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STORIA CRONOLOGICA DEL DIRITTO ROMANO - L' ETA' PIU' ANTICA

diritto



STORIA CRONOLOGICA DEL DIRITTO ROMANO





L' ETA' PIU' ANTICA



a.C. 21 Aprile : Leggendaria data della fondazione di Roma ("ab urbe condita").

La fondazione di Roma porta ad un allentamento del legame tribale e ad una progressiva autonomia

delle famiglie, alle Gentes si sostituisce il Populus.Comizi Curiati (VI Sec. a.C.).

Re Latino-Sabini (Tutti i Re anche quelli etruschi venivano eletti presumibilmente con auguratio).



Romolo

Numa Pompilio

Tullio Ostilio

Anco Marcio

Re Etruschi (probabile conquista etrusca di Roma, massimo sviluppo del potere politico del Re).

Tarquinio Prisco

Servio Tullio : I Comizi Centuriati (fine VI inizio V Sec. a.C., introduzione tattica oplitica)

perdono il loro carattere militare e si trasformano in un sistema di votazione e di ripartizione delle

imposte.

Tarquinio il Superbo

510 a.C. : Caduta della Monarchia. 

Questura, Censura (istituita intorno alla metà del V Sec. a.C.).

451-450 a.C. : Legge delle XII Tavole (Collegata a lotte sociali patrizo-plebee e a Crisi V Sec. a.C.), il

legislatore voleva raccogliere nel modo piu' completo possibile lo ius civile (le norme che

riguardavano la sfera giuridica del singolo cittadino). Lo scopo che la tradizione romana

attribuisce alla legislazione delle XII Tavole è la protezione soprattutto dell' uomo comune dall'

arbitrio della nobiltà patrizia sia nel traffico giuridico che nell' amministrazione della

giustizia (Cicerone faceva derivare le XII Tavole dalla leggi soloniche, ma ciò non è certo). Una

gran parte delle leggi (le prime tre tavole secondo la ripartizione oggi in uso), riguardava il diritto

processuale. Legis actio sacramento, la fase di impostazione della controversia, rigorosamente

formale, di questo procedimento, reca i segni di una età assai remota. Le parti dopo aver enunciato

le loro posizioni giuridiche secondo un formulario esattamente fissato, dovevano fare una

scommessa processuale: nelle liti riguardanti il patrimonio, ognuna delle parti doveva depositare

presso i pontifices una somma di danaro. Se il deponente perdeva la lite, la somma depositata

andava allo stato (ed era destinata alle spese per il culto delle divinità pubbliche). Se si trattava di

agire per un delitto punibile con la pena di morte, invece che alla posta in denaro si ricorre 424h71e va

probabilmente ad un giuramento solenne. Tanto la posta in danaro quanto il giuramento si

chiamavano sacramentum (consacrazione alla divinità). C'era anche un tipo di procedimento

piu' recente e snello, applicabile però solo a determinate pretese (legis actio per iudicis

postulationem). Le XII Tavole conoscevano una forma durissima di contratto obbligatorio, in

cui il mutuatario, ricevendo il danaro, che gli veniva pesato alla presenza di testimoni, si trasferiva

letteralmente nel potere del creditore (il negozio si chiamava nexum,"incatenamento"). Qualora non

fosse riuscito a riscattarsi in tempo restituendo la somma, egli cadeva in schiavitu' per debiti senza

che ci fosse bisogno di condanna giudiziale. Tuttavia nelle XII Tavole accanto a questo istituto

arcaico che fu abolito solo sul finire del IV Sec. a.C., appare una promessa obbligatoria

abbastanza agile, la sponsio, che si poneva in essere mediante scambio di domanda e risposta tra

le parti e per la cui attuazione si poteva far ricorso al piu' semplice procedimento della legis actio

per iudicis postulationem

Comizi tributi (Verso la fine del V Sec. a.C.).

Consolato (prima metà del IV Sec. a.C., in precedenza la Legge delle XII Tavole parla di

Praetor Maximus come del magistrato di rango piu' elevato tra quelli in carica, già sul nascere il

potere del pretore doveva aver avuto oltre a quello militare, un aspetto civile). Il potere di questo

magistrato abbracciava due campi contrassegnati col nome di coercitio (potere coercitivo) e di

iurisdictio (pronuncia del diritto) che insieme col comando militare (imperium in senso stretto),

furono raccolti nel concetto del potere generale di comando (imperium in senso ampio).

A ciò si aggiungevano la facoltà di convocare il popolo in assemblea e di proporre per la votazione

candidature e leggi (ius agendi cum populo), e il diritto di convocare e interrogare il Senato (ius

agendi cum senatu). Il limite all'imperium del magistrato poteva essere posto mediante il veto

(intercessio) da un magistrato di rango uguale o piu' elevato, e specialmente dai tribuni della plebe

che in simili casi si chiamavano in aiuto (appellare). Il titolare dell' imperium al campo (imperium

militiae) fino al II Sec. a.C. aveva la facoltà di punire a sua discrezione il cittadino indisciplinato

con pene corporali, e perfino di farlo giustiziare; "a casa" (imperium domi, entro la circoscrizione

della città di Roma), il cittadino minacciato di pena corporale o capitale da parte del magistrato

poteva "invocare l' aiuto del popolo" (provocatio ad populum), a meno che non fosse stato già

dichiarato colpevole in un regolare processo.

390 a.C. : Incendio gallico.

367 a.C. : Leges Liciniae Sextiae, a partire da quest'anno troviamo in funzione il Pretore (da queste

leggi in poi la iuris dictio non è piu' esercitata dai consoli, ma dal Pretore, minore titolare dell'

Imperium. Nel periodo della Repubblica e durante il Principato, la pretura era la magistratura

giurisdizionale vera e propria. A parte la speciale competenza degli edili curuli nelle liti di

mercato, ad essa toccava in pratica tutta l' amministrazione della giustizia sia civile che penale, a

Roma e nell' Italia romana. C'erano però degli organi giudiziari ausiliari che servivano ad

alleggerire il lavoro del pretore. Il tribunale di polizia dei tresviri capitales, ad esempio, sbrigava

probabilmente la maggioranza dei processi criminali che si svolgevano a Roma; in altri processi

penali il pretore si poteva far rappresentare dai quaesitores. Nelle cittadine italiche situate

sull' ager Romanus venivano inviati in epoca repubblicana dei praefecti iure dicundo, in parte

eletti dal popolo, in parte nominati dal pretore. Nell' ultimo secolo a.C. e durante il Principato si

ebbe inoltre una giurisdizione locale dei magistrati municipali

340 a.C. : Ultima guerra delle città latine contro Roma, la maggior parte è trasformata in municipia.

300 a.C. : Lex Valeria (riconoscimento definitivo del diritto di provocatio, sorto durante le lotte patrizio-

plebee e confermato dopo la fine).

286 a.C. : Lex Hortensia de plebiscitis (riconoscimento del valore vincolante per tutto il popolo delle

deliberazioni del Concilium Plebis (Plebis scita). Da questo momento in poi la maggior parte

delle leggi fu votata dal Concilium Plebis su proposta dei Tribuni, mentre in precedenza era nei

Comizi Centuriati che di regola il popolo si riuniva per legiferare. Leggi di rilievo per lo sviluppo

del diritto privato e processuale furono la Lex Poetelia Papiria de nexis, proposta dai consoli

nel 326 a.C. che eliminò la schiavitu' volontaria per debiti e la Lex Aquilia de damno iniuria

dato, un plebiscito attribuito all'anno 286 a.C. il quale sostituì alle prescrizioni casistiche delle XII

Tavole sul danneggiamento di cose una nuova regolazione piu' generale e comprensiva, che ebbe

grandissima importanza per lo sviluppo ulteriore della disciplina dei delitti.

265 a.C. : Sottomissione dell' Italia.

254 a.C. : Per la prima volta un plebeo occupa la carica di Pontifex Maximus.


L' ETA' DELLE GRANDI CONQUISTE E L' IMPERO UNIVERSALE

DALLA META' DEL III SECOLO A.C. ALLA META' DEL III SECOLO D.C.


242 a.C. : Il compito dell' amministrazione della giustizia sia civile che penale, prima affidato al

pretore, da quest' anno fu ripartito tra due pretori: al titolare dell' antica pretura, chiamato ora

praetor urbanus, rimase affidata la giurisdizione tra cittadini romani, mentre quello di nuova

creazione, il praetor peregrinus, fu competente per processi fra stranieri o fra stranieri e cittadini

romani. Anche così una massa enorme di affari gravava soprattutto sul praetor urbanus.

149 a.C. : Lex Calpurnia Repetundarum (Per il processo per concussione commesso da magistrati

romani in Italia o nelle province esistette a partire da questa legge una speciale "lista dei giudici"

predisposta per l' intero anno di carica dei magistrati).

133-121 a.C. : Riforme sociali dei Gracchi.

122 a.C. : Lex Acilia Repetundarum (Legge della Tarda Repubblica, caratterizzata da una

minuziosità pedantesca, destinata a difendere i sudditi di Roma, e soprattutto la popolazione

provinciale, dalle vessazioni dei magistrati romani).

122 a.C. : Lex Sempronia Iudiciaria di C.Gracco (Fu eliminato l'obbligo di formare i consigli dei

tribunali penali esclusivamente con membri del Senato (che a quest' epoca ne conta

normalmente solo 300), questa legge, che aprì ai cavalieri l'accesso al banco dei giudici, costituì il

punto di avvio di un sistema di corti giurate, alle quali, nella tarda Repubblica e agli inizi dell'

Impero, spettò il compito di amministrare la giustizia criminale ordinaria).

111 a.C. : Lex Agraria (Legge della Tarda Repubblica, caratterizzata da una minuziosità

pedantesca, che ebbe lo scopo di liquidare la legislazione agraria graccana).

91-89 a.C. : Guerra sociale (I confederati, Socii, fondano un nuovo stato con capitale Corfinium ed



eleggono un Senato italico di 500 membri. Alla guerra sociale mette fine la concessione della

cittadinanza agli italici con la Lex Plautia Papiria dell 89 a.C..

81 a.C. : Riforma costituzionale di Silla.

30 a.C. : Augusto incorpora l' Egitto all' Impero.

28-27 a.C. : Augusto restaura in modo esplicito e solenne l'ordinamento repubblicano.

27 a.C. : Data di fondazione del nuovo ordinamento (Principato, che nella sua essenza anche se non nel

suo aspetto esteriore era una monarchia), il Senato attribuisce a C.Ottavio il nome onorifico di

Augusto.

17 a.C. : Lex Iulia Iudiciorum privatorum (a partire da questa legge, facente parte della riforma

giudiziaria di Augusto, il processo formulare segnò la sua vittoria definitiva su quello per legis

actiones, le formule orali delle legis actiones furono ormai impiegate, per la fase introduttiva del

processo, solo in alcuni casi speciali , in particolare nel procedimento dinanzi al tribunale dei

centumviri. L' estensione del processo formulare alla sfera dei rapporti dell' antico diritto

civile ebbe come conseguenza che l' attività innovatrice dei magistrati giurisdizionali si fece

sentire anche in questo campo).

Traiano : 98-117 d.C..

Adriano : 117-138 d.C..

130 d.C. : Il testo degli editti giurisdizionali fu definitivamente fissato da Salvio Giuliano, uno dei

giuristi romani piu' grandi, che ebbe da Adriano l' incarico di provvedere ad una redazione definitiva;

questa fu poi ratificata da un senatoconsulto, e da quel momento avrebbe potuto essere

modificata solo dal principe in persona.

Settimio Severo : 193-211 d.C. (a partire da lui il Principato mostra il suo vero volto di monarchia

assoluta fondata sul potere militare).

212 d.C. : Constitutio Antoniniana, famoso editto con cui Antonino Caracalla estese d' un colpo la

cittadinanza romana a tutto l' Impero, nato da esigenze di politica spicciola, probabilmente dalle

necessità finanziarie del momento (si suppone che Caracalla estendendo la cittadinanza a tutto l'

Impero volesse aumentare il gettito dell' imposta del 5% sull' eredità (vicesima hereditatium),

imposta che fu introdotta a suo tempo da Augusto per il mantenimento dell' esescito e che gravava

soltanto sui cittadini romani.), esso ci è giunto in un papiro della collezione di Giessen, ma in una

forma così mutila che alcune questioni importanti permangono oscure: una determinata classe della

popolazione dell' Impero, i dediticii, pare fosse esclusa dalla concessione della cittadinanza;

ma non è stato ancora dimostrato in modo sufficientemente attendibile quali elementi della

popolazione appartenesse in quell' epoca a questa classe. Con la Costistutio antoniniana l' idea

di un Impero universale sovranazionale aveva definitivamente trionfato sulla concezione della

supremazia della città-stato romana. Il sistema costituzionale repubblicano, mantenuto in vita

artificialmente da Augusto, e che con l'andar del tempo si era sempre piu' svuotato di contenuto e

ridotto a una logora facciata, era ormai maturo per il crollo definitivo. Con l' ammissione nella

comunità cittadina della massa della popolazione dell' Impero che fino ad allora ne era rimasta

esclusa (i peregrini), tutto l' Imperium Romanum sarebbe dovuto diventare un territorio

giuridicamente unitario, in cui fosse ormai applicato solo diritto romano, e cioè indifferentemente ius

civile e ius gentium, ma alcuni ritrovamenti papirologici in Egitto alla fine del 1800 hanno

dimostrato che ciò non avvenne o, almeno, non avvenne in tutte le province dell' Impero. La vita

giuridica della parte greca dell' Impero continua ad essere largamente dominata dal patrimonio

concettuale del diritto indigeno. E' il "diritto locale" dell' Oriente greco che si afferma di fronte al

"diritto Imperiale" romano. La Constitutio Antoniniana aveva cambiato soltanto lo status

"politico" di quelli che fino ad allora erano stati dei sudditi; ma continuava ad esistere la

autonomia amministrativa delle ex comunità di peregrini le quali probabilmente conservarono in

certi limiti anche una giurisdizione propria.

Diocleziano : 284-305 d.C.


L' EPOCA TARDO-ROMANA



Costantino il Grande : 306-337 d.C. (fondò la seconda capitale, Costantinopoli).

321 d.C. : Prima legge delle citazioni (tolse validità alle note critiche ai Responsa e alle

Quaestiones di Papiniano, tramandate sotto i nomi di Paolo e Ulpiano. Solo l' opinione

propria di Papiniano poteva essere citata nei tribunali).

322 d.C. : Seconda legge delle citazioni (confermò l' autorità di tutte le opere di Paolo,

comprese le Sententiae che circolavano sotto il nome di questo autore, ma che erano opera di un

autore postclassico).

410 d.C. : Presa e sacco di Roma da parte dei Visigoti.

425 d.C. : Per iniziativa dello stato fu fondata una scuola di diritto a Costantinopoli (dell' esistenza

della Scuola Giuridica di Berito (Beirut) in Fenicia si hanno notizie sin dalla metà del III Sec.

d.C.; una costituzione di Diocleziano, conservataci dal codice giustinianeo, accolse la richiesta

di un gruppo di giovani che si trovava lì per seguire gli studi giuridici, concedendo loro l'

esenzione dalle prestazioni obbligatorie (munera) a cui erano tenuti nella loro comunità d'

origine. Nel V Sec. d.C. la scuola di Berito era una vera e propria facoltà giuridica, con un piano di

studi fisso, suddiviso in corsi annuali ed avente come oggetto lo studio delle costituzioni

imperiali e della letteratura giuridica classica).

426 d.C. : Fu promulgata la piu' ampia tra le leggi delle citazioni, una costituzione di Teodosio II e di

Valentiniano III, essa delimitava la cerchia dei giuristi che, in un processo, potevano essere citati

come "autorità" dello ius, introducendo contemporaneamente per loro una specie di meccanismo

di votazione: avevano validità nei tribunali tutte le opere dei maggiori giuristi tardo classici, cioè

Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino; ed inoltre quelle di Gaio che, essendo l' autore di un

manuale di largo uso, agli occhi dei romani del tardo Impero si collocava tra i grandi; infine erano

valide le opere dei giuristi piu' antichi citati da questi cinque, ma solo se le loro affermazioni venivano

comprovate in modo attendibile mediante il confronto di piu' manoscritti. Nel caso che in una

questione di diritto le "autorità" riconosciute fossero di parere diverso, decideva la maggioranza di

esse e, a parità di suffragi, il parere di Papiniano. Quando si aveva parità di suffragi e

Papiniano non compariva tra nessuna delle parti era chiamata a decidere la prudenza del giudice;

era ribadita la validità delle Sententiae di Paolo. Con la codificazione di Giustiniano la terza

legge delle citazioni non ha piu' motivo di esistere, sostituita dal Digesto, ce lo testimonia il fatto

che essa non è contemplata nel Codex repetitae praelectionis.

Codex Theodosianus : 438-439 d.C., Pochi anni dopo la legge delle citazioni, Teodosio II

concepì il grandioso progetto di creare, con il vastissimo materiale sia dello ius che delle

leges, un codice che non desse adito ad alcun errore o oscurità e, pubblicato sotto il nome

dell' Imperatore, mostrasse ad ognuno che cosa dovesse fare e cosa, invece, evitare. La

commissione nominata dall' Imperatore a questo scopo non concluse niente, solo una seconda

nominata sei anni piu' tardi portò a termine in due anni un' opera che, secondo il piano originario,

doveva solo essere un lavoro preparatorio rispetto a quel codice vero e proprio, cioè la raccolta

delle costituzioni da Costantino in poi. Quest' opera, il Codex Theodosianus, rappresenta la

continuazione di due raccolte private di costituzioni, composte negli anni di Diocleziano. La

piu' antica di esse, il Codex Gregorianus, conteneva costituzioni da Adriano fino a

Diocleziano; la piu' recente e meno ampia, il Codex Hermogenianus, conteneva nella sua

redazione originaria solo costituzioni dioclezianee. Gli autori delle due raccolte, Gregorio ed

Ermogeniano dovevano essere probabilmente funzionari dell' amministrazione centrale, dato

che per riprodurre nel testo originale le varie costituzioni dovevano aver avuto accesso agli archivi

imperiali. Il Codex Theodosianus, pervenutoci in modo ben piu' completo degli altri due, pur

essendo una continuazione delle due raccolte private, come prodotto dell' attività legislativa dello

stato rappresenta un nuovo tipo di fonte: con esso comincia, infatti, la serie delle

codificazioni tardo-romane. Il 15 Febbraio del 438 d.C. il Codex fu adottato nella parte

orientale dell' impero, poco dopo dall' imperatore d' Occidente Valentiniano III per il territorio a

lui sottoposto e, infine, il 1 Gennaio del 439 entrò in vigore per tutto l' Impero. L' opera si divide



in 16 libri, ogni libro in un certo numero di titoli (tituli, ciascuno dedicato ad una determinata

materia e comprendente le rispettive costituzioni in ordine cronologico). Le leggi imperiali

successive al Codex Theodosianus sono state piu' volte raccolte sia in occidente sia nella parte

orientale dell' impero. Mentre le raccolte orientali furono soppiantate dalla codificazione di

Giustiniano in cui si fusero, quelle occidentali si sono conservate : Novellae

Posttheodosianae. Esse contengono costituzioni degli anni dal 438 al 468 d.C..

Edictum Theoderici : 458-459 d.C., compilazione ufficiale di diritto Romano il cui nome, con

molta probabilità, non si riferisce al re degli Ostrogoti Teodorico il Grande (come a lungo si è

creduto), ma al sovrano visigoto Teodorico II, sotto il regno del quale esisteva ancora l' Impero d'

Occidente ed in Gallia era il Praefectus pretorio Galliarum che lo rappresentava. Proprio dal

titolare di questa prefettura, Magno di Narbona, pare sia stato emanato l' Editto. Il materiale per i

155 brevi capitoli che lo compongono è ricavato essenzialmente dalle leggi Imperiali dei tre

codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, e dalle Sententiae di Paolo, ma spesso al

posto del loro testo originale viene usata una parafrasi volgarizzata.

Codex Euricianus : 475 d.C., un' altra compilazione di origine Visigota, redatta sotto il re

Eurico, successore di Teodorico II, questa compilazione è opera di giuristi romani, ma fu

destinata solo ai Goti, il suo contenuto è costituito in prevalenza da diritto volgare romano

rielaborato con notevole originalità e non solo da materiale giuridico germanico, come si

potrebbe pensare. Il Codex Euricianus, oltre a servire come base per le successive codificazioni

visigote, influì anche sul diritto delle stirpi franche, burgunde, alemanne e bavare

svolgendo una importante funzione di mediatore tra il diritto volgare romano e il mondo

germanico del primo Medioevo

Lex Romana Visigothorum : 506 d.C., detta anche Breviarum Alarici. Il re visigoto Alarico II,

poco prima della caduta del dominio visigotico nella Francia meridionale fece compilare e

pubblicare un codice per i suoi sudditi romani (la legge fu un tentativo di rafforzare in extremis

l' intesa con la popolazione romana e con la Chiesa cattolica che la rappresentava in vista di una

guerra con i Franchi il cui re era cattolico). Con un lavoro affrettato e approssimativo furono

disposte l' una dopo l' altra le fonti che erano allora piu' familiari alle scuole e ai tribunali della

Gallia meridionale: il Codice Teodosiano, in forma fortemente abbreviata, accanto alle

Novelle posteodosiane, un rifacimento in soli due libri delle Istituzioni di Gaio, che si

discostava in piu' punti dal testo originale, un estratto delle Sententiae di Paolo, alcune

costituzioni prese dai codici Gregoriano ed Ermogeniano, e da ultimo un unico breve

responso di Papiniano. Ad eccezione del rifacimento di Gaio, il testo del codice è

accompagnato da una Interpretatio che fornisce ora un sommario del contenuto, ora una

dettagliata parafrasi del testo, e contiene anche dei richiami (che in parte si riferiscono a fonti non

accolte nel codice: da ciò si può desumere che l' Interpretatio non fu composta direttamente dai

compilatori visigoti, ma fu estratta da un' opera privata piu' antica (scritta al piu' tardi subito dopo

la metà del V Sec. d.C.) che è possibile fosse stata usata già per la redazione dell' Edictum

Theoderici). Nonostante la Lex Romana Visigothorum fosse rozza ed inadeguata come opera

legislativa, essa svolse una funzione di notevole importanza nella storia giuridica dell'

Europa sudoccidentale durante il Medioevo. Nella Spagna visigotica costituì insieme al Codex

Euricianus una delle basi del codice promulgato intorno alla metà del VII Sec. d.C. dal re

Recesvindo, destinato tanto ai Romani quanto ai Goti. Nella Francia meridionale essa

sopravvisse allo stesso dominio visigotico (si estese, anzi, al territorio dei Burgundi e alla Provenza)

rimanendo in vigore per circa mezzo millennio fin quando non fu soppiantata nel XIII Sec. d.C.

dalla codificazione di Giustiniano che vi si diffuse dall' Italia.

Lex Romana Burgundiorum : Questo codice risale probabilmente al regno burgundo di

Gundobado morto nel 516 d.C., alla base del codice fu lo stesso gruppo di opere utilizzate per la

Lex Romana Visigothorum (i codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, le Sententiae di Paolo

e le Istituzioni di Gaio), a differenza del codice visigoto qui le fonti sono fuse in un testo unitario

che si allontana dai suoi modelli e si basa spesso su Interpretationes uguali o molto vicine a

quelle che accompagnano il testo della legge romano-visigotica. Il codice burgundico è

fortemente impregnato di diritto volgare e oltre a non aver avuto significato rilevante per la

storia giuridica del Medioevo, ci offre molto poco per la conoscenza del diritto romano anteriore.

Giustiniano : 527-565 d.C.

528 d.C. 13 Febbraio : Giustiniano, con la costituzione Haec, nominò una commissione di dieci

membri, tutti alti funzionari dell' amministrazione centrale tra i quali Triboniano e Teofilo

(professore della Scuola di Costantinopoli nonchè membro del consiglio imperiale). Egli affidò loro

l' incarico di comporre sulla base dei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano e delle

costituzioni promulgate successivamente una nuova raccolta di leggi imperiali; le leggi

sorpassate dovevano essere escluse, le contraddizioni eliminate e i testi ridotti al loro contenuto

praticamente rilevante. L' opera fu condotta a termine in un anno e il 7 Aprile del 529 fu pubblicata

con la costituzione Summa entrando in vigore il 16 Aprile. Le altre leggi imperiali che non erano

state incluse persero validità da quel giorno. Il Codex Iustinianus del 529 rimase in vigore per

pochi anni poichè se ne fece una nuova redazione nel corso del lavoro di codificazione. Triboniano,

in questi anni magister officiorum (sovrintendente alle cancellerie imperiali), fece parte della

commissione che aveva preparato il Codex del 529, ma come semplice membro di essa e non

come suo capo; in questo lavoro, però, egli si distinse a tal punto, che gli fu conferita la carica di

ministro della giustizia (Quaestor sacri Palatii) e gli fu affidata da allora in poi la direzione dell'

opera codificatoria.

530 d.C. 15 Dicembre : La costituzione Deo auctore dette il via per una raccolta in grande stile del

diritto giurisprudenziale. Triboniano ottenne la presidenza e i pieni poteri nella scelta dei

collaboratori. Egli chiamò a partecipare all' opera il magister officiorum Costantino, che a

quell' epoca era anche ministro del tesoro, quattro professori, due della Scuola di Berito e

due di quella di Costantinopoli, e undici avvocati del tribunale del praefectus praetorio

Orientis. La gigantesca impresa che doveva in origine occupare dieci anni procedette così

speditamente che il risultato (il Digesto) potè essere pubblicato dopo appena tre anni con la

Constitutio Tanta.

Institutiones : Con la costitutio Imperatoriam del 21 Novembre 533 era stato portato a termine e

pubblicato un manuale ufficiale destinato all' insegnamento del diritto. Esso era tratto dalle

Istituzioni di Gaio e da altre opere elementari classiche e post-classiche e come queste era

chiamato. La suprema direzione dei lavori fu affidata a Triboniano, mentre i suoi autori furono i

due professori di diritto Teofilo e Doroteo, al pari delle Istituzioni di Gaio il nuovo testo ufficiale

si divideva in quattro libri, che però, diversamente dall' opera gaiana, erano suddivisi in titoli.

Sebbene fosse destinata all' insegnamento del diritto, quest' opera ebbe efficacia legislativa a

partire dallo stesso giorno del Digesto. [Accanto ai brani copiati piu' o meno letteralmente

dagli originali classici e postclassici, le Istituzioni contengono aggiunte del legislatore

Digesta : Nome dell' opera codificatoria (che prende esempio dalle grandi opere casistiche del medio

periodo classico); Il secondo nome del Digesto fu Pandectae (dal greco raccogliere tutto).

Diviso in 50 libri a loro volta suddivisi in titoli, esso entrò in vigore il 30 Dicembre del 533 d.C.:

da questo giorno in avanti gli originali dei giuristi classici e le opere elementari

postclassiche scomparvero sia dall' insegnamento che dalla prassi giudiziaria dell' Impero

d' Oriente. Il Digesto è la fonte principale delle nostre conoscenze sul periodo classico, il

legislatore giustinianeo ha raccolto perfino alcuni frammenti dei giuristi repubblicani, da Q. Mucio

Scevola in poi; così il Digesto ci offre una sezione longitudinale di tutto lo sviluppo della

giurisprudenza romana sino alla fine del periodo classico. Un elenco degli scritti giuridici utilizzati

dai compilatori cita piu' di 200 opere; lo stesso Giustiniano riferisce d' altronde che si dovette

lavorare su circa 2000 libri (nel senso della antica ripartizione in libri), con piu' di tre milioni di

righe. L'ipotesi piu' attendibile sul metodo di lavoro dei compilatori ci è stata fornita nel 1820 da



Friedrich Bluhme: all' interno di ciascun titolo del Digesto i brani tratti da determinati gruppi di

opere giurisprudenziali classiche figurano solitamente l' uno accanto all' altro; il nucleo di un primo

gruppo è formato dai commentari allo ius civile degli autori tardo classici, i libri ad Sabinum

di Paolo e Ulpiano: perciò questo gruppo viene chiamato "massa sabiniana". Un secondo

gruppo di escerti, la cosiddetta "massa edittale" è incentrato sui commentari ad Edictum dei

giuristi medio e tardo classici, e un terzo sulle raccolte di responsa e di quaestiones di

Papiniano, Paolo e Ulpiano: quest' ultimo è chiamato "massa papinianea" perchè in esso i

frammenti di Papiniano sono di regola collocati al primo posto. Infine in alcuni titoli del Digesto

figura un quarto piu' piccolo gruppo di frammenti tratti da opere di carattere vario: la

cosiddetta "appendice". Queste osservazioni indussero Bluhme a ipotizzare che la commissione

del Digesto fosse divisa in tre sottocommissioni, incaricate di attendere ciascuna ad una

determinata parte della letteratura giuridica classica, cioè ad una delle tre masse principali e

che alla fine le masse di escerti fossero state disposte non ad intarsio, ma una dietro l' altra. L'

appendice si compone di un certo numero di opere giurisprudenziali che, ritrovate nel corso del

lavoro di compilazione, vennero escerpite solo in un secondo tempo. Basandosi su queste

osservazioni, due studiosi inglesi (Honorè e Rodger) hanno tentato di far luce sul procedimento

seguito dalle tre sottocommissioni nell' elaborare le masse loro rispettivamente assegnate, la loro

ipotesi è la seguente: la parte principale del lavoro fu sbrigata da 6 dei 17 componenti la

commissione compilatrice del Digesto, cioè dallo stesso Triboniano, dal magister officiorum

Costantino e dai quattro professori di diritto; questi divisi in coppie, formarono le tre

sottocommissioni, mentre gli undici avvocati venivano chiamati qui o lì secondo la necessità,

specialmente quando c'erano da escerpire opere che contenendo in gran parte lo stesso materiale,

era piu' opportuno leggere contemporaneamente in piu' persone, confrontandole

costantemente tra loro. Per far sì che il lavoro procedesse con lo stesso ritmo, le opere da

escerpire in ciascuna sottocommissione furono divise in gruppi e, all' interno di ogni gruppo

divise in egual numero di libri tra i due commissari. Ciascuno di loro attendeva per conto

proprio al suo compito, sembra anzi che entro certi limiti ognuno potesse a propria

discrezione decidere cosa escerpire e cosa tralasciare. Se i risultati di questa indagine sono

esatti cade il fondamento della tesi secondo la quale prima della codificazione giustinianea doveva

esistere un "predigesto" (una o piu' opere in cui sarebbe stato già riunito in modo piu' o meno

completo il materiale dei Digesta. Mentre agli inizi si tendeva ad attribuire tutte le contraddizioni, le

oscurità e le asperità che si venivano scoprendo nel Digesto a interventi della commissione

giustinianea, oggi si pensa, invece, che gli scritti dei giuristi classici siano pervenuti a questa

commissione in una forma già alterata da omissioni, aggiunte, parafrasi, cioè appunto come ci

appaiono in quei pochi frammenti di opere tardo-classiche che ci sono stati tramandati, al di

fuori della codificazione giustinianea, dalle collezioni private degli inizi del IV Sec.d.C.

(Fragmenta Vaticana, Collatio legum Mosaicarum et Romanarum). Dal canto loro i

compilatori di Giustiniano hanno contribuito alla trasformazione dei testi classici molto piu' con

abbreviazioni che non con aggiunte di carattere innovativo. Inoltre talora si è preteso troppo

dallo stile e dalla correttezza grammaticale dei testi classici: non è lecito figurarsi i classici ,e

soprattutto i tardo-classici, come dei puristi arcaizzanti, essi erano uomini del loro tempo che

adoperavano i vocaboli in uso e certamente non erano molto scrupolosi nell' evitare tutte le license e

le improprietà grammaticali e stilistiche diffuse.

Codex repetitae praelectionis : Il 16 Novembre del 534 fu pubblicato, portato a termine da

Triboniano, dal professore di Berito Doroteo e da tre avvocati, il rifacimento del Codex del

529 che adesso era rifuso con la raccolta di numerose costituzioni riformatrici, Quinquaginta

decisiones (estate 530), ed era stato adattato al nuovo stato del diritto. Il Codice, che entrò in

vigore il 29 Dicembre 534, si divide in dodici libri a loro volta divisi in titoli (ciascun titolo tratta

una determinata materia giuridica e reca le relative costituzioni in ordine cronologico: la

costituzione piu' antica risale ad Adriano, mentre le piu' recenti sono del 534). [Anche nel Codex

vi sono interpolazioni. Qui Giustiniano ha interpolato addirittura le proprie costituzioni, per

adattarle ai progressi della sua legislazione


*Codice, Digesto e Istituzioni, pur mancando di un titolo comune (Corpus iuris civilis o

Corpus iuris Iustiniani risalgono all' età moderna ed appare per la prima volta come titolo di una

edizione completa della codificazione giustinianea nel 1583 con l' edizione di Dionisio

Gotofredo), costituivano, nelle intenzioni del legislatore, una codificazione unitaria. In essa non

avrebbero dovuto trovarsi oscurità o contraddizioni. Nessuno, forse, si è illuso mai della perfezione

della propria opera quanto Giustiniano e i suoi compilatori (compilare=saccheggiare, per la

codificazione "saccheggiarono" le opere dei classici e le costituzioni). Data la natura casistica e l'

enorme mole del materiale rielaborato, e la rapidità con la quale la gigantesca impresa fu condotta a

termine, non potevano mancare numerosi difetti, nonostante gli interventi dell' Imperatore miranti a

riformare secondo un piano preciso. Dovunque la codificazione di Giustiniano ha avuto valore di

legge, la scienza giuridica si è vista costretta a risolvere sul piano interpretativo le innumerevoli

contraddizioni, e proprio le contraddizioni costituiscono per la moderna ricerca storico-giuridica degli

utilissimi punti di partenza per la comprensione dello sviluppo giuridico pregiustinianeo e in

particolare del diritto classico.*


Novelle : La pubblicazione del Codex del 534 concluse la grande opera codificatoria di Giustiniano,

ma non significò la fine delle sue riforme legislative: infatti l' imperatore intervenne anche

successivamente a modificare lo stato del diritto con numerose leggi singole. Il proposito di fare una

raccolta ufficiale di queste nuove leggi (Leges Novellae), anche se espresso in occasione della

pubblicazione del Codice, non fu mai da lui realizzato, furono compilate invece parecchie raccolte

private (la cui maggioranza fu redatta in lingua greca). La minoranza di Novelle che ancora fu

pubblicata in latino o si rivolgeva alle lontane province occidentali, o riguardava il funzionamento

interno degli uffici centrali, o si riferiva a determinate costituzioni piu' antiche redatte in latino, solo

poche furono quelle redatte in entrambe le lingue. Aparte le raccolte speciali delle leggi imperiali

riguardanti il diritto ecclesiastico, possediamo quattro collezioni di Novelle. La piu' antica, la

cosiddetta Epitome Iuliani, composta dal professore di diritto di Costantinopoli Giuliano, mentre

era ancora vivo Giustiniano è un rifacimento abbreviato in lingua latina di 124 leggi degli anni

535-555. La seconda collezione latina di 134 Novelle riaffiorò intorno al 1100 nella scuola

giuridica di Bologna e fu chiamata Authenticum, credendo erroneamente fornisse il testo originale,

solo le novelle latine sono originali, quelle greche sono tradotto in maniere alquanto scorretta,

anche la provenienza di questa raccolta è attribuibile alla Scuola di Costantinopoli (ancora bilingue

nel VI secolo). La "Collezione greca delle Novelle" sarebbe quella autentica solo che è priva di

quelle originali in lingua latina che, non essendo piu' capite in Oriente, furono tralasciate o sostituite

da estratti in greco; Quando era ancora completa essa conteneva 168 testi, si trovano infatti leggi

risalenti ai successori di Giustiniano: Giustino II e Tiberio II, mentre altri tre testi sono editti

emanati da prefetti del pretorio. Uno dei manoscritti della collezione greca contiene a guisa di

appendice 13 Novelle di Giustiniano sotto il titolo Edicta Iustiniani.


**Il neocittadino assumeva di regola il nome gentilizio dell' imperatore che gli aveva concesso la

cittadinanza.**


***L' uso romano dei tre nomi già a partire dal terzo secolo, era stato man mano sostituito dal

nome unico. Solo l' Imperatore Giustiniano adopera ancora, nelle prefazioni alle varie parti

della sua opera codificatoria, un nome gentilizio nell' antico stile romano: Flavius



Nota bene : a questo documento bisogna integrare la conoscenza dello sviluppo dei processi, delle giurisdizioni e delle opere dei vari autori del periodo classico.







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