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I CONTRATTI DI LAVORO
I contratti di lavoro stabiliscono norme e criteri in base ai
quali una prestazione lavorativa viene svolta In generale i contratti possono
essere a tempo indeterminato o determinato. Ma la recente normativa, il decreto
legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, comunemente conosciuta come Legge
Biagi , ha avviato una riforma delle tipologie di contratto introducendone
alcune nuove. Qui di seguito vengono illustrate sinteticamente alcune tipologie
di contratto.
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
Si tratta di un rapporto di lavoro che non prevede un termine
finale della durata se non per dimissioni del lavoratore oppure per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Si tratta di un rapporto di lavoro che prevede, per
contratto, un 646h72g termine finale della durata.
PART TIME
Si tratta di un contratto che prevede una riduzione
dell'orario di lavoro o un'articolazione dello stesso diversa lungo la
settimana o l'anno
APPRENDISTATO
L'apprendistato è un contratto di lavoro a forte valenza
formativa regolato dalla legge 55 del 1925. L'attuale riforma del mercato del
lavoro ha innovato il contratto che ora prevede tre tipi di apprendistato: per
il conseguimento del diritto/ dovere dell'istruzione, l'apprendistato
professionalizzante, l'apprendistato per il conseguimento del diploma o alta
formazione. Il primo tipo di rapporto è previsto per quanti abbiano un'età
LAVORO A PROGETTO
Sostituisce le tradizionali collaborazioni coordinate e
continautive (co.co.co.)
AFFITTO DI MANODOPERA
Chiamato anche di staff leasing, attraverso questo contratto un'impresa
può affittare manodopera da agenzie o intermediari specializzati sia a tempo
determinato che indeterminato.
CONTRATTI DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento sostituisce il vecchio contratto
di formazione e lavoro ed è destinato all'inserimento o reinserimento,
attraverso un progetto individuale di adattamento professionale, di alcune
particolari categorie di lavoratori
LAVORO INTERMITTENTE
Chiamato in inglese job on call, prevede che un lavoratore si
metta a disposizione dell'impresa, aspettandone la chiamata, per svolgere prestazioni
in modo intermittente
LAVORO RIPARTITO
In inglese si chiama anche job sharing ed è caratterizzato
dalla condivisione di un unico posto di lavoro da parte di due lavoratori
PRESTAZIONI OCCASIONALI
DI TIPO ACCESSORIO
Sono le attività lavorative di natura occasionale rese da
persone a rischio di esclusione sociale, non ancora entrate nel mercato del
lavoro o in procinto di uscirne. In generale, si possono svolgere le seguenti
attività:
DETTAGLIO CONTRATTI DI LAVORO
IL LAVORO A PROGETTO
CHE COSA E'? Il lavoro a progetto
sostituisce di fatto le collaborazioni coordinate e continuative. Questa
tipologia di prestazione deve essere ricondotta a un progetto, uno specifico
programma di lavoro o una fase di esso. Il progetto è determinato dal
committente ed è gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del
risultato. Se manca questo requisito, si configura nei fatti un rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato.
QUANDO PUÒ ESSERE STIPULATO?
Il contratto di lavoro a progetto può essere stipulato da
tutti i lavoratori e per tutti i settori e le attività. Esistono però, alcune
eccezioni:
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I CONTENUTI DEL CONTRATTO
Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto informa
scritta e deve indicare
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Vanno previste le forme di coordinamento tra il lavoratore a progetto e il committente sull'esecuzione della prestazione lavorativa ed eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all'igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro). Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipato può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale.
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AFFITTO DI MANODOPERA
E' una prestazione lavorativa effettuata in quelle imprese
che hanno la necessità di far fronte per un periodo limitato a un carico di
lavoro superiore a quello ordinario.
Una delle nuove forme di contratto introdotte dalla riforma
del mercato del lavoro è l'affitto di manodopera, chiamato anche di staff
leasing. Significa che l'impresa può affittare manodopera da agenzie o
intermediari specializzati sia a tempo determinato che indeterminato.
Il contratto a tempo determinato è possibile per le attività
tipiche dell'impresa a condizione che la somministrazione sia giustificata da
ragioni tecniche, produttive, organizzative o di sostituzione.
Si può stipulare invece un contratto a tempo indeterminato in
questi casi:
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LAVORO INTERMITTENTE
Con questo tipo di contratto, che viene chiamato in inglese
job on call, il lavoratore si mette a disposizione dell'impresa, aspettandone
la chiamata, per svolgere prestazioni in modo intermittente. A fronte di
questo, il lavoratore ha diritto a un'indennità per il periodo per cui ha
garantito la propria disponibilità. Al lavoratore spetta l'indennità solo se ha
assicurato di rispondere alla chiamata del datore di lavoro. L'individuazione
delle attività per cui è possibile assumere con lavoro intermittente(e la
misura dell'indennità)è affidata alla contrattazione collettiva -nazionale o
territoriale - o a un apposito decreto ministeriale . n una prima fase sperimentale,
possono accedere al lavoro intermittente due categorie svantaggiate: i
disoccupati minori di 25 anni e i soggetti con più di 45 anni iscritti nelle
liste di mobilità.
LAVORO RIPARTITO
In inglese si chiama anche job sharing ed è quel tipo di
contratto in cui due lavoratori condividono un unico rapporto di lavoro. Ogni
lavoratore stabilisce con l'altro la quantità di lavoro che svolgerà. Se viene
meno la disponibilità di uno dei lavoratori, anche l'altro deve cessare il
rapporto, a meno che il datore di lavoro non offra al lavoratore rimasto di
restare restare in azienda con un'altra forma contrattuale. Le caratteristiche
del lavoro ripartito possono essere sintetizzate con:
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PART TIME
È un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo
indeterminato, caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro
Con il Decreto Legge del 10 Settembre 2003 n.276 è stata resa
più flessibile e meno formale la precedente normativa. Il contratto di lavoro a
tempo parziale (part-time) mantiene le tre tipologie esistenti:
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A differenza di quanto è
accaduto fino ad oggi, sarà possibile, entro alcuni limiti, una variazione
della distribuzione dell'orario di lavoro: la disciplina di questo aspetto
spetterà alla contrattazione collettiva che dovrà stabilire le modalità e le
condizioni perché la prestazione possa essere modificata, anche in aumento, da
parte del datore di lavoro.
Nel caso del part time verticale (come ad esempio nel caso di
lavoratori che lavorano per sei mesi all'anno) o misto, è possibile il lavoro
straordinario alle stesse condizioni previste per il lavoro tempo pieno.
Per il part time orizzontale (come ad esempio nel caso dei
lavoratori che lavorano esclusivamente al mattino o al pomeriggio),concessa la
possibilità di lavoro supplementare(cioè quello svolto oltre l'orario
concordato nel contratto), ma dovrà essere la contrattazione individuare le
motivazioni e i limiti massimi.
Quindi, nel part time orizzontale possono essere inserite nel
contratto clausole che consentano di variare la distribuzione dell'orario; nel
part time verticale o misto si possono prevedere clausole che oltre variare la
distribuzione permettano di aumentare la durata della prestazione.
Se il lavoratore rifiuta di trasformare un contratto part
time in tempo pieno o viceversa, non si configura il giustificato motivo per il
licenziamento.
APPRENDISTATO
La riforma prevede tre tipi di apprendistato: per il
conseguimento del diritto/ dovere dell'istruzione, l'apprendistato
professionalizzante, l'apprendistato per il conseguimento del diploma o alta
formazione. Il primo tipo di rapporto è previsto per quanti abbiano un'età
compresa fra i 15 e i 18 anni, il secondo per chi ha da
L'apprendistato per il conseguimento del diritto/dovere
dell'istruzione dura fino a tre anni e la sua durata è determinata dalla
qualifica da conseguire, dal titolo di studio e da elementi di valutazione
relativi alla formazione svolta. L'apprendistato professionalizzante è compreso
tra un minimo di due e un massimo di sei anni, mentre quello per il
conseguimento del diploma deve essere determinato da disposizioni regionali.
In generale, l'inquadramento professionale sarà di due
livelli contrattuali inferiore al corrispondente lavoratore qualificato non si
potrà retribuire l'apprendista a cottimo.
La formazione dovrà essere di almeno 120 ore formazione
formale, da svolgersi all'interno o all'esterno dell'azienda.
CONTRATTO D'INSERIMENTO
Il contratto di inserimento sostituisce il vecchio contratto
di formazione e lavoro ed è destinato all'inserimento o reinserimento,
attraverso un progetto individuale di adattamento professionale, di alcune
particolari categorie:
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Il contratto di inserimento dura almeno 9
mesi e non oltre i 18.
Nel caso di assunzione di donne residenti in zone con livelli
critici di disoccupazione, la durata potrà raggiungere i 36 mesi. Nel caso di
soggetti svantaggiati, si applicheranno le stesse agevolazioni previste per i
contratti di formazione e lavoro.
PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO
Sono le attività lavorative di natura occasionale rese da
persone a rischio di esclusione sociale, non ancora entrate nel mercato del
lavoro o in procinto di uscirne. In generale, si possono svolgere le seguenti
attività:
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I soggetti interessati sono:
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Chi intende richiedere la prestazione di un lavoratore occasionale dovrà acquistare presso le rivendite autorizzate dei buoni (voucher) del valore nominale di 7,50 Euro all'ora. I lavoratori interessati non pagheranno altre tasse né contributi, purché non lavorino più di 30 giorni all'anno per lo stesso committente. La prestazione per un unico committente non può superare un compenso di 5.000 Euro.
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