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IL PROCESSO DECISIONALE - IL MODELLO DELLA RAZIONALITA' OBIETTIVA

economia aziendale



La redazione e la revisione del bilancio d'esercizio


1) Il bilancio di esercizio

Sotto l'aspetto conoscitivo esistono tanti bilanci quante sono le circostanze nelle quali vengono redatti.

Possiamo avere:

bilanci di funzionamento fondati sull'ipotesi della continuità della gestione aziendale, quali i bilanci infran­nuali e il bilancio d'esercizio, compilato al termine di ogni periodo amministra­tivo che generalmente coincide con il 31/12 di ogni anno;

bilanci straordinari, legati a diverse ipotesi di gestione straordinaria e redatti in occasioni particolari della vita dell'impresa, quali la cessione, la fusione, la scis­sione, la trasformazione, l'ingresso o il recesso di soci, la liquidazione.



Il bilancio d'esercizio è il documento redatto dagli organi amministrativi al termine del periodo amministrativo, con cui si rappresenta la situazione patri­moniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico d'esercizio.

Il bilancio d'esercizio viene anche inteso come rendiconto della gestione.

Come tutti i rendiconti, il bilancio d'esercizio assol 939h77j ve a due importanti funzioni:

una funzione conoscitiva;

una funzione di controllo.


2) La funzione informativa del bilancio d'esercizio

Possiamo distinguere gli utilizzatori del bilancio (stakeholder) in due grandi cate­gorie:

i soggetti interni all'impresa;

i soggetti esterni all'impresa.

I soci di maggioranza e i dipendenti sono interessati ai dati riguardanti il grado di redditività degli investimenti produttivi, poi­ché è in relazione a questo elemento che i proprietari valutano la convenienza a espandere l'attività aziendale e i dipendenti ricevono informazioni circa la stabilità del posto di lavoro.

I soggetti esterni sono portatori di differenti interessi a seconda della categoria alle quale appartengono. Così, per esempio:

gli investitori in capitale di rischio necessitano di informazioni che servono a decidere se acquistare, conservare o vendere le azioni o quote di capi­tale dell'impresa. Essi sono interessati alle informazioni che con­sentono di valutare la capacità dell'impresa di distribuire i dividendi (pay out) e di accrescere il suo valore nel tempo;

i finanziatori sono interessati a informazioni che li rendano in grado di valutare se i loro prestiti, e i relativi interessi, saranno puntualmente pagati alle scadenze con­trattuali stabilite;

i fornitori e gli altri creditori sono interessati a conoscere la capacità dell'impresa a far fronte con regolarità alle scadenze di pagamento pattuite;

i clienti sono interessati a informazioni sulla continuità dell'impresa, specialmente quando hanno un impegno contrattuale durevole o sono in rapporto di dipendenze dalla stessa;

gli uffici fiscali sono interessati ai valori che scaturiscono dal bilancio, in quanto i ricavi e i costi espressi nel Conto economico redatto secondo la normativa civili­stica rappresentano il punto di partenza a cui fa riferimento la disciplina tributa­ria per la determinazione del reddito fiscale ai fini del calcolo delle imposte dirette.

L'insieme dei prospetti che compongono il bilancio e i suoi allegati prende il nome di sistema informativo di bilancio.

Il sistema informativo del bilancio è quindi composto:

dal bilancio d'esercizio, formato dallo Stato patrimoniale, dal Conto eco­nomico e dalla Nota integrativa, redatti, secondo gli schemi e il contenuto obbligatori imposti dagli artt. 2424, 2425, 2427 e 2427 bis del c.c. ;

dalla relazione sulla gestione (art. 2428 del c.c.), che ha lo scopo di fornire un resoconto sull'andamento dell'azienda e sulle politiche da essa perseguite;

dalla relazione del collegio sindacale (art. 2429 del c.c.), se tale organo è pre­visto, ossia se la società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo ordi­nario. Il collegio sindacale deve riferire sui risultati dell' esercizio sociale e sulle attività svolte nell' adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le pro­poste in ordine al bilancio e alla sua approvazione;

dalla relazione del soggetto incaricato del controllo contabile (art. 2429 del c.c.), che ha lo scopo di fornire valutazioni in merito alla regolare tenuta della con­tabilità e alla corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili;

da altri documenti idonei a fornire informazioni supplementari quali il rendiconto finanziario che tuttavia è di solito inserito nella Nota integrativa.

Le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati hanno l'obbligo di redigere, oltre al bilancio d'esercizio, un'apposita relazione semestrale sull'anda­mento della gestione in base ai criteri stabiliti dalla CONSOB e le relazioni trime­strali, indicanti succintamente l'andamento della gestione.

Gli organi amministrativi debbono trasmetterlo al collegio sindacale, almeno 30 giorni prima del termine fissato per la discussione in assemblea.

Il bilancio d'esercizio deve essere depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

Entro 30 giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere depositato, presso l'ufficio del Registro delle imprese.

Nella società quotate in mercati regolamentati il bilancio deve essere accompagnato da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto e redazione dei documenti contabili che ne attesta la corrispondenza al vero.

Le imprese capogruppo che possiedono partecipazioni in società controllate o collegate devono depositare presso la sede sociale anche:

il bilancio consolidato, obbligatorio per le società che controllano un'impresa e sono di grandi dimensioni o quotate, con i suoi documenti accompagnatori;

le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate;

il prospetto riepilogativo dei dati essenziali delle società collegate.


3) La normativa sul bilancio

Le disposizioni comunitarie sono state recepite dal nostro codice civile con un'articolazione che va "dal generale al particolare" e stabiliscono:

la clausola generale (art. 2423), costituita dal principio della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico;

i principi di redazione e la struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico (artt. 2423 bis e 2423 ter del c.c.);

il contenuto dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa;

i criteri di valutazione degli elementi del patrimonio (art. 2426 del c.c.).

Quando le informazioni fornite dal bilancio non sono sufficienti a dare una rappresentanza veritiera e corretta, lo stesso deve essere integrato da informazioni complementari.


4) Le componenti del bilancio

Il bilancio d'esercizio si compone di tre parti tra loro inscindibili:

Stato patrimoniale

Conto economico

Nota integrativa

Lo Stato patrimoniale e il conto economico derivano direttamente dal sistema informativo contabile.

Lo Stato patrimoniale si ottiene dalla Situazione patrimoniale finale redatta al termine delle scritture di assestamento; in esso i diversi elementi sono classificati:

nell'attivo, secondo la destinazione economica degli elementi;

nel passivo, secondo la provenienza delle fonti di finanziamento.

A differenza dell'art. 2424 del c.c. , i principi contabili internazionali non forniscono uno schema obbligatorio di Stato patrimoniale, per cui le imposte possono adottare la classificazione degli elementi patrimoniali che ritengono più rappresentativa, purché le voci siano suddivise in attività e passività correnti e non correnti.

Nel Conto economico sono pertanto evidenziati, oltre al risultato finale, anche due risultati intermedi:

la differenza tra valore e costi della produzione;

il risultato prima delle imposte, che è al lordo delle imposte dirette.

I principi contabili internazioni non prevedono nel Conto economico una specifica straordinaria, pertanto tutti i ricavi e tutti i costi sono riferibili al business dell'impresa, anche se non prevedibili non inerenti all'attività tipica o non ricorrenti.


5) Il bilancio della società di partecipazione industriale

Le società di partecipazione industriale devono redigere il bilancio in base al decreto legislativo n.127/1991 di reperimento della IV direttiva CEE.


6) I criteri di valutazione

Allo scopo di evitare comportamenti scorretti da parte degli amministratori, che possono essere tentati di sopravvalutare il patrimonio aziendale, o all'opposto di costituire riserve occulte, sono stati imposti dei vincoli giu­ridici e dei vincoli tecnici.

I vincoli giuridici consistono principalmente nelle disposizioni del codice civile riguardanti la redazione del bilancio, la struttura e il contenuto dei documenti che lo compongono e i criteri di valutazione che devono essere osservati.

I vincoli tecnici consistono nei principi contabili di generale accettazione, ossia nelle regole di comportamento che è necessario osservare per pervenire a una cor­retta rappresentazione della realtà aziendale.

I suddetti vincoli giuridici e tecnici sono finalizzati a rendere i bilanci d'esercizio documenti affidabili, redatti sulla base di criteri uniformi nel tempo e nello spazio.

Essi sono rivolti a impedire che i bilanci siano strutturabili in forme differenti e con diversi criteri di stima a seconda dello scopo prevalente che si prefiggono gli amministratori.

Il codice civile indica i criteri di valutazione dei singoli elementi patrimoniali distinguendoli in cinque gruppi:

dal numero 1 al numero 6 vengono dettate le regole di valutazione delle immobi­lizzazioni materiali e immateriali e delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie;

i numeri 8 e 8 bis considerano l'iscrizione in bilancio dei crediti e delle attività e passività in valute;

dal numero 9 al numero 11 vengono indicati i criteri relativi alle rimanenze;

il numero 12 si riferisce alle attività di importo poco significativo.

Il criterio base per le valutazioni è il costo, inteso come insieme degli oneri che l'impresa ha sostenuto per l'acquisizione o la produzione di un determinato bene.

Il costo, nel rispetto del principio della prudenza, viene considerato il limite massimo alle valutazioni, con alcune eccezioni:

la valutazione dei lavori in corso su ordinazione, che possono essere iscritti in base ai corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate, che possono essere iscritte in base al criterio della frazione del patrimonio netto.

Principi di redazione del bilancio d'esercizio art. 2423 bis del c.c. :

principio della continuità dell'attività aziendale;

principio della prudenza;

principio della competenza;

principio della costanza;

principio della valutazione separata.

I principi contabili si distinguono in:

principi contabili generali;

principi contabili applicati.


7) La relazione sulla gestione

Gli amministratori unitamente al bilancio, devono redigere una relazione sulla gestione, che costituisco un documento di fondamentale importanza per guidare l'andamento aziendale e per comprendere scelte, motivazioni e prospettive al di là dei dati contabili.

La relazione sulla gestione ha un contenuto descrittivo sui principali fatti che hanno caratterizzato l'esercizio e su quelli eventualmente verificatisi dopo la chiusura del periodo amministrativo.

li bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situa­zione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

le attività di ricerca e sviluppo;

i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al con­trollo di queste ultime;

il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

l'evoluzione prevedibile della gestione;

6 bis) l'eventuale uso di strumenti finanziari e, se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

a)    gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finan­ziario;

b)   l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e a quello di variazione dei flussi finanziari.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.


8) Il controllo contabile

Le società di capitali sono soggette a controllo contabile mediante il quale il sog­getto incaricato:

verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

verifica se il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispon­dono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

esprime con un'apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato.

il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori con­tabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina sullo svolgi­mento dell'attività di revisione e alla vigilanza della CONSOB.


9) La revisione contabile del bilancio

La revisione contabile del bilancio è un insieme di attività di verifica che consentono al revisore di esprimere un giudizio in merito all'attendibilità del bilancio, vale a dire alla sua idoneità a rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria della realtà azien­dale indagata.

La revisione contabile è particolarmente utile e importante per:

un incisivo controllo della correttezza dell' operato degli organi amministrativi ai fini di una maggiore tutela dei creditori sociali e dei soci di minoranza;

le maggiori garanzie di attendibilità offerte dal bilancio d'esercizio nei confronti sia dell'amministrazione fiscale sia dei finanziatori, specie se bancari;

l' ottenimento dell' ammissione alla quotazione delle azioni nei mercati regolamentati.





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