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Il registro delle imprese

diritto



Il registro delle imprese.



Il registro è istituito con DpR 581/95.

L'ufficio del registro delle imprese è istituito presso ciascuna camera di commercio , è diretto da un dirigente di questo ufficio scelto dalla giunta , che a sua volta è controllato dal presidente del tribunale del capoluogo.

Il registro è articolato in una sezione ordinaria e più sezioni speciali.

Nella sezione ordinaria  devono iscriversi tutte le imprese per le quali l'iscrizione produce effetti di pubblicità legale, è non sono solo quelli previsti dalle norme codicistiche, sono infatti tenuti all'iscrizione nella sezione ordinaria:

imprenditori commerciali non piccoli

le società tranne quelle semplici, pure se no svolgono attività commerciale

i consorzi fra imprenditori con attività esterna



i GEIE

gli enti pubblici con attività unica o prevalente commerciale

le società straniere che hanno in Italia sede dei loro affari o che svolgono prevalentemente affari in Italia.


Nelle sezioni speciali vanno ad iscriversi tutti gli imprenditori che prima della riforma 580/93  erano esonerati, e che con tale riforma l'iscrizione assume la forma di pubblicità notizia, vale a dire:

gli imprenditori agricoli

i piccoli imprenditori

le società semplici,


In altra ed ulteriori sezione speciale vanno poi iscritti gli artigiani che sono già iscritti nell'albo loro dedicato.

Importante è da ricordare come da CB e Marasà che gli artigiani non qualificabili come piccoli imprenditori vanno iscritti oltre che nella sezione speciale, anche in quella ordinaria.


Gli atti da iscriversi sono tutti quelli necessari a fare riconoscere all'esterno l'impresa e l'atto costitutivo se si tratta di società, ovviamente tutte le modifiche vanno iscritte.


L'iscrizione si ha su domanda dell'interessato art.11 dpr 581/95, oppure d'ufficio se l'imprenditore non vi ha provveduto.

In ambo le fattispecie l'Ufficio del Registro delle imprese è tenuto a controllare la validità formale e sostanziale dell'iscrizione, mentre vi sono dubbi sul controllo che deve fare sulla validità dell'atto.

L'iscrizione deve avvenire entro dieci giorni dalla protocollazione della domanda, e si concretizza coll'inserimento dei dati in un  DB informatico.

Contro il provvedimento di non iscrizione, ci si può opporre entro giorni al giudice del registro che provvede con decreto, contro il decreto di questo ci si può appellare al tribunale.




L'inosservanza dell'iscrizione comporta sanzioni amministrative pecuniarie e altre sanzioni indirette come l'esclusione dal concordato preventivo e dall'amministrazione controllata.


Gli effetti dell'iscrizione, di contro, variano a secondo che questa avvenga nella sezione ordinaria o quelle speciali.

L'iscrizione ordinaria oltre ad avere effetti di pubblicità legale può avere efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa.


Normalmente l'iscrizione ha efficacia dichiarativa, cioè è strumento di conoscenza (di pubblicità legale) dei fatti dell'impresa, e l'ignoranza dei fatti iscritti nel registro da parte dei terzi non li giustifica. Oltre alla pubblicità legale l'imprenditore può utilizzare anche la pubblicità di fatto per avvisare di cambiamenti organizzativi i terzi  (ad esempio spedendo lettere dettagliate sui cambiamenti).

I fatti iscritti  sono opponibili a chiunque dal momento dell'iscrizione, c.d. efficacia positiva immediata, mentre i fatti omessi alla registrazione non sono opponibili se non comunicati con altra pubblicità di fatto, c.d. efficacia negativa.


In altri casi, sempre tassativamente previsti, l'iscrizione al registro ha effetti più significativi, è il caso dunque dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione, che può essere totale quando si ha tra i terzi  e fra le parti, ovvero parziale solo nei confronti di terzi.

A titolo d'esempio ha efficacia costitutiva totale l'iscrizione nel registro delle Spa, che prima giuridicamente non esisteva, mentre ha effetto costitutivo parziale, cioè verso i soli terzi, la deliberazione di diminuzione di capitale sociale per esuberanza (art. 2445).


Efficacia normativa.


E' il caso in cui pure non avendo efficacia costitutiva l'iscrizione, è fondamentale per assoggettare  l'iscrivente a particolare discipline, come il caso di snc, che se non registrate pure esistono in forma irregolare, con la conseguente più penosa posizione dei soci.


L'iscrizione nelle sezioni speciali è solo mezzo di conoscenza anagrafica, dunque la pubblicità deve comunque essere fatta con mezzi più adatti per l'opponibilità ai terzi.


La pubblicità delle società di capitali e delle cooperative.


Fino al 1 ottobre 1997 erano ancora in esistenza il BUSARL ed il BUSC, pure se ormai inutili vista la pubblicità in maniera telematica del registro delle imprese, per cui tale pubblicità era oppia ed inutile.

Deroghe, poche ma importantissime restano, infatti per le sole società di capitali, l'opponibilità dei fatti iscritti non è immediata, ma cade dopo quindici giorni dall'iscrizione.

Inoltre per le società di capitali e cooperative, in alcuni casi, come le convocazione dell'assemblea, mezzo pubblicitario resterà le gazzetta ufficiale e non il registro delle imprese.








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