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REDDITO FISCALE - SVALUTAZIONE FISCALE DEI CREDITI

economia aziendale



REDDITO FISCALE: risultato economico in base alle disposizioni delle norme tributarie.

PRINCIPI SU CUI SI FONDA IL REDDITO FISCALE:l’obbiettivo è quello di stabilire il reddito da assoggettare ad imposizione in maniera uniforme, certa ed oggettivamente verificabile, secondo regole univoche per tutte le imprese.

Le norme sono contenute nel TUIR e i principi sono: inerenza, competenza fiscale (per cessione di beni o acquisto di beni mobili è la spedizione; per beni 444e44e immobili la stipula del contratto; per servizi è la maturazione del corrispettivo; l’eccezione è per i compensi amministrativi di competenza da quando vengono pagati), la certezza, l’iscrizione in bilancio, l’imputabilità specifica.


SVALUTAZIONE FISCALE DEI CREDITI

la svalutazione crediti è ammessa per lo 0,5% del valore nominale dei crediti a meno che l’ammontare complessivo delle svalutazioni non abbia raggiunto il 5% del valore nominale di tali crediti. In questo caso l’eccedenza non è deducibile e concorre a formare il reddito fiscale. Tale criterio riguarda esclusivamente crediti commerciali, gli altri non possono essere fiscalmente svalutati. La svalutazione dev’essere certa e precisa.


VALUTAZIONE FISCALE DELLE RIMANENZE

Magazzino: Le rimanenze non sono valutate al costo specifico, ma raggruppate in categorie omogenee per natura e valore devono essere valutate fiscalmente:



-nel primo anno secondo il metodo del costo medio ponderato (costo complessivo dei beni prodotti diviso per la loro quantità)

-negli esercizi successivi: se la quantità delle merci è aumentata dall’anno precedente, l’eccedenza dev’essere valutata al nuovo costo medio ponderato. Se invece la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi (LIFO a scatti annuale). Se il valore medio del bene unitario è superiore al valore normale del bene nell’ultimo mese dell’esercizio, allora il valore dev’ essere calcolato al prezzo normale moltiplicato per la quantità.

Prodotti in corso di lavorazione: sono valutati in base alle spese sostenute nell’esercizio stesso.

Titoli (che non costituiscono immobilizzazioni): valutati come le rimanenza di magazzino.

Commesse ultrannuali: la valutazione è fatta in base ai corrispettivi pattuiti.


AMMORTAMENTI FISCALI DELLE IMMOBILIZZAZIONI:

Devono essere inscritti nel C.E. tranne le spese di ricerca o a meno che non si adottino i principi contabili internazionali.

Beni immateriali a) diritti di utilizzazione, brevetti (deducibili non oltre il 50%) - b) marchi (1/18 del costo) - c) diritti di concessione (in corrispondenza con la durata di utilizzazione prevista dal contratto) - d) avviamento (1/18 del costo).

Spese relative a più esercizi: a) spese di ricerca e studi (interamente deducibili oppure ammortizzate in rate costanti negli esercizi successivi ma non oltre il quarto) - b) Spese di pubblicità (interamente deducibili oppure ammortizzate nell’esercizio e nei quattro successivi) - c) spese di rappresentanza (ammissibili nel periodo di imposta in cui sono state sostenute se corrispondenti ai requisiti richiesti) – d) altre spese relative a più esercizi, impianto e ampliamento (in un periodo inferiore ai 5 anni).



Lo stesso viene applicato per i IAS tranne che per le spese relative a più esercizi in cui si possono ammortizzare dall’esercizio in cui sono stati conseguiti i primi ricavi.

Beni materiali: sono deducibili a partire dal’esercizio di entrata in funzione di ciascun bene; le quote deducibili sono calcolata in misura non superiore ai coefficienti stabiliti dalle tabelle approvate dal Ministero. Devono risultare iscritti nel CE tra i costi della produzione. Secondo il TUIR nel primo esercizio il coefficiente dev’essere dimezzato. È possibile effettuare un ammortamento integrale dei beni il cui valore unitario non superi i 516€. Se l’importo dell’ammortamento fiscale è inferiore rispetto a quello civilistico la quota eccedente è un costo non deducibile ed è un componente positivo del reddito fiscale, contrariamente non c’è variazione.

SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE:

Le spese di manutenzione, riparazione che non risultino incrementare il bene ai quali si riferiscono sono ammortizzabili fino al 5% del valore del totale del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, risultanti dal registro dei beni materiali ammortizzati.

I costi di natura incrementativa partecipano ai risultati economici futuri grazie all’ammortamento, i costi di manutenzione sono interamente deducibili, gli altri costi nel limite del 5% del tot. dei beni materiali, nei 5 esercizi successivi sarà necessario apportare una riduzione di 1/5 di tale importo.


DEDUCIBILITA’ DEI CANONI LEASING:








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