Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

Il legato

giurisprudenza




Il legato


Il legato è una disposizione di ultima volontà, contenuta in un testamento o in un codicillo confermato, con cui il testatore attribuisce ad un soggetto, diverso dall'erede, singole cose o singoli diritti, o un complesso di cose o di diritti, a carico dell'eredità.

La differenza tra "legato" e "quota di eredità" sta in ciò: la quota di eredità, anke se comprende un singolo bene, dà sempre luogo a una "successione universale" e quindi ha x effetto il subentrare dell'erede nella stessa situazione giuridica del de cuius, con l'importante conseguenza, fra l'altro, della "confusione ereditaria" e qndi della responsabilità illimitata x il passivo dell'eredità; mentre il legato, anche se comprende una serie di beni, o perfino tutto il patrimonio, dà sempre luogo a una "successione a titolo particolare" nei singoli diritti ke ne formano il contenuto.

Il legato è inoltre dipendente dalla successione testamentaria, e costituisce un onere a carico di essa, dovendosi detrarre dall'asse ereditario.

Tre soggetti danno vita al rapporto: il disponente ( testatore), l'erede onerato e il legatario (onorato).

Oggetto: oggetto del legato può essere la proprietà di una cosa, la scelta fra 2 o + cose del testatore(legatum optionis), un altro diritto reale, un'obbligazione, la remissione di un debito (legatum liberationis), una quota dell'eredità (legatum partitionis), l'assegnazione di alimenti.



Altra caratteristica essenziale è la forma imperativa con cui esso è disposto.

Tipi: il ius civile distingue 4 specie di legato ke si differenziano x la forma, effetti e requisiti:

legatum x vindicationem. Forma:era prescritto l'uso delle parole do lego. Effetto: trasferimento diretto dell'oggetto legato, dal testatore al legatario, il qle ne diviene titolare ipso iure e può sen 545g62f z'altro convenire l'erede con un'azione reale (vindicatio); x conseguenza l'oggetto deve essere un diritto costituibile dal testatore o una cosa ke gli appartenga ex iure Quiritium, sia nel momento in cui ne dispone, sia al momento della morte, non potendo alcuno trasmettere un diritto ke nn ha;

legatum x damnationem. Aveva effetti obbligatori: il testatore poneva a carico dell'erede l'obbligo di compiere una prestazione determinata di dare o di facere in favore della persona indicata. Si costituiva un'obligatio nella quale l'erede era debitore, il legatario creditore, sanzionata dall'actio ex testamento. Il legato x damnationem poteva avere ad oggetto anche cose che fossero dell'erede o di terzi anzikè del testatore. Doveva essere disposto cn le parole " heres meus damnas esto "e insieme con indicazione del legatario e l'oggetto della prestazione.

Legato sinendi modo. Anke esso sanzionato cn l'actio ex testamento e disposto cn le parole here meus damnas esto cui si accompagnava l'imposizione all'erede di consentire ke il legatario facesse qlk cosa. Qst doveva appartenere o al testatore o all'erede e la formula adottata doveva essere: heres meus damnas esto sinere Lucium Titium hominem Stichum su nere silique habere. Cn la presa di possesso il legatario avrebbe acquistato la proprietà se si trattava di res nec mancipi, il possesso ad usucapionem se si trattava di res mancipi. I giuristi classici affermavano l'obbligo dell'erede di compiere, in favore del legatario, l'atto idoneo a trasferirgli la proprietà assimilando il legato sinendi modo a qll x damnationem.

Legato x praeceptionem. Si esigeva l'impiego dell'imperativo praecipito cn il nome del legatario e cn l'indicazione dell 'oggetto; poteva prima essere disposto sl in favore di un coerede, era un legato di proprieta e qd doveva avere ad oggetto sl cose proprie del testatore. I giuristi di scuola proculiana affermarono ke esso fosse da considerare alla stregua di un legato x vindicationem e ke potesse essere disposto anke in favore di persona diversa dal coerede. La tesi proculiana fu confermata da una costituzione dell'imperatore Adriano.


Tra il 54 e il 68 d.c. il senato consulto neroniano stabilì ke 1 legato di cosa altrui, invalido se disposto x vindicatione, sarebbe stato considerato cm se disposto x damnationem, e quindi cm valido. 1 riforma della materia + radicale si ebbe in età posclassica, nel 339 qnd l'imperatore costanzo abolì anke x i legati, oltre ke x l'istituzione di erede, la necessità di osservanza delle antiche formule. Si giunse in tal modo vicini all'unificazione dei tipi classici di legato; unificazione ke si compì in effettti cn giustiniano. Da un canto confermò la riforma di costanzo e dall'altro riconobbe effetto obbligatorio ai legati, disponendo ke kn essi, qnd il caso di specie lo consentiva ( qnd oggetto del legato fosse una cosa appartenente al testatore ), concorressero effetti reali: cn la conseguenza di stabilire, in favore dell'legatario e contro l'erede, il concorso alternativo tra vindicatio e actio ex testamento; se del caso il legatario avrebbe avuto la vendicatio contro i 3 possessori.

Legatari. La testamenti factio passiva si esigeva nn solo x gli eredi ma anke in qnt fossero stati onorati di un legato; e le disposizioni delle leggi cosiddette caducarie qll dei senatoconsulti si riferirono anke ai legatari. Della stessa cosa il testatore, mediante legato, poteva disporre in favore di + persone: si sarebbe dato così il caso di + collegatarii. Il testatore poteva disporre legati x vindicatioenm e x damnationem anke in favore di un coerede: si parla di "prelegati".

Onerati. L'onere dei legati gravava sugli eredi nn oltre l'attivo ereditario. Se + erano gli eredi istituiti il testatore avrebbe potuto porre il legato a carico di 1 sl o soltanto di alcuni, fermo restando ke il coerede onerato nn avrebbe subito il peso oltre il valore della propria quota. Nel caso di hereditas damnosa, dv il passivo superava il passivo, i legati sarebbero stati interamente nulli.

Interpretazione. In materia di legati si proposero a giuristi e imperatori ustioni notevoli e numerosi di interpretazione di volontà negoziale, ed altre meno numerose sul rilievo da dare ad eventuali errori del disponente nell'indicazione dell'oggetto legato. L'orientamento di base fu di dar corso all'effettiva volontà del testatore.

Elementi accidentali. Anke i legati potevano essere disposti cn l'aggiunta di condizioni, termini e modi.

Acquisto. L'efficacia del legato dipendeva dall'acquisto dell'eredità da aprte dell'onerato. La regola era ke l'heres suus acquistasse subito e necessariamente l'eredità cn la morte del testatore, l'erede volontario cn l'accettazione. Il legato avrebbe avuto cmq efficacia se ad essere onerato osse staot un heres suus, nn avrebbe avuto alcuna se ad essere onerato fosse stato 1 erede volontario. Poteva accadere se il legatario morisse dp la morte dell'ereditando ma prima dell'adizione da parte dell'erede volontario: ebbene il legato nn avrebbe acquistato ugualmente efficacia. Della ritardata accettazione pose rimednio al giurisprudenza affermando il principio per cui il legatarioa avrebbe acquistato diritto al lascito e lo avrebbe trasmesso ai suoi eredi sin dal dies cedens ke sarebbe stato lo stessod ella morte del testatore. Cn le leggi caducarie il termine fu spostato in avanti: si fece decorrere dall'apertura del testamento. In ogni caso in presenza di ogni legato condizionato il dies cedens nn avrebbe potuto ke iniziare a decorrere a condizione avverata. Al dies cedens si contrappose il dies veniens ( il momento a partire dal qaule il legatario avrebbe potuto far valere il proprio diritto quindi coincideva cn l'adizione dell'eredità da parte dell'onerato ). un volta ke un legato obbligatorio fosse divenuto efficace,il legatarioa avrebbe acquistato immediatamente il relativo credito. X i legati cn effetti reali i classici nn furono concordi: i proculiani kiedevano ke il legatario manifestasse la volontà di accettare; per i sabignani l'acqusito era immediato kma il legatario avrebbe potutto rinunciare. prevalse la dottrina sabiniana. Tra + colegatari e semrpe ke si trattasse di legati cn effetti reali si avrebe luogo ad accrescimento.

Invalidità, inefficacia e regola. Invalidità : regola Catoniana formulata da Marco Porcio Catone comportava ke il legato invalido al tempo della realizzazione del testamento restava invalido se pure prima della morte del testatore la causa dell'invilidà fosse cessata. Cioè, era negata la convalida del legato inizialmente nullo. Si fece eccezione x il legato condizionato e x gli altri il dies cedens nn fosse lo stesso della morte del testatore.

Revoca: il legato poteva essere revocato cn la revoca del testamento; dp di ke la sl regola riconosciuta al iure civili era qll fatta nellos tesso testamento prima ke il testatore lo completasse o in un codicillo confermato; da età postclassica anke kn espressioni diverse, purkè in termini tali da denunziare la volontà di revoca.

Inefficacia: dall'età classica era stata riconosciuta iure pretorio alla revoca del legato liberamente manifestata dal testatore dp la perfezione del testamento: il legato sarebbe stato valido iure civili, ma contro il legatario ke avesse agito in giudizio contra voluntatem testantis si dava all'erede l'exceptio doli.

Leggi limitatrici. Il costume di disporre nel proprio testamento legati con larghezza e generosità determinò l'intervento del legislatore repubblicano. La lex Furia testamentaria, ke fissò in 1000 assi il valore massimo di ogni legato, e la lex Voconia, x cui l'importo di ciascun legato nn avrebbe potuto superare qnt sarebbe rimasto agli eredi, nn risolsero il problema. L'intervento decisivo fu qllo della lex Falcidia del 40 a.C. ke tolse valore alle leggi precedenti e stabilì ke il testatore potesse disporre in legati x nn + di 3 quarti dell'eredità in modo ke agli eredi restasse almeno un quarto dell'attivo.essa restò in vigore x tutto lo svolgimento del diritto romano.



I legati prima potevano essere disposti solo in testamento; si ammise poi ke se ne potesse disporre anche in codicilli.

Con Giustiniano si procedette all'equiparazione legislativa di legati e fedecommessi. Nei punti in cui avevano regole diverse prevalsero qlle dei fedecommessi. Inoltre assimilò la donatio mortis causa ai legati.



Altre particolari disposizioni di testamento


A) disposizioni particolari del testamento:


manumissio testamenti: il testatore dava la libertà ad un proprio servo (o xsona in causa mancipii) il qle diventava cosi libertus Orcinus;


tutoris datio: il testatore nominava un tutore, impuberis o mulieris, ad un proprio discendente

immediatamente soggetto alla sua potestà.


La manumissio poteva essere disposta in un unico contesto con l'istituzione di erede dello stesso servo manomesso. L'attribuzione della libertà doveva essere esplicita; Giustiniano stabilì invece ke dovesse ritenersi implicità nell'istituzione di erede.


B) altre:


divisio parentis inter liberos: il padre divideva tra i figli ke sarebbero stati suoi eredi i singoli cespiti ereditari; ( Giustiniano stabili ke venisse fatta x iscritto e venisse sottoscritta dal testatore e dai figli);

adsignatio libertorum: aveva efficacia diretta; il pater familias assegnava separatamente a ciascuno di essi le spettanze relative ai singoli liberti.

Oltre ke in testamento, manomissioni e tutoris datio potevano essere disposte in codicilli.


I fedecommessi


Il fedecommesso consiste in una raccomandazione rivolta dal de cuius all'erede o al legatario, xke essi diano o facciano o subiscano qlc cosa nei confronti dell'onorato o fedecommissario. Nel caso più frequente si tratta di ritrasferire in tutto o in parte la quota ereditaria o il legato; si attua cosi un duplice passaggio: dal disponente all'onerato e da qsto al fedecommissario.

La forma del fedecommesso era libera e disposta in termini di preghiera anzikè in termini imperativi.

Il fedecommesso poteva essere disposto sia in un testamento sia in un codicillo, ma anche x lettera o oralmente.

Dal fedecommesso nn sorge nessun obbligo giuridico x l'onerato: l'adempimento della volontà del defunto è del tutto rimesso alla sua lealtà; di conseguenza, il fedecommissario nn ha alcuna azione civile ma è tutelato solo extra ordinem, a partire dall'età augustea.

X l'oggetto può essere di contenuto assai vario e può essere di pertinenza del disponente o dell'onerato o di un terzo qls. La determinazione del contenuto può essere rimessa all'arbitrium di un terzo e perfino all'arbitrium boni viri dello stesso onerato. Il fedecommesso può gravare anke sugli eredi ab intestato.

Disposto senza solennità, può essere revocato senza forma, con qlc atto idoneo a dimostrare la mutata voluntas.


Altro aspetto qllo delle sostituzioni: ad es. qlla "volgare( ad un primo fidecommissario se ne sostituiva un altro) e qlla chiamata "sostituzione fedecommissaria"(il sostituto acquistava nn al posto della xsona indicata x prima ma dopo di lei: alla scadenza di un termine, all'avveramento di una condizione o dopo la morte del primo fedecommissario; talkè qsti avrebbe dovuto conservare il bene oggetto del lascito sì da restituirlo al sostituto; né era escluso ke il sostituto dovesse restituire a sua volta il lascito ad altro sostituto. Un caso particolare di sostituzione fedecommissaria era qll ke si disse " fedecommesso di famiglia": l'onorato del fedecommesso, e dp il suo sostituto, tutti appartenenti alal famiglia del disponeste, avrebbero dovuto alal loro morte trasmettere il bene ke del fedecommesso era oggetto ( immobile ) ad altro membro della stessa famiglia.

Nell'età classica un senatoconsulto Pegasiano estese ai fedecommessi i divieti di capere stabiliti dalla legge Jiulia et Papia, + noto x aver esteso ai fedecommessi la norma della legge Falcidia ke riservava agli eredi almeno un quarto dell'attivo. Accadde anke ke si estesero ai legati regole proprie dei fedecommessi e quindi ebbe inizio un processo di avvicinamento dei due isituti ke si concluse cn Giustiniano il quale ne stabilì l'equiparazione.



I fedecommessi potevano avere ad oggetto prestazioni analoghe a qll dei legati; ma oggetto di fedecommesso poteva essere anke la libertà ad un servo ( manumiss. Fedecommissaria ) ; oppure l'intera eredità o una parte di essa. Cn riguardo a qst'ultima ipotesi si suol parlare di fedecommessi universali. Gli altri sono detti fedecommessi particolari. Nell'ambito dei fedecommessi ebbero x certi aspetti una caratterizzazione propria i fedecommessi di libertà.


Fedecommessi di libertà: lo skiavo da manomettere avrebbe potuto appartenere al disponente, all'onorato, o ad un terzo. Se fosse appartenuto ad un terzo all'onerato si faceva obbligo di acquistarlo e manometterlo.


Fedecommesso universale: si faceva carco all'erede di trasmettere agli altri, dopo averla acquistata, l'intera eredità. Per adempiere secondo la volontà del disponente l'erede avrebbe dovuto far conseguire al fedecommissario la qualità di erede. Ma qst era intrasmissibile. L'erede avrebbe pertanto trasferito al fedecommissario i corpora ereditaria; a crediti e debiti dell'ereditanto le parti avrebbero provveduto mediante reciproche stipulationes in modo ke fosse il fedecommissario ad esigere e pagara qnt gli spettava. Le cose cambiarono cn il senato consulto Trebelliano del 56 d.c.: per esso uan volta ke l'erede avesse fatto al fedecommissario atto di restituzione dell'eredità, il fedecommissario sarebbe stato ammesso per la quota spettategli all'esercizio; e i creditori ereditari avrebbero agito direttamente contro il fedecommissario. Il successivo senatoconsulto Pegasiano, come gia accennato, estese ai fedecommessi la riserva del quarto in favore dell'erede ma abrogò pure in larga parte le misure disposte dal Trebelliano ripristinando il sistema precedente delle reciproche stipulationes. Giustiniano confermò l'applicabilità ai fedecommessi ( part. e univ. ) della quarta Falcidia e ridiede portata generale alle norme del senatoconsulto Trebelliano.



I codicilli


I codicilli erano un documento scritto ( tante volte una lettere = epistola ) che a differenza del testamento non risiedeva x la sua perfezione nexuna formalità. L'occasione per darle riconoscimento fu data da un fedecommesso disposto mediante codicilli. Sin dalla prima età classica si stabiliscono, in ordine ai codicilli, regole precise. Si distingue tra codicilli confermati e non. I primi sn detti così perkè si fa riferimento nel testamento. I codicilli nn confermati sono così detti xkè ad essi nn si fa riferimento in nexun testamento.

I codicilli confermarti possono contenere qualsiasi disposizione ke possa essere compresa in 1 testamento, ad eccezione dell'istituzione di erede e della exheredatio. I codicilli confermati vengono considerati parte integrante del testamento e ne seguono le sorti.

I codicilli non confermati possono contenere solo fedecommessi. I codicilli non confermati prescindono dall'esistenza di un testamento.

In età postclassica la differenza tra testamento ( scritto ) e codicilli tende ad oscurarsi sotto il profilo della forma, risiedendosi pure x i codicilli l'intervento di testimoni. Con l'equiparazione giustinianea di legati e fedecommessi perde gran parte del suo significato la distinzione tra codicilli confermati e non. Rimane ferma la regola per cui heredis insitutio e exheredatio possono essere contenuti solo in un testamento, mai in codicilli.










Privacy




Articolo informazione


Hits: 4083
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024