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TUTELA DEL CREDITO

giurisprudenza




TUTELA DEL CREDITO


Nel sesto libro del Codice Civile si parla interamente delle tutele dei diritti dei soggetti ed in particolare dei diritti di credito e della loro tutela. Queste tutele, quelle dei creditori, però non vengono disciplinati esclusivamente nel Codice Civile, infatti anche il Codice di Procedura Civile ne contiene buona parte e soprattutto norme di carattere esecutivo.


La materia della tutela dei diritti, ed in particolare di quelli patrimoniali, è tal 858d31i mente vasta e difficile che il Codice Penale configura certi illeciti lesivi di tali diritti anche come reati prevedendo serie sanzioni (Es. bancarotta, insolvenza fraudolenta, ecc.).


Al contrario di quanto si fece per secoli nelle passate codificazioni, oggi il diritto moderno considera come garanzia delle obbligazioni assunte non il soggetto fisicamente inteso ma il suo relativo patrimonio economico.



L'art. 2740 cod. civ. dice espressamente che gli obbligati da negozi giuridici rispondono direttamente con il loro patrimonio presente e futuro su ciò che illecitamente compiono.

Secondo tale articolo e secondo l'intero ordinamento Civile e giuridico in generale del nostro diritto moderno, per ogni obbligazione assunta esiste un corrispettivo equivalente in termini economici e monetario da garantire in caso di inadempimento o di viziato adempimento.


Secondo tale schema giuridico la tutela del credito avviene tramite una procedura giudiziaria divisa in due momenti:


la fase del processo cognitivo che mira alla quantificazione del danno per inadempimento subito dal creditore e alla condanna al pagamento del debitore una volta riconosciuti i diritti di credito;


la fase del processo esecutivo che mira alla trasformazione dei beni del patrimonio del debitore in denaro liquido per il pagamento e il soddisfacimento degli interessi e dei diritti del creditore offeso.


Quindi il Codice Civile detta delle norme chiare ed esplicite circa i principi ed i mezzi di tutela del creditore che sostanzialmente si racchiudono:


nel sequestro conservativo che consiste in una misura preventiva e cautelare che il creditore può chiedere al giudice quando ha fondato il timore di perdere le garanzie del proprio credito (art. 2905 cod. civ., art. 671 cod. proc. civ.). il sequestro consiste nel vietare al debitore eventuali improvvise alienazioni dei beni (mobili ed immobili) messi a garanzia privando la loro disposizione e configurando l'ipotesi di reato per ogni eventuale tentativo. Si distingue dall'azione revocatoria perché preventivo.


nell'azione surrogatoria si attiva nel caso in cui il debitore dimostri di non aver cura del proprio patrimonio messo a garanzia del debito. In tali casi la legge permette al creditore di surrogarsi al debitore inattivo per esercitare al suo posto i diritti e le azioni che gli spettano. Quindi non basta una inerzia del debitore ma questa deve anche essere pregiudizievole per il creditore, affinchè si possa ricorrere a tale azione.


nell'azione revocatoria o pauliana, invece, nel caso in cui il debitore si dimostri molto più avverso che nel caso di totale inerzia. Quando il debitore, infatti, ponga in essere un atto contrario e pericoloso per il soddisfacimento dei diritti di credito (Es. alienazioni con compravendita o donazioni, ecc.) ai creditori è concesso il rimedio con tale azione. In questo caso sono richiesti i seguenti presupposti:


un atto di disposizione con il quale il debitore modifichi il suo status patrimoniale;

l'eventus damni che consiste nel pregiudizio per il creditore (Es. diminuzione del patrimonio al punto da non poter più soddisfare il debito);

il consilium fraudis ossia la conoscenza del pregiudizio che reca danno al creditore.


L'onere di provare la colpevolezza spetta al creditore che agisce in revocatoria.


Spesso, comunque, al debitore disonesto non è possibile conoscere tutto il patrimonio e quindi a sottoporlo in totale all'esecuzione forzata. Le maggiori vie di oscuramento dei beni patrimoniali sono: i titoli di stato, le obbligazioni di stato, le azioni intestate a prestanomi e gli investimenti fatti all'estero.


La legge pone dei limiti al patrimonio del soggetto debitore da pignorare. Abbiamo visto che molti oggetti strettamente personali non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata in quanto costituiscono lo stretto necessario per quanto riguarda la condotta della propria vita (Es. anello nunziale, frigorifero, vestiario, utensili, letto, ecc.).



L'ESECUZIONE COATTA

Tutti i creditori hanno un eguale diritto sul patrimonio del debitore (art. 2741 cod. civ.).

Per tale motivo, abbiamo detto, l'ordinamento giuridico e giudiziario prevedono ed attuano l'esecuzione forzata di cui abbiamo già detto in precedenza.

Se, però, il ricavato della procedura forzata non è sufficiente per il soddisfacimento intero delle pretese giustamente volute dai creditori, il patrimonio divenuto liquido si ripartirà in proporzione senza distinzione di alcun ordine cronologico soltanto tra coloro che sono intervenuti prima della conclusione del procedimento esecutivo. Gli arrivati dopo tale termine non potranno pretendere alcun soddisfacimento ma potranno, eventualmente, avviare un nuovo procedimento forzato.


Tuttavia esistono dei crediti che hanno un diritto di privilegio su gli altri crediti senza però superarli in valore o importanza.

Tra i vari crediti, che pur tuttavia godono della par condicio creditorum, non esiste alcuna distinzione cronologica o di altro tipo.

La legge, però, in considerazione della causa per cui il credito in questione è sorto, considera certi creditori in maniera favorevole e preferibile, nella distribuzione di quanto avvenga al procedimento esecutivo, dettando un particolare e preciso ordine per cui i privilegi sono esclusivamente stabiliti e descritti dalla legge.

Il privilegio può essere generale (solo su i beni mobili) e speciale (su i beni immobili e mobili).

Ad esempio, il debito con il commercialista o con l'avvocato che ha eseguito una prestazione professionale ha un privilegio particolarmente forte su tutti gli altri crediti perché la legge attribuisce privilegio e precedenza assoluta alle spese di giustizia.




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