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TRASMISSIONE DI CREDITI E DI DEBITI

giurisprudenza



TRASMISSIONE DI CREDITI E DI DEBITI


La trasmissione di debiti e crediti poteva avvenire con una successione mortis causa o inter vivos, per effetto della capitis deminutio minima che si verificava con l'adrogatio e conventio in manu di donne sui iuris, si estinguevano i debiti iure civili, i crediti andavano al pater familias.

Fuori di questi casi non esisteva la possibi 939j97j lità di simili successioni, né esistevano negozi atti a trasferirli intatti ed inalterati.


Dall'età postclassica emersero però alcuni espedienti:

  1. NOVAZIONE (soggettiva): era utilizzata la delegatio promittendi attiva; non si trattava però di una vera trasmissione poiché non passava lo stesso credito, cessavano le garanzie precedenti non rinnovate e si fermava il computo degli interessi.



Si trovò allora un nuovo espediente.


  1. il cedente (colui che cedeva il proprio credito) avrebbe nominato un PROCURATOR O COGNITOR AD LITEM il cessionario, così da consentirgli di agire contro il debitore ceduto con la stessa actio spettante al cedente: nell'intentio quale creditore era nominato il cedente , la condemnatio era in favore del cessionario. Quindi la formula sarebbe stata con trasposizione di soggetti, ed il cessionario conformemente agli accordi avrebbe trattenuto quanto ottenuto in giudizio, pertanto sarebbe stato cognitor nel proprio interesse: COGNITOR IN REM SUAM.

Il cessionario però era tutelato solo dopo la litis contestatio, prima infatti:


    • il debitore poteva adempiere al cedente con effetto pienamente liberatorio
    • il cedente poteva rimettere il debito o agire lui stesso contro il debitore.
    • Prima della litis le qualità di cognitor e procurator in capo al cessionario (che erano intrasmissibili agli eredi) avrebbero potuto venir meno per revoca unilaterale del cedente.

Per evitare questi inconvenienti il cedente si impegnava con una stipulatio a versare al ces-

sionario quanto ricavato dal debitore o a non intralciarlo nell'esercizio dell'azione

COGNITORIO VEL PROCURATOR NOMINE.


  1. Antonio Pio introdusse le ACTIONES UTILES PROPRIO NOMINE contro i debitori ereditari a tutela di colui (compratore/cessionario) che avesse acquistato l'eredità (qui c'è stata vendita di eredità) e quindi anche i crediti ereditari e non avrebbe potuto agire come cognitor. Il cessionario avrebbe così agito come per credito proprio (e quindi trasmissibile ai suoi eredi) non più quale procurator ad litem o cognitor dell'erede.

  1. Nella tarda età classica le actiones proprio nomine sono estese ad ogni tipo di cessionario, anche al cessionario di singoli crediti, vuoi per cause di vendita vuoi per altre cause (es dotis causa).

  1. Viene altresì introdotta la DENUNTIATIO con cui il cessionario notifica al debitore l'avvenuta cessione del credito. A questo punto il debitore non si sarebbe più liberato pagando al vecchio creditore (IIIsec.)

  1. Si può dire che grazie alle actiones proprio nomine ed alla denuntiatio si ha ormai trasmissione del credito (grazie all'espediente del procurator cognitor in rem sua nel IV sec. viene meno la figura del cognitor quindi si parlerà solo di procurator)

Teodosio ed Onorio vieteranno la cessione del credito a potentiores, ossia a persona più potente, ( per evitare atti di prepotenza ). Anastasio nel 506 vieterà al cessionario di chiedere più di quanto pagato per il credito dal debitore.


L'assunzione del debito altrui si ottiene con provvedimenti simmetrici e contrari a quelli previsti per l'assunzione del credito. su invito del debitore il creditore stipulava e il terzo prometteva quanto dovuto dal debitore ( NOVAZIONE SOGGETTIVA + DELEGATIO PROMITTENDI PASSIVA); oppure il debitore nominava un terzo cognitor o procurator ad litem perché sostenesse col ruolo di convenuto la lite con il creditore. Giova al riguardo anche la transscriptio a personam in personam.





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