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Matrimonio religioso e ordinamento civile

giurisprudenza



Appunti di diritto ecclesiastico

Tema: matrimonio religioso e ordinamento civile


Il matrimonio è un fatto di grande rilevanza sociale, che riguarda non solo i due diretti interessati, ma tutta la collettività. E' logico che esso sia ogget 626b18g to di una specifica regolamentazione giuridica, però è collocato anche in una dimensione religiosa e sacrale.

Nella civiltà occidentale con il progressivo affermarsi del cristianesimo si è avuta una crescente valorizzazione del significato religioso del matrimonio ed un sempre più intenso interessamento della Chiesa cattolica verso di esso. Questo processo è culminato con la teorizzazione del matrimonio come "sacramento", ossia realtà umana che simboleggia una più elevata realtà spirituale e che costituisce uno speciale canale per il quale la grazia divina si comunica agli uomini. Così si è affermata la competenza assolutamente prevalente della Chiesa sul matrimonio. Infatti, in pieno medioevo è il diritto canonico che stabilisce i requisiti necessari per poter dare vita ad un valido matrimonio ed è l'autorità ecclesiastica che risolve ogni controversia riguardante lo stato matrimoniale, lasciando all'autorità civile la regolamentazione dei soli aspetti patrimoniali.

Il monopolio ecclesiastico sul matrimonio si incrina con il processo di rafforzamento del potere statale che si delinea a partire dall'inizio dell'età moderna. L'autorità civile interviene proibendo il matrimonio dei minori contro la volontà dei genitori o il matrimonio di persone appartenenti a determinati ceti - nobili, ufficiali, militari - senza il consenso dei superiori. Il divieto non incide sulla validità del matrimonio, ma è accompagnato da sanzioni sfavorevoli sul piano dei rapporti civili (ad es. i minori possono essere diseredati dai genitori). La legislazione statale sul matrimonio si intensifica con l'affermarsi del potere assolutistico dei sovrani nazionali e il diffondersi delle dottrine giurisdizionalistiche. Si afferma l'idea che il matrimonio non possa essere lasciato all'esclusiva giurisdizione della Chiesa e l'autorità statale interviene direttamente sul regime sostanziale del matrimonio, stabilendo impedimenti e concedendo dispense. Con la Rivoluzione francese è istituito il matrimonio civile. Esempi di matrimoni interamente regolati dalla legge civile erano già stati in Olanda nel XVI sec. e in Inghilterra nel XVII sec. La legislazione rivoluzionaria (Costituzione 1791) sancisce la natura di contratto civile del matrimonio e considera il matrimonio civile quale unico tipo di matrimonio riconosciuto dallo Stato per tutti i cittadini. Si attua così una separazione tra sfera civile e sfera religiosa (anche nelle codificazioni successive al codice napoleonico): il matrimonio è regolato in ogni suo aspetto dalla legge civile ed ad esso devono sottostare i cittadini che intendono acquisire lo stato coniugale nell'ordinamento statale. Il matrimonio religioso è un mero atto di culto che la Chiesa è libera di regolare come vuole, a cui i cittadini sono liberi di accedere, ma che per l'ordinamento giuridico civile non ha alcuna rilevanza.



In Itali il matrimonio civile è introdotto con il codice civile del 1865, ma non è stabilita alcuna connessione tra matrimonio civile e matrimonio religioso. Quest'ultimo diviene un fatto meramente privato, che i cittadini possono celebrare ma che non ha alcuna rilevanza per l'ordinamento statale: lo stato coniugale si consegue solo con la celebrazione del matrimonio in forma civile. Ciò comporta una doppia celebrazione, religiosa e civile, per essere regolarmente coniugati sia di fronte alla Chiesa che di fronte allo Stato. Questa situazione si protrae fino all'approvazione dei Patti Lateranensi (11.2.1929), quando il matrimonio celebrato dinnanzi al ministro del culto cattolico acquista pieno valore anche per l'ordinamento italiano, è equiparato a tutti gli effetti al matrimonio civile. E' l'ordinamento giuridico italiano che recepisce la regolamentazione sostanziale del matrimonio propria del diritto canonico e in particolare quanto questo stabilisce in ordine ai requisiti necessari per la valida costituzione del vincolo matrimoniale. Inoltre, è riconosciuta la giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale: infatti, le cause di nullità e di scioglimento del matrimonio non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali ecclesiastici e i relativi provvedimenti producono effetti anche nell'ordinamento statale, a patto che il matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile ad opera dell'ufficiale dello stato civile e che le sentenze siano rese esecutive agli effetti civili con provvedimento della Corte d'appello. Inoltre, con legge 1159 del 1929 si dà la possibilità di contrarre matrimonio valido agli effetti civili dinnanzi al ministro della propria confessione diversa da quella cattolica; il riconoscimento, però, è limitato alla forma di celebrazione e mantiene ferma l'applicazione della legge civile per la disciplina sostanziale del matrimonio e la giurisdizione dei tribunali civili.


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