TRASMISSIONE DI CREDITI E DI DEBITI
La trasmissione di debiti e crediti poteva
avvenire con una successione mortis causa o inter vivos,
per effetto della capitis deminutio minima che si verificava con l'adrogatio e conventio
in manu di donne sui iuris,
si estinguevano i debiti iure civili, i crediti andavano al pater familias.
Fuori di questi
casi non esisteva la possibi 939j97j lità di simili successioni, né esistevano negozi
atti a trasferirli intatti ed inalterati.
Dall'età
postclassica emersero però alcuni espedienti:
- NOVAZIONE (soggettiva): era
utilizzata la delegatio promittendi attiva; non si trattava però di una vera
trasmissione poiché non passava lo stesso credito, cessavano
le garanzie precedenti non rinnovate e si fermava il computo degli
interessi.
Si trovò allora un
nuovo espediente.
- il cedente (colui che cedeva il proprio
credito) avrebbe nominato un PROCURATOR O
COGNITOR AD LITEM il
cessionario, così da consentirgli di agire contro il debitore ceduto con
la stessa actio spettante al
cedente: nell'intentio quale creditore era nominato il cedente , la
condemnatio era in favore del cessionario. Quindi la formula
sarebbe stata con trasposizione di soggetti, ed il cessionario
conformemente agli accordi avrebbe trattenuto quanto ottenuto in giudizio,
pertanto sarebbe stato cognitor nel proprio interesse:
COGNITOR IN REM SUAM.
Il
cessionario però era tutelato solo dopo la litis contestatio, prima infatti:
- il debitore poteva adempiere al
cedente con effetto pienamente liberatorio
- il cedente poteva rimettere il debito
o agire lui stesso contro il debitore.
- Prima della litis le qualità di
cognitor e procurator in capo al cessionario (che erano intrasmissibili
agli eredi) avrebbero potuto venir
meno per revoca unilaterale del
cedente.
Per evitare questi inconvenienti il
cedente si impegnava con una stipulatio a versare al ces-
sionario quanto ricavato dal debitore o a non
intralciarlo nell'esercizio dell'azione
COGNITORIO VEL PROCURATOR NOMINE.
- Antonio Pio introdusse le ACTIONES UTILES PROPRIO NOMINE contro i debitori
ereditari a tutela di colui (compratore/cessionario) che avesse acquistato l'eredità (qui c'è
stata vendita di eredità) e quindi anche i crediti ereditari e non avrebbe
potuto agire come cognitor. Il
cessionario avrebbe così agito come per credito proprio (e quindi
trasmissibile ai suoi eredi) non più quale procurator ad litem o cognitor
dell'erede.
- Nella tarda età classica le actiones
proprio nomine sono estese ad ogni tipo di cessionario,
anche al cessionario di singoli crediti, vuoi per cause di vendita vuoi
per altre cause (es dotis causa).
- Viene altresì introdotta la DENUNTIATIO con cui il cessionario notifica
al debitore l'avvenuta cessione del credito. A questo punto il
debitore non si sarebbe più liberato pagando al vecchio creditore
(IIIsec.)
- Si può dire che
grazie alle actiones proprio
nomine ed alla denuntiatio si ha ormai trasmissione del credito
(grazie all'espediente del procurator cognitor in rem
sua nel IV
sec. viene meno la figura del cognitor quindi si parlerà solo di
procurator)
Teodosio ed Onorio vieteranno la
cessione del credito a potentiores, ossia a persona più potente,
( per evitare atti di prepotenza ). Anastasio nel 506 vieterà al cessionario di
chiedere più di quanto pagato per il credito dal debitore.
L'assunzione del debito altrui si
ottiene con provvedimenti simmetrici e contrari a quelli previsti per
l'assunzione del credito. su
invito del debitore il creditore stipulava e il terzo prometteva quanto dovuto
dal debitore ( NOVAZIONE SOGGETTIVA + DELEGATIO PROMITTENDI PASSIVA); oppure il debitore nominava un terzo cognitor o procurator ad litem perché sostenesse col ruolo di convenuto la
lite con il creditore. Giova al riguardo anche la transscriptio a personam in personam.