ISTITUITI
SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA Non sono delati. Lo saranno quando si
verificherà la condizione. Ciò si evince dal fatto che
1.- essi non possono esercitare il diritto di accettare, non
si possono valere di tale diritto. Ad essi spetta l'aspettativa di delazione.
Solo dal giorno in cui si verifica la condizi 828h79i one il diritto di accettare può
essere fatto valere (ciò si evince dal combinato disposto dell'art.2935 secondo
il quale solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere la prescrizione
inizia a decorrere, e dell'art. 480 che ci spiega che il diritto di accettare
inizia a prescriversi dal giorno in cui si verifica la condizi 828h79i one)
2.- essi non hanno neanche il diritto di amministrare.
Come afferma l'art.642 queste sono le persone a cui spetta
l'amministrazione:
a) la persona a cui favore è stata disposta la sostituzione
ovvero
b) il coerede o ai coeredi, quando tra essi e l'erede
condizionale vi è il diritto di accrescimento ovvero
c) il presunto erede legittimo se non è prevista la
sostituzione e non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di
accrescimento.
In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono
giusti motivi, può provvedere altrimenti: questo può accadere quando tali sogg.
sono incapaci (caso 22 pag.63)
NASCITURI Non sono delati, la delazione presuppone l'esistenza del soggetto.
Infatti la delazione non può non essere attuale. Solo al momento della nascita
essi saranno delati.
1.- da ciò si deduce che qualunque atto di accettazione
(data la mancanza di attualità della delazione) è privo di effetti giuridici
(prima della riforma del '75 l'art321 implicitamente ammetteva che il padre
potesse accettare l'eredità devoluta ai nascituri, concepiti o non concepiti).
Non deve trarre in inganno l'art.320, il quale al terzo comma afferma che i
genitori possono con le dovute autorizzazioni accettare o rinunziare
all'eredità: tale norma si riferisce, interpretazione restrittiva, ai soli
nati. (caso 20 pag.58)
2.- Il diritto di amministrare ex art.460, spetta a) nel
caso del nascituro concepito ai genitori del nascituro concepito [che,
specifica Capozzi, hanno solo il potere di amministrare con i poteri e secondo
le regole dettate per il curatore dell'eredità giacente (art. 644)]. b) nel
caso di nascituro non concepito tale diritto spetta alle persone viste sopra;
in questo caso, il "genitore" vivente ha la tutela dei diritti
successori, cioè rappresenta ex art.643 1° comma il nascituro per la tutela dei
diritti successori: ciò vuol dire che essi devono essere sentiti dal giudice
qualora questi autorizzi le persone che hanno l'amministraz. ex art.642 a
compiere atti per la migliore tutela dei diritti del nascituro (caso 22) (il
relativo provvedimento sarà dato con l'espressione "sentiti i
genitori"). Quando i genitori dei figli concepiti o concepturi sono
incapaci, in linea di massima non dovrebbe subentrare il loro rappresentante
legale (ad es. nel caso previsto dall'art.392 i minori emancipati hanno un
curatore che deve essere nominato ad hoc dal giudice tutelare: cioè non vi sarà
il loro rappresentante legale solo perché riveste tale ufficio); nel caso in
ispecie però secondo la dottrina prevalente è configurabile una gestione
sostitutiva del rappresentante legale poiché non si tratta di conferire ad un
terzo i poteri di carattere personale inerenti all'officium, bensì di
affidargli la cura specifica di interessi economici affidati al minore. Tutti i
predetti amministratori dei beni di nascituri, concepiti oppure non, per
compiere atti di straordinaria amministrazione dovranno ottenere l'autorizz.
del trib. (per gli immobili) o del pretore (per i mobili) applicandosi la
normativa per l'eredità giacente.
ENTI
NON RICONOSCIUTI Non sono delati. Vale lo stesso discorso
per i nascituri, la delazione non è attuale. Solo al momento del riconoscimento
essi saranno delati. (Peraltro le disposizioni a favore di un ente non
riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il
testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento).
Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni
provvedimenti conservativi da parte del prefetto.
SOSTITUTI
FEDECOMMISSARI Non sono delati. Lo saranno quando il
primo chiamato muore. Solo a partire da questo momento spetteranno loro i poteri
ex art.460
ULTERIORI
CHIAMATI (sono coloro che il testatore ha
previsto che vengano alla successione nell'ipotesi che i primi chiamati non
possano o non vogliano). Non sono delati. Lo saranno quando verrà a mancare la
delazione del chiamato precedente (così affermano gli art.522 e 523).
Essi dunque solo quando verrà a mancare la delazione del
chiamato precedente potranno accettare. In teoria dunque anche la prescrizione
del diritto di accettare dovrebbe iniziare a decorrere da questo momento;
l'art.480 3° comma invece afferma che tale prescrizione inizia dal momento
dell'apertura della successione: tale contraddizione con quanto detto sopra è
solo apparente, infatti la norma non vuole rovesciare il nostro precedente
assunto, ma solo essere uno sprone al chiamato ulteriore per esercitare
tempestivamente l'actio interrogatoria che gli compete ex art.481 (*) e
assicurare così la certezza del diritto.
481. Fissazione di un termine per l'accettazione. -
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un
termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità.
Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato
perde il diritto dì accettare.