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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DIFETTO DELLA CAUSA

giurisprudenza



RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

DIFETTO DELLA CAUSA

Funzionale: si manifesta in sede di esecuzione del contratto, investe il rapporto contrattuale e comporta la risoluzione del contratto (può essere fatta valere solo dalla parte interessata)

Genetico: mancanza originaria della causa o illiceità della stessa; comporta la nullità del contratto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice)


RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'inadempimento è la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta

Deve essere  un inadempimento della prestazione importante, ossia per il quale il creditore aveva un interesse non irrilevante, secondo quanto prevede l'articolo 1455 c.c.



Deve essere tale che non trovi più giustificazione l'adempimento della controparte per il principio della proporzionalità fra le prestazioni; quindi il giudice deve operare una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti.

Può assumere due forme:

GIUDIZIALE

Se una parte risulta inadempiente, l'altra può :

a)  Agire in giudizio per ottenere l'adempimento della controprestazione,

senza comunque precludersi la possibilità di chiedere lo scioglimento del contratto nonché chiedere il risarcimento dei danni subiti per il ritardo.

b)  Agire in giudizio per sciogliere il contratto

Non potrà più pretendere l'adempimento, sarà esonerato dal prestare la propria obbligazione e, se aveva già eseguito la propria prestazione potrà ottenere la condanna della controparte alla restituzione della prestazione ricevuta.


L'azione di risoluzione per inadempimento

In un contratto a prestazioni corrispettive qualora una delle parti risulti inadempiente, all'altra è concesso il diritto potestativo di agire per la risoluzione del contratto : il contratto verrà considerato come mai stipulato e la parte non inadempiente avrà il diritto di chiedere il rimborso delle spese dovute all'assoluto inadempimento [art. 1453 codice civile]. La parte non inadempiente potrà ovviamente ottenere la ripetizione della propria prestazione qualora questa sia stata già eseguita.

Per ottenere la risoluzione del contratto è necessario presentare una domanda giudiziale; spetterà quindi al giudice accertare se vi è stato effettivamente inadempimento del contratto e se la responsabilità di questo deve attribuirsi al convenuto. Il giudice dovrà anche dichiarare che l'inadempimento non abbia scarsa importanza.


STRAGIUDIZIALE

a)  Diffida ad Adempiere (art. 1454 c.c.

La parte adempiente può intimare per iscritto alla controparte di adempiere entro un dato termine non inferiore a 15 gg. con l'avvertenza che altrimenti il contratto si intenderà senz'altro risolto.

b)  Clausola Risolutiva Espressa (art. 1456 c.c.)

Le parti possono convenire che se una di esse sarà inadempiente, il contratto si risolverà di diritto senza necessità di rivolgersi al giudice. Non basta solo l'adempimento: oc, a sua volta, inadempiente;

Presuppone le reciproche prestazioni contrattuali siano contemporaneamente  dovuto.

c)  Termine Essenziale (art. 1457 c.c.)

Termine oltre il quale la prestazione diviene inutile [art. 1457 codice civile]. L'essenzialità del termine può essere oggettiva, qualora derivi dalla natura stessa della prestazione, oppure può essere soggettiva, quando deriva da accordi contrattuali.



Eccezione di Inadempimento

Serve a sospendere l'obbligazione di eseguire la propria prestazione, fino a quando non sia cessato l'inadempimento altrui;

Il rifiuto di adempiere nelle mani dio chi sia, a sua volta, inadempiente.

Serve a sospendere l'obbligazione di eseguire la propria prestazione, fino a quando non sia cessato l'inadempimento altrui.

Non ha effetto risolutivo del contratto, né libera definitivamente il debitore poiché questi effetti si conseguono solo con la domanda di risoluzione.

Il rifiuto di adempiere, se legittimo ex art.1460 c.c., preclude all'altro contraente la possibilità di proporre la domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno;

Impedisce infine l'operatività della clausola risolutiva espressa.

Il secondo comma dell'art.1460 c.c. impedisce di opporre l'eccezione di inadempimento quando il rifiuto della propria prestazione appaia, avuto riguardo delle circostanze, contrario alla buona fede.

L'eccezione è contraria alla buona fede se:

non c'è proporzionalità fra la prestazione ineseguita e quella rifiutata (manca il requisito dell'importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c.)

la mancata esecuzione della prestazione è dovuta a ragioni scusabili;

vi sia consapevolezza dell'inadempimento della controparte.   


LA RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità sopravvenuta libera la parte dalla prestazione dovuta, e libera quindi l'altra parte dalla controprestazione, dando luogo alla risoluzione (di diritto) del contratto [art. 1463 codice civile].

Se la prestazione diviene solo parzialmente impossibile dovrà essere proporzionalmente ridotta la controprestazione; la risoluzione sarà parziale.


LA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ

Ha luogo quando si verificano le tre condizioni [art. 1467 codice civile] :

che il contratto prevede il decorso di un certo lasso di tempo tra la stipula e l'esecuzione della prestazione;

che sopravvenga un'eccessiva onerosità a carico di una della parti : tale onerosità dovrà comportare un grave squilibrio tra le due prestazioni;

l'eccessiva onerosità dovrà essere dipesa da eventi straordinari ed imprevedibili.

La risoluzione per eccessiva onerosità non si applica ai contratti aleatori.

La risoluzione per eccessiva onerosità può essere evitata eliminando lo squilibrio tra le due prestazioni.

Nei contratti con obbligazioni a carico di una sola parte l'eccessiva onerosità non da luogo alla risoluzione del contratto ma solo alla sua rivedibilità.





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