![]() | ![]() |
|
|
I mezzi di pagamento negli scambi economici sono numerosi e si dividono in:
la moneta legale che è costituita dalle banconote e monete bancarie.
la moneta bancaria come assegni bancari circolari, bonifici, pago bancomat e carte di credito.
Pagamento postale come versamenti su c/c, assegni postali e vaglia.
Titoli di credito.
I titoli di cred 313f57d ito hanno le seguenti caratteristiche:
incorporazione: incorporano il diritto di ricevere la somma scritta sul titolo di credito.
letteralità: l’ammontare del credito e la scadenza incorporati nel titolo tutelano il debitore al quale non può essere richiesta alcuna prestazione aggiuntiva.
l’autonomia: per legge ogni possessore è titolare dei diritti in esso incorporati indipendentemente dal modo in cui ne è entrato in possesso.
Titoli al portatore: si trasferiscono tramite consegna manuale.
Titoli all’ordine: sono intestati ad un determinato soggetto e sono trasferibili mediante girata.
Titoli nominativi: sono intestati a una determinata persona, anche se per trasferirli non è sufficiente la semplice girata ma c’è bisogno di una duplice annotazione dei dati di identificazione del nuovo titolare.
La cambiale è un titolo di credito all’ordine, astratto, formale, esecutivo, letterale, autonomo e che contiene la promessa di pagare a favore di un determinato soggetto una determinata somma di denaro alla scadenza e nel luogo in esso indicati.
Esistono due tipi di cambiali:
Pagherò cambiario
Cambiale tratta
Caratteristiche della cambiale:
Astratta: non contiene il motivo per cui è stata emessa.
All’ordine: può essere trasferita mediante girata.
Formale: deve contenere tutti i requisiti richiesti.
Esecutiva: in caso di mancato pagamento, il possessore può esercitare un’azione esecutiva.
Letterale: il contenuto fissa i limiti dell’impegno del debitore.
Autonomo: la cambiale attribuisce al possessore un diritto autonomo rispetto a coloro che in precedenza hanno presentato il titolo.
Il pagherò cambiario è un titolo mediante il quale un soggetto promette incondizionatamente di pagare ad un altro soggetto una determinata somma, nel luogo e alla scadenza in esso indicati.
Nel pagherò intervengono due soggetti:
l’emittente o debitore che è colui che si assume l’obbligo del pagamento alla scadenza.
il beneficiario o creditore che è colui che ha il diritto di ricevere il titolo per il regolamento del proprio credito.
I requisiti del pagherò sono la denominazione di cambiale, la promessa incondizionata di pagare una certa somma, la scadenza e il luogo di pagamento.
La tratta è un titolo di credito mediante il quale il traente ordina al trattario di pagare ad un beneficiario una data somma di denaro nel luogo e alla scadenza indicata nel titolo.
Il traente può indicare come beneficiario se stesso, si parla quindi di tratta a due persone.
I requisiti della tratta sono:
Denominazione della cambiale
L’ordine incondizionato di pagare
Il nome del trattario
Il luogo di pagamento
Il nome del beneficiario
La data e il luogo di emissione
Con l’accettazione il trattario riconosce l’esistenza del debito e si impegna a pagare la tratta alla scadenza.
La scadenza della cambiale può essere:
a vista: deve essere pagata al momento della presentazione al debitore
a certo tempo vista: è pagabile dopo un certo numero di giorni o mesi dall’accettazione
a certo tempo data: è pagabile dopo un certo numero di giorni o mesi dalla data di emissione
a giorno fisso: è pagabile nella data esatta indicata nel titolo
La cambiale può essere trasferita da un possessore all’altro tramite la girata.
La girata può essere:
La gira propria si divide in:
in pieno: il girante indica il nome del nuovo possessore del titolo apponendo la propria firma.
in bianco: il girante si limita ad apporre la propria firma senza indicare il nome del giratario.
La girata impropria si divide in:
per l’incasso: il possessore può girare la cambiale ad una banca affinché provveda alla riscossione alla scadenza.
girata in garanzia: il possessore del titolo cede in pegno a terzi la cambiale a garanzia di un debito.
L’avallo è l’obbligazione cambiaria mediante il quale un soggetto garantisce il pagamento della cambiale in cui un obbligato non faccia fronte all’impegno assunto.
L’avallante è obbligato a pagare la cambiale nel caso in cui il debitore non assolve ai propri impegni.
La cambiale deve essere saldata nel giorno di scadenza riportato su di essa o entro due giorni feriali successivi.
Al momento del saldo della stessa sul retro viene apposta la dicitura per quietanza o pagato.
La riscossione può avvenire presso il domicilio del debitore o attraverso il sistema bancario, ossia il possessore del titolo incarica la propria banca, la quale informa l’obbligato trasmettendogli una fotocopia della cambiale in scadenza.
Il rinnovo della cambiale può essere chiesto dal debitore che non può estinguere il debito.
Il rinnovo della cambiale può essere:
totale: quando un nuovo effetto sostituisce totalmente il vecchio
parziale: quando l’effetto è sostituito in parte. In questo caso una parte è stata pagata al momento della scadenza.
Nel caso in cui una cambiale non venga pagato risulta insoluta. A questo punto essendo la cambiale un titolo esecutivo verranno esercitate le azioni cambiarie.
GLI OBBLIGATI PRINCIPALI SONO:
l’emittente del pagherò
il trattario (nel caso di cambiale tratta)
eventuali avallanti
GLI OBBLIGATI DI REGRESSO SONO:
traente
giranti
eventuali avallanti
Il protesto per mancato pagamento attesta che l’obbligato principale non ha pagato la cambiale, tale atto deve essere redatto entro due giorni feriali successivi alla scadenza.
La cambiale insoluta in mano al pubblico ufficiale si reca al domicilio del debitore per decidere il saldo della stessa; nel caso in cui si rifiuti di pagare, si procederà ad un’azione legale contro di lui.
Le camere dei commerci pubblicano periodicamente il Bollettino Ufficiale dei Protesti Cambiari.
Il possessore può recuperare il proprio credito attraverso:
via amichevole: con una tratta di rivalsa con scadenza a vista
via giudiziale: per costringere il debitore al pagamento
L’azione diretta si prescrive dopo 3 anni dalla data di scadenza della cambiale.
L’azione di regresso può essere esercitata solo se è stato levato il protesto, può essere esercitata anche prima della scadenza se già si ha la certezza che la cambiale non sarà pagata.
Le azioni cambiarie si compongono in 3 fasi:
atto di precetto: intimidazione di pagare entro 10 giorni
in caso di mancato pagamento si procede con il pignoramento dei beni che consiste nell’espropriazione dei beni del debitore
se trascorsi 10 giorni e il debitore non ha provveduto al pagamento, si procede con la vendita all’asta dei beni
La funzione monetaria svolta dalle banche avviene tramite strumenti diversi dalla moneta legale.
Questi strumenti vengono definiti moneta bancaria.
La moneta bancaria è costituita da:
assegni
bonifici
pago bancomat
carte di credito
L’assegno bancario è un titolo di credito a vista il quale a differenza della cambiale è pagabile al momento della presentazione sostituendo a tutti gli effetti la moneta legale.
Nell’assegno intervengono 3 soggetti:
il traente (colui che firma il titolo)
il trattario (colui che paga la somma)
il beneficiario (colui che riscuote l’assegno)
Affinché un assegno bancario possa essere emesso devono sussistere dei presupposti:
esistenza di un rapporto di conto corrente con la banca
convenzione di assegno tramite la quale la banca autorizza il correntista ad emettere assegni
Il cliente deve depositare la propria firma presso la banca, la stessa provvederà a rilasciare un libretto di assegni (carnet).
L’assegno è composto dalla madre che resta allegata al carnet e dalla figlia ossia il vero e proprio assegno bancario.
I requisiti essenziali dell’assegno sono:
la denominazione di assegno bancario
l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata
il nome della banca trattaria
firma autografata del traente
numero di c/c
numero dell’assegno
riga di cifre
numero ABI (che identifica la banca)
numero CAB (che identifica il numero di sportello)
L’assegno è un titolo di credito:
astratto: non indica il motivo per cui è stato emesso
formale: la legge ne stabilisce la forma
esecutivo: in caso di mancato pagamento, si può intraprendere un’azione esecutiva
letterale: il suo contenuto fissa i limiti del traente
autonomo: l’assegno dà al possessore un diritto autonomo rispetto a chi lo aveva in precedenza posseduto.
L’assegno circolare è un titolo di credito tramite il quale una banca si impegna a pagare una somma a favore di un soggetto indicato nel titolo.
In esso figurano due soggetti:
la banca emittente che si assume l’obbligo di pagare a vista la somma indicante nell’assegno presso uno dei suoi sportelli.
Gli istituiti autorizzati devono depositare presso la banca d’Italia una cauzione in denaro o titoli del 40% dell’ammontare degli assegni in circolazione.
Per ottenere l’emissione di tale assegno deve fare domanda alla banca compilando un modulo e versare in contanti la somma corrispondente; proprio per questo l’assegno non può essere mai a vuoto.
L’assegno è formato:
dalla madre: è il talloncino che trattiene il richiedente
dalla figlia: è l’assegno vero e proprio.
L’assegno deve contenere:
la denominazione di assegno circolare
la promessa incondizionata di pagare
l’importo
nome del beneficiario
il luogo e la data d’emissione
firma dell’istituto emittente
E’ obbligatoria la clausola non trasferibile e l’importo non deve essere superiore a € 10.329,14.
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025