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Diritto commerciale : collegio sindacale, riserve, obbligazioni

economia



Diritto commerciale :

collegio sindacale, riserve, obbligazioni


COLLEGIO SINDACALE

Organo di controllo della gestione nelle società di capitali e nelle cooperative. È un organo necessario della società per azioni e della società in accomandita per azioni, mentre nella società a responsabilità limitata la sua nomina è obbligatoria solo se il capitale non è inferiore a 200 milioni di lire o se è stabilità nell'atto costitutivo. Il collegio sindacale è nato nella prassi societaria come strumento di controllo sulla gestione degli amministratori in favore dell'assemblea dei soci. Ma  la crisi dell'assemblea come vero centro di potere nelle società di maggiori dimensioni non poteva che estendersi al collegio sindacale. Questo è infatti emanazione delle maggioranze assembleari di cui sono espressione anche gli amministratori. Le stesse maggioranze nominano quindi sia i controllori che i controllati. I sindaci sono poi quasi del tutto sprovvisti di autonomi poteri sanzionatori: il loro potere di intervento si concretizza essenzialmente in segnalazioni all'assemblea.



Il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci. Devono essere inoltre nominati due sindaci supplenti. I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutive successivamente dall'assemblea. Restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa. Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre: di tali riunioni va redatto processo verbale, che viene trascritto nell'apposito libro. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee e possono assister 626j94g e alle riunioni del comitato esecutivo. Il compito principale attribuito al collegio sindacale è quello di controllare il generale andamento della gestione sociale e, specificamente, di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili. I sindaci hanno altresì funzione di amministrazione sostitutiva in caso di inadempimenti da parte degli amministratori. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione dell'assemblea.


AMMINISTRATORI

Soggetti cui compete il potere di gestire gli affari sociali. Agli amministratori è anche affidatio il compito di rappresentare la società nei rapporti esterni.

Società di persone - L'amministrazione, nella SS e SNC, spetta a ciascun socio, nella SAS, a ciascun accomandatario, disgiuntamente dagli altri. Tale regola ha carattere dispositivo, nel senso che il contratto sociale può prevedere che l'amministrazione della società spetti soltanto ad alcuni soci o accomandatari oppure che spetti congiuntamente. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi  all'operazione che un altro voglia compiere prima che sia compiuta. Se il contratto sociale prevede il regime di amministrazione congiuntiva, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Se è stabilito che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza degli amministratori, questa si determina secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili.

SPA - in questo caso le competenze sono ripartite tra assemblea ed amministratori.  Gli amministratori sono normalmente nominati dall'assemblea ordinaria; i primi amministratori sono però nominati nell'atto costitutivo. La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore ai tre anni; essi sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento (salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa). L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

L'amministrazione della società può essere affidata ad una sola persona (amministratore unico) o a una pluralità di persone: in questo caso si costituisce un organo collegiale, il consiglio di amministrazione. Quest'ultimo può delegare le proprie attribuzioni ad un organo collegiale ristretto, composto da alcuni dei suoi membri, o a uno o più dei suoi membri (amministratori delegati). La deliberazione del consiglio, qualora sia potenzialmente dannosa alla società, può, entro tre mesi, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se è stata adottata col voto determinante dell'amministratore in conflitto di interessi. Gli amministratori devono adempiere i doveri loro imposti dalla legge o dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario. Sono responsabili solidalmente verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, verso i creditori sociali per i danni derivanti dalla inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, verso i singoli soci e i terzi per atti derivanti da propri atti colposi o dolosi. La responsabilità verso la società viene fatta valere con una azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento dei danni, promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea ordinaria. La responsabilità verso i creditori sociali viene fatta valere con una azione giudiziaria che può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta inefficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La responsabilità verso i singoli soci o i terzi viene fatta valere con azioni individuali di questi ultimi.


LA VENDITA


cambiale in bianco

I requisiti essenziali della cambiale sono: la denominazione cambiaria, l'ordine o la promessa di pagare, il nome di chi è designato a pagare, il luogo di pagamento, la scadenza, il prenditore, la data e il luogo di emissione, la sottoscrizione. Se manca uno solo di questi elementi, allora il documento non vale come cambiale. Non è necessario tuttavia che i requisiti essenziali sussistano tutti al momento della sua emissione: può essere anche attribuito al possessore il potere di completare il documento con la indicazione di alcuni elementi lasciati in bianco. Si parla in questo caso di cambiale in bianco. Il potere di riempimento sussiste perché è attribuito al possessore dall'emittente. La cambiale in bianco produce fin dall'inizio tutti gli effetti cambiari che sono consentiti dagli elementi già esistenti; soltanto rispetto agli elementi mancanti hanno influenza gli accordi di riempimento.


CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO NELLA S.p.A. (PEGNO SULLE AZIONI)


USUFRUTTO

PEGNO

Diritto di voto

Spetta all'usufruttuario.

Il voto va esercitato in conformità alla posizione sostanziale spettante al soggetto. Quindi per le deliberazioni che esorbitano dalla tutela del loro interesse, devono votare in base alle indicazioni impartite dai soci.

Spetta al creditore pignoratizio.

Vedi usufrutto

Diritto di opzione

Spetta al socio.

Può  essere esercitato però solo a mezzo del creditore pignoratizio o dell'usufruttuario, ai quali il socio invierà le somme necessarie.

Spetta al socio.

Vedi usufrutto.

Versamenti ancora dovuti sulle azioni

Ai versamenti provvede direttamente l'usufruttuario, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.

Ai versamenti deve provvedere il socio, il quale dovrà inviare al creditore pignoratizio le somme necessarie per effettuarli almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato, con la conseguenza che, in  mancanza, le azioni vengano vendute per suo conto a mezzo di un agente di cambio ed il pegno si trasferisca sul ricavato.


LEGGE QUADRO DELL'ARTIGIANATO

Legge 8 agosto 1985, n.443.

L'imprenditore artigiano è colui che esercita personalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana. Non più di 18 dipendenti.


FALLIMENTO DEL PICCOLO IMPRENDITORE

In base all'articolo 2221 del codice civile, gli enti pubblici e i piccoli imprenditori non sono soggetti in caso di insolvenza alle procedure del fallimento e del concordato preventivo. Inoltre i piccoli imprenditori non sono soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese.





LE RISERVE

Riserva legale - è prescritta nell'interesse dei creditori, per mettere la società in grado di superare eventuali crisi ed esercizi deficitari senza intaccare il capitale sociale.

Riserva statutaria - è disposta nell'interesse della società, per rafforzare la posizione economica, onde l'assemblea, mentre non potrebbe disporre della riserva legale, può invece deliberare la distribuzione in tutto o in parte delle riserve statutarie, previa modifica della clausola statutaria che impone l'accantonamento.

Riserva facoltativa - è sempre disponibile, poiché è frutto di una deliberazione assembleare che ha liberamente disposto la non distribuzione, titolare o parziale, di utili risultanti dal bilancio; ed è naturale che con una deliberazione di segno contrario esse possono essere distribuite.


OBBLIGAZIONI

Titolo di credito che garantisce al portatore i diritti relativi alla condizione di creditore e che rappresenta un debito per l'emittente. Le obbligazioni sono rimborsabili nel tempo secondo una gradualità stabilità al momento dell'emissione e fruttano un interesse semestrale o annuale che è rapportato al valore nominale. Ogni titolo obbligazionario deve portare indicato il nome dell'ente o società emittente, l'entità globale del prestito, la sua durata, il valore nominale, il saggio di interesse da corrispondersi e la periodicità del suo pagamento, le modalità di rimborso.

L'emissione delle obbligazioni può avvenire alla pari, cioè a un prezzo uguale al valore nominale, oppure sopra o sotto la pari. L'emissione sotto la pari è il caso più frequente e al differenza tra il prezzo pagato e il valore nominale che è anche, generalmente, il prezzo di rimborso, costituisce un'integrazione al tasso di rendimento nominale del titolo, rendendone più conveniente la sottoscrizione. Il rimborso del prestito obbligazionario può essere anticipato, per decisione dell'emittente, rispetto a termini previsti, se questa clausola è contenuta nel regolamento di emissione del prestito stesso. Le emissioni di obbligazioni sono spesso assistite da garanzie fideiussorie o da garanzie reali (obbligazioni ipotecarie), per le quali la garanzia è costituita da immobili o da impianti o da titoli.

Le società possono emettere obbligazioni per un importo non superiore all'ammontare del capitale sociale, versato ed esistente al momento dell'emissione e risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il limite del capitale sociale può essere superato solo quando la società possa garantire il proprio debito mediante ipoteca iscritta a favore dei sottoscrittori su beni immobili di proprietà. In mancanza di ciò l'emissione deve essere autorizzata dal ministro del Tesoro, così come devono essere autorizzate le emissioni per importi superiori a 500 milioni. La deliberazione di emissione è adottata dall'assemblea straordinaria, soggetta al controllo dell'autorità giudiziaria e all'iscrizione nel registro delle società. La società, per tutta la durata del prestito, deve impegnarsi a non alterare il valore delle garanzie offerte ai sottoscrittori: non può quindi deliberare una riduzione di capitale sociale per esuberanza, se non nei limiti delle obbligazioni già rimborsate. Se la riduzione è imposta dalla legge per il verificarsi di perdite, dovrà impegnarsi a incrementare la riserva legale, rapportandola all'entità del capitale sociale esistente prima della riduzione.

Gli obbligazionisti, per tutelarsi, sono organizzati in assemblea, la quale delibera sulle materie di interesse comune e in particolare sulla nomina e la revoca del rappresentante comune. Con maggioranze particolarmente qualificate, delibera inoltre sulle modifiche alle condizioni del prestito.

Sono frequenti nella pratica le emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, che consentono cioè a portatore di ottenere, facendone richiesta in periodi stabiliti, azioni della società emittente o di altra società, dietro restituzione dei titoli obbligazionari. Per assicurare la convertibilità, la società deve contemporaneamente deliberare un aumento del capitale sufficiente a coprire le richieste di conversione.




CAUSE DI NULLITà DELLE S.p.A.

Con l'entrata in vigore del d.p.r. 29 dicembre 1969, n. 1127, non si parla più di nullità dell'atto costituivo, ma di nullità della società. Le cause di nullità sono elencate nell'art. 2332 e sono:



mancanza dell'atto costitutivo

mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico

illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale 

mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale

incapacità di tutti i soci fondatori

mancanza della pluralità dei fondatoti

inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative al controllo preventivo

inosservanza della disposizione di cui all'art. 2329


Nell'art. 2332 si afferma che la nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese. È importante notare che si parla di modifica e non di rinnovo del medesimo.

La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società e quindi i diritti legittimamente acquistati sulla base di essi, ma ha efficacia ex nunc, per l'avvenire. Questo comporta che i soci non sono liberati dall'obbligo del conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. Tutto questo porta alla conseguenza che con la iscrizione nel registro delle imprese la società sorge in ogni caso: e le cause di nullità operano, sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni, come cause di scioglimento, e se la legge non parla di scioglimento ma di cause di nullità, ciò è dovuto al fatto che si tratta di manchevolezze attinenti alla costituzione della società, a differenza delle cause indicate nel 2448 che riguardano fatti successivi. 


USUFRUTTO D'AZIENDA

Se l'azienda è oggetto di usufrutto, l'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che contraddistingue. Non può modificare la destinazione e deve conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti. Se non adempie a tale obbligo, si applica l'art. 1015, cioè cessa l'usufrutto.


AZIONI CAMBIARIE

Nel caso in cui l'emittente non paghi la ambiale alla scadenza, il portatore ha una duplice azione in base alla cambiale: l'azione diretta nei confronti dell'emittente o dell'accettante e dei loro avallanti; l'azione di regresso nei confronti degli altri obbligati cambiari.

Presupposto formale del regresso è la constatazione dei fatti che autorizzano il portatore al regresso.

Ferri 734

il protesto è l'atto formale con il quale viene constatato il rifiuto dell'accettazione della cambiale tratta da parte del trattario o il mancato pagamento della cambiale o dell'assegno bancario. Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione; il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento. Il protesto per il mancato pagamento di una cambiale deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno della scadenza. Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola "senza spese", "senza protesto" o ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore del protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento. Il protesto deve essere fatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario; può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sulla cambiale. Il protesto deve contenere la data, il nome del richiedente, l'indicazione dei luoghi in cui è fatto, l'oggetto delle richieste, .... il protesto costituisce il presupposto, richiesto dalla legge, per l'esercizio dell'azione cambiaria



LA SOCIETà CON UN UNICO SOCIO

Il d.lgs. 88/93, in attuazione di una direttiva comunitaria 89/667, ha introdotto nel nostro ordinamento la società a responsabilità limitata con unico socio.



POTERE DI RAPPRESENTANZA


TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA


QUANDO IL SOCIO ACCOMANDANTE DIVENTA RESPONSABILE ILLIMITATAMENTE E SOLIDALMENTE.










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