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ASPETTO FINANZIARIO - LA LEGGE FINANZIARIA

economia



ASPETTO FINANZIARIO

3.1 LA LEGGE FINANZIARIA

Per far si che la manovra di bilancio abbia un carattere coerente ed unitario, è necessario che i diversi interventi siano inquadrati in un unico progetto, in cui si possa tener conto degli obiettivi fissati nel documento di programmazione economico-finanziaria. Lo strumento legislativo che permette di adeguare la legislazione vigente agli obiettivi programmati è la le 212e47c gge finanziaria. Essa non può introdurre nuovi tributi, né disporre nuove e maggiori spese, ma può apportare variazioni alle aliquote, agli scaglioni o alle detrazioni di imposte già esistenti.

Il disegno di legge finanziaria deve essere presentato al Parlamento dal Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri delle Finanze e del Bilancio, entro il 30 settembre di ogni anno insieme con il bilancio pluriennale programmatico.

L'esigenza di valutare gli effetti della finanza pubblica dell'economia nazionale ed orientare le scelte finanziarie in modo razionale, ha imposto al Governo di inquadrare le voci del bilancio in un arco temporale più ampio. Di conseguenza è stato introdotto il bilancio pluriennale.



IL bilancio pluriennale di previsione pluriennale è elaborato dal Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica. Deve coprire un periodo che va dai 3 ai 5 anni e viene aggiornato ogni anno per scorrimento. Esso è composto da due parti:

il bilancio pluriennale a legislazione vigente, che espone l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente, e viene presentato al Parlamento entro il 31 luglio;

il bilancio pluriennale programmatico che espone le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto anche degli interventi previsti nel documento di programmazione economico-finanziari; deve essere presentata alle Camere entro il 30 settembre.


Entro il mese di settembre di ciascun anno il Ministro del Tesoro e quello del Bilancio presentano al Parlamento la Relazione revisionale e programmatica per l'anno successivo. Gli stessi Ministri ogni anno presentano al Parlamento, entro il mese di marzo una Relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa all'anno precedente.

Con il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nel settembre 1999 è iniziato l'iter della manovra finanziaria che si è conclusa il 30 settembre 1999. Una manovra più leggera degli anni precedenti dato il calo dell'inflazione , e che tende ad agevolare le classi dei lavoratori meno abbienti, ed inoltre che cerca di stimolare la ripresa dell'attività economica.


La manovra è di 15 mila miliardi di lire: circa 11 mila miliardi riguardano i tagli alle spese e 4 mila miliardi riguardano nuove entrate affidate interamente alla cessione di immobili pubblici.

La parte più significativa della manovra riguarda l'insieme di misure che porteranno all'alleggerimento del prelievo tributario.

Il carico tributario sarà dell'1,5%, mentre la pressione fiscale dovrebbe scendere dello 0,4%. Altri sgravi riguardano l'IVA con la riduzione dal 20% al 10% per l'edilizia e i servizi di assistenza domiciliare.

L'INVIM per il trasferimento degli immobili scende al 2,5% e l'imposta di registro viene ridotta di un punto.

Nelle terza parte della manovra si nota che a partire dal febbraio 2000 arriverà sul mercato immobiliare il 25% del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali e buona parte dei beni demaniali; il tutto per incassare almeno 4 mila miliardi. Il diritto di prelazione per l'acquisto di questi immobili va dato agl'inquilini, che potranno godere di uno sconto del 30% del valore dell'immobile. Se l'inquilino non è interessato ad acquistare l'immobile, si procederà alla sua assegnazione con un'asta pubblica.

Altre novità:

l'IVA sulla manutenzione ordinaria e straordinaria scende al 10%;

la detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie scende dal 41% al 36% fino al 31 dicembre 2000;

assegni di 3 milioni di lire per parti, adozioni e affidamenti dal luglio 2000;

abrogati i bolli giudiziari e sostituiti da un contributo basato sul valore della causa.






3.2 LE IMPOSTE

L'imposta è una somma che il privato deve pagare all'ente pubblico senza ottenere una controprestazione immediata. Gli elementi dell'imposta sono quattro: i soggetti, il presupposto, l'oggetto, l'aliquota. I soggetti si dividono in soggetti attivi e soggetti passivi. Il soggetto attivo è lo Stato o altro ente pubblico. Il soggetto passivo è il contribuente, cioè la persona, fisica o giuridica, che deve pagare l'imposta.

Il presupposto dell'imposta è la particolare situazione che fa nascere l'obbligo per il soggetto passivo di pagare l'imposta. L'oggetto o base imponibile è il valore, espresso in moneta, su cui l'imposta viene applicata.

L'aliquota è il rapporto ( espresso in percentuale ) tra l'ammontare dell'imposta e la base imponibile. La capacità contributiva del soggetto passivo dell'imposta è la possibilità economica, cioè del contribuente, di pagare un tributo. Tale possibilità economica viene dedotta dagli indici o manifestazioni della capacità contributiva.

Le manifestazioni si distinguono in: manifestazioni immediate e manifestazioni mediate. Le manifestazioni immediate sono: il reddito e il patrimonio. Le manifestazioni mediate sono: il consumo, l'acquisto o la vendita di beni, gli affari.

Le imposte possono essere classificate secondo diversi criteri. Abbiamo: imposte dirette e indirette, imposte personali e reali, imposte generali e speciali, imposte ordinarie e straordinarie, imposte fisse, proporzionali, progressive e regressive.

Le imposte dirette colpiscono le manifestazioni immediate della capacità contributiva, cioè il patrimonio e il reddito. Le imposte indirette colpiscono le manifestazioni mediate della capacità contributiva, cioè il consumo.

Le imposte personali colpiscono la ricchezza di un individuo, tenendo conto della sua situazione economica generale. Le imposte reali colpiscono la ricchezza oggettivamente, senza tener conto della situazione economica personale del contribuente.

L'imposta è generale quando colpisce nella stessa misura tutti i rami dell'attività economica. L'imposta è speciale quando colpisce solo alcuni rami, oppure colpisce tutti i rami ma con aliquote diverse.

L'imposta ordinaria ha carattere permanente. L'imposta straordinaria invece ha carattere temporaneo: essa può consistere nell'introduzione temporanea di un'imposta nuova o di un aumento temporaneo di imposte già esistenti. In quest'ultimo caso si ha la sovraimposta o imposta addizionale.

L'imposta fissa consiste nel pagamento di una somma fissa. L'imposta è proporzionale quando il suo ammontare aumenta in misura proporzionale alla base imponibile, cioè quando l'aliquota è costante.

L'imposta è progressiva quando il suo ammontare aumenta in misura più che proporzionale alla base imponibile, cioè quando l'aliquota è crescente. L'imposta è regressiva quando il suo ammontare aumenta in misura meno che proporzionale alla base imponibile, cioè quando l'aliquota è decrescente. La progressività di un imposta può essere realizzata mediante quattro sistemi:

progressività continua, quando l'aliquota aumenta in modo continuo all'aumentare  della base imponibile;

progressività per classi, la base imponibile viene classificata in "classi", ad ogni classe corrisponde un'aliquota costante, l'aliquota è maggiore ogni volta che si passa da una classe all'altra più elevata;

progressività per scaglioni, la base imponibile, in questo caso viene suddivisa in "scaglioni", a ciascuno di questi si applica un'aliquota diversa che è maggiore ogni volta che lo scaglione di reddito diviene più elevato, le imposte che il contribuente deve pagare derivano dalla somma delle imposte calcolate su ogni singolo scaglione;

progressività per detrazione, la base imponibile viene diminuita di una somma fissa, e alla nuova base imponibile così ottenuta si applica un'aliquota costante. 




3.3 LE TASSE



La tassa è la somma che il privato paga all'ente pubblico in cambio della prestazione di un servizio, che il privato richiede all'ente pubblico: tale somma è normalmente inferiore al costo del servizio. Se il servizio ha particolare importanza per la collettività, esso verrà finanziato soprattutto mediante le imposte, e quindi le tasse saranno basse. Se il servizio ha più importanza per i privati che per la collettività, il suo costo verrà finanziato in misura maggiore attraverso la tassa e in misura minore attraverso le imposte.

A seconda della natura del servizio corrisposto, le tasse si distinguono in: tasse industriali, tasse amministrative, tasse giudiziarie.

Le tasse industriali sono quelle che il cittadino paga in cambio di un servizio che lo Stato o gli enti pubblici producono gestendo un'attività economica.

Le tasse amministrative sono quelle che il cittadino paga per il servizio reso da un organismo amministrativo. Esse comprendono:

a)  le tasse relative alla vita civile dei cittadini. Queste sono le tasse che il cittadino paga per ottenere dal comune i certificati anagrafici;

b)  le tasse relative alla vita intellettuale dei cittadini. Queste sono le tasse che il cittadino paga per frequentare la scuola superiore e l'Università;

c)  le tasse relative alla vita economica dei cittadini, come la tassa che deve pagare colui che chiede di poter occupare il suolo pubblico.

Le tasse giudiziarie sono quelle che il cittadino paga per un servizio che viene reso da un organo giurisdizionale ( pretore, tribunale, corte d'appello, ecc. ).

La riscossione delle tasse può avvenire: per esazione diretta generale, per esazione diretta specializzata, per esazione indiretta mediante bollo.

L'esazione diretta generale si ha quando colui che richiede il servizio versa l'importo della tassa nelle casse pubbliche. L'esazione diretta specializzata si ha, invece, quando colui che richiede il servizio paga la tassa allo stesso ufficio che gli fornisce il servizio. Ad esempio, colui che spedisce un telegramma paga la tassa all'ufficio postale.

L'esazione indiretta mediante il bollo si ha quando la prestazione del servizio comporta atti scritti, cioè deve fare una domanda scritta; in tal caso gli atti o la domanda debbono essere redatti su carta bollata. Infatti il bollo può essere pagato in modo ordinario, quando la legge prescrive che la domanda o gli atti debbano essere scritti sulla carta bollata, o in modo straordinario, quando gli atti o i documenti possono essere compilati in carta libera, ma su di essi occorre applicare le marche da bollo, ed infine in modo virtuale, quando l'interessato paga la tassa all'ufficio del registro o ad altro ufficio governativo, ma questo non oppone materialmente il bollo sul documento.




3.4 LE PRINCIPALI MISURE PREVISTE CON LA FINANZIARIA 2001

Per l'anno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.000 miliardi, al netto  di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie.

La finanziaria 2001 comprende numerose norme; alcune delle misure agevolative previste da tale finanziaria, relative in particolare a IRPEF, IRPEG e IRAP, sono state anticipate al periodo d'imposta 2000.


IRPEF: modifiche degli scaglioni di reddito

La fascia di reddito compresa nel primo scaglione IRPEF è stata ampliata, elevandola da Lit. 15.000.000 a Lit. 20.000.000 ( questa misura è in vigore già dall'anno di imposta 2000 ).

Ciò comporta per le persone fisiche aventi reddito superiore a Lit. 20.000.000, relativamente all'anno 2000, uno sgravio fiscale pari a Lit. 350.000; dato che il divario tra la prima e la seconda aliquota è pari a 7 punti percentuali, il risparmio fiscale è infatti pari a Lit. 70.000 per ciascuno dei 5 milioni di reddito trasferiti dal secondo scaglione al primo.


IFPEF: riduzione delle aliquote

Le aliquote IRPEF relative ai diversi scaglioni di reddito a partire dal 2001 sono state modificate, come riportato nella seguente tabella nella quale, per consentire un raffronto, sono indicate anche le aliquote dell'anno 2000:


Scaglioni di reddito

Aliquote 2000

Aliquote 2001

Aliquote 2002

Aliquote 2003

Fino a Lit. 20 milioni





Oltre Lit. 20 milioni e fino a Lit. 30 milioni





Oltre Lit. 30 milioni e fino a Lit. 60 milioni







Oltre Lit. 60 milioni e fino a Lit. 135 milioni





Oltre Lit. 135 milioni






IRPEF: aumento delle detrazioni per carichi di famiglia

Sono state aumentate, come risulta dalla seguente tabella, le detrazioni per i figli e per le persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni familiari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria:



ANNO 2001

ANNO 2002

Sotto i 100 milioni di reddito

Sopra i 100 milioni di reddito

Sotto i 100 milioni di reddito e più di un figlio








A tali detrazioni si aggiunge la maggiorazione di Lit. 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni.

IRPEF: esenzione della prima casa

Già a decorrere dal periodo di imposta 2000 l'intero ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze è deducibile dal reddito complessivo. In precedenza la deduzione era ammessa per l'importo massimo di Lit. 1.800.000


IRPEF: proroga della detraibilità delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

E'stata prorogata anche per il 2001 la norma che consente la detrazione ai fini IRPEF, nella misura del 36%, delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione di edilizia residenziale.


IRPEG: riduzione dell'aliquota

L'aliquota IRPEG applicabile al reddito delle società di capitale e degli enti commerciali e non commerciali passa dal 37%:

al 36 %, per i redditi del periodo d'imposta 2001 e 2002;

al 35%, a decorrere dal periodo d'imposta 2003.

In conseguenza dell'abbassamento dell'aliquota IRPEG si riduce anche la misura del credito d'imposta sui dividendi riconosciuto ai soci.

E' importante osservare che il credito d'imposta varia in funzione del periodo in cui viene deliberata la distribuzione di utili; esso, infatti, passa:

al 56,25%, per gli utili distribuiti nel 2002 e nel 2003;

al 53,85%, per gli utili distribuiti nel 2004 e negli anni successivi.


Facoltà di tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale

A partire dal periodo d'imposta 2002 agli imprenditori individuali e alle società di persone è riconosciuta la facoltà di optare per la tassazione del reddito d'impresa con applicazione dell'aliquota proporzionale stabilita per i soggetti IRPEG.

L'impresa individuale e le società di persone, in sostanza, vengono a configurarsi come soggetti autonomi rispetto all'imprenditore e ai soci i quali, relativamente agli utili prodotti dall'impresa, saranno tassati secondo le stesse modalità dei soci di una società di capitali.

Il nuovo regime potrà essere utilizzato soltanto in seguito ad opzione revocabile; sia l'opzione che l'eventuale revoca devono essere esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello al quale la dichiarazione stessa fa riferimento.



Per effetto di questa importante innovazione, quindi, l'impresa individuale assume la veste di soggetto fiscale autonomo rispetto alla persona fisica, per cui il reddito d'impresa non rientrerà nel reddito complessivo, ma sarà assoggettato separatamente ad aliquota d'imposta proporzionale.

Qualora l'imprenditore prelevi dal patrimonio dell'impresa quote di utili, queste costituiranno redditi da capitale e saranno pertanto assoggettate a IRPEF,con la possibilità di scomputare il credito d'imposta corrispondente all'imposta proporzionale assolta dall'impresa.


IRPEF, IRPEG e IRAP: riduzione degli acconti

La misura degli acconti dovuti per IRPEF, IRPEG e IRAP è stata ridotta ( tale disposizione si è applicata già per il 2000 ) nella misura risultante dalla seguente tabella:


Nel 2000 e nel 2001

Nel 2002

Nel 2003

IRPEF

IRPEG

IRAP

Dal 92% all'87%

Dal 98% al 93,50%

Dal 98% al 95%


Al 98%


Al 99%


Imposte dirette: agevolazioni per le piccole imprese

Per gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi con ricavi annui non superiori a 50 milioni di lire, calcolati con gli studi di settore è stato introdotto il cosiddetto forfettone; esso consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15% del reddito prodotto. Nel 2001 i contribuenti che intendono avvalersi di questo regime fiscale devono presentare un'apposita domanda entro il 31 marzo.


Imposte dirette: agevolazioni per le nuove attività

Alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi che iniziano l'attività è riconosciuta la facoltà di avvalersi per tre anni di un'imposta sostitutiva pari al 10% del reddito.

Il beneficio è applicabile, dietro richiesta del contribuente, a condizione:

per i lavoratori autonomi e per le imprese di servizi, che l'ammontare dei compensi e dei ricavi non sia superiore a 60 milioni di lire;

per le altre imprese, che i ricavi non superino 120 milioni di lire.


IVA: all'1% la maggiorazione per i versamenti trimestrali

E' stato ridotto dall'1,50% all'1% l'interesse che i contribuenti IVA che optano per la liquidazione trimestrale dell'imposta devono computare sul saldo da versare.


IVA: proroga del regime speciale per l'agricoltura

Il regime speciale IVA per l'agricoltura è stato prorogato anche per il 2001; gli agricoltori con volume d'affari superiore a Lit. 40.000.000, quindi, potranno continuare a operare la detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti in modo forfetario, sulla base delle aliquote di compensazione.


Credito d'imposta per gli investimenti al Sud e nelle zone depresse del Centro/Nord

La finanziaria, allo scopo di incentivare gli investimenti nel Meridione e nelle zone depresse del Centro/Nord, ha introdotto un credito d'imposta la cui misura è variabile tra il 15% e il 60% del valore dell'investimento, a seconda della zona geografica, del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa.

E' da rilevare che questa agevolazione non comporta particolari adempimenti a carico delle imprese che intendono avvalersene; i progetti di investimento, infatti, non saranno soggetti ad alcuna istruttoria preventiva, né a tetti di spesa.

Per beneficiarne, le imprese detrarranno le somme corrispondenti al credito d'imposta direttamente nel Modello F24, portandole in deduzione alle imposte ( IRPEG, IRAP E IVA ) e ai contributi dovuti ( INPS e INAIL ).


Incentivi all'occupazione

Per i datori di lavoro dell'intero territorio nazionale ( con esclusione delle amministrazioni pubbliche ) che incrementano la base occupazionale assumendo lavoratori dipendenti nel periodo compreso tra l'1/10/2000 e il 31/12/2003 è prevista la concessione di un credito d'imposta nella misura di Lit 800.000 per ciascun mese e per ciascun dipendente assunto. Per le aziende del Mezzogiorno il credito raggiunge Lit 1.200.000.

Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato e possono riguardare sia contratti a tempo pieno che part-time; il lavoratore assunto deve:

avere età non inferiore a 25 anni;

non aver svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno due anni, o essere portatore di handicap.

L'incremento della base occupazionale si ritiene conseguito se il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato risulta inferiore alla media dei lavoratori dipendenti con il medesimo contratto occupati nel periodo compreso tra l'1/10/1999 e il 30/9/2000.






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