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URUGUAY ROUND E L'UNIONE EUROPEA

giurisprudenza




URUGUAY ROUND E L'UNIONE EUROPEA


Il 15 aprile 1994 è stato firmato a Marrakesh l'accordo raggiunto il 15 dicembre

precedente (quando scadeva il termine della delega del Congresso statunitense

all'Amministrazione), che entrerà in vigore con il 1995, anche se per la piena

applicazione dovranno passare una decina di anni.

L'accordo estende la disciplina multilaterale 444h73e a settori quali i servizi e la

proprietà intellettuale, e riduce le ampie deroghe concesse all'agricoltura ed

al settore tessile; i principali risultati raggiunti sono i seguenti:

a) costituzione di un organismo internazionale, l'Organizzazione Mondiale per il

Commercio (OMC), nel cui ambito verrà collocato il regolamento delle

controversie commerciali tra paesi;



b) riduzioni tariffarie sui dazi all'importazione di prodotti industriali dei

paesi industrializzati, ad un livello medio del 4%;

c) riduzione dei sussidi in agricoltura ed eliminazione delle restrizioni

quantitative ad importazioni ed esportazioni.

Secondo uno studio dell'OCSE e della Banca Mondiale, gli effetti a regime sul

reddito mondiale non sarebbero inferiori a 213 miliardi di dollari per anno, di

cui il 60% a favore dei paesi industrializzati ed il particolare dell'UE (oltre

80 miliardi); ma altri studi sottolineano che per alcuni PVS, in particolare

quelli più deboli dell'area africana, vi potrebbero essere degli effetti

negativi, dovuti al peggioramento delle ragioni di scambio e alla "diversione

del commercio" (perdita di esportazioni a vantaggio di concorrenti).

2. L'OMC ed il regolamento delle controversie.




Gli organi previsti dal Trattato sono la Conferenza Ministeriale, che deve

riunirsi almeno ogni due anni; Il Consiglio Generale, diviso in tre settori

(merci, servizi, proprietà intellettuali) e vari Comitati; il Consiglio è dotato

di un Segretariato, il cui Direttore è nominato dalla Conferenza.

Le decisioni dell'OMC vengono adottate con diversi criteri a seconda

dell'argomento: per l'entrata di nuovi membri occorre la maggioranza di due

terzi; le deroghe ad alcuni obblighi e le decisioni interpretative degli accordi

quella dei tre quarti; per gli emendamenti (che seguono diverse procedure)

occorre invece l'unanimità. Procedure specifiche sono stabilite per il

regolamento delle controversie.

Esiste inoltre un obbligo generale di ciascun paese membro a conformare la

legislazione nazionale alle disposizioni stabilite dagli Accordi internazionali;

tale disposizione rafforza l'abbandono dell'unilateralismo.

I procedimenti di regolamentazione delle controversie costituivano la ragione

principale delle difficoltà di funzionamento del GATT come organismo dotato di

effettivi poteri; le procedure avevano un carattere principalmente

conciliatorio; l'accettazione delle conclusioni raggiunte (in tempi non ben

definiti) dal "Gruppo Speciale" di esperti nominati sulla singola controversia

era a carattere volontario; ciò ha favorito il ricorso a misure unilaterali, in

particolare da parte degli USA.

Nel Trattato è invece previsto il superamento dell'unanimità, conferendo così un

carattere giurisdizionale alle decisioni del Consiglio, a prezzo naturalmente

della rinunzia da parte dei paesi membri ad una parte dei poteri di sovranità.

Una novità che va segnalata è quella delle possibilità di ritorsioni

"incrociate", cioè su un bene diverso da quello in cui è avvenuta la violazione;

tuttavia il criterio è temperato dall'obbligo di applicare le ritorsioni nello

stesso settore (per esempio in quello merci, o in quello servizi) prima di

passare ad un altro settore, od ad un altro accordo.

Un'altra novità importante è quella della c.d. "non violazione" come caso

distinto e non costituente violazione del Trattato. Ciò si verifica quando una

determinata concessione viene vanificata non da misure in violazione delle norme

multilaterali, ma da decisioni interne ad un paese. Un caso in questione è

costituto dalle concessioni daziarie che la CEE aveva fatto agli USA nel 1962.

La politica agricola della Comunità (PAC) aveva di fatto reso inutile la

concessione, e ne era seguita una controversia, risoltasi con la corresponsione

di compensazioni ai produttori statunitensi e di altri paesi. In sede di

negoziati dell'Uruguay Round il problema si è riproposto, con gli USA che

sostenevano l'equiparazione di questo caso a quelli di "violazione", ma è

prevalsa la posizione dell'UE.

3. Cenni generali delle regole e discipline.




Il Trattato ha introdotto numerose modifiche e campi di accordo rispetto alle

precedenti regole GATT; tra le principali citiamo l'anti-dumping, le

sovvenzioni, gli appalti pubblici, gli investimenti, la proprietà intellettuale,

le regole di salvaguardia, le misure sanitarie ed altri ostacoli tecnici al

commercio.

La precedente disciplina multilaterale 444h73e in materia di azioni anti-dumping e

compensative ha mostrato molti limiti, dando luogo a frequenti azioni



unilaterali o accordi bilaterali fuori GATT. Il nuovo codice, sottoscritto per

la prima volta anche dai PVS, definisce regole più stringenti e procedure più

precise di azione anti-dumping, anche se rimane aperta la definizione delle

clausole anti-aggiramento.

Per quanto riguarda i sussidi le nuove regole risentono della posizione degli

USA che tendevano a limitare al massimo l'ammissibilità di forme di sovvenzioni

pubbliche; si è però stabilito di distinguere tra sovvenzioni proibite (rosse),

nel caso di sussidi direttamente collegati a performance esportative o all'uso

di prodotti domestici, sovvenzioni sanzionabili (gialle), in cui i sussidi di un

paese causano effetti negativi su paesi membri, e sovvenzioni lecite (verdi),

che riguardano trasferimenti per la ricerca, per adattamento alle normative

ambientali, per aiuti a regioni depresse. Un apposito Comitato valuterà, con

apposita normativa, quale colore del semaforo far scattare.

Un discorso analogo può essere fatto per le misure di stimolo degli investimenti

suscettibili di avere effetti distorsivi sul commercio, le c.d. TRIMs (trade

related investment measures); sono state stabilite regole di trasparenza e di

informazione e sono state fissate una serie di misure proibite. Per le altre

sono previste regole per adire l'apposito Comitato dell'OMC.

Per la prima volta un codice degli appalti pubblici è stato sottoscritto dai

paesi dell'OCSE, più la Corea del Sud e Singapore, aprendo importanti comparti

degli appalti statali alla concorrenza internazionale; prima della firma degli

accordi a Marrakesh gli USA e l'UE sono riusciti a raggiungere un accordo che

estende ad alcuni enti sub-centrali l'apertura all'estero, anche se permangono

limitazioni, come nel settore delle telecomunicazioni.

Un importante risultato è stato quello dell'accordo sulla proprietà

intellettuale, essendo la prima volta che questo settore entra nella disciplina

multilaterale, dopo che l'esperienza dell'Organizzazione Mondiale della

Proprietà Intellettuale (OMPI) aveva mostrato notevoli lacune in sede di

monitoraggio delle convenzioni stabilite (come quella di Parigi sulla proprietà

intellettuale) a causa degli scarsi poteri di intervento sui paesi che non

rispettavano gli accordi.

L'accordo prevede il recepimento delle convenzioni di Parigi, Berna (diritti

d'autore, ma senza la protezione del diritto morale, per l'opposizione USA) ed

altre, integrate da nuove disposizioni per la tutela dei programmi dei computer;

non si è realmente raggiunto però l'obiettivo di protezione delle denominazioni

d'origine degli alcolici, per l'assenza di un obbligo ad eliminare

progressivamente gli usi impropri delle denominazioni.

L'art.XIX del GATT permetteva di adottare misure di limitazione

dell'importazione di prodotti particolari nel caso di "pregiudizio grave" ad un

settore produttivo; la restrizione avveniva nei confronti di tutti gli

esportatori del bene in questione, anche se la penetrazione nel paese era il

risultato dei produttori di un particolare paese; questo fatto aveva portato in

realtà ad un uso sempre più frequente di intese bilaterali fuori delle regole

GATT. L'accordo dell'Uruguay Round ha deciso il progressivo smantellamento di

questa "area grigia", con una sola eccezione per ogni singolo paese membro, e

comunque entro la fine del 1999. Rientra in questa fattispecie l'accordo

CEE-Giappone nel settore automobilistico. Il nuovo meccanismo prevede una

procedura precisa da parte di un'apposita Commissione che stabilisca l'esistenza

di "pregiudizio grave" e fissi le opportune misure, comunque a carattere

temporaneo e rivedibile.

Infine, per quanto riguarda gli ostacoli tecnici al commercio e le misure

sanitarie si è arrivati ad una articolata disciplina che si ispira al principio

che misure in materia di sanità, inquinamento, qualità e simili non devono

essere utilizzate come strumento di protezionismo occulto; di conseguenza, ad

esempio, le misure devono essere omogenee tra beni di produzione interna e beni

di produzione esterna. Il criterio di massima è che gli standards sanitari e

fitosanitari devono essere stabiliti dagli organismi scientifici internazionali

(posizione degli USA), ma un paese può adottare misure più restrittive

(posizione UE) in determinati casi scientificamente provati. Sono previste anche

possibilità di deroghe ai PVS per periodi di tempo determinati.






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