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Il 15 aprile 1994 è stato firmato a Marrakesh l'accordo raggiunto il 15 dicembre
precedente (quando scadeva il termine della delega del Congresso statunitense
all'Amministrazione), che entrerà in vigore con il 1995, anche se per la piena
applicazione dovranno passare una decina di anni.
L'accordo estende la disciplina multilaterale 444h73e a settori quali i servizi e la
proprietà intellettuale, e riduce le ampie deroghe concesse all'agricoltura ed
al settore tessile; i principali risultati raggiunti sono i seguenti:
a) costituzione di un organismo internazionale, l'Organizzazione Mondiale per il
Commercio (OMC), nel cui ambito verrà collocato il regolamento delle
controversie commerciali tra paesi;
b) riduzioni tariffarie sui dazi all'importazione di prodotti industriali dei
paesi industrializzati, ad un livello medio del 4%;
c) riduzione dei sussidi in agricoltura ed eliminazione delle restrizioni
quantitative ad importazioni ed esportazioni.
Secondo uno studio dell'OCSE e della Banca Mondiale, gli effetti a regime sul
reddito mondiale non sarebbero inferiori a 213 miliardi di dollari per anno, di
cui il 60% a favore dei paesi industrializzati ed il particolare dell'UE (oltre
80 miliardi); ma altri studi sottolineano che per alcuni PVS, in particolare
quelli più deboli dell'area africana, vi potrebbero essere degli effetti
negativi, dovuti al peggioramento delle ragioni di scambio e alla "diversione
del commercio" (perdita di esportazioni a vantaggio di concorrenti).
2. L'OMC ed il regolamento delle controversie.
Gli organi previsti dal Trattato sono la Conferenza Ministeriale, che deve
riunirsi almeno ogni due anni; Il Consiglio Generale, diviso in tre settori
(merci, servizi, proprietà intellettuali) e vari Comitati; il Consiglio è dotato
di un Segretariato, il cui Direttore è nominato dalla Conferenza.
Le decisioni dell'OMC vengono adottate con diversi criteri a seconda
dell'argomento: per l'entrata di nuovi membri occorre la maggioranza di due
terzi; le deroghe ad alcuni obblighi e le decisioni interpretative degli accordi
quella dei tre quarti; per gli emendamenti (che seguono diverse procedure)
occorre invece l'unanimità. Procedure specifiche sono stabilite per il
regolamento delle controversie.
Esiste inoltre un obbligo generale di ciascun paese membro a conformare la
legislazione nazionale alle disposizioni stabilite dagli Accordi internazionali;
tale disposizione rafforza l'abbandono dell'unilateralismo.
I procedimenti di regolamentazione delle controversie costituivano la ragione
principale delle difficoltà di funzionamento del GATT come organismo dotato di
effettivi poteri; le procedure avevano un carattere principalmente
conciliatorio; l'accettazione delle conclusioni raggiunte (in tempi non ben
definiti) dal "Gruppo Speciale" di esperti nominati sulla singola controversia
era a carattere volontario; ciò ha favorito il ricorso a misure unilaterali, in
particolare da parte degli USA.
Nel Trattato è invece previsto il superamento dell'unanimità, conferendo così un
carattere giurisdizionale alle decisioni del Consiglio, a prezzo naturalmente
della rinunzia da parte dei paesi membri ad una parte dei poteri di sovranità.
Una novità che va segnalata è quella delle possibilità di ritorsioni
"incrociate", cioè su un bene diverso da quello in cui è avvenuta la violazione;
tuttavia il criterio è temperato dall'obbligo di applicare le ritorsioni nello
stesso settore (per esempio in quello merci, o in quello servizi) prima di
passare ad un altro settore, od ad un altro accordo.
Un'altra novità importante è quella della c.d. "non violazione" come caso
distinto e non costituente violazione del Trattato. Ciò si verifica quando una
determinata concessione viene vanificata non da misure in violazione delle norme
multilaterali, ma da decisioni interne ad un paese. Un caso in questione è
costituto dalle concessioni daziarie che la CEE aveva fatto agli USA nel 1962.
La politica agricola della Comunità (PAC) aveva di fatto reso inutile la
concessione, e ne era seguita una controversia, risoltasi con la corresponsione
di compensazioni ai produttori statunitensi e di altri paesi. In sede di
negoziati dell'Uruguay Round il problema si è riproposto, con gli USA che
sostenevano l'equiparazione di questo caso a quelli di "violazione", ma è
prevalsa la posizione dell'UE.
3. Cenni generali delle regole e discipline.
Il Trattato ha introdotto numerose modifiche e campi di accordo rispetto alle
precedenti regole GATT; tra le principali citiamo l'anti-dumping, le
sovvenzioni, gli appalti pubblici, gli investimenti, la proprietà intellettuale,
le regole di salvaguardia, le misure sanitarie ed altri ostacoli tecnici al
commercio.
La precedente disciplina multilaterale 444h73e in materia di azioni anti-dumping e
compensative ha mostrato molti limiti, dando luogo a frequenti azioni
unilaterali o accordi bilaterali fuori GATT. Il nuovo codice, sottoscritto per
la prima volta anche dai PVS, definisce regole più stringenti e procedure più
precise di azione anti-dumping, anche se rimane aperta la definizione delle
clausole anti-aggiramento.
Per quanto riguarda i sussidi le nuove regole risentono della posizione degli
USA che tendevano a limitare al massimo l'ammissibilità di forme di sovvenzioni
pubbliche; si è però stabilito di distinguere tra sovvenzioni proibite (rosse),
nel caso di sussidi direttamente collegati a performance esportative o all'uso
di prodotti domestici, sovvenzioni sanzionabili (gialle), in cui i sussidi di un
paese causano effetti negativi su paesi membri, e sovvenzioni lecite (verdi),
che riguardano trasferimenti per la ricerca, per adattamento alle normative
ambientali, per aiuti a regioni depresse. Un apposito Comitato valuterà, con
apposita normativa, quale colore del semaforo far scattare.
Un discorso analogo può essere fatto per le misure di stimolo degli investimenti
suscettibili di avere effetti distorsivi sul commercio, le c.d. TRIMs (trade
related investment measures); sono state stabilite regole di trasparenza e di
informazione e sono state fissate una serie di misure proibite. Per le altre
sono previste regole per adire l'apposito Comitato dell'OMC.
Per la prima volta un codice degli appalti pubblici è stato sottoscritto dai
paesi dell'OCSE, più la Corea del Sud e Singapore, aprendo importanti comparti
degli appalti statali alla concorrenza internazionale; prima della firma degli
accordi a Marrakesh gli USA e l'UE sono riusciti a raggiungere un accordo che
estende ad alcuni enti sub-centrali l'apertura all'estero, anche se permangono
limitazioni, come nel settore delle telecomunicazioni.
Un importante risultato è stato quello dell'accordo sulla proprietà
intellettuale, essendo la prima volta che questo settore entra nella disciplina
multilaterale, dopo che l'esperienza dell'Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale (OMPI) aveva mostrato notevoli lacune in sede di
monitoraggio delle convenzioni stabilite (come quella di Parigi sulla proprietà
intellettuale) a causa degli scarsi poteri di intervento sui paesi che non
rispettavano gli accordi.
L'accordo prevede il recepimento delle convenzioni di Parigi, Berna (diritti
d'autore, ma senza la protezione del diritto morale, per l'opposizione USA) ed
altre, integrate da nuove disposizioni per la tutela dei programmi dei computer;
non si è realmente raggiunto però l'obiettivo di protezione delle denominazioni
d'origine degli alcolici, per l'assenza di un obbligo ad eliminare
progressivamente gli usi impropri delle denominazioni.
L'art.XIX del GATT permetteva di adottare misure di limitazione
dell'importazione di prodotti particolari nel caso di "pregiudizio grave" ad un
settore produttivo; la restrizione avveniva nei confronti di tutti gli
esportatori del bene in questione, anche se la penetrazione nel paese era il
risultato dei produttori di un particolare paese; questo fatto aveva portato in
realtà ad un uso sempre più frequente di intese bilaterali fuori delle regole
GATT. L'accordo dell'Uruguay Round ha deciso il progressivo smantellamento di
questa "area grigia", con una sola eccezione per ogni singolo paese membro, e
comunque entro la fine del 1999. Rientra in questa fattispecie l'accordo
CEE-Giappone nel settore automobilistico. Il nuovo meccanismo prevede una
procedura precisa da parte di un'apposita Commissione che stabilisca l'esistenza
di "pregiudizio grave" e fissi le opportune misure, comunque a carattere
temporaneo e rivedibile.
Infine, per quanto riguarda gli ostacoli tecnici al commercio e le misure
sanitarie si è arrivati ad una articolata disciplina che si ispira al principio
che misure in materia di sanità, inquinamento, qualità e simili non devono
essere utilizzate come strumento di protezionismo occulto; di conseguenza, ad
esempio, le misure devono essere omogenee tra beni di produzione interna e beni
di produzione esterna. Il criterio di massima è che gli standards sanitari e
fitosanitari devono essere stabiliti dagli organismi scientifici internazionali
(posizione degli USA), ma un paese può adottare misure più restrittive
(posizione UE) in determinati casi scientificamente provati. Sono previste anche
possibilità di deroghe ai PVS per periodi di tempo determinati.
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