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CON LA CESSIONE DEL CONTRATTO SI REALIZZA IL POTERE DISPOSITIVO DELLA PARTE CONTRAENTE CHE NELL'AMBITO DI UN CONTRATTO SINALLAGMATICO NON ANCORA ESEGUITO, DIETRO IL NECESSARIO E FONDAMENTALE CONSENSO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE , CEDE AD UN TERZO IL COMPLESSO DI POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE ATTIVE E PASSIVE DA LUI CONTRATTE.
IL CONTRAENTE CHE PROPONE LA CESSIONE SI CHIAMA CEDENTE,
IL TERZO CHE ACQUISISCE IL COMPLESSO DI POSIZIONI GIURIDICHE INTERDIPENDENTI SI CHIAMA CESSIONARIO
LA PARTE CONTRAENTE CHE AUTORIZZA LA CESSIONE SI CHIAMA CEDUTO
Ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive se queste non sono state ancora eseguite purché l'altra parte vi consenta.
DATO CHE LA TRASMISSIONE SI CARATTERIZZA PER IL CARATTERE 'RECTIUS' DELLA CESSIONE DELLA COMPLESSA POSIZIONE (CUM OMNI CAUSA ) DEL CONTRAENTE (CEDENTE), LA FATTISPECIE E' IDONEA A REALIZZARE LA TRASMISSIONE DELLA TITOLARITA' DEL DIRITTO E DEGLI OBBLIGHI DAL CEDENTE AL CESSIONARIO, E CIOÈ UNA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE
Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo.
Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.
Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell'inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l'inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.
Il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente salvo che ne abbia fatto espressa riserva al momento in cui ha consentito alla sostituzione.
Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto (1266).
Se il cedente assume la garanzia dell'adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.
Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.
Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione .
Se una parte ha consentito preventivamente che l'altra sostituisca a se un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, la sostituzione è efficace nei suoi confronti dal momento in cui le è stata notificata o in cui essa l'ha accettata .
Se tutti gli elementi del contratto risultano da un documento nel quale è inserita la clausola "all'ordine" o altra equivalente, la girata del documento produce la sostituzione del giratario nella posizione del girante.
I CONTRATTI SINALLAGMATICI SONO QUEI CONTRATTI DAI QUALI SORGONO CONTEMPORANEAMENTE RECIPROCHE PRESTAZIONI PER ENTRAMBE LE PARTI CONTRAENTI ( OBLIGATIO ULTO CITROQUE NESSO DI RECIPROCITA' = OBBLIGAZIONE DALL'UNA E DALL'ALTRA PARTE ).
QUESTI CONTRATTI SI DEFINISCONO ANCHE "A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE", EVIDENZIANDO IL SEGNO DI UN PIU' STRETTO LEGAME CORRELATIVO CHE SORGE DAL MEDESIMO AMBITO NEGOZIALE ( CORRISPETTIVITA'), OPPURE ANCHE 'CONTRATTI BILATERALI', DOVE LA BILATERALITA' SI RIFERISCE NON ALLA PLURALITA' DEI VOLERI CHE PONGONO IN ESSERE IL NEGOZIO, MA AGLI EFFETTI OBBLIGATORI CHE NE SORGONO
SULLA BASE DI QUESTO CRITERIO DI CORRELAZIONE TRA RECIPROCHE ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI TRA LE CONTROPARTI, I CONTRATTI SI DISTINGUONO IN :
CONTRATTI UNILATERALI ( APRESTAZIONI DI UNA SOLA PARTE : DONAZIONE, FIDEIUSSIONE, MANDATO, MUTUO, DEPOSITO GRATUITO, COMODATO)
CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE ( COMPRAVENDITA, LOCAZIONE, CONTRATTO DI TRASPORTO, CONTRATTO DI ASSICURAZIONE, CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE)
INFINE E' DA NOTARE CHE L'INTERDIPENDENZA DEVE ESSERE PRESENTE TANTO IN RIFERIMENTO AL RECIPROCO RAPPORTO DI GIUSTIFICAZIONE CAUSALE CHE DEVE INTERCORRERE TRA LE CONTRAPPOSTE OBBLIGAZIONI NASCENTI DAL CONTRATTO NEL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE - QUINDI NELLA FORMAZIONE DEL VINCOLO- ( SINALLAGMA GENETICO);
QUANTO IN RELAZIONE ALLA FASE ESECUTIVA DEL CONTRATTO - CAUSA DELL'OBBLIGAZIONE O DELL'ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE- ( SINALLAGMA FUNZIONALE)
CHE SONO RECIPROCHE
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