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LE SOCIETA'

giurisprudenza



LE SOCIETA'


Le società di persone come classicamente considerate non hanno una personalità

giuridica e quindi ogni fenomeno interno alla società non è da imputarsi ad un

solo soggetto per l'appunto giuridico, bensì ad una pluralità di soggetti

fisici, i soci.

La concezione bi - personalistica delle società crea molti problemi e sembra che

siano tendenze comunque affermanti un superamento di tale problematica nel

riconoscere se non proprio personalità giuridica alle società di persone, almeno

uno status intermedio.

A tale riguardo la Cassazione ha statuito che la società di persone "può essere

titolare di situazioni giuridiche, attive e passive, non più riferibili ai

membri ..."

Questa concezione può essere accolta per questi principali motivi:

pur abrogato il codice di commercio, molti interpreti sono legati alla



sensazione di ripugno nel considerare le società in nome collettivo e quelle

in accomandita semplice come collettività di plures mercatores,

coimprenditori , con tanti centri di imputazione per le situazioni

giuridiche, preferendo come allora l'attribuzione di personalità giuridica

anche per le società semplici, risolvendo così anche molti problemi di

ordine pratico, tra tutti per primo l'intestazione delle proprietà e dei

diritti di godimento.

Anche nell'attuale codice civile, anche se limitata si trova un'autonomia

patrimoniale del gruppo sociale, per cui si contempla l'imputabilità da

persone diverse dai soci, significativo in tal guisa il 2266 " la società

acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la

rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi" .

Il contratto di società semplice.

Il contratto di società semplice può essere incentrato solo se l'oggetto sociale

è un'attività non commerciale, dunque agricola.

Problemi sull'ammissibilità di società tra professionisti a questa tipologia

sociale, infatti può così essere costituita la società di revisione contabile,

anche se con particolari forme di pubblicità ex articolo 2296 c.c.

Per la formazione del contratto vige la libertà di forma come da c.c. 1325, e

l'articolo 2251 sancisce che non è il contratto soggetto a forme particolari se

non quelle richieste dalla natura dei beni conferiti.

In particolare è prevista la forma scritta per l'alienazione di diritti reali e

di godimento eccedenti i nove anni o a tempo indeterminato.

Se non per questi casi dunque, la società semplice può c 626d32g ostituirsi anche

verbalmente o per facta concludentia.

Infatti anche se non manifesto tra i soci può configurarsi una società semplice

per la costituzione in comune di un fondo da utilizzare per il finanziamento di

un'attività in comune.


I conferimenti. Il socio d'opera.

I conferimenti determinati nel contratto sociale e che i soci si obbligano a

conferire secondo l'articolo la momento iniziale del contratto sociale

compongono il capitale sociale, strumento patrimoniale delle società.

Nelle società semplici il capitale sociale non deve essere costituito

esclusivamente da capitali per la costituzione di un fondo comune, ma può

intendersi anche costituito da apporto d'opera da parte dei soci, dunque di

servizi.

Questo anche a conforto della decisione della corte suprema che prevede ossa

essere all'inizio della società anche mancante il capitale sociale, pure perché

comunque possono i creditori sociali rifarsi sul patrimonio personale ed

illimitato dei soci.

Alla mancata determinazione dell'entità dei conferimenti sociali nell'atto

costitutivo supplisce la norma del 2253 che prevede in questo caso il

conferimento di quote uguali da parte dei soci fino a costituire il capitale

necessario al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Per i conferimenti in natura l'articolo 2254 rimanda alle fattispecie del codice

civile per il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti di

godimento sull'apporto, inoltre chi trasferisce una cosa determinata è

responsabile per i vizi e per l'evizione.

Nel conferimento dei crediti del 2255 il socio è responsabile per l'insolvenza

del debitore secondo l'articolo 1267, più precisamente per il valore facciale in

caso di non avvenuta valutazione, ovvero di quello derivante dalla valutazione.

Riguardo i conferimenti d'opera si discute in dottrina se debbano o meno essere

considerati capitale, con risposta maggiormente negativa, infatti esaurendosi la

prestazione non è capitalizzabile, per cui il socio conferente avrà diritto

esclusivamente alla percezione degli utili.

Inoltre la tipologia dei conferimenti non è preclusa a quelli in natura oppure

in danaro, ma possono essere considerati tali tutte le entità suscettibili di

valutazioni patrimoniali e che abbiano un nesso strumentale con l'impresa

economica, per cui giustamente possono essere considerati conferimenti quello

d'azienda si a

titolo pieno che di godimento e il conferimento di nome commerciale, mentre non

si può considerarli la responsabilità personale in quanto intrinseco al tipo do

contratto e le forme ampie di finanziamento.


Le modificazioni del contratto sociale. Il trasferimento della quota.

Il contratto di società crea un organismo complesso che per durare nel tempo

efficacemente deve poter mutare.

Le modificazioni del contratto sociale sono previste dall'articolo 2252 che

contiene il principio da applicarsi a tutte le società personali secondo il

quale le modificazioni statutarie sono valide se approvate coll'unanimità dei

soci, salvo diversa volontà dei soci.

Le modificazioni statutarie sono da intendersi sia quelle a carattere soggettivo

quale l'ingresso di nuovo socio o il trasferimento di quota, che oggettivo come

la ditta, l'oggetto sociale, la sede, i trasferimenti ecc..

Le modifiche sono valide il qualunque forma siano approvate, anche verbalmente.

Mancando un mezzo pubblicitario ex lege per le imprese semplici le

modificazioni, anche tacitamente approvate, devono essere note ai terzi e

provare la loro comunicazione.

E' nello stesso articolo prevista la non cogenza della norma per quanto riguarda

l'unanimità prendendo comunque sempre la maggioranza come tutela delle parti,

maggioranza che può anche non essere collegiale e che non prevede la conoscenza

dei soci qualora non sia necessaria la loro decisione per il voto.

Anche la cessione di quota, essendo una modificazione sociale, in particolare a

carattere soggettivo, prevede per l'ammissibilità la maggioranza o l'unanimità è

tuttavia colla quota non si trasferisce anche lo status di socio, ma solo il

trasferimento dei diritti patrimoniali inerenti alla qualità di socio, status

che deve essere con maggioranza separata (non automatica alla prima) approvato.


L'invalidità del contratto.

L'invalidità del contratto, visto che mancano norme specifiche, si rifà a quelle

del diritto comune della nullità e dell'annullabilità, nonché a questi però

visti in funzione del contratto plurilaterale.

Non è detto che la mancanza di alcuni elementi essenziali dello statuto portino

alla nullità della società, essendovi la possibilità della sostituzione o

dell'applicazione automatica di norme suppletive, come ad esempio la mancanza in

statuto dei criteri di partecipazione agli utili ed alle perdite viene colmato

dalla norma del 2263.

La nullità oltre che il contratto può colpire un solo rapporto contrattuale

nulla dolendo al contratto fondamentale.

L'annullabilità è applicabile per incapacità dei contraenti o per consenso

viziato da dolo, errore o violenza.

Anche in questo caso può l'annullabilità secondo il 1246 c.c. toccare solo un

rapporto del contratto.

Qualora nonostante la dichiarazione di nullità la società abbia stabilito

rapporti contrattuali di fatto, si applicherà la figura giurisprudenziale della

società apparente.


La ripartizione degli utili e delle perdite.

In via di principio la ripartizione di utili e di perdite, frutto del sistema

delle società di persone, è rilasciato all'autonomia patrimoniale dei soci,

colla sola esclusione della non applicabilità del patto leonino.

In caso di mancata metodologia ripartizionistica all'interno dello statuto, si

supplisce automaticamente con le norme del 2263 che prevede la ripartizione

degli utili e delle perdite proporzionalmente alle quote sociali possedute.

Se il valore dei conferimenti non è determinato nel contratto, in adesione al

2253 co.2 , si procede ad una ripartizione paritaria.

Qualora convenzionalmente sia stata determinata la partecipazione agli utili,

nella stessa misura si deve considerare la ripartizione delle perdite, e

viceversa.

Il limite del patto leonino è incorporato nel 2265 che sancisce la nullità del

patto qualora uno o più soci siano esclusi da ogni partecipazione agli utili e

alle perdite.

La sanzione colpisce il patto e non la partecipazione, per cui la partecipazione

è nulla solo se la previsione del patto leonino sia stata determinante

all'adesione, e provoca la nullità del contratto qualora la partecipazione sia

essenziale.

La valutazione della partecipazione può ex articolo 2264 rimessa ad un terzo.

Avvenuta la determinazione può essere impugnata innanzi al giudice solo qualora

vi siano gli estremi del 1349 c.c. cioè di palese iniquità e mala fede del terzo

valutassero,, entro il limite di tre mesi dalla comunicazione.

IL 2262 prevede la partecipazione agli utili dopo l'approvazione del rendiconto,

dunque non è la distribuzione rimessa alla maggioranza come per le società di

capitali, salvo volontà delle parti che potrebbero volere l'accantonamento

societario per l'autofinanziamento, invece la partecipazione alle perdite

avviene solo in sede di liquidazione e non durante la vita della società.


L'amministrazione della società: amministrazione disgiuntiva e congiuntiva.

Proprio perché illimitatamente responsabili i soci delle società personali, ad

ognuno di loro la legge attribuisce la piena amministrazione della società,

adoperando così in un regime di amministrazione disgiuntivo (2257), conseguenza

che sono preclusi dall'amministrazione i soci che per patto hanno limitato la

loro responsabilità sociale.

Ogni socio può agire per la società anche all'insaputa degli altri, ed il poter

di veto "jus prohibendi" deve essere esercitato prima della conclusione

dell'affare, sempre che l'opponente ne abbia avuto notizia, e la decisione

finale deve essere presa dalla maggioranza.

Tuttavia nel contratto sociale o in atto deliberativo possono essere designati

alcuni amministratori tra i soci, anche se poi in giurisprudenza si è avuto il

caso di procura da parte degli amministratori soci ad amministratori non soci.

Inoltre può nel contratto essere decisa una forma di amministrazione congiuntiva

sia unanime che a maggioranza delle partecipazioni.

Deroga all'amministrazione congiuntiva è contenuta al 2258 co.3 che prevede

l'autonomia del socio a compiere atti urgenti per evitare un danno sociale.


Fonte e natura dei poteri gestori

L'articolo 2260 rinvia riguardo diritti e obblighi degli amministratori alla  disciplina sul mandato.

Le varie dottrine pure se in maniera diversa sono d'accordo a non potere

considerare l'attività degli amministratori quella dei mandanti in quanto i

primi comunque agiscono in modo autonomo dai soci.

Nomina e revoca degli amministratori.

Gli amministratori, visto il nesso tra responsabilità patrimoniale e

amministrazione deve essere socio illimitatamente responsabile, altrimenti

come osservato in dottrina, se fosse un socio limitato o un terzo,

conseguenza naturale sarebbe l'impulso dei soci a limitare la propria

responsabilità sociale.

Gli amministratori a secondo che siano nominati nell'atto costitutivo o con atto

posteriore vengono in maniera diversa rimossi dall'incarico.

Per gli amministratori originari è possibile la revoca solo per giusta causa,

2259, dunque per una mala gestio, possibile inoltre la revoca solo

coll'unanimità e comporta inoltre la modifica dell'atto costitutivo.

L'amministratore può opporsi per il reintegro in via giudiziale.

L'amministratore incaricato con atto successivo, 2259 co.2, è revocabile secondo

le norme sul mandato che al 1726 che dichiara che può essere revocato con

deliberazione dei soci anche quando non ricorre la giusta causa, restando

controverso il tipo di maggioranza efficace per tale revoca.

Infine il 2259 dispone che per giusta causa il singolo socio può per via

giudiziale chiedere la revoca dell'amministratore a qualunque titolo esso sia


La responsabilità degli amministratori.

Gli amministratori, cui diritti ed obblighi sono rimandati alle norme sul

mandato sono responsabile per la mala gestio.

Come da articolo 1710 si deve utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia

o meglio non quella dell'uomo medio, ma viste le responsabilità del loro ruolo

quella dell'avveduto amministratore.

La responsabilità eri inadempienza alla diligenza è solidale tra gli

amministratori per cui soprattutto in regime amministrativo disgiunto comporta

l'obbligo della vigilanza sul lavoro degli altri.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori compete oltre che ai soci

non amministratori anche agli amministratori in carica.


La rappresentanza della società.

Ex articolo 2266 la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo

dei soci che ne hanno rappresentanza.

Se in proposito l'atto costitutivo tace è rappresentante disgiunto della società

ogni socio, mentre su base pattizia si hanno di sovente tali ipotesi:

il potere rappresentativo viene dissociato da quello rappresentativo, dunque

la rappresentanza spetta ad uno o più amministratori solamente.

il potere rappresentativo viene dato ad uno o due amministratori.

I rappresentanti della società secondo 2266 co.2 possono esercitare in nome

societario tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione purché

rientrino nell'oggetto sociale.

Ovviamente altre limitazioni in atto costitutivo riducono la portata dei

rappresentanti.

Il problema per le società personali è la mancanza di pubblicità che in parte si

risolve ex 1396 che per opponibilità ai terzi prescrive idonei mezzi di

informazione a questi.


La responsabilità patrimoniale della società e dei soci.

L'autonomia patrimoniale delle società personali che in un certo senso rende la

società entità separata dei soci pure in assenza di personalità giuridica,

emerge evidentemente dal 2267 che permette ai creditori sociali di accanirsi sul

patrimonio sociale.

Il patrimonio è dato dai conferimenti iniziali più le acquisizioni successive.

I creditori possono avvalersi comunque sui soci che non hanno integralmente o in

parte effettuati i versamenti inoltre contro:

il patrimonio dei soci agenti in nome e per conto societario

sul patrimonio degli altri soci sempre che non abbiano con convenzione

limitato la loro responsabilità o escluso la solidarietà.

Per i soci agenti in nome societario non devono intendersi quelli che hanno

compiuto il fatto scaturente responsabilità e attività risarcitoria agli aventi

causa, ma tutti i rappresentanti che abbiano o meno attuato il fatto lesivo.

Per quanto riguarda invece la limitazione dei soci non amministratori deve

essere reso noto ai creditori con strumenti adatti che non possono essere

enucleati a priori, sarà compito del giudice caso per caso stabilire l'idoneità

del mezzo utilizzato, per la massima si considerano inadatti i mezzi di

pubblicità di fatto, es. per mezzo stampa, mentre buoni si ritengono gli avvisi

diretti epistolari ai creditori.

La responsabilità illimitata dei soci è sussidiaria infatti questi investiti da

richiesta di pagamento per insolvenza della società hanno il beneficium

execussionis, la facoltà ex articolo 2268 di indicare beni del patrimonio

sociale su cui agevolmente ristorarsi.


I creditori particolari del socio.

L'autonomia del patrimonio sociale rispetto quello particolare dei soci permette

l'impossibilità dei creditori particolari di accanirsi al patrimonio sociale.

Il creditore sociale secondo l'articolo 2270 ha in sua facoltà:

il fare valere propri diritti sugli utili sociali del socio debitore

compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio

chiedere in qualsiasi momento la liquidazione della quota spettante al suo

debitore.

Gli utili spettanti sono quelli derivanti dal rendiconto e dunque è inopponibile

al creditore il sindacato su tale quota meno che non derivi da inadempienza di

norme ex lege o contrattuali o compiuta in sua frode la determinazione.

Il compiere atti conservativi sulla quota del debitore in sede di liquidazione

prevede l'uso di istituti quali il sequestro conservativo e il pignoramento,

provvedimenti che in caso di vacanza di diritti reali sul patrimonio sociale o

di diritti di credito sono di dubbia efficacia, dunque sarebbe meglio muoversi

secondo il 700 cpc nella forma del provvedimento d'urgenza

Comunque l'unico mezzo che sembra davvero tutelare il creditore è la possibilità

in ogni tempo di chiedere la liquidazione della quota spettante al socio, anche

se utilizzabile solo in caso di insufficienza del patrimonio personale del socio

a fare fronte ai debiti, e non della difficoltosa strada per ottenere

risarcimento debitorio su questo patrimonio.

i principi di organizzazione: unanimità e maggioranza.15. il controllo dei

soci .

Qualora vi siano amministratori soci e soci non amministratori, ai non è dato

dall'articolo 2261 diritto di vigilanza sui fatti degli amministratori da

esplicarsi col potere di essere aggiornati sui documenti e di ottenere il

rendiconto quando gli affari da essere compiuti siano stati portati a termine.

Questa vigilanza è di fatto nella stessa ratio delle società di persone , nell'

intuitus personae, per cui una volta caduta la fiducia per i soci potrebbero

cadere i motivi che spinsero all'adesione societaria.

Ogni socio non amministratore ha il poter di adire in giudizio gli

amministratori per la revoca del mandato oppure di esperire l'azione di

responsabilità.


Il metodo collegiale.

Per le società personali non è prevista nessuna di assemblea collegiale e pure i

sostenitori di questa che provano a giustificare questo metodo come strumento

per dare concretezza alle decisioni astratte delle persone sociali non trovano

nessun supporto normativo.

Questa mancanza è da considerarsi per la natura dell'illimitatezza della

responsabilità dei soci ed inoltre se fosse necessaria per le deliberazioni

l'assemblea andrebbe a cadere l'agilità propria delle società personali.


Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio :

1) la morte del socio.



2) Il recesso del socio.

AL 2285 sono previsti due casi di recesso per volontà del socio:

quando la durata della società è a tempo indeterminato o per la durata della

vita di uno dei soci

quando ricorra una giusta causa.

Riguardo la durata indeterminata la comunicazione deve essere preceduta da un

preavviso di tre mesi. Lo stesso metodo si utilizza per il contratto a tempo

determinato ma superiore alla vita media di un uomo o per proroga tacita di un

contratto a tempo determinato.

Invece senza preavviso è possibile recedere qualora vi sai la giusta causa che

potrebbe essere la mancanza di un presupposto per l'intuitus personae o per

motivi strettamente personali come salute incompatibilità etc.

E' possibile qualora vi sia nell'atto costitutivo il recesso convenzionale, tipi

e modalità in piena autonomia privata.

La dichiarazione dei recesso, poiché atto unilaterale recettizio non necessità

di nessuna autorizzazione della società e diviene efficace dal momento della

conoscenza a quest'ultima.


L'esclusione del socio.

La società può qualora vi siano gli estremi dell'articolo 2286 agire per

ottenere l'esclusione del socio.

I motivi possono essere:

gravi inadempienze , quando il socio non adempie all'obbligo della

cooperazione proprio delle società personali, e che devono essere proprie

dello status di socio, infatti non potrebbe togliersi questo status agli

amministratori inadempienti .

sopravvenuta incapacità del socio, cioè interdizione, inabilitazione o

condanna anche temporanea dai pubblici uffici

per vicende relative ai conferimenti, come perimento della cosa data in

godimento per causa non imputabile agli amministratori o per inidoneità

sopravvenuta al conferimento d'opera qualora il caso.

Per motivi convenzionali inoltre, sempre che non siano del tutto arbitrari.

AL 2288 ci sono i casi invece di esclusione del diritto, dunque non dipendenti

dalla volontà della compagine e sono:

# fallimento del socio

# pretesa della quota di liquidazione ex 2270.

Il procedimento di esclusione.


L'esclusione secondo il 2286 non è automatica all'insorgere in capo

dell'escludente dei motivi di alienazione, ma è efficace dopo deliberazione

della maggioranza numerica dei soci meno il potenziale escluso.

Qualora vi sia in considerazione nell'atto costitutivo dell'obbligo del metodo

collegiale, allora vi deve essere comunque anche quest'ultimo per potere

intervenire e difendersi, altrimenti, visto il metodo referendario accolto

giustamente dalla maggioranza della dottrina e della giurisprudenza, non è

necessaria la su a presenza, anche perché come recita il 2287 l'esclusione ha

effetti a decorrere dal trentesimo giorno della notizia, per cui dal momento

della delibera se lui era presente, ho della notizia se assente.

Entro questo termine può agire in giudizio e chiedere la sospensione della

revoca.

Nel caso di società di due soli soci, invece , il socio rimanente deve adire

l'autorità giudiziaria per l'esclusione dell'altro socio, e in caso di

accoglimento si consolida la società nelle mani dell'attore che deve

ricostituire la pluralità dei soci entro sei mesi dalla sentenza se vuole

evitare lo scioglimento della società.


La liquidazione della quota.

In qualsiasi caso di interruzione del rapporto sociale limitatamente ad un

solo socio si deve da parte della società liquidare la quota di 

liquidazione. Ai sensi del 2289 il socio receduto, l'escluso o gli eredi del

defunto hanno diritto ad una somma di danaro rappresentativa della quota e

deve versata entro sei mesi dalla rottura del rapporto.

Anche in caso di bene in godimento in sede di liquidazione sarà valutata

l'utilità tratta dalla società da questo bene, sempre per rispettare

l'organicità funzionale dell'impresa che altrimenti sarebbe rotta.

Agli scopi liquidatori la situazione della società viene cristallizzata al

momento dell'interruzione del rapporto e quindi fa fede il bilancio

straordinario o l'ultimo approvato se non offende il diritto alla liquidazione.

Dal bilancio dovrà risultare la consistenza economica della quota comprensiva

del valore di avviamento. Nel caso vi siano operazioni in corso queste dovranno

essere imputate al bilancio per la determinazione della liquidazione.

Il valore della quota comprende:

il conferimento

frazione di utili o perdite

frazione dell'avviamento

Non devono essere corrisposte le perdite.

22. LA responsabilità patrimoniale del socio uscente.

Il socio uscente o i suoi eredi secondo l'articolo 2290 sono responsabili per le

obbligazioni contratte fino al momento dello scioglimento e sempre che siano

loro opponibili.


Lo scioglimento della società.

Lo scioglimento può aversi (2272) per:

il decorso del termine, se previsto e non prorogato con delibera o

tacitamente, in tal caso il socio dissesiente può adire l'autorità

giudiziale e chiedere la liquidazione.

il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità a

conseguirlo.

Nel caso di conseguimento questo deve essere nell'atto costitutivo ben

definito e non generico, per sopravvenuta impossibilità invece si possono

intendere questi casi:

I)perdita del capitale sociale

II)uscita di socio essenziale

III)reiterazione del bilanciamento dei voti

IV)conflitto tra i soci

V)decisione unanime di sciogliere anticipatamente la compagine

su base pattizia può anche essere deciso per la maggioranza

VI) Il venire meno della pluralità dei soci

VII)altre cause previste per volontà privata nell'atto di costituzione.

Avvenuto lo scioglimento della società i soci amministratori conservano il

potere di amministrare per gli affari urgenti fino a che siano presi i

provvedimenti per la liquidazione.


Liquidazione ed estinzione.

Il verificarsi di una causa di scioglimento della società porta alla

commutazione della fase attiva in fase liquidatoria.

La fase liquidatoria trasforma anche lo status del socio, da portatore del

diritto di percepimento degli utili, diviene portatore del diritto soggettivo ad

ottenere la quota di liquidazione.

Quando si entra nella fase di liquidazione inoltre :

i soci ex 2280 devono versare le quote dovute

gli amministratori si limitano 2274 agli affari urgenti

i creditori particolari vedono commutarsi il diritto di chiedere la

liquidazione in facoltà di agire su di questa

Lo stato di liquidazione può comunque essere revocato prima e durante il

cambiamento di obiettivo sociale, ma visti i diritti nati solo all'unanimità, il

modo può essere anche tacito, ad esempio quando gli amministratori sopraggiunto

lo scioglimento per decorso del termine continuino ad operare e nessun socio

invoca il giudice per la nomina dei liquidatori.

I liquidatori hanno poteri gestori simili agli amministratori e lavorano con

questi per la stesura del rendiconto che deve essere sottoscritto dagli uni e

dagli altri e come da 2277 secondo comma redigono l'inventario.


Lo scopo dei liquidatori è quello di effettuare i diritti del ceto creditorio, e

secondo 2279 e 2280:

non possono intraprendere nuove operazioni

è fatto divieto ripartire utili tra i soci prima che siano stati rettorati o

creditori o che le somme per loro vengano accantonate

qualora non si raggiunga la cifra per i creditori devono invitare al

versamento delle quote dovute ed ancora se del caso far partecipare i soci

alle perdite

Per i beni conferiti in godimento, il socio ha il diritto a riottenerli nello

stato in cui si trovano, ma se periti o deteriorati ad essere risarciti dal

capitale sociale, salvo rifarsi agli amministratori se per loro colpa 2281.

Una volta estinti i debiti sociali e restituiti i beni a titolo di godimento i

liquidatori continuano colla restituzione dei conferimenti ed il residuo qualora

vi sia verrà dato in proporzione alle quote conferite.
















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