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Espropiazioni per cause di pubblica utilità
La proprietà privata può essere espropriata per cause di pubblica utilità con pagamento di una giusta indennità. La procedura di espropriazione, secondo la legge fondamentale, si esegue nel seguente modo: 222b12c
L'espropriazone può essere parziale o totale, e, rispetto alla durata, permanente o temporanea.
LEGGE FONDAMENTALE DEL 25 GIUGNO 1865
N. 2359
Questa legge ha come criterio il pagamento di un indennizzo che risarcisca il danno subito.
La legge riguarda:
INDENNITà SPETTANTE PER ESPROPRIAZIONE TOTALE
L'art. 39 precisa che l'indennità in tale caso deve corrispondere al giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita.
INDENNITà SPETTANTE PER ESPROPRIAZIONE PARZIALE
L'art. 40 stabilisce che l'indennità si deve determinare per differenza tra il valore di mercato che avrebbe avuto l'immobile prima dell'esproprio ed il valore di mercato che potrà avere dopo l'esproprio la parte residua. In pratica si determina con il valore complementare.
OCCUPAZIONE TEMPORANEA (5 ANNI DURATA MAX.)
L'occupazione temporanea differisce dall'esproprio, perché non determina un trasferimento di proprietà, ma fa sorgere un diritto reale di godimento. L'occupazione consiste nell'utilizzare parzialmente o totalmente un fondo altrui per un certo periodo di tempo. L'indennità deve essere determinata e pagata all'inizio dell'occupazione stessa; la si calcola secondo l'art. 68 che consiste nel determinare quanto segue:
i danni immediati
i mancati redditi
le eventuali spese di ripristino dell'immobile
gli eventuali danni all'immobile
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