'attività alberghiera, rispondono dei danni se non dimostrano che è dovuta a un caso fortuito.



RESPONSABILITA' PER L'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE


Le obbligazioni pecuniarie non diventano mai impossibili.



RISARCIMENTO DEL DANNO


Può consistere:

-nella reintegrazione in forma specifica= porre in essere la stessa situazione che ci sarebbe stata se l'obbligazione fosse stata adempiuta

-per equivalente= pagamento di una somma di denaro che comprende sia il danno emergente, cioè ciò che egli aveva già speso, sia il lucro cessante, cioè il mancato guadagno.










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