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L'attività del perito
Il ruolo fondamentale del perito è quello di fornire un supporto tecnico-estimativo, egli viene chiamato ad effettuare una stima, a risolvere dei quesiti.
In base all'ambito, alla modalità di soluzione il perito assume diversi ruoli.
La perizia richiesta può applicarsi sia in ambito macroestimativo sia in quello microestimativo.
In ambito macroestimativo.
L'estimo negli ultimi anni è stato esteso anche al settore dei beni pubblici, per esempio la valutazioni di impatto ambientale (VIA).
In questo tipo di valutazioni il perito assume il ruolo di analista tecnico-economico; inoltre in base alla complessità del quesito egli può essere solo il componente di una equipe.
In ambito microestimativo.
Principale è conoscere l'ambito della richiesta della stima, che può essere di "conflittualità" o di "non conflittualità", in base a questo il perito nel primo caso dovrà effettuare una valutazione estimativa; nel secondo una valutazione economica quindi perizia - parere.
Se l'ambito è di "conflittualità" bisogna distinguerne il genere se "tendenziale" o "esasperata".
Se la conflittualità è "tendenziale", essa può essere ricomposta in via bonaria, quindi la funzione del perito è di fornire un supporto tecnico-estimativo.
Mentre se la conflittualità è "esasperata" la ricomposizione avviene in sede giudiziaria nel corso del processo civile.
Il processo civile viene promosso da una parte ricorrente che chiama in causa mediante l'atto di citazione la parte resistente.
Il giudice può nominare uno o più consulenti tecnici (CTU) affinché gli forniscano una consulenza tecnica o un accertamento tecnico preventivo.
Il primo atto formale del CTU è l'accettazione dell'incarico attraverso il giuramento (forma di rito), in tal modo si impegna "a far conoscere al giudice la verità".
Consulenza tecnica.
Oltre al CTU, che rappresenta il giudice ci possono essere altri consulenti tecnici che vengono nominati dalle parti in causa per essere assistite; tali consulenti vengono chiamati "consulente tecnico di parte "CTP".
Va sottolineato che il CTU rappresenta il giudice e non lo sostituisce poiché egli non delega alcun potere decisionale.
Il CTU ricevuto il quesito, svolge i sopralluoghi e gli altri incarichi assegnatigli dal giudice verbalizzando ogni sopralluogo, egli può rivolgersi alle parti e ai loro consulenti per acquisire informazioni utili all'espletamento dell'incarico ricevuto.
L'insieme delle analisi eseguite dal CTU (analisi del quesito, svolgimento e conseguente valutazione) vengono riportate in una relazione di stima, quest'ultima deve essere depositata presso la cancelleria del tribunale.
Se il giudice lo ritiene opportuno, il CTU deve tentare una conciliazione tra le parti, se il tentativo riesce viene redatto il verbale di "conciliazione" a cui il giudice istruttore da efficacia esecutiva con un apposito decreto, in caso contrario viene redatto un verbale di "mancata conciliazione".
Accertamento tecnico preventivo.
Il perito deve redigere una relazione dove descrive lo stato dei luoghi o delle cose implicate nella stima prima che abbia inizio la fase giudiziale.
Oltre alla conflittualità tendenziale e esasperata, quindi alle relative soluzioni la via bonaria e la via giudiziaria esiste infine una soluzione intermedia l'arbitrato, che consiste principalmente in un preventivo accordo.
Il ricorso all'arbitrato è previsto nei contratti in cui è stata preventivamente inclusa una clausola compromissoria o è stato redatto un compromesso. Sono escluse da esso le controversie in materia di eredità, di separazione dei coniugi, contratti di lavoro; mentre è espressamente previsto dalla legge il ricorso ad esso per le controversie relative agli appalti e all'esecuzione di opere pubbliche.
Inoltre ricorrono all'arbitrato tutti quei soggetti che non riescono a raggiungere una conciliazione in via bonaria (amichevole) ma non ritengono opportuno ricorrere alla sede giudiziaria.
Esistono tre tipologie di arbitrato che si distinguono per la procedura ed il valore del lodo emesso dall'arbitro:
Rituale: si svolge applicando la procedura e le modalità stabilite dal codice di procedura civile. Il lodo emesso dall'arbitro unico o dal collegio sindacale si sostituisce alla sentenza.
Irrituale: la decisione dell'arbitro ha valore di contratto, per cui vale la disciplina giuridica in materia di contratti.
Amministrativo: la procedura da applicare è predisposta dalla camera arbitrale.
L'arbitrato consiste nella nomina di un arbitro o di un collegio arbitrale,composto da tre arbitri, due di parte nominati da ciascuna parti, mentre il terzo rappresenta il presidente e viene nominato con i criteri stabiliti nel compromesso.
L'iter seguito è simile a quello giudiziale, l'arbitro presidente ricopre le medesime funzioni del CTU, con la differenza che l'arbitro emette anche il lodo che ha valore di sentenza, quest'ultimo deve essere pronunciato entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale; mentre gli arbitri di parte hanno le stesse funzioni del CTP.
L'arbitrato permette la risoluzione delle controversie in una sede ritenuta più idonea dalle parti, con regole scelte di comune accordo, con i seguenti vantaggi:
Rapidità.
Flessibilità:il procedimento arbitrale non condizionato dal formalismo a cui i giudici ordinari sono vincolati.
Riservatezza: l'arbitrato garantisce la discrezione poiché non è n atto pubblico.
Economicità: dato che l'arbitrato si risolve in tempi molto più brevi anche i costi sono ridotti.
Qualunque sia l'ambito, la situazione di conflittualità il compito del perito quello di redigere una relazione di stima.
Il procedimento: ricevuto l'incarico il perito dovrà sviluppare il procedimento individuando l'aspetto economico, analizzando i rapporti economici tra persone e cose, rilevando i dati di fatto e elaborando i dati secondo il procedimento scelto e infine estendendo la relazione.
Nella stesura di quest'ultima si dovranno considerare due aspetti: quello formale e quello dei contenuti tecnici.
L'esposizione dovrà essere comprensibile da chiunque , in forma impersonale e scorrevole; negli aspetti strettamente tecnici si potrà derogare da questa impostazione, ma dovranno comunque essere chiari il criterio logico e la risposta al quesito.
Questa verrà suddivisa in numero di parti che dipende dalla complessità del quesito.
Supponiamo tre ampie parti:
nella prima il perito illustrerà il quesito, le ricerche e le indagini svolte, l'aspetto economico individuato ed il procedimento seguito.
Nella seconda illustrerà le caratteristiche proprie del bene, cioè le caratteristiche intrinseche ed estrinseche; inoltre i riferimenti catastali ed vincoli legali.
Nella terza ed ultima parte il perito illustrerà la valutazione cioè la ricerca dei prezzi di beni simili, elaborazione dei dati, determinazione del valore reali,le aggiunte e le detrazioni ed infine le conclusioni.
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