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La classificazione dei tipi sociali

giurisprudenza



La classificazione dei tipi sociali


Il termine "società di persone" è un tratto per indicare tre tipi di società: la società semplice, la società in nome collettivo, società in accomandita semplice.

Per "società di capitali" intendono, invece, la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata.



I caratteri principali delle società di persone sono:

a)  la responsabilità limitata esso di tale di tutti soci, senza possibilità di ricezione, nella società in nome collettivo (art. 2291); di tutti soci, ma con l' intrasferibilità di patto contrario per alcuni di essi, nella società semplice (art. 2267); di una categoria di soci, di soci accomandatari, nella società in accomandita semplice, mentre soci accomandanti godono del beneficio di responsabilità limitata (art. 2313).



Quando il socio assume responsabilità limitata non rischia solo il danaro o i beni che egli ha conferiti in società: egli rischia il suo intero patrimonio. La responsabilità di soci è, inoltre, solidale.

b) ciascun socio limitatamente responsabile è anche, per il solo fatto di essere socio, amministratore della società. Il contratto di società di persone si presenta come il vincolo contrattuale che unisce fra loro più imprenditori. Singoli soci sono, dunque, assoggettati alle estreme conseguenze che derivano dall'assunzione della qualità di imprenditore commerciale.

c) l' intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri soci. Se muore uno dei soci, che non sia socio accomandante, la sua quota di partecipazione non si trasmette automaticamente agli eredi: occorre che il soci superstiti vi acconsentano, e che vi acconsentano gli stessi eredi. Vale lo stesso per la vendita di una quota sociale.


Nelle società di capitali i soci vengono in considerazione solo in ragione della quota di capitale da essi sottoscritta. I loro caratteri sono antitetici a quelli delle società di persone:

il soci godono del beneficio della responsabilità limitata: rischiano solo il danaro o i beni che hanno conferito in società. In questo suo godono di soci della società per azioni, della società a responsabilità limitata, il soci accomandanti della società in accomandita per azioni (esclusi gli accomandatari - illimitatamente responsabili-).

il potere di amministrazione e dissociato dalla qualità di socio: il socio non è, in quanto tale, amministratore della società. Ha solo il potere di concorrere nella nomina degli amministratori.

I soci formano solo uno degli organi della società: l'assemblea, che delibera a maggioranza di capitale, ed è competente per la nomina della revoca degli amministratori, per l'azione di responsabilità nei loro confronti, per l'approvazione del bilancio annuale da essi redatto, per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Il consiglio di amministrazione, altro organo societario, può essere composto da non soci, cui spetta la diretta gestione dell'impresa sociale.

La prerogativa di "capo dell'impresa" è ripartita fra l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione, che le esercitano, ciascuno, nei limiti della propria competenza. Questo almeno in teoria: di fatto, il socio o i soci che detengono la maggioranza di capitale sociale nomina non se stessi, o propri fiduciari, quali componenti il consiglio di amministrazione, con il risultato di riunire nelle loro mani tutte le funzioni di dirigenza.

la qualità di socio e liberamente trasferibili: la sostituzione della persona del socio non richiede alcuna modificazione del contratto di società e si attua per volontà del cedente e del cessionario o, nel caso di morte del socio, secondo il meccanismo delle successioni. Nella società per azioni e in accomandita per azioni la qualità di socio era presentata da un documento, l'azione, che ha natura titolo di credito, e che è trasferibile secondo la legge di circolazione dei beni mobili.


Il codice civile vigente distingue fra "società aventi personalità giuridica" è "società non aventi personalità giuridica". È una distinzione analoga a quella che si fa da società di persone che società di capitali, con la sola differenza che la categoria delle società aventi personalità giuridica comprende, oltre alle società di capitali, anche le società cooperative.

Alle società di persone non v'è riconosciuta la personalità giuridica, ma, tuttavia, e applicato loro il principio che il gruppo sociale e il patrimonio sociale sono distinti dai singoli soci e dai loro patrimoni.

Ma non vi è coerenza attorno a questa figura: è accaduto, infatti, che si è attribuita la capacità processuale alla società stessa, conferimento che sarebbe tipico di una persona giuridica. Inoltre, per quel che riguarda il "patrimonio sociale", si esclude, assurdamente, che il creditore particolare del socio possa agire su di esso (art. 2270).


Talvolta le società di persone vengono presentate come dotate, finché di personalità giuridica, di semplice "autonomia patrimoniale". I beni sono in proprietà dei soci, ma è una proprietà modificata, dalla quale non possono essere distolti, è pertanto restano distinti dagli altri beni dei soci. La stessa Cassazione ammette che "le società di persone, pur mancando di personalità giuridica, sono tuttavia contraddistingue dall'autonomia di carattere patrimoniale tale da importare la separazione tra il patrimonio dei soci e quello della società".


La dottrina ha tentato di configurare la società di persone anche come un soggetto di diritto di "secondo grado" o di "grado meno evoluto" o dotate di una "semi-personalità", diverse perciò alle società di capitali, caratterizzate da una piena soggettività. La Cassazione ha spesso favorito questo indirizzo dottrinale. Ma questa teoria non può essere condivisa: l'esistenza di soggetti di diritto con "piena" soggettività, ovvero con soggettività identica a quella delle persone fisiche, non può essere concepita. In realtà, la soggettività dei gruppi è sempre incompleta, perché essa è, per la sua stessa natura, una "imperfetta" soggettività.

Negando quanto ha fatto in tutti questi anni la nostra giurisprudenza, non possiamo trarre alcuna conclusione dalla qualifica "non aventi personalità giuridica". Una conclusione di diritto si può trarre esclusivamente dalla disciplina specifica di ciascuno di questi tipi di società.


Le società commerciali sono quei tipi di società fra i quali le parti possono scegliere quando intendono esercitare in un'attività commerciale. Sono commerciali tutti i tipi di società, sia di persone sia di capitali, tranne la società semplice (o "società civile", destinata solo all'esercizio di attività non commerciali).

È possibile, solamente ai fini della forma, fare ricorso ai delle società commerciali anche per l'esercizio di attività economiche diverse dalle attività commerciali, come ad esempio le attività agricole.

Per le imprese sociali valgono principi in parte diversi che per le imprese individuali: Leone nel registro delle imprese e tenuta delle scritture contabili sono adempimenti che si ricollegano non alla natura, commerciale, dell'attività esercitata, ma alla natura del tipo di società adottato. La soggezione al fallimento, invece, si ricollega alla natura commerciale dell'attività esercitata dalla società, e non alla forma commerciale da essa adottata.

Sono società civili quelle che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività economica diversa dalle attività commerciali, definibili in base all'art. 2195. Perché una società possa qualificarsi come civile occorre che essa svolga un'attività definibile come "attività economica", e non come "attività commerciale". Se l'attività esercitata in comune dalle parti non è definibile nemmeno come attività economica, il rapporto non può essere neppure qualificato come società.


I piccoli imprenditori sono sottratti allo statuto dell'imprenditore commerciale. In nessun caso, tuttavia, sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali. Il concetto di piccole imprenditore è destinato ad operare solo nel campo delle imprese individuali: una "piccola impresa sociale" è inammissibile.

La legge artigianale si differenzia dalla legge fallimentare. In questo ambito, il concetto di piccola impresa è estensibile anche alle imprese sociali, quando ricorrono i presupposti del lavoro manuale dell'imprenditore e della prevalenza del lavoro sul capitale.

Per stabilire quando ricorrano i caratteri dell'impresa artigiana bisognerà considerare:

1) il valore iscritto in bilancio per macchinari, impianti, attrezzature,...;

2) il costo complessivo sostenuto dall'impresa per tutti i posti di lavoro, compreso di lavoro dei soci.


La dottrina è pressoché unanime nel pronunciarsi per l'ammissibilità di una società di persone formata da società di capitali, sia nella posizione di socio accomandanti sia in quella di soci illimitatamente responsabili. La giurisprudenza è di opposto avviso. Anche se si fonda su argomenti erranti, la posizione della giurisprudenza è comprensibile: spesso alla partecipazione di una società di capitali ad una società di persone si rivela strumento di indiretta elusione del principio della responsabilità limitata. Più persone che intendano assicurarsi beneficio della responsabilità limitata e, allo stesso tempo, sfruttare le agili forme della società di persone, potranno costituire due o più società di capitali con capitale irrisorio e poi costituire, fra queste, una società in nome collettivo o in accomandita semplice. Questo tipo di raggiro ha indotto la giurisprudenza a pronunciarsi per la inammissibilità, di linea di principio, di una società di capitali socia di una società di persone.






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