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Le politiche antitrust

economia politica



Le politiche antitrust (cap. VII°)


L'oggetto principale della politica e della normativa antitrust consiste:

a) Combattere accordi e intese fra imprese, finalizzati a limitare la concorrenza;

b)   Combattere gli abusi da parte di posizioni dominanti;

c) Impedire acquisizioni e fusioni di imprese che determinerebbero minore concorrenza.

Le politiche antitrust sono state adottate:

Nel 1890 negli USA (Sherman Antitrust Act);



Nel 1957 in Germania;

Nel 1968 nel Regno 656e41g Unito;

Nel 1977 in Francia;

Nel 1990 in Italia;

Nel 1957 i primi accordi sulla Comunità europea nel Trattato di Roma.

L'intervento antitrust in USA e in Europa: due diverse logiche a confronto.

Perché la politica antitrust in Europa nasce in ritardo rispetto agli USA? Per due motivi:

o A fine Ottocento, sia gli USA che i Paesi europei iniziano a sperimentare processi di industrializzazione pesante, con episodi di concentrazione industriale e con la nascita di cartelli industriali. Gli USA e i Paesi europei scelgono di seguire due strade di intervento correttivo differenti:

Negli USA lo Stato ricopre un ruolo di "arbitro", quindi non era direttamente presente nel mercato, ma lo sorvegliava dall'esterno e lo svolgimento di tale compito si ripercosse sull'attuazione delle normative antitrust.

Le Autorità di politica economica europee scelsero invece di fare intervenire direttamente lo Stato nel mercato, soprattutto incidendo sull'offerta, lo Stato, quindi, esercitava il ruolo di "giocatore"; il ruolo interventista dello Stato portò alla creazione di monopoli pubblici, il cui esercizio, almeno in astratto, si ispirava più all'ottimizzazione del benessere sociale, che a quella del profitto. Ciò portava l'Autorità di politica economica a disinteressarsi delle normative antitrust.

o L'economia statunitense era chiusa e poco propensa agli scambi internazionali, mentre in Europa gli scambi con l'estero erano frequenti ed avevano come conseguenza una spiccata concorrenzialità, il che escludeva fisiologicamente la necessità di norme esterne. (indice di apertura: X + M / PIL).

A partire dagli anni Ottanta hanno avuto luogo due differenti processi, che hanno portato i Paesi europei a rivedere la loro logica di intervento, e ad avvicinarsi al "modello americano":

a) Processi di liberalizzazione e privatizzazione dei mercati in cui erano presenti monopoli pubblici con un cospicuo ridimensionamento dell'azione dello Stato nell'economia;

b)   La crescente internazionalizzazione delle economie (con, ad esempio, l'acquisizione di imprese anche al di fuori dei confini degli Stati nazionali) ha portato alla consapevolezza che affidarsi al sistema concorrenziale non è più sufficiente per affrontare i trust.

L'esperienza americana.

Nel 1890 venne varata la prima normativa antitrust Sherman Antitrust Act. Questa normativa era divisa in due parti:

I. Divieto di collusioni tra le imprese a scapito dell'interesse pubblico;

II. Divieto di monopolizzazione dei mercati e l'abuso di posizione dominante.

Lo Sherman Antitrust Act non puniva il monopolio in quanto tale, bensì l'abuso di posizione monopolista ed il tentativo di rendere un mercato monopolistico e, proprio per questo motivo, questa normativa risultò poco efficace. Così, nel 1914, venne varato il Clayton Act, che individua, sanzionandole, pratiche ritenute responsabili di portare a situazioni di monopolio; in particolare: la discriminazione di prezzo; le vendite condizionate con contratti di esclusiva; fusione tra imprese. Fu altresì istituito il Federal Trade Commission Act, un'Autorità governativa garante della concorrenza che, successivamente nel 1938, venne attribuito, anche, il compito esplicito di tutelare i consumatori (ad esempio: forme di pubblicità non veritiere).

L'esperienza europea e italiana.

Il Trattato di Roma (trattato istitutivo della Comunità Europea), del 1957, fu il primo atto di normativa antitrust per i Paesi Europei e gli articoli sono:

L'art.81: sono vietati:

Discriminazione dei prezzi: fissare i pressi direttamente o indirettamente;

Vendite congiunte: limitare la produzione;

Clausole di esclusiva: spartirsi i mercati di sbocco e di approvvigionamento;

Prezzi predatori: condizioni dissimili a transazioni equivalenti;

Condizionare i contratti all'accettazione di obbligazioni.

L'art.85: tutti i divieti presenti nel Trattato di Roma sono consentiti a condizione che le imprese migliorino la tecnologia, la produzione a favore dei consumatori;

L'art.86: vieta l'abuso di posizione dominante;

L'art.92: gli Stati non possono aiutare le imprese favorendo così posizioni di vantaggio.

In Italia, l'art.41 della Costituzione tutela la libera concorrenza, ma solo con la Legge 287 del 1990 venne varata una coerente normativa a tutela della concorrenza e che riprende testualmente il Trattato di Roma; fu creata l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Autorità antitrust) che opera come segue:

Individuazione del mercato rilevante, prendendo in considerazione elementi merceologici, geografici ed economici; grado di sostituibilità fra prodotti diversi: εxi,pj= var.%xi / var.%pj);

Rilevazione della posizione dominante, che viene valutata in relazione alla quota di mercato (numero di imprese e numero di quote di mercato: si = qi / Qi), relazioni di integrazione, barriere all'entrata, .

Valutazione dei comportamenti (verifica degli abusi), i divieti sono quelli elencati nel Trattato di Roma (discriminazione dei prezzi, vendite congiunte, clausole di esclusiva, prezzi predatori).

Le Autorità di settore.

Nel nostro Paese operano, accanto all'Autorità garante, delle Authority (Autorità di settore) che hanno il compito di vigilare sui comportamenti delle imprese che operano in specifici settori come ad esempio: ISVAP che è l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo.

Liberalizzazione e privatizzazione.

Liberalizzazione: si intende l'ingresso di nuove imprese su mercati serviti da monopolisti;

Privatizzazione: si intende il passaggio di proprietà da soggetti pubblici a soggetti privati; la privatizzazione può essere parziale (privatizzazione parziale) e cioè la vendita dei pacchetti azionari di proprietà pubblica non è stata totale e lo Stato ha mantenuto il controllo di pacchetti azionari (clausola del golden share).








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