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I PRINCIPI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA

diritto



I PRINCIPI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA'


Il contratto di società ed i suoi requisiti

L'articolo 2247 del codice civile definisce la società come un contratto con il quale "due o più persone conferiscono beni o sevizi per l'esercizio in comune di attività economica allo scopo di dividerne gli utili".

Il contratto di società si inquadra nei "contratti plurilaterali con comunione di scopo", caratterizzati dal fatto di essere stipulati da due o più parti, le cui prestazioni sono dirette al conseguimento di uno scopo comune.

L'articolo 2247 indica i tre elementi principali del contratto di società: i conferimenti, l'esercizio in comune di un'attività economica e la divisione degli utili.



La società, come organizzazione di persone e di beni per uno scopo produttivo, non può es 727e41h istere senza la costituzione di un fondo sociale, con il contratto di società, ogni contraente si obbliga a contribuire alla formazione di tale fondo.

I conferimenti sono le prestazioni di dare o di fare cui le parti del contratto di società si obbligano, al fine di esercitare in comune un'attività economica.

Conferimento non significa consegna del bene o prestazione effettiva del servizio, ma soltanto assunzione dell'obbligazione di dare o fare.

Il contratto di società è, perciò, un contratto consensuale.

Consensuali si dicono quei contratti che si perfezionano con il semplice consenso delle parti.

Possono formare oggetto di conferimento innanzitutto i beni, cioè denaro, beni mobili, beni immobili, e in genere ogni cosa che sia utilizzabile e suscettibile di valutazione economica.

Possono formare oggetto di conferimento anche i servizi, ossia l'attività lavorativa o gli apporti d'opera del socio.

Il conferimento deve essere sempre determinato nel contratto sociale. Solo nella società semplice esso può anche non essere determinato, in quanto si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali tra loro per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Dalle norme del codice civile emerge l'essenzialità dei conferimenti: non vi è contratto di società se i soci non conferiscono; non vi è acquisto della qualifica di socio senza conferimenti.

I beni possono essere conferiti in proprietà o in godimento

Conferimenti in proprietà, è come se il socio vendesse quel bene alla società, ed infatti, si applicano, in via generale, le norme della vendita.

Conferimenti in godimento, è come se il socio locasse il bene alla società; ed infatti la garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione.

Locazione è il contratto con il quale una parte (locarote) si obbliga a far godere all'altra (conduttore) una cosa mobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (prezzo o partecipazione alla società agli utili e alle perdite).

Conferimenti di crediti, il socio è tenuto a rispondere, in caso di insolvenza del debitore ceduto, versando alla società una somma pari alla valutazione che del credito era stata fatta nel contratto costitutivo.

Insolvenza si ha quando il debitore rifiuti, o comunque non sia in grado di pagare i propri debiti.

Conferimenti della propria opera, cioè del proprio lavoro nell'ambito del processo produttivo dell'impresa, il rischio di impossibilità di svolgimento dell'opera.

Alla liquidazione, il socio d'opera non ha diritto al rimborso del valore del suo apporto salvo diversa pattuizione (nell'atto costitutivo i soci possono decidere che coloro che effettuano la propria opera possono ottenere oltre agli utili anche i conferimenti).

Il capitale sociale è costituito dalla somma dei conferimenti.

Secondo requisito essenziale della società è l'esercizio di un'attività economica.

Attività economica significa attività produttiva di nuova ricchezza

Esercizio in comune: potere di gestione comune; la gestione è comune quando si può ricondurre alla volontà di tutti i soci.

L'oggetto sociale rappresenta la particolare attività economica per il cui esercizio le parti stipulanti il contratto di società si impegnano ai conferimenti. L'esercizio di tale attività è detto "scopo mezzo" rispetto allo scopo ultimo che è la realizzazione del guadagno.

Terzo requisito essenziale del contratto di società è la produzione e la divisione degli utili: scopo dell'attività sociale, infatti, deve essere quello di realizzare un guadagno a vantaggio dei soci.

L'articolo 2247 esige che la società eserciti un'attività economica volta alla realizzazione di utili (lucro oggettivo) e che tali utili, una volta realizzati, debbano poi essere divisi tra i soci (lucro soggettivo).

Lo scopo lucrativo oggettivo consiste, dunque, nel fatto che l'attività economica esercitata dalla società sia astrattamente idonea a procurare un guadagno.

Lo scopo lucrativo soggettivo è, invece, il fine egoistico che il singolo socio intende realizzare mediante la partecipazione alla società.

La predetta definizione di lucro, se è propria di tutte le società di persone e di capitali (parliamo infatti di società lucrative), mal si adatta ad altri tipi che pure rientrano nella più amplia nozione di società, quali le società cooperative dove, invece, lo scopo è quello di far conseguire ai soci un risparmio di spesa o occasioni di lavoro.

La distribuzione degli utili fra i soci è, dunque, essenziale al contratto di società, ma ciò non significa che ciascun socio debba parteciparvi in eguale misura.

Alla partecipazione del socio alla ripartizione degli utili della società, inoltre, si correla la partecipazione alle perdite, almeno nel limite del valore dei conferimenti eseguiti.

La partecipazione agli utili e alle perdite è proporzionale ai conferimenti; tuttavia, le parti sono libere di fissare nel contratto sociale criteri di ripartizione diversi, ad esempio attribuendo a determinati soci una posizione privilegiata.

Unico limite a tale libertà è quello stabilito dal patto leonino, ossia del patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.


Società lucrative e società mutualistiche

Abbiamo già detto che l'attività economica che forma oggetto del contratto di società può essere finanziata ad uno scopo lucrativo, cioè allo scopo di dividerne gli utili tra i soci, ma che può anche avere uno scopo mutualistico, cioè lo scopo di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro ai contraenti a condizioni vantaggiose.

Proprio in relazione allo scopo, nell'ambito dei tipi di società, si distinguono società lucrative e società mutualistiche.

Società lucrative sono le imprese collettive caratterizzate dal fine di lucro con esse specificamente perseguito.

Per aversi società lucrativa occorre non solo lo scopo di conseguire un lucro (lucro oggettivo), ma anche quello di devolverlo ai soci (lucro soggettivo).

Società mutualistiche sono le imprese collettive caratterizzate dallo scopo mutualistico (e non lucrativo) perseguito dai soci.

Lo scopo mutualistico consiste nell'intento di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato.


Società commerciali e società non commerciali

Altra importante distinzione in campo societario e quella tra le società commerciali e l'unica società non commerciale prevista dal codice.

Società commerciali (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni e società in accomandita per azioni).

Società non commerciali (società semplice).

La differenza tra le due categorie  sta nel fatto che una società avente oggetto commerciale non può costituirsi in forma di società semplice; mentre una società avente oggetto non commerciale può adottare qualsiasi forma.

Società di persone scopo di lucro

Società semplice

Società in nome collettivo

Società in accomandita semplice

Società di capitali scopo di lucro

Società per azioni

Società in accomandita per azioni

Società a responsabilità limitata

Società di capitali scopo mutualistico

Società cooperativa a responsabilità limitata

Società cooperativa a responsabilità illimitata

Società di mutua assicurazione


Società di persone e società di capitali

I tipi di società possono essere classificati in due grandi gruppi, a seconda che risultino organizzati su base personale o su base capitalistica, nel primo caso abbiamo la società di persone nel secondo caso abbiamo la società di capitali.

Società di persone = il legislatore ha riconosciuto alle società di persone un'autonomia patrimoniale imperfetta, rendendo il patrimonio sociale solo parzialmente insensibile alle vicende relative ai patrimoni dei soci.

Società di capitali = sono dotate di una perfetta autonomia patrimoniale; sono altresì dotate di personalità giuridica: le vicende patrimoniali dei singoli soci non intaccano il patrimonio sociale, e viceversa.




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