Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

LA SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE

giurisprudenza



LA SEPARAZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO DA QUELLI DELL'EREDE

SEPARAZIONE E BENEFICIO D'INVENTARIO

I creditori del defunto e i legatari ottengono un analogo vantaggio nel caso di accettazione con beneficio d'inventario poiché uno degli effetti del beneficio è appunto quello del loro diritto di preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori dell'erede (490, n. 3 cc.). Qui tut 636f54g tavia si tratta di un effetto connesso ad un istituto (beneficio d'inventario) che tutela principalmente un interesse dell'erede (quello di non rispondere delle passività ereditarie oltre il valore della eredità). Conseguentemente, spetta all'erede decidere se accettare a meno con beneficio d'inventario e, poi, se rinunziarvi.

Pertanto, se l'erede non accetta con beneficio d'inventario o perde tale beneficio, non si verifica o viene meno l'effetto del diritto di preferenza dei creditori del defunto e dei legatari. Per ottenere tale diritto o per conservarlo questi soggetti hanno piuttosto l'onere di chiedere la separazione dei beni ereditari.

In definitiva, la separazione dei beni e il beneficio d'inventario assolvono due diverse funzioni.

- La funzione della separazione è quella di tutelare l'interesse dei creditori del defunto e legatari a non subire il concorso dei creditori dell'erede. Questo interesse rileva quando il patrimonio dell'erede è in situazione deficitaria.



- La funzione del beneficio è quella di tutelare l'interesse dell'erede a non pagare con i propri mezzi i debiti del defunto e i legati. Questo interesse rileva quando è l'eredità in situazione deficitaria.

EFFETTI DELLA SEPARAZIONE

L'effetto principale di tale istituto è il costituirsi di un diritto di preferenza in capo ai creditori e legatari rispetto ai creditori dell'erede.

Questo diritto di preferenza non altera il fenomeno successorio nè importa una particolare disciplina o gestione dei beni separati. L'erede acquista pur sempre l'eredità ed è tenuto ad adempiere integralmente i debiti del defunto e i legati. Ne consegue pertanto che se l'erede non gode del beneficio d'inventario i creditori del defunto possono aggredire anche i beni :personali dell'erede (512 3° cc.).

L'opinione prevalente ritiene che la separazione conferisca un diritto di prelazione reale sui beni separati. Tale opinione risponde al significato tradizionale della separazione e trova conferma nella disciplina legislativa la quale sancisce l'opponibilità della separazione nei confronti dei diritti acquistati dai terzi contro l'erede in base a trascrizioni successive alla prima iscrizione di separazione .

RAPPORTI TRA SEPARATISTI E NON SEPARATISTI.

Il diritto di preferenza spetta ai creditori e legatari separatisti sui beni specificamente separati. La separazione comporta pertanto una posizione di preferenza dei separatisti anche rispetto ai non separatisti, cioè rispetto agli altri creditori del defunto e legatari che non hanno chiesto la separazione.

I separatisti hanno tuttavia la preferenza esclusiva solo nel caso cui sussistono beni non separati sufficienti a soddisfare le ragioni dei non separatisti (5141 cc.). In tal caso so coloro che non hanno esercitato il diritto di separazione non possono concorrere sui beni separati in pregiudizio dei separatisti.



Quando invece i beni non separati sono insufficienti a soddisfare le ragioni dei non separatisti, questi ultimi concorrono assieme ai separatisti sul ricavo dei beni separati: ma su tale ricavo le loro ragioni sono decurtate nella misura corrispondente al valore dei beni non separati. Questa decurtazione si attua aggiungendo al ricavo della vendita dei beni separati il valore dei beni non separati, e computando la parte aggiunta come se fosse integralmente attribuita ai non separatisti. Supponiamo, ad es., che il creditore separatista e quello non separatista abbiano ciascuno un credito di 1.000. Supponiamo ancora che il ricavo del bene separato sia 1.200 e di quello non separato sia 800. I ricavi sommati dei due beni sarebbero sufficienti a soddisfare entrambi i creditori. Ma il valore del bene non separato si considera come se attribuito per intero al non separatista. Quest'ultimo potrà quindi prelevare solo 200 dal ricavo del bene separato, come se per le altre 800 fosse già stato soddisfatto col ricavo del bene non separato. In realtà il non separatista dovrà concorrere sul ricavo del bene non separato assieme ai creditori dell'erede.

La preferenza che la separazione accorda ai separatisti rispetto ai non separatisti presuppone comunque che non sussistano altre cause di prelazione. La separazione, cioè, non incide sul diritto di prelazione spettante ai crediti muniti di garanzia reale e di privilegio (514 cc.).

RAPPORTI TRA CREDITORI DEL DEFUNTO E LEGATARI

La separazione non incide sulla consueta preferenza che i creditori del defunto hanno rispetto ai legatari. Nel concorso degli uni e degli altri sul ricavo insufficiente dei beni separati, prevalgono i creditori del defunto anche se non separatisti (n. 357).

La legge prevede che i creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto del legato di specie (513 cc.). Questa separazione non rileva nei confronti del legatario poiché il creditore del defunto è già per legge preferito a quest'ultimo. Essa rileva piuttosto rispetto agli altri creditori concorrenti non separatisti.







Privacy




Articolo informazione


Hits: 5049
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024