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LE FONTI DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE TURISTICHE
&
LA LEGGE QUADRO N. 135\2001
Di
JURY GRAZZINI
CAPITOLO I: FINANZIAMENTI DI CAPITALE PROPRIO E DI CAPITALE DI DEBITO
Tutte le imprese,
utilizzano le risorse finanziarie a disposizione per l'acquisizione dei fattori
produttivi. Queste risorse finanziarie vengono chiamate Fonti di finanziamento e possono provenire dall'interno dell'azienda oppure
dall'esterno.
Le imprese hanno necessità di capitali liquidi per compiere diverse operazioni che possono consistere in:
Le fonti di finanziamento possono essere classificate
in:
L'analisi finanziaria ha lo scopo di individuare la giusta composizione nel tempo del capitale proprio e del capitale di debito, al fine di raggiungere un equilibrio finanziario e di favorire lo sviluppo dell'impresa.
Pertanto l'azienda deve:
I FINANZIAMENTI DI CAPITALE PROPRIO
Il capitale proprio è formato da quelle
risorse che derivano dai conferimenti effettuali dal titolare o dai soci e
dalle riserve. I conferimenti di
capitale proprio sono effettuati al momento della costituzione
dell'azienda.
Il capitale proprio è caratterizzato da:
La formazione
delle riserve è collegata al
processo di autofinanziamento, costituito
dagli utili conseguiti e non distribuiti, e può essere determinante per le
imprese di piccole\medie dimensioni che trovano difficoltà nel reperire risorse
presso gli istituti di credito.
Gli utili non distribuiti inoltre costituiscono una riserva del patrimonio netto.
Inoltre esiste l'autofinanziamento generato dai cosiddetti "costi non monetari": gli ammortamenti e accostamenti ai fondi.
I FINANZIAMENTI DI CAPITALE DI DEBITO
Il capitale di
debito
è ottenuto in prestito da soggetti esterni secondo condizioni pattuite relative
alla restituzione, alla scadenza, al grado di rischio e al tassi di
remunerazione.
In particolare il capitale di debito deve essere:
Il relazione alla durata i finanziamenti di capitale di debito possono essere:
Tra i finanziamenti a breve\medio termine ci sono:
Tra i finanziamenti a Lungo temine ci sono:
In base allo scopo i finanziamenti di capitale di debito si differenziano in:
CAPITOLO II: L'APERTURA DI CREDITO
L'apertura di credito è costituita da tutti i finanziamenti concessi dalle banche alle imprese. Si tratta dunque di una concessione di fido bancario a condizioni prestabilite, entro un limite d'importo definito.
Le forme di credito ordinario sono due:
L'importo massimo
che la banca si impegna a erogare al cliente viene definito dal Fido bancario. Esso è un accordo
scritto, stipulato tra la banca e il cliente, attraverso il quale l'istituto di
credito si assume l'obbligazione di concedere in futuro in credito per un
determinato importo massimo.
La valutazione della solvibilità del cliente, ovvero le capacità reddituali, la consistenza patrimoniale e le doti morali del cliente, viene definita attraverso una istruttoria di fido.
L'istruttoria di fido avviene attraverso indagini interne tenendo conto del rapporto qualitativo e quantitativo; ma anche attraverso indagini esterne, come riportato dallo schema qui sotto.
Istruttoria di fido
Indagini interne Indagini Esterne
Qualitative Quantitative
Visita in azienda Analisi storiche
Analisi Prospettiche
L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Attraverso l'apertura di credito in conto corrente la banca mette a disposizione del cliente una determinata somma concedendo un fido di cassa.
L'apertura di credito può essere a tempo determinato o indeterminato. In quest'ultimo caso ogni parte può recedere con preavviso di 15 gg.
Il relazione alla movimentazione del conto si individuano:
Le aperture di credito ordinarie servono
all'azienda per coprire il suo fabbisogno per il patrimonio circolante.
Tuttavia la banca richiede una movimentazione del conto ed il saldo dovrebbe
presentare movimentazioni corrispondenti sia a prelievi sia a versamenti.
Le aperture di credito per elasticità di cassa
hanno lo scopo di far fronte a situazioni saltuarie di deficit di cassa. Il
conto corrente viene utilizzato con frequenza sia per versamenti sia per
prelevamenti.
CAPITOLO III: L'APERTURA DI CREDITO
Lo sconto è un contratto attraverso il quale la banca anticipa al cliente l'importo di un credito tramite la concessione "salvo buon fine" del credito stesso e previa deduzione degli interessi.
L'operazione viene effettuata in genere su cambiali che devono presentare i cosiddetti requisiti di bancabilità:
Il credito concesso al cliente viene definito Castelletto e deriva da un apposita istruttoria di fido con la quale si stabilisce la cifra massima degli effetti presentati allo sconto.
CAPITOLO IV: GLI ANTICIPI SU FATTURE
Quando i crediti non sono rappresentati da cambiali è possibili ricorrere a forme di finanziamento alternative che consistono nello smobilizzo dei crediti commerciali attraverso il ricorso agli Anticipi su fatture. Questa operazione consiste in un apertura di credito bancario per cassa, che so realizza mediante la cessione del credito alla banca.
CAPITOLO V: I CREDITI FI FIRMA
I crediti di firma sono operazioni attraverso le quali la banca concede la propria firma a garanzia del cliente. La banca, pertanto, si impegna ad assumere una determinata obbligazione nell'eventualità che il cliente si dimostri insolvente.
I crediti di firma possono presentare le seguenti forme tecniche:
CAPITOLO VI: LE ANTICIPAZIONI BANCARIE
L'anticipazione bancaria è un contratto attraverso il quale la banca presta una determinata somma di denaro al debitore, il quale da garanzia alla banche stessa un bene mobile.
La somma prestata è correlata al valore della cosa ceduta in prestito. Con questa operazione il cliente si impegna a rimborsare la somma ricevuta in prestito e le eventuali spese di assicurazione e di custodia del bene.
Questa operazione attribuisce alla banca alcuni diritti tra i quali:
In relazione al tipo di prelievo si individuano:
CAPITOLO VII: LE OBBLIGAZIONI
Le obbligazioni sono titoli di debito emessi dalle società di capitali allo scopo di ottenere un prestito a medio\lungo termine senza ricorrere ai finanziamenti bancari ma raccogliendo direttamente il risparmio.
Tutte le condizioni relative al prestito obbligazionario devono essere definite prima dell'emissione poiché è un diritto del risparmiatore conoscere il prezzo di emissione, la durata del prestito e il tasso d'interesse. Esse danno diritto l portatore il pagamento di un interesse periodico e alla restituzione del capitale versato alla scadenza.
CAPITOLO VIII: IL CREDITO A MEDIO & LUNGO TERMINE
Attraverso il credito a medio e lungo termine le banche concorrono al sostegno del fabbisogno finanziario dell'impresa turistica per potenziare o rinnovare l'apparto produttivo-distributivo.
Il Mutuo finanziario consiste in un prestito pluriennale per soddisfare il fabbisogno spesso connesso con investimenti in immobilizzi.
Il prestito è garantito da un ipotetica di primo di grado sui beni immobili. L'erogazione del prestito avviene in una o più soluzioni contro presentazioni di idonea documentazione.
Il finanziamento bancario può riguardare sia
l'acquisto di un immobile sia la costruzione di un immobile. Nel primo caso il
finanziamento è pari al 70% circa del valore del bene dato in garanzia. Nel
secondo caso la percentuale di finanziamento è minore.
Il costo
dell'operazione è determinato dal pagamento degli interessi e dagli oneri accessori, ovvero dalle spere
notarili e dalle spese per effettuare la perizia del bene.
Il rimborso del finanziamento avviene in più rate secondo il piano di ammortamento stabilito contrattualmente.
CAPITOLO IX: IL LEASING
Le imprese turistiche possono acquisire la proprietà dei beni strumentali dei quali necessitano attraversi l'apporto dei soci. In alternativa possono entrare in possesso delle immobilizzazioni materiali necessarie attraverso la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria chiamato Leasing.
Con il contratto di Leasing, l'azienda A cede in locazione all'azienda B un bene strumentale dietro corrispettivo costituito da un certo numero di canoni periodici. Alla scadenza del contratto, l'azienda locataria ha la facoltà di riscattare il bene, acquistandone la proprietà e pagando il valore residuo, oppure restituirlo.
Come un contratto di locazione anche per il leasing si obbliga a far godere al locatario un bene mobile o immobile per dato tempo, dietro corresponsione di un determinato Canone di locazione.
I contratti di locazione sono diversi e nascono
dall'esigenza di creare strumenti adatti alle mutevoli condizioni operative
delle aziende. Occorre sempre operare una scelta tra le differenti forme di
finanziamento, partendo da un attenta analisi
del rapporto costi-benefici. L'acquisto del bene e l'eventuale operazione
di leasing hanno costi ben diversi.
Il canone di leasing
È richiesto il pagamento dei canoni periodici con una scadenza ravvicinata concordata al momento della conclusione del contratto.
La durata del contratto
La durata del contratto è in relazione alla vita del bene oggetto della locazione e varia da:
LE FORME TECNICHE DEL LEASING
Esistono diversi contratti di leasing riconducibili alle seguenti forme tecniche:
Il contratto di Leasing operativo viene stipulato tra
due parti:
Il produttore del bene oggetto della locazione (locatore)
L'azienda che lo utilizzerà
L'utilizzatore del bene può disporre di un fattore produttivo senza il concorso del capitale di debito, egli però, periodicamente, dovrà pagare i canoni previsti dal contatto. Alla scadenza del contratto è possibile un rinnovo del contratto o una sostituzione del bene più adatto alle nuove esigenze tecnologiche.
Questo contratto è utilizzato soprattutto per i beni ad alta obsolescenza.
Il contratto di Leasing finanziario viene stipulato tra
tre parti:
La locazione finanziaria riguarda i beni mobili o immobili acquistati o fatti costruire dal locatore, su richiesta dell'utilizzatore del bene.
Esso consiste in pratica in un operazione di finanziamento in cui la società di leasing deve preoccuparsi esclusivamente dell'acquisto del bene secondo le richieste dell'utilizzatore. Tutti i rischi sono a carico dell'impresa fruitrice.
Il leasing operativo, invece, non si presenta solo come un operazione di finanziamento, perché l'impresa produttrice concede il bene allo scopo di ottenere anche un vantaggio commerciale, dal momento che avrà la possibilità di vendere i propri prodotti e di aumentare così la propria quota di mercato.
Il leasing finanziario può essere relativo sia a bene mobili sia a beni immobili.
Il contratto di leasing finanziario inoltre ha in genere una durata piuttosto lunga, commisurata alla vita produttiva del bene, e presenta vantaggi per entrambi i contraenti.
Il contratto Sale and lease back prevede solo due soggetti:
L'utilizzatore vende uno o più beni alla società di leasing. In tal mondo riesce ad ottenere la disponibilità di denaro liquido. Contestualmente alla vendita del bene, l'utilizzatore stipula un contratto di leasing con la società che ha acquistato il bene. Attraverso il sale and lease back, quindi, l'azienda fruitrice riesce a ottenere una disponibilità di denaro con la facoltà di riacquistare la proprietà di base, alla scadenza del contratto.
I vantaggi, da parte dell'azienda turistica, che pratica questo tipo di contratto sono diversi, tra cui:
CAPITOLO X: L'INTERVENTO FINANZIARIO STATALE E REGIONALE NEL SETTORE TURISTICO
Lo Stato, le
Regioni e l'Unione europea intervengono a favore dei diversi settori
produttivi.
L'intervento finanziario pubblico si rivela pertanto fondamentale per contribuire allo sviluppo dei diversi settori produttivi e delle diverse aree territoriali.
Lo Stato e gli enti locali hanno perciò la possibilità di intervenire attraverso interventi finanziari in conto capitale o in conto interessi.
Finanziamenti a
fondo perduto
Interventi finanziari pubblici
In conto capitale
Finanziamenti
agevolati
In conto interessi
Gli incentivi statali hanno rappresentato a lungo una fonte rilevante di approvvigionamento di capitali; negli ultimi anni, ha assunto, tuttavia, sempre maggiore rilevanza l'intervento finanziario delle Regioni.
Gli interventi a favore delle imprese possono essere di tre tipi:
Gli obbiettivi di primario interesse degli interventi dallo Stato e dalle Regioni nel settore turistico sono:
La legge quadro per il turismo n. 135\2001 ha istituito due fondi per il miglioramento della qualità dell'offerta turistica e lo sviluppo del comparto.
Il fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica
è
stato istituito presso il Ministero delle Attività produttive. Il 70% viene
ripartito tra tutti le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Il 30%
dei fondi viene invece distribuito attraverso bandi annuali di concorsi per il
finanziamento di Sistemi turistici locali.
Il Fondo di
rotazione per il prestito e il risparmio turistico è stato istituito presso
il Ministero delle Attività produttive allo scopo di erogare prestiti turistici
a tassi agevolati e favorire il risparmio turistico delle famiglie d dei
singoli con un reddito minimo. Si tratta in particolare di agevolazioni
prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al
territorio nazionale in periodi di bassa stagione.
I benefici di queste agevolazioni sono: alberghi, motel, villaggi - albergo, residenze turistico - alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie..
Spesso gli
interventi pubblici sono rivolti allo sviluppo delle aree depresse. Nel settore
turistico opera Sviluppo Italia S.p.A. una finanziaria di promozione
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Questa società in modo particolare si occupa di promozioni e investimenti nel settore turistico attraverso le seguenti attività:
CAPITOLO XI: I DISTRETTI TURISTICI E I SISTEMI TURISTICI LOCALI
Gli interventi finanziari statali, regionali e comunitari a favore dello sviluppo del turismo sono rivolti sia alle singole imprese sia a consorzi o raggruppamenti di imprese, allo scopo di incrementare e potenziare i poli turistici.
I Poli turistici sono costituiti da numerose imprese,che danno origine a una rete capillare nel territorio, un vero sistema turistico capace di generare sviluppo grazie all'offerta coordinata di prodotti turistici ed infrastrutture. I poli turistici possono assumente varia configurazioni: sistemi urbani, distretti turistici e sistemi turistici locali.
I sistemi urbani rappresentano un primo modello di sviluppo territoriale caratterizzato dall'offerta di un prodotto turistico che si identifica con il centro urbano.
I distretti turistici riproducano modelli di sviluppo territoriale più evoluti e tipici del tessuto produttivo italiano.
I sistemi turistici locali sono stati inseriti attraverso la legge quadro per il turismo n. 135\2001. Le finalità di essi sono:
Per la creazione dei Sistemi turistici locali sono le seguenti:
CAPITOLO XII: L'INTERVENTO FINANZIARIO DELL'UNIONE EUROPEA
Il turismo riceve finanziamenti anche dall'Unione Europea. L'obbiettivo di essa è di sviluppare determinate aree territoriali definite da accordi tra l'UE e i singoli stati.
L'intervento dell'Unione Europea si realizza nei diversi paesi membri attraverso la definizione dei Quadri comunitari di sostegno che sono costituiti da programmi pluriennali da attuare in ogni paese o regione europei.
Lo scopo è quello
di definire, pianificare e finanziare gli interventi da realizzare in relazione
a determinati obbiettivi di politica economica comunitaria. I QCS, nel periodo
2007-2013, prevedono lo sviluppo e la valorizzazione del turismo nelle regioni
del Mezzogiorno.
Il primo
obbiettivo viene definito Obbiettivo
convergenza, esso mira ad accelerare la convergenza economica delle regioni
meno sviluppate.
L'obbiettivo riguarda le regioni in decifit di sviluppo, ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione.
Le regioni in deficit di sviluppo corrispondo alle aree con un Pil pro capite interiore al 75% della media comunitaria.
Le zone ultraperiferiche corrispondono invece alle isole Canarie, Azzorre e dipartimenti francesi d'oltremare.
Le regioni a bassissima densità di popolazione sono invece alcune zone della Finlandia e della Svezia. In Italia, le regioni in ritardo di sviluppo, sono Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.
Gli interventi relativi allo sviluppo del turismo risultano i seguenti obbiettivi:
Il secondo obbiettivo riguarda la competitività regionale e l'occupazione, che avrà le seguenti finalità:
Questo obbiettivo riguarda le zone in declino industriale e dei servizi, i quartieri urbani degradati, la riconversione produttiva delle aree dedicate all'agricoltura e alla pesca.
Nell'ambito di questo obbiettivo sono i seguenti:
Il terzo obbiettivo riguarda la cooperazione territoriale europea.
In particolare l'UE si propone di sostenere la cooperazione a tre livelli:
I tre obbiettivi possono essere realizzati attraverso due tipi di interventi:
CAPITOLO XIII: LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
La Banca europea per gli investimenti è stata istituita nel 1958 e opera attraverso la raccolta del capitale di rischio, specialmente a favore delle piccole e medie imprese nell'Unione Europea.
Il suo scopo è quello di contribuite lo sviluppo equilibrato della UE e di favorire la realizzazione di programmi a carattere sociale.
La Bei concede sia prestiti globali sia prestiti individuali. I presiti globali sono concessi a enti creditizi. I prestiti individuali sono concessi per finanziare progetti che comportano costi elevati senza alcuna preclusione.
Grazie allo strumento del prestito globale, la Bei riesce a erogare finanziamenti alle piccole e medie imprese.
I finanziamenti alle piccole\medie imprese riguardano:
Per poter accedere al finanziamento, il progetto di investimento deve rientrare nelle tipologie previste. In genere il finanziamento non può superare il 50% del costo dell'investimento.
CAPITOLO XIV: I FONDI STRUTTURALI
I fondi strutturali vengono finanziati dal bilancio dell'UE e sono gestiti dalla Commissione europea e dalla Bei e hanno specifiche finalità.
Per il periodo di programmazione 2007-2013 i Fondi strutturali sono tre:
I tre fondi strutturali vengono utilizzate ance nel settore turistico e consentono la realizzazione di progetti di sviluppo e riqualificazione.
I tre fondi vengono impiegati per il finanziamento degli obbiettivi fissate dall'UE secondo le seguenti modalità:
CAPITOLO XV: LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO
La legislazione in materia turistica fino all'ottobre 2001 si è ispirata all'art. 117 della Costituzione, che attribuiva alle Regioni il potere legislativo in materia di turismo e industria alberghiera, contenenti i principi fondamentali di riferimento per le leggi regionali quali:
La legge costituzionale ha modificato l'art. 117, sottraendo allo Stato il potere legislativo in ambito turistico, e riservandolo esclusivamente alle Regioni.
Esso ha recepito un accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
In seguito a ciò le Regioni godono di una notevole autonomia normativa e regolamentare; non va dimenticato però che esse hanno emanato provvedimenti tenendo conto delle indicazioni fornite dalle leggi quadro nazionali.
Per quanto concerne gli alberghi, essa riguarda la prevenzione degli incendi e l'igiene in azienda.
Per quanto riguarda l'attività svolta dalle imprese di viaggi e turismo la principale normativa specifica di riferimento è rappresentata dalla legge 1084\1997.
Per quanto riguarda le attività professionali turistiche la prima legge quadro aveva definito svariate figure professionali, lasciando alle singole Regioni il compito di accertare il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle suddette professioni e di individuare eventuali altre figure professionali specifiche.
Negli ultimi anni in diverse Regioni sono state introdotte nuove figure professionali: accompagnatore naturalistico, guida subacquea, assistete di turismo equestre.
CAPITOLO XVI: LA LEGGE 135\2001
La nuova legge quadro n. 135\2001 ha dato una definizione delle imprese turistiche molto più ampia rispetto a quella prevista dalla vecchia legge quadro. Vengono infatti definite imprese turistiche "quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali,concorrenti alla formazione dell'offerta turistica".
Le principali tipologie di attività turistiche sono le seguenti:
Le professioni turistiche vengono definite dalla legge come "quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti".
L'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER GLI ESERCIZI RICETTIVI
La legge quadro n. 135\2001 ha disposto che l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi siano soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del Comune nel cui territorio è situato l'esercizio, oltre alla prestazione del servizio di alloggio di:
L'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE IMPRESE DI VIAGGI
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle imprese di viaggi spetta alle Regioni,le quali possono poi delegare tale funzione agli enti locali.
L'autorizzazione all'apertura è subordinata ai seguenti aspetti:
Per avviare l'attività l'azienda deve stipulare un polizza assicurativa di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nei confronti dei clienti e a copertura dei rischi derivanti agli stessi dalla partecipazione a programmi di viaggio, e deve versare alle Regioni un deposito cauzionale.
L'autorizzazione comporta il pagamento di una tassa annuale di concessione regionale.
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