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La filiazione: legittima, naturale, adottiva. - La filiazione legittima e le presunzioni legali

diritto



La filiazione: legittima, naturale, adottiva.

Per filiazione si intende la situazione intercorrente tra una persona e ciascuno dei suoi genitori. Questa situazione si realizza normalmente al momento della nascita per effetto naturale del concepimento ad opera dei genitori.

Il sistema originario del codice concepiva due tipi di filiazione:

  • la filiazione legittima nell'ipotesi di figli nati da genitori uniti in matrimonio
  • la filiazione naturale nell'ipotesi di figli nati da genitori non uniti in matrimonio

Presupposto di questo sistema era che la filiazione in senso proprio fosse esclusivamente la filiazione biologica, fondata sul concepimento ad opera del padre e sulla gravidanza e sul parto della madre.

Ma leggi speciali successive al codice e in particolare la l.n.184/1983  permettono di parlare di un terzo tipo di filiazione:

  • la filiazione adottiva che prescinde dalla procreazione biologica del figlio ad opera dei genitori, perché si realizza per provvedimento del giudice.

La filiazione implica una situazione di parentela: il figlio è parente in linea retta dei genitori e degli ascendenti ed è parente in linea collaterale dei fratelli e delle sorelle e degli altri parenti dei genitori.




La filiazione legittima e le presunzioni legali.

È figlio legittimo chi è stato procreato da genitori uniti in matrimonio.

Nel 2 comma dell'art.29 ord. St. civ. è stabilito che, se la nascita è da genitori uniti in matrimonio, nell'atto di nascita si devono enunciare il nome e il cognome e gli altri elementi di identità del padre e della madre.

La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre o dalla madre o da un loro procuratore speciale o, in mancanza, dalle altre persone legittimate dalla stessa norma.

In caso di indicazioni false o menzognere che abbia fatto la dichiarazione risponde penalmente per falso in atto pubblico o per alterazione di stato.

Se la falsità è imputabile all'ufficiale di stato civile che abbia enunciato indicazioni non corrispondenti a quanto indicato dal dichiarante o abbia redatto d'ufficio un atto di nascita non conforme a verità l'atto di nascita è  impugnabile con querela di falso da chiunque vi abbia interesse e l'ufficiale di stato civile ne risponde comunque penalmente.

L'accertamento della filiazione legittima avviene mediante due presunzioni.

La prima è la presunzione di paternità del marito contenuta nell'art.231 in base alla quale «Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio».

La legge, sulla base della normale fedeltà che sussiste tra i coniugi, presume che colui 252j92c che è stato concepito da una donna sposata durante il matrimonio sia figlio del marito. Si tratta di una "presunzione relativa", in quanto ammette prova contraria, ma questa prova non è libera: è necessario esperire l'azione di disconoscimento della paternità, possibile solo nei casi previsti dall'art.235.

La seconda è la presunzione di concepimento nel matrimonio.

Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato dopo il 180 giorno successivo al matrimonio ed entro il 300 ° giorno successivo alla fine del matrimonio o alla fine della convivenza matrimoniale (per annullamento, morte del marito, divorzio, separazione): art.232. Questa è una "presunzione assoluta": se uno è nato fra questi estremi temporali, non è ammessa la prova del suo concepimento prima del matrimonio o dopo la fine di esso.

La legge regola il caso di chi sia nato fuori di questi estremi temporali:

. se il figlio è nato durante il matrimonio, ma prima del 180° giorno dalla data di questo, si reputa ugualmente legittimo: è stato sì concepito prima del matrimonio, ma molto probabilmente ad opera dell'uomo che di lì a poco avrebbe sposato la madre; per il caso che così non sia, è ammessa la possibilità di disconoscimento (art.233), senza i limiti della normale azione di disconoscimento della paternità;

. se il figlio è nato dopo il 300 ° giorno successivo alla fine del matrimonio, il figlio si presume non legittimo: ma la presunzione può essere vinta, dando la prova che è stato concepito durante il matrimonio (art.234): un'ipotesi che appare poco realistica, posto che si tratterebbe di una gravidanza durata oltre 10 mesi.


La prova della filiazione legittima: atto di nascita e possesso di stato.

Il mezzo per provare la filiazione legittima è l'atto di nascita iscritto nel registro dello stato civile (art.236 comma 1).

Alla nascita del bambino, i genitori o chi ha assistito al parto devono denunciare la nascita all'ufficiale di stato civile.

L'atto di nascita contiene di regola l'indicazione della madre, la cui identificazione non da luogo a problemi, coincidendo con la donna che ha partorito il bambino. A questo punto, però, si deve distinguere a seconda della condizione in cui si trova la madre.

Se la madre è coniugata (o lo è stata in base a matrimonio finito da meno di 300 giorni) scatta la presunzione di paternità del marito e automaticamente l'ufficiale dello stato civile indica nell'atto di nascita il marito di lei quale padre del bambino.

Lo schema può subire una variante se la madre coniugata è consapevole che il figlio è stato concepito da uomo diverso dal marito e desidera che ciò risulti. Secondo un' opinione che sembra preferibile, la madre coniugata può dichiarare all'ufficiale di stato civile che il bambino non è figlio del marito: si formerebbe allora un atto di nascita dal quale risulta la sua condizione di figlio naturale riconosciuto dalla madre.

Lo stesso risultato si ha senz'altro quando la madre non è coniugata: il bambino risulta figlio naturale di lei. La sua eventuale dichiarazione circa l'identità del padre è del tutto irrilevante: chi sia il padre potrà ufficialmente risultare solo in seguito a riconoscimento volontario da parte del padre stesso o accertamento giudiziale della paternità.

Ma può anche succedere che la madre rifiuti espressamente di essere indicata come tale: nel caso di dichiarazione di nascita dei figlio di donna che non vuole essere nominata, l'atto di nascita si forma senza indicazione di maternità (e, normalmente, neppure di paternità); il bambino è figlio di ignoti.

Esibire l'atto di nascita è il modo normale per provare la filiazione legittima.

Ma se manca l'atto di nascita, la prova può essere data attraverso il possesso di stato di figlio legittimo (art.236 comma 2).

Il possesso di stato deve essere continuo e consiste in una serie di fatti che nel loro complesso dimostrano la filiazione legittima (art.237). Occorre che il figlio:

  • abbia sempre portato il cognome del preteso padre;
  • abbia sempre ricevuto da lui il trattamento di un figlio (mantenimento, educazione, inserimento socio-economico);
  • sia stato ritenuto figlio del preteso padre nell'ambito della famiglia e, al di là di questa, per costante considerazione sociale.

Le azioni di stato.

Le dichiarazioni di nascita a deve essere fatta dal padre o dalla madre o da un loro procuratore speciale o, in mancanza, dalle altre persone legittimate dell'art.30 ord. St. civ.

In caso di indicazioni false o menzognere, chi ha fatto la dichiarazione risponde penalmente per falso in atto pubblico o per alterazione di stato.

Se la falsità è imputabile all'ufficiale di stato civile che abbia enunciato indicazioni non corrispondenti a quanto indicato dal dichiarante o abbia redatto d' ufficio un atto di nascita non conforme a verità, l'atto di nascita è impugnabile con querela di falso da chiunque vi abbia interesse e l'ufficiale di stato civile ne risponde comunque penalmente.

Indipendentemente dalla querela di falso e dell'azione penale per falsità in atto pubblico, le indicazioni non vere inerenti allo stato di filiazione legittima possono essere impugnate mediante l'esercizio di azioni giudiziali civili denominate azioni di stato in quanto tendenti a modificare lo stato di filiazione risultante dall'atto di nascita.

Esse sono l'azione di disconoscimento della paternità, l'azione di contestazione della legittimità, e l'azione di reclamo della legittimità.

Dopo che sia passata in giudicato, la sentenza che accoglie l'azione di stato va annotata a margine dell'atto di nascita a cura dell'ufficiale di stato civile.

Le indicazioni erronee contenute nell'atto di nascita che non incidono sullo stato di filiazione possono essere impugnate con azione di rettificazione.


L'azione di disconoscimento della paternità.

L'azione di disconoscimento della paternità è diretta a negare che il marito della madre sia il padre del bambino da questa generato ed è concessa, quindi, al fine di eliminare gli effetti della presunzione di paternità.

Si distinguono due ipotesi.

Se il figlio è stato concepito durante il matrimonio, perché nato nel periodo di tempo indicato dall'art.232 c.c., cioè, nel periodo compreso fra il 300° e il 180° giorno anteriori alla nascita (sul presupposto di comune esperienza che la gravidanza duri non più di 10 mesi e non meno di sei mesi), l'azione è concessa solo nei casi previsti dall'art.235 c.c. e precisamente:

v quando i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso tra il 300 e il 180 giorno prima della nascita, cioè nel periodo del probabile concepimento;

v quando in questo periodo il marito è stato affetto da impotenza, anche solo di generare.

L'art.235 1 comma 3 c.c. stabiliva che se in questo periodo la moglie aveva commesso adulterio o aveva tenuto celato al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In questi casi il marito era ammesso a provare che il figlio presentava caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità.

La Corte Costituzionale con sentenza n.266/2006 ha affermato l'illegittimità costituzionale del 1 comma n.3 dell'art.235 c.c. nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta che "il figlio presenta caratteristiche genetiche del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre" alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.

La Corte, in sostanza, ha ritenuto non più ragionevole questa disposizione sia in virtù dei progressi scientifici intervenuti nel tempo sia a causa del mutato contesto sociale in cui la prova dell'adulterio può essere estremamente difficile.

L'azione è regolata in modo un po' diverso se il figlio non si presume concepito durante il matrimonio, perché è stato partorito prima del decorso di 180 giorni dalla data del matrimonio, quelli al di fuori dei termini necessari affinché operi anche la presunzione di legittimità.

Il figlio si presume legittimo, salva la possibilità di disconoscerlo: in questo caso l'azione può essere esperita liberamente e la prova che il marito non è il padre può darsi con ogni mezzo.

La legittimazione a  promuovere l'azione spetta (art.244):

v al marito nel termine di un anno dalla nascita oppure dal giorno in cui ha avuto conoscenza della nascita stessa, dell'adulterio della moglie o della propria impotenza di generare;

v alla madre nel termine di sei mesi dalla nascita o dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito;

v al figlio entro un anno dal compimento della maggiore età o dal giorno in cui è venuto conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

v l'onere di provare il difetto di paternità grava su colui che agisce in giudizio.

È prevista la trasmissibilità dell'azione: se il titolare dell'azione muore prima del termine per esercitarla, possono agire al suo posto alcuni familiari, indicati dalla legge (art.246).

Per effetto del disconoscimento, la persona perde lo stato di figlio legittimo e acquista quello di figlio naturale (riconosciuto dalla sola madre).


L'azione di contestazione della legittimità.

L'azione di contestazione della legittimità è un impugnativa di carattere generale delle indicazioni non vere contenute nell'atto di nascita da cui si deduce uno stato di filiazione non conforme a verità.

Nonostante la legge non numeri più nell'art.248 i casi in cui sia esperibile l'azione, si può affermare che la contestazione della legittimità esperibile in primo luogo quando i genitori indicati nell'atto di nascita non erano uniti in matrimonio al tempo della nascita del figlio e quando la madre del figlio sia persona diversa da quella indicata nell'atto di nascita (supposizione di parto o sostituzione di neonato).

Quando il padre sia persona diversa da quella indicata nell'atto di nascita, l'azione di contestazione è inammissibile in tutti i casi in cui operi la presunzione legale di paternità del marito della madre (art.231) integrata dalla presunzione di concepimento durante il matrimonio (art.232).

L'azione di contestazione per difetto di paternità è inammissibile anche quando il figlio sia nato prima che siano trascorsi i 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, poiché in questo caso l'art.233 consente soltanto l'azione di disconoscimento.

L'azione di contestazione dello stato di figlio legittimo per difetto della paternità risultante dall'atto di nascita è ammissibile soltanto in alcune ipotesi di non operatività della presunzione di concepimento e cioè quando siano trascorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento o dello scioglimento del vincolo matrimoniale o quando siano decorsi 300 giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dalla omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi relativi all'annullamento o allo scioglimento matrimoniale (art.232).

L'azione di contestazione può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse ed è imprescrittibile come disposto dall'art.248 trattandosi di accertamento relativo a situazione giuridica indisponibile.

In tutti i casi in cui sia astrattamente ammissibile l'azione di contestazione, quest'ultima è improponibile quando il figlio ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita sempre che non si tratti di contestazione fondata sulla supposizione di parto o sulla sostituzione di neonato.


L'azione di reclamo della legittimità.

Quando lo stato di figlio legittimo che spetta per nascita non risulta dall'atto di nascita, la persona può agire con l'azione di reclamo al fine di ottenere una sentenza (da annotare nell'atto di nascita) che accerti il suo stato di figlio legittimo. In questo caso l'accertamento dell'affiliazione ha natura giudiziale e non è più contestabile dopo che la sentenza sia passata in giudicato.



L'azione di reclamo è ipotizzabile:

v quando manca l'atto di nascita

v quando dall'atto di nascita risultano indicati genitori diversi da quelli effettivi 

v quando dall'atto di nascita risulti una nascita da genitori ignoti 

v quando dall'atto di nascita risulti che il figlio sia stato riconosciuto come figlio naturale da uno solo dei genitori.

Nell'ipotesi in cui manca l'atto di nascita, il reclamante può limitarsi a provare il possesso di stato se sussistono i fatti costitutivi indicati nell'art.237.

Se il possesso di stato non sussiste, la prova della filiazione può essere data con testimoni purché vi sia un principio di prova per iscritto costituita dai documenti indicati nell'art.242.

Quando dall'atto di nascita risulta invece uno stato di filiazione legittima diverso da quello effettivo, l'azione di reclamo presuppone la contestuale contestazione delle false indicazioni contenute nell'atto di nascita, sicché la prova dello stato di filiazione effettiva può essere data con testimoni nei limiti indicati dall'art.241.

Nell'ipotesi in cui il figlio dall'atto di nascita risulti nato da genitori ignoti, la prova della filiazione può darsi ugualmente con testimoni secondo quanto disposto dallo stesso art.241.

Se il figlio dall'atto di nascita risulta riconosciuto come figlio naturale da un genitore diverso da quello effettivo, sarà necessaria la contestuale impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità.

Quando, infine, il figlio dall'atto di nascita risulta riconosciuto come figlio naturale della madre, nell'azione di reclamo di legittimità proposta dal figlio la prova contraria che quest'ultimo non è figlio del marito della madre può darsi con tutti i mezzi.

Nell'azione di reclamo le presunzione di paternità e di concepimento di cui agli artt.231 e 232 valgono soltanto come presunzioni semplici. Le stesse hanno infatti valore di presunzione legale soltanto quando vi sia un conforme atto di nascita.

A norma dell'art.249 la legittimazione all'azione di reclamo spetta al figlioe  soltanto se questi non l'avesse esercitata e sia morto in minore età o nei cinque anni dopo il raggiungimento della maggiore età, l'azione può essere esercitata dai discendenti.

La domanda deve essere proposta contro genitori e, in loro mancanza, contro gli eredi.

L'azione è imprescrittibile in quanto si tratta di azione tendente ad accertare situazioni giuridiche indisponibili. Tuttavia i discendenti del figlio decadono dalla possibilità di esercitare l'azione di reclamo quando il figlio non l'abbia esercitata e sia morto dopo aver compiuto 23 anni (art.249).


La filiazione naturale.

È figlio naturale il figlio nato da genitori non uniti in matrimonio.

A norma  del 2 comma dell'art.29 ord. St. civ., se il figlio è naturale l'ufficiale di stato civile nella formazione dell'atto di nascita deve indicare le generalità del genitore che personalmente rende la dichiarazione di nascita o che ha fatto constare per atto pubblico il proprio consenso ad essere nominato.

Se manca la dichiarazione di entrambi i genitori naturali il neonato viene indicato nell'atto di nascita come "figlio di ignoti".

Il riconoscimento è, dunque, l'atto formale con il quale un soggetto dichiara di essere il genitore di un determinato bambino nato al di fuori del matrimonio; può essere effettuato nell'atto di nascita oppure con una dichiarazione successiva alla nascita o al concepimento, davanti all'ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di quest'ultimo (art.254).

Il riconoscimento effettuato con atto separato dalla dichiarazione di nascita deve essere iscritto nell'archivio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita e annotato in quest'ultimo.

Le forme di riconoscimento indicate sono tassative e, dunque, richieste a pena di nullità. Il contenuto della dichiarazione, tuttavia, non è rigidamente predeterminato, essendo sufficiente che esprima in modo chiaro la volontà di accertare il rapporto di filiazione.

L'art.250 stabilisce a proposito del riconoscimento che:

il padre e la madre possono effettuare il riconoscimento, anche se già uniti in matrimonio con altre persone, sia congiuntamente sia separatamente. Possono essere riconosciuti, quindi, anche i c.d. figli adulterini. Non è possibile, invece, effettuare il riconoscimento dei cosiddetti figli incestuosi, cioè nati da persone legate da un vincolo di parentela (salvo che i genitori, momento del concepimento, ignorassero la parentela esistente tra di loro) o da un vincolo di affinità in linea retta (salvo che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità);

per effettuare il riconoscimento è necessario aver raggiunto il sedicesimo anno di età;

per effettuare il riconoscimento di un figlio di età inferiore ai 16 anni che è già stato riconosciuto dall'altro genitore, è necessario il consenso del genitore che ha già effettuato il riconoscimento.

Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti doveri e di tutti diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi (art.261).

A seguito della riforma del diritto di famiglia, infatti, è stata sostanzialmente parificata la posizione di figlio legittimo e di figlio naturale, conformemente a quanto previsto dall'art.30 cost., in base al quale è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il figlio è riconosciuto prima dalla madre e poi dal padre, egli può aggiungere o sostituire al cognome della madre quello del padre.

Se, invece, il riconoscimento è stato effettuato dai genitori congiuntamente il figlio assume il cognome del padre.

Se il padre e la madre non procedono al riconoscimento, il figlio può agire in giudizio affinché sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale. L'azione può essere esercitata in tutti i casi in cui è ammesso il riconoscimento e la relativa prova può essere fornita con ogni mezzo (art.269).


Il riconoscimento del figlio naturale.

Il riconoscimento è necessario per dare certezza giuridica allo stato di filiazione naturale. Il riconoscimento non attribuisce ma accerta lo stato di filiazione che preesiste al riconoscimento e si acquista originariamente fin dalla nascita.

L'autore del riconoscimento non può attribuire alla dichiarazione valore diverso da quello di accertare la filiazione: è nulla pertanto, come previsto nell'art.257, ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

Inoltre, se il riconoscimento è fatto da un genitore, non sopporta indicazioni relative all'identità all'altro genitore, il pubblico ufficiale deve rifiutarsi di riceverle, a pena di un'ammenda; se ciò nonostante compaiono nell'atto, vanno cancellate e sono comunque prive di effetto (art.258 comma 2-3).

Il riconoscimento è un atto dichiarativo non negoziale cui la legge ricollega soltanto un effetto accertativo della filiazione. In ragione della sua funzione accertativa, parte della dottrina riconduce il riconoscimento alla nozione del negozio c.d. di accertamento. Bisogna però tenere presente che il riconoscimento, a differenza degli altri negozi di accertamento, è un atto tipico con una specifica disciplina per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità (art.253), per quanto riguarda la forma (art.254), per quanto riguarda le impugnative (artt.263 ss.), non estensibile comunque ai negozi atipici di accertamento.

Il riconoscimento è:

v atto unilaterale (anche se i genitori possono farlo congiuntamente: art.250)

v atto personalissimo (non può compiersi per rappresentanza);

v atto irrevocabile (art.256);  

v atto puro: non sopporta nè condizione nè termine (art.257).

Il riconoscimento deve essere posteriore alla nascita o al concepimento (art.254): dunque è possibile riconoscere un figlio nascituro; ma gli effetti del riconoscimento sono subordinati alla nascita (art.1 comma 2).

Il genitore può riconoscere il figlio premorto, così da stabilire un rapporto di parentela fra l'autore del riconoscimento e i discendenti del figlio premorto (art.255).

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (art.250 comma 5) o che siano interdetti (art.266). In caso di minore età o di interdizione è da escludere ogni possibilità di sostituzione da parte del rappresentante legale ciò il riconoscimento effettuato dal rappresentante legale è da ritenersi inesistente.

Il riconoscimento effettuato dall'incapace è da ritenersi annullabile. All'ipotesi del riconoscimento effettuato dal minore di anni 16 è applicabile analogicamente la disciplina prevista dall'art.266 per l'ipotesi del riconoscimento compiuto dall'interdetto giudiziale.

Ha rilevanza anche l'età del figlio da riconoscere:

. se ha più di 16 anni, occorre anche il suo consenso: in mancanza, il
riconoscimento è inefficace (art.250 comma 2);

. se ha meno di 16 anni, occorre il consenso dell'altro genitore che abbia già fatto il riconoscimento; ma l'eventuale diniego di consenso può essere superato dal provvedimento del giudice che autorizza il riconoscimento anche del secondo genitore, se lo valuta corrispondente all'interesse del figlio (art.250 c.c. comma 3-4).

Il riconoscimento è soggetto a requisiti di forma. Può  essere fatto solo (art.254):

. nell'atto di nascita con dichiarazione raccolta dall'ufficiale di stato civile;

. con un diverso atto pubblico (dichiarazione ricevuta dall'ufficiale di stato civile, dal giudice tutelare o da notaio);

. con testamento: questo può essere revocato; ma la sua revoca non travolga il riconoscimento, che è irrevocabile.

Gli effetti del riconoscimento sono, in linea, di principio, limitati al rapporto fra il genitore e il figlio: non si crea cioè, in generale, una parentela naturale che leghi giuridicamente fra loro il figlio e i parenti del genitore che ha fatto il riconoscimento (art.258 comma 1). La rilevanza giuridica della parentela naturale è circoscritta a singoli e limitati aspetti:

. gli impedimenti matrimoniali e l'incesto;

. quanto alla parentela in linea retta (ascendenti e discendenti naturali), l'obbligo degli alimenti e, nel campo successorio, il meccanismo della rappresentazione;

. quanto alla parentela in linea collaterale, la possibilità dei fratelli naturali di succedere per successione legittima.

La volontà di chi effettua il riconoscimento non deve essere coartata con minacce. Nel caso che ciò avvenga, il riconoscimento è annullabile a norma dell'art.265.

Il riconoscimento deve essere conforme a verità. In caso contrario il riconoscimento è impugnabile per difetto di veridicità, a norma dell'art.263, con azione imprescrittibile esercitabile dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque altro vi abbia interesse.

Il riconoscimento è inammissibile:

quando contrasta con lo stato, ufficialmente risultante, di figlio legittimo dello stesso genitore o di altro genitore (art.253). In questo caso, per poter effettuare il riconoscimento sarà necessario esperire preventivamente l'azione di contestazione della legittimità. Qualora la persona risulti figlio naturale di altra persona, il vero genitore, per poter riconoscere il figlio, dovrà preventivamente impugnare il preesistente riconoscimento per difetto di veridi homo tà (art.263);

quando riguarda figli incestuosi salvo che i genitori al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Nei casi in cui il riconoscimento del figlio incestuoso sia possibile, deve comunque, essere autorizzato dal giudice, avuto riguardo all'interesse del figlio e all'esigenza di evitargli pregiudizio (art.251 comma 2). La riforma del 1975 ha eliminato il divieto, prima esistente, di riconoscere i figli adulterini.




L'accertamento giudiziale della maternità o della paternità naturale.

Il figlio naturale ha diritto di chiedere l'accertamento giudiziale della maternità e della paternità quando il genitore non lo riconosca spontaneamente.

La riforma del diritto di famiglia ha eliminato i limiti che prima si frapponevano all'accertamento della paternità e pertanto l'azione è ammissibile nei casi in cui è consentito il riconoscimento secondo quanto disposto dell'art.269 comma 1, non soltanto per l'accertamento della maternità ma anche per l'accertamento della paternità.

L'azione non è ammessa nei casi in cui, a norma dell'art.251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato (art.278).

L'azione è promossa dal figlio.

  • Se il figlio muore prima di aver iniziato l'azione, questa può essere iniziata dai discendenti legittimi, legittimati o naturali entro due anni dalla morte (termine di decadenza).
  • Se il figlio muore dopo aver promosso l'azione, questa può essere proseguita dei discendenti legittimi, legittimati o riconosciuti (art.270).

L'azione può essere promossa nell'interesse del minore dal genitore che esercita la potestà o dal tutore. Il tutore deve però chiedere l'autorizzazione del giudice il quale può nominare eventualmente un curatore speciale. In ogni caso occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se questi ha compiuto 16 anni.

Quando l'azione viene promossa nell'interesse del minore è competente a decidere su di essa il tribunale per i minorenni che deve accertare se sussiste l'interesse concreto del minore ad ottenere l'accertamento della filiazione naturale.

L'esercizio dell'azione di accertamento della maternità o della paternità naturale è subordinata ad un "accertamento preventivo" circa l'ammissibilità dell'azione che il tribunale deve espletare in camera di consiglio su ricorso di chi intende promuovere l'azione. Il tribunale deve accertare, con decreto motivato, che concorrono circostanze specifiche da far apparire giustificata l'azione.

Il preventivo giudizio di ammissibilità non è previsto per l'accertamento giudiziale della filiazione legittima e pertanto è auspicabile che l'art.274 sia abrogato o dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art.3 della Costituzione.

La domanda per la dichiarazione di maternità o di paternità va proposta nei confronti del preteso genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi (art.276).

La maternità si accerta provando l'identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere la madre (art.269 comma 3). La prova di quest'identità può essere fornita mediante testimonianza e, in caso di dubbio, mediante riscontri ematologici, da cui possa trarsi la certezza della derivazione biologica dalla pretesa madre.

Non è comunque provabile la maternità nei confronti di colei che ha soltanto fornito gli ovuli per la fecondazione, non essendo costei quella che partorito il figlio.

La paternità si accerta mediante prova indiretta del concepimento ad opera del preteso padre e, in caso di dubbio, mediante riscontri ematologici, da cui possa trarsi la certezza della derivazione biologica del preteso padre.

Presupposti indispensabili per produrre la prova della paternità sono la dichiarazione della madre e l'esistenza di rapporti tra la madre e il presunto padre all'epoca del concepimento. Ciò significa che non è provabile la paternità nei confronti del donatore del seme che non abbia avuto rapporti con la madre o nei confronti di colui non dichiarato dalla madre come padre.


L'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale.

L'atto con cui si riconosce una persona come figlio naturale può essere affetto da vizi che lo rendono invalido e si può impugnare.

Il riconoscimento è impugnabile per:

difetto di veridicità (art.263): si tratta di dimostrare che chi ha fatto il riconoscimento non è, in realtà, genitore del riconosciuto; l'azione può esercitarsi da chiunque vi ha interesse, ed è imprescrittibile ;

violenza morale cioè minaccia: legittimato ad agire è solo l'autore del riconoscimento, entro un anno dalla cessazione della violenza (art.265); non hanno invece nessuna rilevanza gli altri due vizi della volontà, cioè errore e dolo;

interdizione giudiziale dell'autore: l'azione può essere esercitata dal rappresentante legale dell'interdetto o personalmente da questo ritornato capace, entro un anno dalla revoca dell'interdizione (art.266).


L'accertamento della filiazione incestuosa.

A norma dell'art.278 comma 1, non sarebbe promovibile l'azione di accertamento di paternità o maternità naturale nei casi in cui a norma dell'art.251 è vietato il riconoscimento dei figli incestuosi.

La Corte Costituzionale nel 2002 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa norma per violazione del principio di uguaglianza. In questo modo si è evidenziato che se il divieto di riconoscimento costituisce una ragionevole limitazione del potere dei genitori colpevoli dell'incesto, viceversa non vi era giustificazione per limitare il diritto del figlio, nato da relazione incestuosa, ad ottenere l'accertamento della paternità e della maternità naturale, tanto più se si considera che questa limitazione pregiudicherebbe la tutela giuridica e sociale garantita dall'art.30 cost. a tutti figli nati fuori dal matrimonio.


La legittimazione del figlio naturale.

Con la riforma del diritto di famiglia, i diritti dei figli naturali nei confronti dei genitori sono stati equiparati a quelli dei figli legittimi.

A seguito di quest'equiparazione sembra perdere rilievo l'istituto della legittimazione che aveva, prima della riforma, la funzione di equiparare i diritti dei figli naturali a quelli dei figli legittimi.

La legittimazione conserva una sua specifica rilevanza se si considera che nella prospettiva degli artt.258 e 261 la filiazione naturale dà luogo ad un rapporto delimitato tra genitore e figlio, non solo nel senso che esso coinvolge ciascuno dei genitori separatamente dall'altro, ma anche nel senso che in linea di massima i parenti del genitore ne restano fuori.

Soltanto con la legittimazione il rapporto di filiazione acquista forza aggregante, cioè l'idoneità di aggregare a sé la parentela dei genitori.

Mediante la legittimazione, la filiazione extramatrimoniale da rapporto familiare circoscritto al genitore al figlio si trasforma in rapporto che si estende ad altri soggetti, nei limiti in cui la parentela è giuridicamente rilevante.

La legittimazione attribuisce al figlio naturale la stessa rilevanza giuridica del figlio legittimo. Essa avviene per matrimonio dei genitori susseguente alla nascita del figlio o in caso di impossibilità ovvero di gravissimo ostacolo, mediante provvedimento del giudice (art.280).

I figli che non possono essere riconosciuti non possono essere neppure legittimati (art.281).

È ipotizzabile anche la legittimazione di figli premorti in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti (art.282).




La legittimazione per susseguente matrimonio.

Il matrimonio susseguente alla nascita del figlio naturale determina come effetto ex lege la legittimazione se ed in quanto il figlio sia riconosciuto da entrambi i genitori. Il riconoscimento può avvenire nell'atto stesso di matrimonio oppure anteriormente o posteriormente alle nozze.

L'effetto legittimante decorre dal giorno del matrimonio se sia stato riconosciuto nell'atto di matrimonio o anteriormente; oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto posteriormente (art.283).

Ai fini della legittimazione il riconoscimento può essere sostituito dalla dichiarazione giudiziale di maternità o di paternità. In questo caso gli effetti della legittimazione decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza, se questa è pronunziata dopo il matrimonio.


La legittimazione per provvedimento del giudice.

Come disposto dell'art.284 quando vi è impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio, la legittimazione può avvenire mediante provvedimento del giudice.

Il giudice provvede con sentenza emessa in camera di consiglio (art.288) su domanda promossa dai genitori o da uno di essi. La sentenza produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore che l'ha richiesta (art.290).

La domanda deve essere promossa dai genitori congiuntamente o anche da uno solo di essi ed è necessario che il genitore abbia compiuto 16 anni (la stessa età indicata dall'art.250 per effettuare il riconoscimento).

La domanda di legittimazione importa riconoscimento del figlio naturale anche se la legittimazione non abbia luogo.

L'impossibilità o il gravissimo ostacolo possono riguardare tanto il matrimonio quanto il riconoscimento, essendo entrambi presupposti essenziali della legittimazione per susseguente matrimonio.

È più frequente che l'impossibilità o il gravissimo ostacolo riguardi il matrimonio dei genitori.

L'impossibilità a contrarre matrimonio è ravvisabile nel caso di morte, di scomparsa o di interdizione giudiziale di uno dei genitori oppure nei casi in cui sussista uno degli impedimenti non suscettibili di dispensa di cui all'art.87, infine, il caso in cui uno dei genitori sia vincolato da un precedente matrimonio o l'altro genitore si rifiuti anche senza giustificato motivo di contrarre matrimonio.

Il gravissimo ostacolo è ipotizzabile quando il genitore che intende legittimare il figlio trovi in se stesso un ostacolo di ordine morale per essere stato vittima, ad opera dell'altro genitore, di qualche grave sopruso come sevizie, minaccie, ingiurie, violenza carnale, costrizione alla prostituzione e sfruttamento della stessa.

È necessario l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente unito in matrimonio.

È necessario il consenso del figlio da legittimare, se ha compiuto 16 anni o  dell'altro genitore o del curatore speciale se il figlio non ha ancora raggiunto quest'età, sempre che il figlio non sia già riconosciuto.

L'art.285 ammette le legittimazione per provvedimento del giudice anche dopo la morte del genitore quando questi abbia espresso in testamento o in atto pubblico la volontà di legittimare il figlio.

L'art.286 prevede, inoltre, la possibilità che la legittimazione del figlio naturale riconosciuto sia fatta, in caso di morte del genitore, da uno degli ascendenti legittimi di lui, qualora il genitore non abbia comunque espresso una volontà in contrasto con quella di legittimare.


Le azioni di contestazione della legittimazione.

La legittimazione, anche se conseguita mediante provvedimento giudiziale, può essere contestata mediante impugnativa della riconoscimento per difetto di veridicità (art.289).

Al di fuori dell'ipotesi del difetto di veridicità del riconoscimento, la legittimazione conseguita per provvedimento del giudice può essere sempre impugnata per la mancanza delle condizioni indicate nel n.1 dell'art.284 (domanda del genitore che abbia compiuto 16 anni) e negli artt.285,286,287.

La sentenza di legittimazione, seppure sia passata in giudicato, non è di ostacolo all'esercizio dell'azione di contestazione, in quanto il provvedimento giudiziale di legittimazione è provvedimento di volontaria giurisdizione.


La filiazione adottiva.

Un rapporto di filiazione può costituirsi anche fra due coniugi e un figlio non generato da loro: esso non si basa sulla procreazione biologica (i genitori non sono, come si dice, i genitori «del sangue»), ma su un procedimento e un provvedimento giudiziale, che si chiama adozione.

L'adozione presuppone un rapporto di natura affettiva analogo a quello che normalmente si determina tra persone legate da un rapporto di derivazione biologica. l'attuale ordinamento prevede due ipotesi di adozione: quella di persone maggiori di età disciplinata dal codice civile e quella dei minori in stato di abbandono disciplinata dalla l.n.184/1983 modificata dalla l.n.149/2001. Questa legge prevede anche l'adozione di minori non abbandonati e l'affido provvisorio del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo.






L'adozione di maggiorenni e adozione in casi particolari.

L'adozione di maggiorenni viene prevalentemente realizzata da chi non avendo figli avverte l'esigenza di trasmettere il proprio cognome e il proprio eventuale patrimonio a persona particolarmente cara.

L'art.294 comma 2 stabilisce "chi ha superato la maggiore età può essere adottato anche da persona singola. Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito in moglie".

L'adozione è consentita alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto 35 anni e che superano almeno di 18 anni l'età di coloro che essi intendono adottare (art.291 comma 1). Il tribunale può autorizzare l'adozione in casi eccezionali anche se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trent'anni (art.291 comma 2).

È ammessa l'adozione di più persone anche con atti successivi (art.294).

L'art.293 dispone che i figli nati fuori dal matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori naturali.

Per conseguire l'adozione, oltre alla domanda dell'adottante occorre il consenso dell' adottando e l'assenso dei loro rispettivi coniugi se coniugati e non legalmente separati e l'assenso dei genitori del adottando (art.297 comma 1). In alcuni casi in cui il rifiuto è ingiustificato o impossibile per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo, il tribunale può dichiarare egualmente l'adozione.

Sulla domanda di adozione provvede il tribunale in camera di consiglio, sentito il p.m.

Il decreto può essere impugnato entro 30 giorni con reclamo alla corte d'appello. Il decreto, divenuto definitivo, oltre le altre formalità previste, viene annotato a margine dell'atto di nascita del adottato (art.314).


Gli effetti dell'adozione di persona maggiore età.

L'adozione delle persone maggiori di età, a differenza di quanto avviene con l'adozione di minori in stato di abbandono, non è sostitutiva del rapporto di filiazione legittimo o naturale di cui quella persona adottata già era titolare prima dell'adozione.

L'art.300 sancisce che l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia d'origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Chi è adottato durante la maggiore età consegue un secondo stato di filiazione, senza perdere quello precedente; ma il rapporto di filiazione adottiva rimane circoscritto alla relazione adottante-adottato e non implica alcun rapporto tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salvo che la legge non prevede diversamente.

In quest'ipotesi di adozione, l'adottante non acquisisce alcun diritto ereditario nei confronti dell'adottato, il quale invece consegue nei confronti dell'adottante diritti successori analoghi a quelli dei figli legittimi e naturali (art.304).

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Soltanto il figlio naturale non riconosciuto assume il cognome dell'adottante e perde quello d'origine.

L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto con cui viene pronunziata. Prima che il decreto venga emanato, tanto l'adottante quanto può l'adottando possono revocare il loro consenso (art.298).

Dopo l'emanazione del decreto, il tribunale può pronunciare la revoca dell'adozione per indegnità dell' adottato su domanda dell'adottante o su domanda dell'adottato per indegnità dell'adottante.

I casi di indegnità sono quelli tassativamente previsti dagli artt.306-307.


L'adozione di minori in generale.

L'adozione dei minori è un istituto introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la l.n.421/1967 principalmente allo scopo di inserire il minore che ne fossi privo in una famiglia.

L'adozione dei minori è attualmente disciplinata dalla l.n.184/1983 (modificata dalla l.n.149/2001).


L'adozione di minori in stato di adottabilità.

Quando si tratta di minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'adozione è conseguibile mediante un complesso procedimento che inizia con la dichiarazione in stato di adottabilità pronunciata dal tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il minore (art.8 l.ad.): è necessario però che la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

Prima di pronunziare lo stato di adottabilità, il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, sulle base delle informazioni ricevute a norma dell'art.9 l.ad., deve disporre approfondite indagini, tramite i servizi di assistenza sociale e gli organi di pubblica sicurezza, sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore e sull'ambiente in cui vive, al fine di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli artt.10-14 l.ad., qualora risulti la situazione di abbandono, il tribunale per i minorenni dichiara lo stato di adottabilità sia nell'ipotesi in cui i genitori e i parenti convocati non si siano presentati senza giustificato motivo, sia nell'ipotesi in cui l'audizione dei medesimi abbia confermato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità a porvi rimedio sia, infine nell'ipotesi in cui quelle prescrizioni impartite a norma dell'art.12 siano rimaste inadempiute.

Entro 30 gg dalla notifica del decreto che dichiara lo stato di adottabilità del minore, il p.m., i genitori, i parenti entro il quarto grado e il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità allo stesso tribunale che lo ha pronunziato.

Il tribunale decide sul ricorso avverso il decreto con sentenza. Avverso la sentenza, il p.m., l'opponente o l'eventuale curatore speciale possono ricorrere entro 30 gg dalla notifica, alla sezione per i minorenni della corte d'appello.

Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione.

Il tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del p.m. oppure dei genitori può revocare lo stato di adottabilità nell'interesse del minore quando sia venuta meno la situazione di abbandono.

Chi viene dichiarato in stato di adottabilità può essere adottato da coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni tra i quali non sussiste separazione personale o di fatto e siano idonei ad educare, istruire ed economicamente in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

Non è, quindi, consentita l'adozione di minore in stato di adottabilità da parte di persona singola, nonostante la Convenzione internazionale di Strasburgo del 1967, resa esecutiva in Italia nel 1974, preveda che la legge nazionale possa permettere l'adozione di un minore anche ad una persona singola.

L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 l'età del adottando.

La Corte Costituzionale è intervenuta più di una volta sul problema della differenza di età tra adottanti e adottando. Nel 1996 la C a orte ha ritenuto in particolare che la differenza di età massima tra adottanti e adottando non debba essere considerata requisiti indefettibile, sostenendo che il limite di età possa essere superato, poiché si rimanga entro differenze che ragionevolmente possono manifestarsi anche all'interno di una formazione familiare di tipo naturale, nel preminente interesse del minore adottando.

I coniugi possono adottare che minori anche con atti successivi.

A differenza di quanto disposto per l'adozione di persone maggiori di età dall'art.291 ai coniugi è consentito l'adozione di minori in stato di adottabilità anche se abbiano discendenti legittimi o legittimati; questi devono essere soltanto sentiti se maggiori di 14 anni (art.25 l.ad.).

I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. Il tribunale per i minorenni, accertati i requisiti richiesti dall'art.6, dispone le indagini necessarie ad accertare le attitudini educative dei coniugi, la loro situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare e i motivi per i quali i coniugi desiderano adottare il minore.

Se gli accertamenti e le indagini hanno esito positivo, il tribunale per i minorenni dispone l'affidamento preadottivo del minore già dichiarato in stato di adottabilità.

La dichiarazione di adozione viene pronunciata con decreto motivato dal tribunale per i minorenni dopo che sia trascorso 1 anno dall'affidamento, quando quest'ultimo non sia stato nel frattempo revocato.

Il p.m., i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto relativo all'adozione entro 30 giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale decide con decreto motivato. Contro il decreto della corte d'appello è ammesso entro 30 giorni ricorso in cassazione.

Il provvedimento definitivo di adozione deve essere comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.


Gli effetti dell'adozione di minori in stato di adottabilità.

L'adozione di minori dichiarati in stato di adottabilità determina una stazione identica a quella della filiazione legittima.

L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume il cognome. Ne consegue che l'adottato diventa parente di tutti i parenti degli adottanti.

Nel contempo cessano i legami di parentela dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.

Nell'art.27 l.ad. si colgono le differenze fondamentali tra l' adozione delle persone maggiori di età e l' adozione di minori in stato di adottabilità: la prima si aggiunge allo stato di filiazione preesistente, con effetti circoscritti alla relazione adottante-adottato; la seconda si sostituisce completamente al preesistente stato di filiazione, con effetti coinvolgenti la parentela degli adottanti.


L'adozione di minori che non siano in stato di adottabilità.

Anche i minori che non siano in stato di adottabilità possono essere adottati ma soltanto in caso particolari.

L'adozione a norma dell'art.44 l.ad. è, infatti, consentita a persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al 6 grado da rapporto stabile e duraturo persistente alla perdita dei genitori.

L'adozione inoltre è consentita al coniuge nel caso in cui il minore sia figlio dell'altro coniuge.

È altresì consentita l'adozione quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'art. 3 della l.n.104/1992 e sia orfano di padre di madre.

E' infine possibile l'adozione in caso di impossibilità di affidamento preadottivo. In tutti questi casi l'adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi.


Gli effetti dell'adozione di minori in casi particolari.

Nell'ipotesi di adozione di minori in casi particolari a norma dell'art.55 l.ad. si applica l'art.300 c.c. secondo cui l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia d'origine e non estende la propria qualità di figlio adottivo ai parenti dell'adottante.

Si applica poi l' art.304 in base al quale l'adozione non attribuisce all' adottante alcun diritto ereditario alla successione dell'adottato.

È applicabile, infine, l'art.299 che, pur prevedendo l'acquisto del cognome dell'adottante, sancisce la conservazione del cognome della famiglia d'origine.


L'adozione internazionale.

Coloro che intendono adottare un minore straniero devono seguire una particolare procedura che, a seguito delle modifiche apportate alla legge sull'adozione dalla legge 476/1998, è conforme ai principi della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja nel 1993.

Essi devono preliminarmente presentare al tribunale per i minorenni dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero chiedendo che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

Entro 1 anno dalla comunicazione del decreto di idoneità ad adottare, gli interessati si devono attivare conferendo incarico a curare la procedura d'adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'art.31 ter l.ad.

Intanto il decreto di idoneità viene trasmesso immediatamente alla commissione costituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'ente cui viene conferito l'incarico a curare la procedura svolge le pratiche di adozione presso la competente autorità del paese indicato dagli aspiranti all'adozione, affinché quest'autorità formule le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare; concorda quindi con quest'autorità, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione; informa immediatamente la commissione, il tribunale per i minorenni e servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera, chiedendo alla commissione l'autorizzazione all'ingresso ed alla residenza permanente del minore in Italia.

La commissione, esaminati gli atti e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

Il minore che abbia fatto ingresso nel territorio italiano sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione, gode dal momento dell'ingresso di tutti i diritti attribuiti al minor italiano in affidamento familiare.

L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano tutti gli effetti ma il tribunale per i minorenni a seconda che l'adozione sia stata pronunciata prima dell'arrivo del minore in Italia o debba pronunciarsi successivamente, dovrà effettuare le verifiche ed emettere i provvedimenti previsti dall'art.35.

In ogni caso il minore adottato acquista la cittadinanza italiana soltanto per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

L'adozione o l'affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un paese non aderente alla Convenzione nè firmatario di accordi bilaterali, possono ugualmente essere dichiarati efficaci in Italia sempre che sussistano le condizioni previste dall'art.36.

In ogni caso, al minore straniero che già si trovi in Italia in una situazione di abbandono non si applica la procedura di adozione internazionale ma la normale procedura di adozione.

I residenti all'estero, stranieri o italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore d' età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni. Quando si tratta di stranieri stabilmente residenti in Italia che hanno ratificato la Convenzione si applicano le procedure stabilite nella stessa convenzione per quanto riguarda l'intervento e i compiti delle autorità centrali degli enti autorizzati.







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