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I contratti di Banca
1. Operazioni e contratti bancari
2. Il deposito bancario
3. L'apertura di credito bancario
4. L'anticipazione bancaria
5. Lo sconto bancario
6. Il conto corrente
7. Le operazioni bancarie accessorie
1. OPERAZIONI E CONTRATTI BANCARI 626f51g
La banca è una vera e propria impresa commerciale privata che deve rivestire la forma giuridica di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
Nello svolgimento della sua attività essa persegue uno scopo di lucro.
FUNZIONE DI INTERMEDIAZIONE SVOLTA DALLE BANCHE E OPERAZIONI BANCARIE
La principale attività svolta dalla banca nel sistema economico è quella di intermediazione nella circolazione del denaro grazie alla quale chi dispone di più moneta di quanto ne ha sufficiente bisogno passa verso coloro che invece ne sono carenti (esempio le imprese che debbono acquistare fattori produttivi).
Per svolgere la sua attività intermediatrice, pone in essere tre operazioni diverse, quali passive, attive e accessorie.
Le operazioni passive sono dirette a raccogliere denaro
dai risparmiatori da parte delle banche dove si impegnano a restituire il
capitale e a pagare degli interessi ( cosiddetti passivi). Esse riguardano il contratto di deposito.
Le operazioni attive impiegano il capitale finanziario
raccolto concedendo prestiti verso corrispettivo compenso (interesse attivo). Gli interessi sono compresi in
un minimo (prime rate) praticato alla
clientela migliore e un massimo (top rate)
praticato su prestiti poco sicuri. Esse riguardano l' apertura di credito bancario, l'anticipazione
bancaria, lo sconto bancario e il
conto corrente bancario.
Le operazioni accessorie riguardano ad esempio il deposito di titoli in custodia e amministrazione,
il pagamento di bollette, i servizi di incasso, il servizio di locazione di cassette di
sicurezza, ecc.
I CONTRATTI BANCARI
Le operazioni bancarie si realizzano mediante i contratti bancari.
Con i contratti bancari la banca provvede a procurarsi denaro o a impiegare ovvero a fornire servizi accessori (essi sono regolati dal Codice Civile).
Si tratta di contratti per adesione: vengono cioè predisposti dalla banca secondo schemi prestabiliti dall' ABI (Associazione bancaria italiana).
Il cliente si trova pertanto in una condizione di svantaggio rispetto la banca, non potendo egli concordare il contenuto contrattuale, ma dovendosi limitare ad accettarlo o respingerlo in conto.
Le operazioni bancarie risultano condizionate dalla l. 5/7/1991 n. 197 volta a limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore. La disciplina ha lo scopo di ostacolare il fenomeno del riciclaggio del denaro di provenienza illecita.
2. IL DEPOSITO BANCARIO
Operazione bancaria passiva è il deposito bancario.
L'articolo 1834 c.c. definisce il deposito bancario come contratto in forza del quale un soggetto (depositante) deposita una somma di denaro presso la banca (depositario) che ne acquista la proprietà restando obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine o a richiesta del depositante e salva l'osservanza del periodo di preavviso, se pattuito.
I punti salienti di questa operazione possono così riassumersi:
il deposito ha
per oggetto esclusivamente una somma di denaro
contante;
con la consegna del denaro la banca ne diviene proprietaria
(contratto reale);
il depositante
ha diritto al rimborso del capitale depositato e
agli interessi (contratto
unilaterale).
In base alla sua durata si distingue:
il deposito a vista,
rimborsabile con la richiesta del depositante;
il deposito vincolato,
in cui la restituzione avviene a una scadenza stabilita o è subordinata a un
breve periodo di preavviso.
In base al modo di svolgimento del rapporto si distingue tra:
depositi
ordinari
o semplici dove consentono al
depositante una solo operazione per l'intera somma depositata;
depositi
a risparmio
dove il depositante ha la possibilità di effettuare più volte versamenti e
prelievi. In tal caso la banca rilascia un libretto dove annotare tutte le
operazioni effettuate. I libretti possono essere nominativi (intestati a uno o
più soggetti determinati), nominativi
pagabili al portatore (intestati al depositanti ma pagabili anche a un
soggetto diverso da esso) o al portatore
(utilizzabili da chiunque fornisca il libretto);
depositi
in conto corrente dove il deposito del denaro viene accompagnato dalla sottoscrizione
del contratto e dal deposito della firma del depositario.
3. L'APERTURA DI CREDITO BANCARIO
Operazione bancaria attiva è l'apertura di credito bancario.
L'articolo 1842 c.c. definisce l'apertura di credito bancario (detta anche "fido" o "castelletto") come contratto con il quale la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Esso ha carattere consensuale a effetti obbligatori. La banca si assume il debito nei confronti del cliente nei limiti della somma accertata e il cliente acquista il diritto di utilizzare il credito concessogli con l0obbligo di restituire le somme eventualmente prelevate e di pagare i relativi interessi.
Il cliente, può utilizzare più volte il credito, secondo le forme d'uso e può, con successivi versamenti, ripristinare la sua disponibilità. Si tratta di apertura in conto corrente.
La possibilità di prelevare più volte ma senza ripristinare la somma iniziale è detta semplice.
Esso, con l'apertura di credito non acquista una somma di denaro ma la disponibilità di una somma di denaro. La banca concederà il credito dopo essersi assicurata sulla solvibilità e correttezza dell'accreditario (apertura allo scoperto) o in presenza di idonee garanzie reali (ipoteca) o personali, rilasciate da terzi graditi alla banca (apertura garantita).
Le garanzie vengono rilasciate alla conclusione del contratto di apertura di credito.
L'apertura di credito può essere a tempo determinato o tempo indeterminato.
4. L'ANTICIPAZIONE BANCARIA
Operazione bancaria attiva è l'anticipazione bancaria.
Con il contratto di anticipazione bancaria la banca concede credito a un cliente (anticipato) previa costituzione di pegno su titoli, merci o documenti rappresentativi di merci e per un importo proporzionato al valore dell'oggetto della garanzia.
Caratteri essenziali del contratto sono:
la costituzione della garanzia. Oggetto di pegno possono essere esclusivamente titoli di credito.
Il contraente anticipato, può ritirare in parte
i titoli o le merci date in pegno, prima della scadenza del contratto, previo
rimborso delle somme anticipate. Nel caso che titoli o merci sono individuati e descritti in un documento (anticipazione su pegno regolare) la banca non potrà
disporne e dovrà custodirli e assicurarli in caso di necessità. Se invece,
oggetto del pegno sono denaro o titoli genericamente
indicati (anticipazione su pegno irregolare)
la banca potrà disporne e se li vende, sarà tenuta a restituire all'anticipato
solo la parte che eccede dai crediti garantiti;
la corrispondenza tra la somma anticipata e il valore dei beni
concessi in garanzia. La diminuzione della garanzia che giustifica la
richiesta di supplemento della banca deve essere di almeno un decimo. Se
l'anticipato non provvede, la banca può vendere i beni dati in pegno.
5. LO SCONTO BANCARIO
Operazione bancaria attiva è lo sconto bancario.
L'articolo 1858 c.c. definisce lo sconto bancario come contratto con il quale la banca (scontante) previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente (scontatario) l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
Il contratto è reale. La cessione avviene "salvo buon fine".
Il cliente cioè garantisce che il credito esiste e che verrà pagato. In caso di inadempienza, la banca potrà rivolgersi al cliente per ottenere l'importo del credito ceduto.
Oggetto dello sconto può essere qualsiasi credito. Tuttavia riguarda i crediti cambiari, attuato mediante girata a favore della banca che ne anticipa l'importo deducendone l'interesse.
La banca può scontare il credito presso un'altra banca (risconto) ricevendo la liquidazione anticipata del capitale, dedotto l'interesse trattenuto dalla banca risconante.
6. IL CONTO CORRENTE
CONTO CORRENTE ORDINARIO
L'articolo 1823 c.c. definisce il conto corrente ordinario come contratto con il quale le parte (correntisti) si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Fino alla scadenza i crediti non sono inesigibili né indisponibili. Carattere essenziale del contratto. Alla data prevista, il saldo del conto è esigibile: chi avrà maturato più crediti potrà chiedere il pagamento dell'eccedenza tra i due valori.
Alla chiusura del conto fa seguito l'invio da parte di un correntista all'altra di un estratto conto nel quale sono riportate tutte le operazioni bancarie effettuate.
OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE |
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Servizio cassa |
Si sottopone un contratto bancario a un sistema di contabilità che registra le operazioni intervenute tra la banca e il cliente in un prospetto contabile. La banca provvede a registrare addebiti e accrediti nell'interesse del cliente. |
Disponibilità della provvista |
Le operazioni in c/c consentono al cliente di prelevare e versare più volte presso la banca, ma gli danno la possibilità di disporre liberamente e in qualsiasi momento delle somme a suo credito. |
Rimesse |
Atti da cui derivano i crediti da annotare sul conto. Esse non sono facoltative ma obbligatorie. |
Interessi |
Gli interessi non decorrono su ciascuna rimessa ma dal saldo giornaliero. |
CONTO CORRENTE BANCARIO
Con l'accensione di un conto corrente bancario la banca assume l'incarico di svolgere un vero e proprio servizio di cassa per conto e nell'interesse del correntista, provvedendo a versamenti e riscossioni di somme secondo le sue istruzioni.
Disponibilità iniziale |
È costituita da un deposito o da un'apertura di credito. |
Servizio di cassa |
La banca non si limita a eseguire gli ordini di pagamento a terzi contenuti negli assegni, ma su richiesta del cliente effettua pagamenti su bollette, imposte, rate di mutuo, ecc. |
Libretto degli assegni |
All'apertura del conto, la banca rilascia al correntista un libretto degli assegni, previo deposito della sua firma. La firma serve per verificare l'autenticità della firma negli assegni o negli ordini. |
Estratto conto |
Con periodicità annuale, la banca invia l'estratto conto al cliente. Entro 60 giorni il correntista può contestare il conto, se non accade esso si intende approvato |
7. LE OPERAZIONI BANCARIE ACCESSORIE
Le principali operazioni bancarie alternative a quelle principali sono:
servizio di
cassetta di sicurezza: la banca concede al cliente (cassettista), in cambio del
pagamento di un canone, l'uso di una cassetta posta in locali blindati dove
esso può custodire le cose che vuole. Le cassette hanno due serrature, dove una
si apre con la chiave in possesso alla banca e l'altra con la chiave consegnata
al cliente;
deposito
titoli in amministrazione: la banca oltre a custodire i titoli dei clienti,
provvede alla loro amministrazione, esigendone gli interessi o i dividendi;
servizio di
pagamento: la banca tramite il conto corrente bancario del cliente, provvede a
pagare bollette, salari e stipendi nonché a curare il pagamento di alcune
imposte (IRE, IRES e IVA);
servizio cassa
continua: consente al correntista di effettuare, versamenti di denaro o valori
racchiusi in appositi contenitori attraverso uno speciale sportello installato
sulle mura esterne della banca.
Lo sviluppo dei servizi telematici ha favorito nel diffondersi, l'home banking. Il cliente può usufruire dei servizi offerti dalla banca senza doversi recare materialmente presso la banca ma comodamente da casa o da ufficio, utilizzando collegamenti diretti con i computer della banca.
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