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TECNOLOGIE INVASIVE E SFERA PERSONALE

giurisprudenza



TECNOLOGIE INVASIVE E SFERA PERSONALE

La storia del diritto è stata condizionata da 3 rivoluzioni, la stampa, la scrittura e l'elaborazione elettronica; annullando progressivamente limiti spaziali e temporali. Ciò ha aumentato la capacità di raccolta e classifica 636d34g zione delle informazione, particolarmente quelle xsonali, e del loro trasferimento in tempo reale a distanze enormi. L'ord.italiano ha avuto 1 forte ritardo nell'applicazione della direttiva europea del 95/46 del 24/10/95, fino alla formulazione della l.n°675 31/12/96. Ciò ci conduce ad 1 insieme di questioni tradizionali, quali pubblico-privato, la cui questione di fondo è il rapporto libertà potere. I nodi tematici sono principalmente 3: 1) i confini della privacy oggi, x le nuove tecnologie, inizialmente dati da tradizioni istituzionali liberal-democratica, con 1 netta demarcazione degli ambiti pubblico-privato. 2) il diritto sui dati xsonali, se cioè esso costituisca 1 nuovo diritto alla xsonalità, che ha la caratteristica principale nel frazionamento dell'esperienza umana, ricondotta negli infiniti momenti in cui l'individuo è"fotografato" in 1 dato xsonale. 3) la nozione del doppio virtuale, che tende progressivamente ad estendersi, comprendendo nn solo il complesso d'immagini di 1 xsona, ma anche le informazioni sulla stessa. Quindi il diritto all'identità va inteso come 1 prolungamento del diritto alla xsona. La l.675 del 96, relativa alla riservatezza dei dati xsonali, è stata la prima legge italiana sulla privacy, o meglio un aspetto particolare della stessa, poiché consistente nella tutela della riservatezza dei dati xsonali contenuti nelle banche elettroniche come negli archivi tradizionali, e + in generale connessa al trattamento dei dati ed alla loro circolazione. La nozione di privacy ha origine alla fine del XIX secolo, da 1 noto saggio di 2 giuristi bostoniani, Warren e Brandeis, e dal punto di vista giurisprudenziale alle 1°storiche decisioni della Suprema Corte americana. La privacy è 1 bene protetto dalle possibili intrusioni illegittime della sfera privata, e appare come 1 nozione ombrello, che sottende il riferimento ad 1 pluralità d'interessi ed ambiti di vulnerabilità ben distinti e individuabili; profonde differenze esistono, infatti, tra vulnerazioni fisiche e quell'informazionale della sfera dell'individuo, ovvero l'indebita apprensione e diffusione di notizie riguardanti la sua sfera xsonale e d'intimità. La solitudine è il livello + elementare di privacy, rappresentato dalla situazione dell'individuo che rivendica il diritto a nn subire arbitrarie interferenze,condizionamenti), nella sfera in cui è solo con se stesso, dove sviluppa la propria xsonalità, al riparo nn solo da invasioni fisiche, ma anche dai frequenti xicoli di condizionamento della società, a cominciare dalla xsuasione occulta contenuta dai subdominali messaggi pubblicitari. Stesso discorso valido x la famiglia(privacy of bedroom). Il ricorso alla privacy rappresenta così 1 meccanismo deflattivo di potenziali conflitti, x garantire minimi di tolleranza su cui fondare 1 pacifica convivenza. Con l'anonimato è protetta esplicitamente la volontà di impedire la conoscenza della provenienza di 1 comportamento che ha rilevanza esterna, sia esso 1 manifestazione del pensiero come 1 scritto, o determinate attività sociali e politiche. Es.la facoltà, come x l'utente abbonato chiamante, allorchè sia disponibile la l'identificazione della linea chiamante, di eliminare questo servizio, con 1 semplice funzione, a protezione dell'anonimato. Mentre con la riservatezza a essere considerati sono i limiti del dominio dell'interessato sulle informazioni che in qualche modo lo riguardano. Si va dai poteri che presiedono la corretta divulgazione sulla base della veridicità delle informazioni, fino all'impedimento della circolazione delle stesse. Sono ricollegabili ad essa tutte le forme riguardanti la sfera d'interiorità, ma quando ci si allontana da essa cresce l'interesse dello stato al controllo del cittadino.



CAP.3: LIBERTA'NEGATIVA E LIBERTA'POSITIVA NELLA PRIVACY

L'idea di libertà è tutelata dai paesi occidentali con le Carte dei diritti di molte Cost, che le riservano 1 posto fondamentale, associandola ad 1 giudizio di valore positivo, indipendente da idee e posizioni politiche. Punto d'avvio della riflessione è nella distinzione tra libertà positiva e negativa, concettualizzata da Berlin in"Two concepts of liberty". Il concetto di libertà negativa, o da qualcosa, è ricondotto all'assenza di impedimenti che limitino l'individuo nel suo modo di essere come nelle proprie azioni, identificando 1 sua sfera di indipendenza, che si definisce attraverso i poteri negativi di nn interferenza dall'esterno. Berlin collega il concetto di libertà negativa con il ns di privacy, in particolare evidenziando l'immunità che ha 1 individuo nel suo ambito privato, rispetto al quale 1 invasione esterna è considerata dallo Stato 1 illecita intrusione. Ma + avanzate forme di tutela, come la protezione dei dati xsonali, hanno reso inadeguata l'identificazione della privacy con la libertà negativa. Dall'altro lato, il concetto di libertà positiva, o di fare qualcosa, dove si insiste sui poteri positivi riconosciuti all'individuo, alla sua possibilità di realizzare scelte in assoluta armonia, senza alcun condizionamento. È qui in risalto il carattere dell'autorealizzazione. Se consideriamo la libertà come 1 grandezza misurabile, e nn come 1 valore, ci sono 2 contraddizioni insite nel problema. Nella libertà negativa, ricondotta all'assenza di ostacoli esterni, da considerarsi in senso fisico o sottoforma di coercizione dettato da leggi; c'è 1 grossa contraddizione. 2 quest'ipotesi la conclusione scontata dovrebbe essere che se il singolo nn percepisce l'esistenza di impedimenti, nn li conosca, o nn provi 1 determinato desiderio di compiere l'azione è libero (teoria delle passioni stoica, 2 la quale la libertà aumenta in proporzione alla capacità di liberarsi dalla schiavitù dei propri desideri). Day ha giustamente fatto notare che il nn provare desiderio nel compiere azioni nn significa essere liberi di farle, né aumenta la quantità di libertà cui disponiamo. La libertà, su tali presupposti, richiama immediatamente alla tematica degli impedimenti, dei vincoli posti alla libertà, indipendenti dai singoli desideri. Molte sono le cose che l'agente nn potrebbe fare, (alzarsi in volo), ma sarebbe bislacco nn considerarlo libero x questi impedimenti. L'es.è dato dalla limitazione di parola delle minoranze politiche e 1 xsona affetta da handicap. Nel 1°caso l'impedimento proviene da altri, nel 2°è frutto di limitazioni naturali delle quali nessuno è responsabile, che xò nn deve in nessun caso confondersi con la nn libertà. Quindi i vincoli della libertà sono collegati esclusivamente con la responsabilità morale di chi pone in essere l'ostacolo(vincoli esterni). Possono essere anche vincoli interni, che chiamano in causa il problema della autodeterminazione e condizione di essa, rientrando nell'ambito della libertà positiva. Ciò da luogo a contraddizioni. C'è 1 conflitto interiore, in grado di dividere l'agente dalla razionalità dei fini e l'irrazionalità delle passioni, che determina, quale conseguenza nn voluta, la necessità x l'agente di sottostare a dei vincoli di cui pure vorrebbe sbarazzarsi razionalmente. Ad es.il fumatore che la mattina si compra 1 pacchetto di sigarette di cui pure paventa gli effetti nocivi, nn compie 1 gesto di libertà. Il concetto di libertà negativa nn si deve ricondurre ad 1 discorso quantitativo dei vincoli esterni alle possibilità d'azione. L'es.proposto è il test dei semafori di Taylor. Confronto tra GB e Albania degli anni 70 (paese socialista), x 1 possibile ma improbabile misurazione del grado di libertà. 1 esponente albanese poteva sostenere a pieno titolo la superiorità del proprio paese in termini di libertà complessiva. Posto infatti che la GB protegge la libertà di religione, ma in Albania c'è 1 numero minore di semafori, in termini quantitativi, se la religione è praticata x 1 tempo di gran lunga minore delle ore che la gente trascorre nel traffico, allora se ne deve concludere che il numero dei vincoli alla libertà collettiva è in GB max di quello relativo agli atti realizzati in Albania. Indi, è anche max il grado di libertà esistente in essa. È paradossale, ma l'es.ci fa capire la nn condivisibilità di 1 modello quantitativo puro, necessariamente collegabile quindi con l'idea dello scopo. Questo modello qualitativo ha il vantaggio di associare alla percezione dei vincoli all'azione il loro senso. Come dire che, x discutere della libertà dell'agente, nn è sufficiente riferirsi esclusivamente alla possibilità di compiere 1 azione, ma occorre considerare il posto che occupa nella sua vita. Ritornando all'esempio dei semafori, 1 raffronto ideale tra 1 metronotte londinese e 1 albanese (con pochi semafori) è pari. Entrambi possono essere d'accordo sul fatto che è 1 orario dove nn è preferibile avere molti intralci, ma convenire sul grado minore di libertà del sistema GB, ingolfato da 1 eccesso pianificatorio. Xò potrebbero trovarsi d'accordo sul fatto che meriterebbe maggior tutela la libertà religiosa rispetto a quella semaforica, sulla base di 1 diversa qualità degli scopi in discussione.

CAP.4: DAL LIBERALISMO AL NEOREALISMO

L'ideologia classica del liberalismo, 2 il modello di Locke, ha saldamente poggiato il fondamento delle dottrine dei diritti individuali e sociali sulla nozione centrale di proprietà e della corrispondente di proprietario. Quest'idea consiste nel costruire i diritti fondamentali dell'individuo, e nn ultimo il suo diritto di libertà, in accordo ad 1 generale concetto di proprietà. 1 dottrina che subì la rivoluzione industriale che, con la la classe operaia, creò 1 crisi interna alla dottrina liberale, che trovò spunto nel neoliberalismo di Mill, che pone a fondamento della libertà nn la proprietà ma il valore dell'individuo, il cui confine s'identifica con 1 cerchio descritto attorno ad ogni individuo, inoltrepassabile x chiunque (anche lo stato).(moderno concetto di libertà negativa). In questo spazio sacro, si consuma la libertà dell'uomo solo con se stesso, sovrano assoluto del suo corpo e della sua mente, con l'unico limite nel divieto di procurare danno agli altri. Mill contrasta la società di massa, che produce il livellamento delle condizioni materiali e spirituali, mortificando l'autonomia dei singoli e la loro autorealizzazione, e preserva la condizione + tipica di libertà positiva, cioè quella di autodeterminazione dell'individuo e la sua possibilità di realizzarsi. La sua differenza con l'ideologia borghese classiche è che quest'ultima è profondamente radicata sul convincimento della necessità di saldare assieme la difesa della vita privata con quella della rispettabilità dell'individuo, aspetti che il neoliberismo separa nettamente. Infatti, nella teoria neoliberale il diritto alla vita privata rappresenta 1 tentativo di restituire 1 valore + umano alla posizione dell'individuo nella società borghese, sottrendogli la condizione dell'esser proprietario. Il valore dell'individualità è quindi da intendersi come inviolabilità di 1 spazio in cui il singolo vive l'autenticità + assoluta delle sue idee al riparo da invasioni fisiche e interiori. L'invasione nn riguarda + solo gli ambiti commerciali, corredati da sms subliminali, che aggirano il consumatore nelle sue scelte. Si è avuto 1 impressionante sviluppo tecnologico,che ha invaso tutti i campi, anche politici, attraverso la cd tecnopolitica. Sta cambiando il modello educativo, ora basato su sistemi formativi che vedono regredire lo scambio diretto e xsonale in favore di sistemi tecnologici ti tipo mediatico che, pur veloci e completi, impediscono l'esperienza fondamentale della critica e dell'obiezione. È quindi inadeguato il concetto di libertà negativa entro il quale ricondurre la privacy, xchè la protezione dei dati xsonali, intesa come indisponibilità di informazioni concernenti la propria xsona, acquista 1 senso quando collegata alla protezione dell'immagine dell'individuo, ovvero al vantaggio connesso all'utilizzo della propria immagine.(connessione tra libertà negativa e positiva). Questo xchè la privacy tutela l'identità piuttosto che la xsona. Ciò consente di prospettare il diritto alla privacy in maniera dinamica, riguardando cioè il soggetto interessato, nella proiezione sociale della libertà positiva, ovvero dell'autorealizzazione legata alla possibilità di scegliere tra diverse opportunità, senza subire condizionamenti esterni.

CAP.5: LA PRIVACY TRA SFERA PUBBLICA E SFERA PRIVATA

Il significato originale della privacy è ascrivibile alla riflessione di Arendt, cioè del particolare rapporto tra spazio pubblico e sfera privata. Nell'antichità la privacy era vista come privazione, cioè diminuita partecipazione alla vita pubblica, ora Arendt sottolinea il mutamento dovuto all'individualismo moderno, tendente a proteggere l'intimità, mentre la sfera pubblica è vista attraverso la suggestiva immagine di 1 tavolo, la cui funzione principale è quella di ordinare le xsone che vi siedono attorno, cioè metterle in relazione e separarle nel contempo. Da qui il concetto di privacy, considerato, dal giudice Brandeis, il + comprensivo di tutti, nel celebre dissent nel caso Olmestead v USA, in cui furono usate intercettazioni telefoniche considerate nn violazioni di privacy in quanto il congegno era esterno alla casa. Da quella causa emerge l'equazione privacy=proprietà privata. Brandeis invece la delinea come sfera di libera autodeterminazione dell'individuo, la cui violazione era data dal fatto che le intercettazioni riguardavano tutte le conversazioni dell'imputato, e quindi anche quelle xsonali. Quindi è difficile ascrivere ad 1 ambito privato solo l'insieme di beni e interessi protetti. Il concetto di privacy si assume violato quando è vulnerato lo spazio nel quale la xsonalità dell'individuo, mediante condizionamenti legati al controllo esterno. Così i dir.pubb.nn rappresentano incarnazioni dell'unitario principio di libertà xsonale dell'individuo nello stato, che trovano espressione nell'ampiezza di possibilità sottese al concetto di libertà positiva (scelta di 1 lavoro, di associarsi). 1 deroga generale alle previsioni normative in materia di protezione alla riservatezza, allorchè ci si trovi di fronte al trattamento di dati x fini xsonali. Recita l'art.:il trat.dei d.p.effettuato da xsone fisiche a fini esclusivamente xsonali nn è soggetto all'appl.di questa legge. es.il registro medico raccoglie i suoi dati dei pazienti che ha in cura. Quindi c'è contrapposizione tra fini xsonali e professionali.

PARTE II, CAP.1:NOZIONE DI DATO XSONALE E AMBITO DI TUTELA

Il concetto di libertà informatica è nuova esigenza di riservatezza imposta, nel quadro della civiltà tecnologica, nei confronti del potere informatico detenuto da chi possiede banche dati e gestisce i servizi. Tale dimensione è integrata con aspetti dinamici di protezione della xsonalità, riconosciuti al cittadino, x il potere di inserirsi e partecipare ai circuiti informatici della P.A (libertà di). La libertà informatica comprende la nuova libertà di trasmettere dati di interesse xsonale a carattere xsonalizzato (relativi ad attività prof) x mezzo di nuovi strumenti di comunicazione telematica. Ciò ci porta alle rapporto tra intelligenza artificiale e diritto, sempre molto discusse fin dalle teorie di Leibniz, cioè quella della meccanicizzazione del ragionamento. Ancor + contestata fu la teoria di Putnam che voleva diritti x i robots, in quanto entità dotate di intelligenza. Infatti, coloro che li escludono da quell'ambito basandosi sull'impossibilità che essi nn possono pensare, x affermare il contrario dovrebbero essere la macchina stessa; ciò potrebbe applicarsi anche agli uomini. Il significato che è dato alla nozione dato xsonale. Dobbiamo quindi intendere qualunque informazione relativa a xsona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati/abili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso 1 n°di identificazione xsonale. (art.i l.675 let.c). La l.675 realizza 1 processo di oggettivizzazione del dato stesso: questo è tutelato nn solo come aspetto dell'individuo, ma come oggettivamente identificabile e indipendente sia dall'individuo che lo ha creato, sia da colui al quale si riferisce, sia dalla dimostrazione di 1 qualsiasi lesione dell'onore, immagine, reputazione che lo possa riguardare. La def.di dato xsonale insiste sul carattere dell'informazione relativa alla xsona. Shannon ha messo in risalto che qualsiasi sms ha 1 contenuto informativo, ma bisogna quantificarne la portata. I dati si snodano in varie categorie, anonimi, sensibili, di salute, particolari (relativi al giornalismo)x 1 diverso trattamento giuridico, linguistico e concettuale. La linguistica moderna si fonda su 1 idea di comunicazione fondata sul modello Jakobson (emittente-ricevente/sms/contesto). È fondamentale capire da che parte l'sms proviene, a chi sia rivolto, e di quale informazione si tratti, cioè quantificazione delle notizie che contiene.

CAP.2; CENTRALITA'LOGICA E GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Dalla l.675 emergono le cautele adoperate in favore della riservatezza xsonale nei confronti del flusso delle informazioni. Ci sono 2 aspetti fondamentali della privacy: 1) disclosural privacy, riferita alla diffusione di notizie xsonali. 2) informational privacy, cioè che insiste sui limiti della legalità della raccolta e catalogazione delle informazioni xsonali. Sono entrambe connesse alla + generale tutela dell'autodeterminazione (privacy of autonomy). Es.recente la l.300/70, meglio noto come"Statuto dei lavoratori", riferito al divieto generalizzato di raccolta di informazioni nn rilevanti x la valutazione dell'attitudine professionale del lavoro (opinioni politiche, religiose). Ma la nascita di sempre + avanzate tecnologie ha reso necessaria la predisposizione di garanzie generali a difesa della riservatezza individuale, favorita dal fatto che nn solo le banche dati, ma anche 1 numero illimitato di unità periferiche private possono scambiare dati., imponendo la ricerca di nuove forme di tutela. È innanzitutto significativo l'elenco minuziosamente analitico fornito dal lgsl a proposito della definizione di"trattamento dei dati"(art.1 l.675 let.b), cioè raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modifica, blocco, diffusione, cancellazione ecc; questo sforzo è indirizzato verso 1 difesa dei dati da 1 eventuale manipolazione. Infatti, i dati sono portatori di beni giuridici qualificati, in quanto portatori di 1 informazione dotata di qualche significato x la xsona. I cd dati sensibili, 2 l'art.22 l.675 sono idonei a rivelare l'origine razziale, le convinzioni religiose, politiche e sessuali; quindi, rispetto ad essi, la legge li sottopone ad 1 regime giuridico rigoroso, x il carattere delle informazioni di cui esse sono portatori, aggravando la procedura x il loro trattamento, connesso al consenso dell'interessato ed alla previa autorizzazione del Garante, in ragione dei max rischi che da essi possono derivare. Infatti, questi dati alla fine restano solo giudizi s individui resi in base a opinabili criteri di valutazione, in nessun caso verificabili se nn su previa dichiarazione dell'interessato. Questo modo di ragionare nn è esclusivo x i dati xsonali, ma va esteso anche agli altri, sia pure con forme e intensità diverse; ai dati sulla salute(art.23 l.675), dove il riconoscimento di 1 sindrome o di 1 dipendenza è rimesso a valutazioni tecniche che dipendono dall'uso di differenti criteri di misurazione. 1 problema di neutralità si pone anche x i dati indicativi, quali possono essere i numeri distintivi; potrebbe essere mostrata la nn neutralità, in quanto cioè siano considerati nell'ambito del contesto di raccolta, produzione e diffusione; tale contesto né denuncia il carattere orientato, x il quale sono stati raccolti, diffusi ecc. Es.la comparsa di 1 numero di telefono nella rubrica di 1 soggetto indagato di reato vede costruito il proprio senso nn in merito alla successione dei numeri, ma in quanto collegato ad 1 attività di raccolta di prove utili a dimostrare la colpevolezza di 1 individuo; quindi è 1 dato funzionalmente orientato in ragione del risultato la cui raccolta tende, e nn può dirsi neutrale. I dati quindi nn sono neutrali, ma sono connessi ad 1 notizia su 1 individuo; nn c'è 1 attività di raccolta x quanto semplici siano i dati, senza 1 attività valutativa che implichi la scelta di criteri in base ai quali orientare la raccolta. E così, la registrazione, conservazione, cancellazione ecc.nn operano mai autonomamente in assenza di qualche criterio di orientamento che rinvia a quelle operazioni dalle quali emerge lo scopo che nn si limita a dare 1 senso al dato ma lo costituisce.

CAP.3: PERSONA INTERESSATA E IDENTITA'PERSONALE

La l.675 definisce"interessato" la xsona fisica, giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati. Dovrebbe esserci quindi 1 nesso tra xsona e diritto. Ma nella categoria dei diritti alla xsonalità, c'è la particolarità costituita dal fatto che essi, a differenza di tutti gli altri beni, nn sono esteriori allo stesso soggetto di tali diritti. Ciò da adito a notevoli aporie. Infatti, se l'oggetto del diritto sulla xsona è la xsona stessa, ed è quindi lo stesso destinatario, verrebbe a mancare l'alterità del diritto ricongiunti in 1. quindi oggi si tende a distinguere molto la xsona nella sua integrità dall'oggetto dei diritti della xsonalità ed individuando quest'ultimo nei modi di essere fisici e morali della xsona stessa, quali l'onore, l'immagine, il nome. Il trattamento di dati dà luogo a varie situazioni che coinvolgono l'interessato. Egli ha 1 insieme di facoltà, come la cancellazione, l'integrazione, la rettifica, che gli sono riconosciuta dato che è a lui che i dati si riferiscono. In +, la legge gli riconosce, x il tramite del garante, diritti che riguardano obblighi di notificazione posti a carico del titolare dei dati, ovvero l'insieme di autorizzazioni di cui questi deve munirsi x il trattamento di dati particolari. Uscendo da questo contesto si entra nell'ambito del mito del consenso, debole sotto certi aspetti. Le ragioni di tale debolezza sono nei dislivelli di potere economico e sociale tra danneggiati e danneggianti, che rendono illusorio il ricorso al consenso. Es.nn si può rinunciare ad 1 serie di beni o servizi a cui si accede solo passando attraverso l'accettazione integrale delle condizioni posta dal fornitore.1 particolare diritto alla xsonalità è rappresentato dal diritto all'identità xsonale, ovvero tutela di quell'interesse specifico dell'individuo a veder correttamente rappresentata all'esterno la propria immagine sociale, intesa come quel complesso di azioni, idee e appartenenze, che valgono a qualificare 1 individuo nel contesto umano nel quale vive, si afferma e si forma la sua xsonalità. Il concetto di identità nn è 1 fatto privato ma, proprio in quanto rappresentazione sociale del singolo, ha la naturale vocazione a rendersi esterna all'individuo. Ed è in quest'ambito che l'identità acquista valore utile a conferirgli il carattere di bene giuridico sul quale l'individuo rivendica 1 diritto.È strettamente legato al diritto alla riservatezza ma anche la differenza rispetto ad esso, rimarcata dalla Suprema Corte, allorchè puntualizza la distinzione tra la tutela della fedele rappresentazione sociale, tipica del 1°, e quella al divieto di rappresentazione all'esterno di aspetti della vita privata nn aventi interesse socialmente apprezzabili, tipica del 2°. Le informazioni che sono possibili utilizzare di 1 xsona sono quelle che richiamano tuttavia alle possibilità applicative del principio di verificazione(inf.in senso stretto), cioè di controllare quello che è raccolto e divulgato sotto l'etichetta di"informazione". Infatti, accanto a notizie su fatti reali, situazioni xsonali o patrimoniali, esistono mezze verità, valutazioni, notizie parziali, che contribuiscono ad alterare il significato delle 1°; quindi è proprio l'informazione di cui il dato è portatore a diventare riferimento indispensabile x la tutela degli interessi sottostanti. La distinzione tra informazione in senso stretto e giudizio, può adattarsi alla particolare natura di alcuni dati xsonali, es.quelli considerati sensibili dalla l.675, mentre il quadro delle tutele degli stessi è garantito, facendo ricorso alle clausole generali, dall'art.2 ci sono anche altri aspetti riguardanti i dati xsonali, come quelli che, pur rispondendo al vero, nn hanno + attualità, e la cui pubblicità può apparire in contrasto con i nuovi gusti della xsona. Es.il caso di 1 attrice, ormai affermata, che cita in giudizio 1 giornale, x aver pubblicato fotografie relativi ai suoi inizi di carriera in cui sia stata ritratta in atteggiamenti audaci, ottenendo dal giudice provvedimenti inibitori e ritiro della pubblicazione; in definitiva, nn si tratta di offesa all'onore, bensì alla necessità di tutelare l'immagine attuale creata dall'attrice, basandosi sul diritto, riconosciuto all'individuo, di prendere le distanze dalla sua identità passata, cioè di re-identificarsi, cioè diritto alla disidentità, dando ad 1 individuo la possibilità di nn identificarsi in modo stabile e definitivo con 1 certa immagine di sé, 2 1 affermata autonomia xsonale, che conduce a 1 diritto all'oblio, cioè la consegna allo stesso delle immagini passate, che con la nuova identità appaiono in conflitto. Diverso è il discroso se si parla di attribuzione di azioni nn proprie (caso Pannella). Qui il diritto all'identità consiste nella preservazione della verità storica dell'individuo, evitando che immagini del passato rimangano nell'oblio, x avere 1 criterio ultimo in difesa dell'identità attuale.

CAP.4: L'OBBLIGO DI CORRETTEZZA NEL TRATTAMENTO

La notizia su 1 xsona può essere riguardata sotto 2 aspetti. 1) prima facie, l'informazione è xcepita sotto il profilo prevalente dell'oggettività che rinvia ad 1 certo numero di criteri di verificazione degli atteggiamenti. L'informazione appartiene innanzitutto ad 1 sfera pubblica, + precisamente a quello spazio della comunicazione in cui, all'esito di 1 serie di processi di verificazione ripetuti e con lo stesso risultato, si stabilizza in 1 dato xsonale, che rendono superflue ulteriori verifiche (il nome). Viceversa, la circolazione è impedita quando le verifiche hanno dato esito negativo. Quindi è dominante 1 criterio di verità e oggettività sulla liceità della circolazione delle notizie sulla xsona. 2) il genere di notizie che circolano, che appaiono come lo strumento del soggetto x l'affermazione della propria immagine. Riprendendo il caso delle"immagini del passato"arriviamo a 2 conseguenze opposte; da 1 lato l'individuo nn ha alcun diritto sul contenuto della notizia, ma ha interesse che sia vera, x evitare qualsiasi alterazione dell'immagine sociale; dall'altroha 1 interesse qualificato, e quindi 1 diritto, sulla notizia in quanto strumento dell'affermazione sociale della sua xsona. Quindi la circolazione o meno della notizia nn dipende dalla falsità o verità di essa, ma è direttamente rimessa alla volontà di chi legittimamente di essa dispone, in base a 1 xsonalissimo criterio di opportunità e convenienza. Ciò crea problemi allorquando si parla di uomo pubblico, il cui ruolo legittimerebbe 1 sovra+ di conoscenza, considerato diverso dall'uomo privato e del tutto assoggettabile ad 1 trattamento differenziato. Anche se è difficile identificare, il singolo uomo pubblico, che quanto + in vista si trovi, minore risulta la sua sfera privata. Caso elonquente, lo scandalo del sexygate in USA con il Presidente Clinton che invocò la difesa della sua sfera privata. Sono sacrificati infatti, nel nuovo Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati xsonali nell'esercizio dell'attività giornalistica, aspetti fondamentali, come quelli relativi alla tutela della dignità di xsone malate(10), o alla loro sfera sessuale(11), riferite a xsone pubbliche, sulla scorta di 1 discutibile e vago criterio di essenzialità dell'informazione(art.6). L'art.9 è dedicato alle modalità di raccolta ed ai requisiti dei dati xsonali. L'art.recita: i dati xsonali devono essere a)trattati in modo lecito e 2 correttezza; b)raccolti e registrati x scopi determinati e utilizzati il altre operazioni nn incompatibili con tali scopi; c)esatti e nn necessariamente aggiornati; d)pertinenti, completi e nn eccedenti le finalità x quali sono raccolti; e)conservati x 1 identificazione dell'interessato x 1 xiodo di tempo nn superiore a quello necessario agli scopi x i quali sono stati raccolti. In quest'art.il lgsl ha fissato 3 aspetti fondamentali; il principio di correttezza, quello di finalità e quello di nn conservazione dei dati. Il richiamo alla correttezza rinvia ad 1 tipica clausola generale dell'ord., che prevede l'adattamento del diritto all'evoluzione sociale. Il richiamo alla correttezza, rivolto a chi ha responsabilità del trattamento, dato che il singolo ha sempre 1 potere molto esteso, come il ristabilimento della verità, fino al potere di disconoscere porprie immagini del passato nn in sintonia con l'attualità, x consegnarle all'oblio. Il principio di finalità: art.9. ha la necessità in 1°luogo di conoscere le ragioni della raccolta, e quindi le finalità che accompagnano e giustificano l'intero trattamento. Il principio ha lo scopo di garantire tutte le fasi del trattamento, e quindi la sindacabilità delle operazioni compiute da chi è in possesso dei dati xsonali, posta a difesa del diritto dell'interessato, cioè quello di escludere qualsiasi debordare del trattamento dei dati xsonali al di fuori dell'ambito necessario di conoscenze sulla vita di 1 individuo. La conoscenza delle finalità diventa 1 momento di tutela, segnando anche il limite del loro utilizzo. Ciò quindi impone (art.10 l.675)ad es.le informative x le xsone interessate in caso di mutamento delle finalità, onde evitare scopi eccessivamente generici, che consentano poi al loro interno di ricomprendere finalità vastissime, rappresentando 1 plusvalore di informazioni, a svantaggio delle garanzie poste. In proposito, l'art.10 l.675, modificato + volte, dice che l'interessato o la xsona presso la quale sono raccolti i datideve essere previamente informato, x iscritto o oralmente, circa le finalità e le modalità di trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. Il principio di nn conservazione dei dati (art.9): è 1 specificazione del principio di finalità, ma contiene 1 quid pluris importante, in quanto concretizza 1 aspetto della pretesa sui dati xsonali; con esso, infatti, trova espressione concreta la disidentità, e si concretizza in termini d'eliminazione di quei dati che appartengono al passato di 1 individuo e che potrebbero compromette la sua attuale immagine sociale(art.13 l.675). Inoltre circoscrive inoltre il xiodo di conservazione di quei dati, 2 parametri sia temporali, sia riferiti alle finalità della conservazione. Altri diritti sono nell'art.13, che fa riferimento ai diritti dell'interessato che può vantare nei confronti del responsabile della banca dati, come quello di accedere al registro di tutti i trattamenti notificati (diritti di conoscenza). Diritti particolari che hanno effetto diretto sui dati. Cioè la cancellazione, l'integrazione, la trasformazione in forma anonima(13), che riconoscono 1 signoria(assoluta)sulla propria immagine, e ad intervenire attraverso la cancellzione, integrazione, modifica ecc. Altro gruppo è quello dei diritti sul trattamento. Cioè i diritti al blocco dei dati trattati in violazione della legge, e di opposizione al trattamento x motivi legittimi. L'art.17 recita poi che nessun atto o provv.giud.o amm.che implica 1 valutazione di comportamento umano può essere fondato unicamente su 1 trattato automatizzato di dati xsonali volto a definirne la xsonalità. Ciò ha aperto al problema de ricorso all'informatica nel diritto, che ha il suo punto debole nella sostituibilità delle attività decisorie. Il computer è ora visto come 1 medium meccanico nell'elaborazione di informazioni inserite dall'uomo stesso sulla base di criteri(standars) da lui stabiliti, che porterebbero a 1 decisione, ovvero il profilo e la xsonalità, a cui si fanno risalire le ragioni della decisione stessa, fortemente alterata, in quanto verrebbero sottratte ad essa gli ambiti fondamentali di giudizio quali la gravità, le circostanze e le ragioni di 1 determinato comportamento. Porterebbero quindi a modelli di valutazione ingiusti, a classificazioni di massa delle xsone, come ricordava anche Hart, quando parlava di 1 società di percoroni, pronti x il macello. Così, l'art.17 prefigura 1 clausola di garanzia generale, x mezzo della quale l'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata sulla base del trattamento dati, salvo in casi particolari che o ricadano nell'ambito contrattuale dominato dall'autonomia delle parti. (es.il disoccupato nei confronti delle banche date di collocamento).

PARTE III: CAP.1: CIRCOLAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI

Il diritto all'informazione, che traduce e amplia, la discussa formula The pubblic's right to know, è espresso da 1 lato dalla raccolta capillare di informazioni, x assicurare la funzionalità dei servizi, dall'altro nell'assicurazione del diritto fondamentale di conoscere. Ha quindi triplice espressione: come diritto di informare, di essere informato (a tutela di 1 nteresse individuale) e ad informarsi (nel senso di acquisire). Al vertice si pone il diritto di informare, implicitamente previsto nell'art.21 Cost., che rappresenta il fondamento del diritto del cittadino  al corretto funzionamentod elle istituzioni. Il concetto è strettamente connesso con quelli di xsonalità e democrazia, in quanto è compito dell'ord.favorire la consapevolezza delle scelte di vita che costituiscono la libera esplicazione della xsonalità. Meritevole, in quest'ambito, la tutela della dignità altrui anche quando si riportino cronache e valutazioni dei fatti. X questo motivo, il lgsl, con l'art.25 l.675 ha insistito sulla natura dei dati trattati nell'ambito giornalistico, cmq considerati di diverso regime giuridico rispetto ad altri tipi di dati, xchè diretti ad"informare". In questo caso sono particolarmente importanti il tipo, la qualità, lo scopo e l'entità della circolazione dei dati. La circolazione dei dati xsonali, in quanto indirizzata ad 1 pubblico vasto e anonima, veicola 1 insieme differente di significati. L'art.25 l.675 riserva 1 regime particolare al trattamento di dati particolari effettuati nell'esercizio della professione di giornalista, sottratti di regola al consenso dell'interessato, salvo che si trattasse di dati idonei a rivelarne lo stato di salute e la vita sessuale; in questo caso xò, il successivo d.lgs. n°171/98 ha disposto che oltre ai dati xsonali, inclusi quelli sensibili, anche quelli concernenti la salute e il sesso nn hanno bisogno del previo consenso dell'interessato, quando questi siano trattati nell'esercizio della professione di giornalista e x l'esclusivo xseguimento delle relative finalità. Ciò ha aperto 1 serie di deroghe nei confronti della l.675, alla particolare tutela degli archivi xsonali dei giornalisti, o al mancato vincolo temporale della conservazione dei dati. Il tutto temperato da 1 generico richiamo ai limiti del diritto di cronaca, ed in particolare all'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. L'individuazione dei criteri dell'essenzialità sono scovabili nell'art.6 del codice deontologico che recita: la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale nn contrasta con il rispetto della sfera privata, quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile x l'originalità del fatto, sui modi in cui è avvenuto o sulla qualificazione dei protagonisti. 1 piccolo freno è stato posto dagli artt.10/1 del codice deontologico, che vieta ai giornalisti di pubblicare dati sulla salute di interesse strettamente clinico o descrizioni di abitudini sessuali, nel caso in cui si parli di xsone di 1 certa rilevanza sociale o pubblica. Quindi si predica 1 certo bilanciamento tra diritto alla riservatezza e quello alla cronaca, x evitare di provocare danni alle xsone talvolta irreparabili. Lo stesso concetto di cronaca fa ricorso alla buona fede del giornalista, vincolato solo all'accertazione della verità e nn della verosimiglianza.

CAP.3: TUTELA DEI DATI PERSONALI E RICONOSCIMENTO

Il superamento dello schema formalistico del consenso dell'interessato, manifestato con firma apposta sul modulo sottoposto al cliente, si pone come il superamento dell'originario concetto di riservatezza, cioè dal passaggio dal diritto a essere lasciati soli a quello di nn essere lasciati soli. In 2°luogo, il superamento di 1 schema formalistico è dettata dallo stesso carattere dei dati xsonali, rispetto ai quali difficilmente può concepirsi la manifestazione di 1 consenso in termini ultimi e definitivi, se consideriamo i loro molteplici usi. Il superamento dello schema ha trovato poi conferme nello stesso art.9 l.675, rivolto a superare 1 idea restrittiva di tutela. È da considerare anche l'ampiezza del requisito del consenso, con riferimento all'art.11 l.675, con espressioni tipo consenso (liberamente)espresso, cmq informato, in quanto subordinato alle informazioni rese al momento della raccolta, tale da consentirgli 1 difficile negozio con il proprietario della banca dati. Es.il proprietario della banca dati di 1 banca, che a fronte della mancata sottoscrizione dei moduli x l'autorizzazione al trattamento dei dati, si riserva la possibilità di revocare l'intero sistema dei servizi al proprio cliente. Il concetto di identità pone 1 problema di linguaggio. Il carattere problematico sta nell'utilizzo dei pronomi, come l'Io"che impone sempre 1 sorta di autoriferimento nell'enunciato. Esso nn lascia dubbio sul godere di riferimento diretto, consentendo di identificare 1 parlante nel contesto dato. Parlare 1 linguaggio è 1 tipo di azione intenzionale che presuppone l'apprendimento di regole, ovvero l'acquisizione di 1 serie di criteri in grado di farci comprendere innanzitutto la differenza tra azione riuscita e fallita, che conduce a dover prendere atto che qualsiasi comportamento può essere messo in acordo con 1 regola. Ma, lo stesso concetto di"seguire1 regola"va connesso cn l'applicazione e la correttezza dell'azione, che implica 1 riferimento alla dimensione del Lebensoform (o forma di vita), che chiama in causa la mera descrizione di azioni e reazioni degli altri. La regola implica il necessario riferimento alla regolarità dei comportamenti, che rendono l'azione + o - corretta, sempre riferità ad 1 soggetto membro di 1 comunità. Quindi, qualsiasi regola a cui si faccia riferimento, relativa all'uso corretto dell"io", da cui deriva la rivendicazione relativa all'identità xsonale, nn può ignorare 1 riconoscimento, che serve x dare 1 senso alle decisione proprie e degli altri. Hart stesso ha proposto 1 modello di spiegazione dei comportamenti orientato sull'atteggiamento consapevole dei consociati. Soprattutto nel tema dell'accettazione, quando ci parla del punto di vista interno, cioè di coloro che accettano le norme e se ne servono come modelli di comportamento. Quindi nn significa mera accettazione di 1 sistema giuridico, ma conoscenza dell'operatività dello stesso, consenso e applicazione. X Hart 1 società sana è quella che vede 1 larga diffusione del punto di vista interno, ed è x questo che necessita di norme di riconoscimento, cioè norme 2arie accostate alle 1arie (obblighi). Il riconoscimento è un atto del comportamento umano legato al procedimento della conoscenza, che risponde all'esigenza di conoscere ciò che è obbligatorio da un punto di vista giuridico. Il riconoscimento si risolve nella constatazione che esista un quid che si esprime in una prescrizione che, per essere compresa, abbisogna dell'assunzione del p.d.v.i. Quindi, nn tutte le rivendicazioni relative all'identità xsonale possono aspirare alla dignità di 1 diritto alla xsona, se nn sono riconosciute socialmente, il che conferisce validità alla richiesta.

IL DIRITTO SUI DATI PERSONALI COME DIRITTO"OLTRE"LA PERSONA

Il concetto di complessità ha evidenziato il delicato equilibrio tra interno-esterno, nel quale svolge 1 funzione essenziale proprio il processo di selezione della massa di informazioni provenienti dall'esterno. Si pensi al processo giudiziario. Nn tutti i dati che potrebbero affluire nella + banale delle liti possono trovare spazio ai fini di 1 decisione. (voci, le supposizioni). Ma la ragione che presiede all'esclusione di certi dati a favoere di altri, oltre ad essere fondata sulla difficile attendibilità di essi, è innanzitutto principio di economia processuale, che impone di evitare il sovraccaricamento della ricostruzione dei fatti ai fini della decisione finale. È evidente quando si parla di dati scientifici che, pur essendo tutt'altro che inattendibili, sono tenuti fuori dal processo o amministrati rigidamente. È necessario quindi, x 1 qualsiasi sistema fondato sull'acquisizione di dati dall'esterno, 1 rigida forza dei criteri selettivi di assunzione ed esclusione dati, dove la nozione di xsona rivela la natura tutt'altro che neutrale delle scelte. Dietro la nozione xsona ci sono ampie sfere di valori morali, etici, politici e sociali che compongono l'immagine di 1 mondo in completa trasformazione, che impone anche di riconsiderare l'ordine dei principi giuridici.




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