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Il negozio è viziato, difettoso o malato in seguito all'inosservanza dei limiti stabiliti dall'ordinamento. L'invalidità può assumere i due aspetti della nullità e dell'annullabilità.
Un atto è nullo se inidoneo a produrre i suoi effetti tipici
Art. 1418 c.c.: il contratto è nullo per:
Contrario a norme imperative:
Le norme imperative sono quelle non derogabili per volontà delle parti e contengono:
a) Comando/divieto assoluto che non solo non ammette volontà diverse, ma neppure eccezioni o esoneri previsti dalla legge
b) Comando/divieto posto a tutela di un interesse generale formulato dalla legge o da fonti ad esse equip 111j91b arate
Mancanza di uno dei requisiti essenziali del contratto previsti dall'articolo1325:
Accordo
Causa
Oggetto
Forma quando richiesta a pena di nullità
Illiceità:
Oggetto: si ha quando la cosa dedotta in contratto è il prodotto o lo strumento di attività contrarie all'ordine pubblico e al buon costume
Causa: essa investe la funzione del contratto; questo può avere un oggetto lecito e una causa illecita; è il caso di un contratto che obblighi le parti ad una prestazione e ad una controprestazione entrambe in sé lecite, ma delle quali è vietato lo scambio.
Motivo: è irrilevante per il diritto; assumerà rilevanza nel caso in cui il motivo illecito sia motivo esclusivo del contratto e comune ad entrambe le parti.
Specifico richiamo contenuto in una norma di legge [art. 1418 codice civile];
Ipotesi nelle quali è previsto l'annullamento del contratto
Ipotesi per le quali la legge assicura l'effettività di una norma imperativa prevedendo sanzioni amm.ve e l'obbligo di rimuovere la situazione creata violando la norma imperativa.
Art. 1421: "l'azione per far dichiarare la nullità no è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione"
L'azione di nullità azione giudiziale che mira al riconoscimento della nullità del negozio; le caratteristiche sono :
imprescrittibilità;
impossibilità di un accordo tra le parti che deroghi al principio di imprescrittibilità;
l'azione è di mero accertamento; il negozio era nullo anche prima della dichiarazione di nullità;
È legittimato a chiederla chiunque abbia interesse
Può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ossia questi può dichiarare nullo un contratto che sia stato dedotto in giudizio anche in assenza di domanda o eccezione in tal senso dell'interessato.
Giudice può rilevare d'ufficio la nullità di un contratto se la validità di questo sia elemento costitutivo della sua domanda e se fra le parti vi sia contestazione sull'applicazione o sull'esecuzione del contratto
Giudice non può rilevare d'ufficio la nullità del contratto se la parte interessata abbia prospettato contro di esso un rimedio diverso (annullamento / risoluzione)
Giudice può rilevare d'ufficio la nullità, solo se la causa di nullità emerge dagli atti e non richiede ulteriori indagini di fatto
La nullità può essere rilevata in ogni grado del giudizio a meno che il giudice di grado inferiore non si sia pronunciato \sulla validità del contratto comportando il formarsi di un giudicato che non può più essere riesaminato
È imprescrittibile, ma sono fatti salvi gli effetti dell'usucapione e gli effetti delle azioni di ripetizione.
Sentenza di nullità avrà efficacia retroattiva: la sentenza travolgerà il contratto comportando nullità sia tra le parti che rispetto ai terzi in buona fede.
Art 1424: "Un contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso del quale contenga i requisiti di forma e di sostanza, qualora avuto riguardo dello scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità"
Elemento oggettivo: il negozio nullo presenta i requisiti di forma e di sostanza di un negozio diverso, non stipulato ma che le parti avrebbero potuto concludere i luogo di quello nullo.
Elemento soggettivo: volontà presunta delle parti di concludere quel negozio diverso se avessero saputo della nullità di quello effettivamente concluso.
Non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice, ma su istanza di una delle parti diretta a contrastare l'azione di nullità dell'altra. Il giudice con una sola operazione respingerà l'azione di nullità del contratto, per valutare la possibilità di conversione della causa con un altro.
Limiti alla conversione:
1) Non è possibile se le parti conoscevano la causa di nullità del contratto
2) Se la nullità deriva da illiceità
3) Se si pretende convertire una donazione difettosa di forma solenne in una promessa di pa gamento.
se il vizio investe solo alcune clausole del negozio; in questo caso l'intero negozio è nullo se la parte viziata doveva considerarsi essenziale [art. 1419 codice civile].
Art. 1419 c.c. "la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità.
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative."
Costituisce un'anomalia di gravità minore rispetto alla nullità; il negozio annullabile produce i suoi effetti ma questi vengono meno se viene presentata ed accolta l'azione di annullamento. L'azione di annullamento presenta le seguenti caratteristiche :
l'azione di annullamento è un'azione costitutiva (mira a modificare una situazione preesistente).
legittimato attivamente è solo la parte nel cui interesse l'annullabilità è prevista dalla legge [art 1441 codice civile];
l'annullabilità di un atto non può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
l'azione di annullamento è soggetta a prescrizione (di regola cinque anni) [art 1442 codice civile];
l'annullabilità è sempre sanabile (prescrizione o convalida);
se l'azione di annullamento viene accolta dal giudice l'annullamento ha effetto retroattivo.
Ha l'effetto di sanare il contratto e di precludere l'annullamento. Lo si può convalidare in due modi:
con una espressa dichiarazione di convalida, proveniente dalla parte cui spetta l'azione di annullamento (art. 1444 c.c. - 1° co.)
In modo tacito (art. 1444 c.c. - 2° co.): la parte cui spetta l'azione dà volontariamente esecuzione al contratto pur conoscendo la causa d'invalidità.
È prevista dall'art. 1432 c.c. per il caso di errore: "la parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere
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