Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

PROCEDIMENTO E PROCESSO

diritto ed economia



Procedimento e processo


L'apertura delle indagini

Le indagini preliminari costituiscono la prima fase del procedimento penale. Essa inizia nel momento in cui una notizia di reato perviene alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero; termina quando quest'ultimo esercita l'azione penale o ottiene dal giudice l'archiviazione richiesta.

Oggi si ritiene che le indagini preliminari abbiano più finalità. Una prima finalità è indicata dall'art. 326 si esprime nel seguente modo: "il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale".

Inoltre gli elementi acquisiti servono al pubblico ministero per ottenere dal giudice per le indagini preliminari i vari provvedimenti, anche limitatitvi delle libertà garantite dalla Costituzione.

L'ultima finalità è evidenziata dall'art. 526 ed impone al giudice di utilizzare per la decisione finale soltanto le prove legittimamente acquisite nel dibattimento.


Nel corso delle indagini è previsto l'intervento del Giudice per le indagini preliminari: questi svolge una funzione di controllo imparziale sui provvedimenti più importanti, senza esercitare poteri di iniziativa. La sua funzione si caratterizza come una giurisdizione semipiena perché incontra due limiti fondamentali: la funzione è esercitata soltanto nei casi previsti dalla legge[1] e su richiesta di parte (art. 328).



La notizia di reato

Alla notizia di reato (che può essere in prima battuta definita come l'informazione che permette alla polizia giudiziaria ed al pubblico ministero di venire a conoscienza di un illecito penale) sono dedicati i sei articoli (artt. 330-335) che costituiscono il titolo II del libro quinto del c.p.p.. In pratica, la notitia criminis rappresenta l'inizio dell'attività procedurale vera e propria, la molla che fa scattare il meccanismo processuale. In base all'art. 330 c.p.p. il p.m. e la polizia giudiziaria prendono di propria iniziativa notizie di reato e ricevono quelle presentate o trasmesse loro mediante:

a)  denuncia da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio: si tratta di un dovere che riguarda i soggetti indicati per quanto attiene ai reati perseguibili d'ufficio di cui vengano a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (artt. 361 e 362);

b) informativa della P.G.: è una forma qualificata di denuncia da parte di pubblico ufficiale poiché quest'ultimo - differentemente dal caso precedente - è un agente o un ufficiale della P.G. e non un generico pubblico ufficiale;

c)  denuncia da parte di privati: è genericamente una facoltà, attinente anche in questo caso a reati perseguibili d'ufficio; la legge determina però anche casi specifici in cui la denuncia è obbligatoria (art. 333, comma 1 - ad es., reati contro la personalità dello Stato puniti con l'ergastolo; reati relativi ad infortuni sul lavoro da parte di datori di lavoro);

d) referto: è una segnalazione obbligatoria che riguarda soggetti (segnatamente, quelli che esercitano la professione sanitaria) che per la loro particolare condizione, possono venire a conoscenza di notizie di reato perseguibili d'ufficio (art. 365 c.p.). Il referto deve pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente, al p.m. o all'ufficio di Polizia giudiziaria del luogo in cui è stata prestata assistenza (art. 334). Nel caso intervengano più soggetti obbligati, il referto deve essere steso da tutti. L'obbligo viene meno quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365, comma 2 c.p.);

e)  notizie atipiche: quali scritti anonimi e delazioni confidenziali.

una volta che la polizia giudiziaria abbia ricevuto una notizia di reato qualificata, e cioè espressamente prevista dalla legge, scatta l'obbligo per la polizia stessa di informare il pubblico ministero. L'informativa (art. 361) deve precisare gli elementi essenziali del fattoe gli altri elementi di prova e le attività compiute (art. 347, comma 1). Dal ricevimento della notizia scatta l'obbligo in capo alla polizia giudiziaria di trasmettere l'informativa, che infatti deve precisare il giorno e l'ora in cui la notizia è stata acquisita (art. 347, comma 4). Tuttavia il termine entro cui l'obbligo deve essere adempiuto non è unico, bensì varia in relazione a determinate situazioni previste dall'art. 347. come regola il codice pone l'obbligo di riferire la notizia di reato senza ritardo e per iscritto al pubblico ministero. L'inforamtiva deve essere data immediatamente anche in forma orale quando sussistono ragioni di urgenza o quando si tratta di determinati delitti gravi o di criminalità organizzata (Art. 347, comma 3). Infine il termine è di 48 ore quando la polizia giudiziaria abbia compiuto atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore dell'indagato (art. 347, comma 2 bis).

Il p.m. iscrive in un apposito registro le notizie di reato, oltre al nome della persona cui il reato è attribuito. L'iscrizione della notizia di reato nel registro assume nel nuovo processo un'importanza notevole, poiché da tale momento decorrono:

a)  i termini della durata delle indagini preliminari;

b) i 90 giorni utili al p.m. per richiedere il giudizio immediato (art. 454);

c)  i sei mesi utili al p.m. per richiedere il decreto penale di condanna ex art. 459;

d) i 15 giorni utili al p.m. per presentare al giudice del dibattimento l'imputato reo confesso ex art. 449/5;

e)  i 30 giorni utili al p.m. per richiedere l'autorizzazione a procedere ex art. 344.

Le condizioni di procedibilità

Il codice pone la regola della procedibilità d'ufficio (art. 50, comma 2); i reati sottoposti a condizione di procedibilità devono essere espressamente previsti dalla legge. Sono condizioni di procedibilità:

La querela

E' un istituto posto in deroga al principio della obbligatorietà dell'azione penale, per cui in relazione ai reati perseguibili a querela, l'azione penale è procedibile soltanto a seguito dell'esercizio del diritto di querela da parte del titolare. Il diritto di querela (art. 120 c.p.) spetta al soggetto passivo del reato, ossia il titolare del bene tutelato dalla norma incriminatrice. Non spetta, invece, al danneggiato dal reato, titolare di diritti che soltanto eventualmente possono essere lesi dal reato. Titolare del diritto di querela può essere anche una persona giuridica. Con la presentazione della querela, l'offeso richiede che l'autorità competente eserciti l'azione penale circa determinati fatti. La querela può essere orale o scritta, deve essere presentata entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto (art. 124 c.p.); nei diritti contro la libertà sessuale il termine è di mesi sei (art. 609 septies, comma 2 c.p.). Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa; se la querela è già stata proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

La rinuncia al diritto di querela può essere fatta con un atto espresso o tacitamente ed è irrevocabile (art. 124 c.p.); la rinuncia può essere effettuata dopo la commissione del reato, dalla persona offesa che non abbia ancora sporto querela. Dopo la presentazione la querela può essere rimessa dalla persona offesa (art. 152 c.p.); la rimessione non produce effetto se il querelato l'ha ricusata espressamente o tacitamente (art. 155 c.p.). nei casi dei delitti contro la libertà sessuale la querela proposta è irrevocabile (art. 609 septies, comma 3).

L'istanza di procedimento

L'istanza di procedimento è una condizione di procedibilità analoga alla querela, tanto che la sua proposizione segue le forme della querela (art. 341): consiste nella domanda con la quale il privato, persona offesa, chiede che si proceda contro i responsabili di taluni delitti commessi all'estero - che se fossero commessi nello Stato sarebbero perseguibili d'ufficio (artt. 9, comma 2 e 10, comma 1 c.p.) - da stranieri o da cittadini. L'istanza è irrevocabile e si estende di diritto a tutti gli autori del fatto reato.

La richiesta di procedimento

La richiesta di procedimento, da parte del Ministro della giustizia, è necessaria per i delitti in danno del Presidente della Repubblica (sostituisce la querela) e per taluni delitti politici o comuni commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero (artt. 7 e 11 c.p.). A seconda dei delitti, è talvolta necessaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale, anche la presenza dell'imputato nel territorio dello Stato ed in più la querela dell'offeso, se il reato è punibile a querela di parte.

A differenza dell'istanza, che promana dalla persona offesa, la richiesta di procedimento promana da una Pubblica Autorità; questa deve presentarla in forma scritta al P.M. o ad un ufficiale di P.G.

L'autorizzazione a procedere

L'autorizzazione costituisce una condizione di promuovibilità o di proseguibilità dell'azione penale a seconda che intervenga per rimuovere un ostacolo iniziale o sopravvenuto all'esercizio dell'azione punitiva.

Anche l'autorizzazione a procedere si risolve in una dichiarazione di volontà di una Pubblica Autorità diretta a consentire l'esercizio del magistero punitivo in considerazione della natura del reato (es. reati contro la personalità dello Stato o vilipendio alle assemblee legislative) o della qualità del soggetto[2].

Il difetto di condizioni di procedibilità

Le condizioni appena esaminate attengono a profili processuali. Ne consegue che il difetto della condizione si riflette sul tipo di provvedimento in relazione al momento processuale in cui esso si verifica: archiviazione per improcedibilità, sentenza di non luogo a procedere nell'udienza preliminare o sentenza di non doversi procedere in dibattimento. Non entrando nel merito, tali provvedimenti non sono di ostacolo alla riapertura del procedimento contro la stessa persona per il medesimo fatto. In attesa della condizione di procedibilità è comunque possibile portare avanti le indagini preliminari e procedere eventualmente ad incidente probatorio. In mancanza delle condizione di procedibilità la polizia giud 535b17f iziaria non ha l'obbligo di informare il pubblico ministero della notizia di reato: l'obbligo scatta soltanto quando sono compiute indagini (art. 112 disp. att.). Queste ultime, inoltre, incontrano un limite: in mancanza delle predette condizioni di procedibilità possono essere compiute soltanto le indagini necessarie ad assicurare le fonti di prova (art. 346 c.p.p.). Non possono essere disposti né l'arresto né il fermo, né altro provvedimento coercitivo.


Il segreto investigativo ed il divieto di pubblicazione

Lo svolgersi del procedimento penale provoca il sorgere di contrapposte esigenze. La prima impone di coprire con segreto gli atti iniziali del procedimento; la seconda richiede che gli stessi atti possano essere conosciuti dall'indagato e dalle altre potenziali parti private. Col termine segreto si indica il limite posto alla conoscibilità di fatto; di essi viene assicurata la conoscenza esclusiva in favore di determinati soggetti. Per gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria è previsto come regola l'obbligo di segreto (art. 329, comma 1). Il divieto di rivelazione permane fino a che l'atto è coperto dal segreto, e cioè fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329, comma 1, c.p.p.).

La conoscenza degli atti di indagine permette all'indagato di verificare la credibilità delle fonti di prova ricercate dall'accusa e l'attendibilità dei risultati ottenuti; permette inoltre di ricercare le prove a proprio favore. Alla regola della segretezza sono state poste varie deroghe in favore della difesa. Alcuni atti sono garantiti nel senso che devono essere compiuti preavvisando il difensore. In tali casi il difensore ha diritto di esaminare il verbale che deve essere depositato presso la segreteria del pubblico ministero. La previsione di garanzie difensive è giustificata dal fatto che gli atti compiuti dal pubblico ministero sono utilizzabili di regola entro la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare e, in via eccezionale, in dibattimento se l'atto non è ripetibile sin dall'origine (art. 431) o lo diventa successivamente (art. 512). Occorre sottolineare che la facoltà di assistere ad alcuni atti di indagine è concessa prevalentemente al fine di garantire il rispetto della libertà morale dell'indagato e di assicurare la regolarità formale dell'atto. Infatti, quando il difensore assiste agli atti di indagine, il suo intervento è limitato: in base all'art. 364, comma 7, può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni o riserve delle quali è fatta menzione nel verbale.

Gli atti garantiti sono quelli ai quali il difensore ha diritto di assistere previo avviso che deve essergli dato almeno ventiquattro ore prima del compimento dell'atto stesso. Si tratta dell'interrogatorio, dell'ispezione e del confronto ai quali partecipa l'indagato e dell'ispezione su persone diverse dal medesimo (art. 364). Quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo nel compimento dell'interrogatorio o del confronto possa pregiudicare la ricerca e l'assicurazione delle fonti di prova il pubblico ministero può compiere l'atto prima del termine, ma deve comunque dare tempestivamente avviso al difensore. Se l'ispezione è urgente, e cioè vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, l'avviso può essere omesso (art. 364, comma 5) in forza di una deroga al principio del contraddittorio. Nella categoria degli atti garantiti rientra pure l'accertamento tecnico preventivo disposto dal pubblico ministero (art. 360).

Vi è poi la categoria dei c.d. atti a sorpresa; in essa vi rientrano gli atti ai quali il difensore ha facoltà di assistere senza tuttavia avere diritto al preavviso. Si tratta delle perquisizioni e dei sequestri, che sono atti per loro natura non ripetibili (art. 365 c.p.p.).

Negli atti segreti rientrano tutte le altre investigazioni come ad esempio gli accertamenti tecnici ripetibili (art. 359), l'individuazione di persone o di cose (art. 361, l'assunzione di informazioni (art. 362). Questi atti sono coperti da segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329, comma 1); la documentazione degli stessi viene depositata quando il pubblico ministero, al termine delle indagini, invia all'0indagato l'avviso della conclusione delle indagini stesse (art. 415 bis) o quando non è possibile disporre l'archiviazione de plano (art. 409, comma 2).

Il vincolo del segreto copre gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria (art. 329 comma 1). Da tale disposizione si può ricavare il principio secondo cui l'oggetto del segreto è l'atto del procedimento e la documentazione dello stesso, non il fato storico oggetto di prova.

Le indagini preliminari

Le indagini preliminari possono definirisi come quelle indagini strumentali alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Le indagini preliminari, in particolare, hanno la finalità di consentire al P.M. di verificare se sussistono o meno le condizioni per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un determinato soggetto, per formulare di conseguenza l'imputazione. Ove la notizia di reato, a seguito delle investigazioni, risulti infondata, le indagini preliminari si concludono con la richiesta d'archiviazione.

Durante le indagini preliminari non esiste un processo, ma solo un procedimento. Questo si trasforma ed evolve in processo solo se, e quando, sopravviene la formulazione dell'accusa innanzi ad un giudice: soltanto allora l'indagato assume la qualifica di imputato.

Nell'ambito delle indagini preliminari le attività investigative si articolano secondo tipologie di operazioni definite dal legislatore:

attività relative all'indagato: si tratta di assunzione di sommarie informazioni dall'indagato, dichiarazioni non spontanee ma provocate o sollecitate dalla Polizia giudiziaria;

attività relative alle persone informate sui fatti: sono investigazioni sui soggetti che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini per la ricostruzione del fatto o per l'individuazione del colpevole;

perquisizioni e sequestri: le prime hanno la finalità di soddisfare le esigenze di ricercare le cose o tracce pertinenti al reato e quindi sono strumentali ad eventuali sequestri. I sequestri, invece, hanno il fine di acquisizione del corpo del reato e delle cose pertinenti a questo; in pratica rispondono ad esigenze unicamente probatorie, dovendo assicurare fonti di prova.

Nelle indagini preliminari, inoltre, sono previsti poteri coercitivi del P.M. come l'accompagnamento coattivo delle persone informate e dell'indagato, per talune finalità come l'identificazione[3], l'ispezione, l'accertamento tecnico. Il P.M., però, non può procedere all'arresto ancorché fosse eseguito in stato di flagranza, che spetta esclusivamente alla Polizia Giudiziaria; può, però, disporre, qualora ne sussistano i requisiti, il fermo dell'indiziato di delitto.

Il Giudice per le indagini preliminari

Durante le indagini preliminari il codice di rito prevede - quando necessiti per finalità garantistiche dell'indagato e per controllare l'operato del PM e della Polizia Giudiziaria - l'intervento di un soggetto terzo quale è appunto il Gip.

Al Gip il rappresentante dell'accusa dovrà richiedere i provvedimenti cautelari personali o reali, l'autorizzazione all'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti, la convalida del fermo e dell'arresto. Al Gip spetta valutare la richiesta di archiviazione e di rinvio a giudizio; inoltre, dinnanzi a lui possono essere celebrati alcuni procedimenti speciali (rito abbreviato, patteggiamento, decreto penale). Infine è competente per l'incidente probatorio.


All'interno delle indagini preliminari il codice distingue tra attività ad iniziativa della polizia giudiziaria (titolo IV) ed attività ad iniziativa del pubblico ministero (titolo V). La distinzione non ha finalità di isolare una fase autonoma attribuita alla polizia giudiziaria, in quanto tutte le indagini sono svolte sotto la direzione del pubblico ministero (art. 327); ha lo scopo più limitato di precisare la differente regolamentazione degli atti sotto vati profili, tra cui l'esercizio dei poteri coercitivi e la tutela del diritto di difesa.

All'interno dell'attività svolta d'iniziativa della polizia giudiziaria si possono tracciare ulteriori distinzioni. Vi è una attività di iniziativa in senso stretto c.d. autonoma che prende avvio nel momento in cui è pervenuta la notizia di reato e non termina neanche nel momento in cui il pubblico ministero ha impartito le sue direttive. Tale attività consiste nel raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione del colpevole (art. 348, comma 1). Vi è poi una attività di iniziativa in senso ampio c.d. successiva che la polizia giudiziaria svolge dopo aver ricevuto le direttive del pubblico ministero. Infatti la polizia compie tutte le indagini che, anche nell'ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste da elementi successivamente emersi (art. 348, comma 3). Un margine di autonomia esiste ancora nel compiere tali indagini, poiché il codice permette un'attività di iniziativa anche fuori delle direttive del pubblico ministero: è questa l'attività di indagine c.d. parallela in quanto del tutto indipendente delle direttive impartite. È prevista inoltre la attività integrativa ossia svolta in iniziativa ma sulla base dei dati emersi a seguito del compimento di ati delegati dal pubblico ministero, per assicurarne la massima efficacia, come avviene ad esempio quando un interrogatorio delegato si scoprono fonti di prova da assicurare. Residuano soltanto due limiti. Da un lato, è vietato il compimento di atti eventualmente in contrasto con le direttive del pubblico ministero; da un altro, la polizia ha l'obbligo di informare comunque il pubblico ministero. Afferma infatti l'art. 348, comma 3 che nel caso di elementi successivamente emersi la polizia assicura le nuove fonti di prova delle quali viene a conoscenza, informando prontamente il pubblico ministero.

Attività relative all'indagato ad iniziativa della polizia giudiziaria

Per acquisire notizie utili per le investigazioni, gli ufficiali della polizia giudiziaria possono assumere sommarie informazioni dall'indagato (art. 350 c.p.p.) e dal possibile testimone (art. 351 c.p.p.). Le sommarie informazioni provenienti dall'indagato possono consistere in:

assunzione e ricezione di sommarie informazioni: mentre con l'assunzione la polizia giudiziaria sollecita l'indagato a rendere dichiarazioni, con la ricezione si limita passivamente a recepire quanto l'indagato spontaneamente e di sua iniziativa dichiara. In ogni caso le dichiarazioni hanno valenza per fini informativi e cioè investigativi, nonché possono essere preordinate a costituire fonti di prova. L'assunzione ha come presupposti lo stato di libertà dell'indagato e la necessaria assistenza del difensore (art. 350, commi 1 e 3). Ciò presuppone che la polizia abbia invitato l'indagato a nominare un difensore e che questi, nominato e preavvisato tempestivamente, sia potuto intervenire, visto che la sua presenza è obbligatoria. In caso di mancata nomina del difensore o di mancata sua comparizione la polizia giudiziaria avverte il difensore d'ufficio individuato in base all'art. 97.

Le formalità di questo atto sono minori rispetto all'interrogatorio svolto dal pubblico ministero. L'art. 350, comma 1, impone di osservare l'art. 64 , mentre nessun richiamo è fatto all'art. 65. In ordine alla veste documentale, le informazioni così assunte sono trasfuse in un verbale scritto (art. 357 comma 2 sub b) c.p.p.) pienamente utilizzabile, per contestazione, in dibattimento nonché per la pronuncia di tutti i provvedimenti e decisioni pronunciabili nel corso delle indagini e dell'udienza preliminare;

assunzione di sommarie informazioni sul luogo ovvero nell'immediatezza del fatto: gli ufficiali di polizia giudiziaria, anche senza la presenza del difensore, possono assumere dall'indagato, libero o in stato di arresto o di fermo, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini: ma se il difensore non interviene ne è vietata ogni documentazione e utilizzazione processuale. Se, invece, è presente il difensore, va redatto verbale. In tal caso, le dichiarazioni rese dall'indagato, hanno valenza nella fase pre-processuale e possono essere utilizzate in dibattimento (per contestazioni) con idoneità, quindi, a divenire fonte di prova;



ricezione di dichiarazioni spontanee: essa può avvenire anche ad opera di un mero agente di polizia giudiziaria. La spontaneità delle dichiarazioni le fa configurare come mezzo, liberamente scelto, di autodifesa e di collaborazione spontanea nella ricerca della verità, sicché all'indagato è consentito renderle anche in assenza del proprio difensore di fiducia o di ufficio e anche se è in vinculis. In ordine alla forma di documentazione, per le dichiarazioni spontanee va sempre redatto verbale (art. 357 comma 1, lett. e) c.p.p.). Le spontanee dichiarazioni sono pienamente utilizzabili nella fase procedimentale (delle indagini preliminari); nella fase dibattimentale, invece, sono utilizzabili come fonti di prova solo dopo le contestazioni (art. 350 comma 7 c.p.p.);

identificazione: l'identificazione (art. 349) è l'atto con cui viene dato un nome ad un volto. Lo scopo dell'identificazione non è la scoperta del colpevole, ma eventualmente del nome dell'indagato. Possiamo dire che oggetto di identificazione possono essere tutte le persone che hanno avuto a che fare con il reato, direttamente o indirettamente. Il codice prevede in questo caso anche la possibilità di esercizio di un potere coercitivo in capo alla polizia giudiziaria. Infatti ogni volta che una persona rifiuta di farsi identificare, oppure fornisce generalità o documenti di cui si possa ritenere la falsità, è possibile un accompagnamento coattivo per identificazione. Questo consiste nel portare una persona negli uffici di polizia ed ivi trattenerla per il tempo strettamente necessario per l'identificazione e comunque non oltre dodici ore (art. 349, comma 4);

perquisizione: la perquisizione è uno degli atti principali dell'attività di indagine diretta (art. 352): essa consiste nella ricerca coattiva di una cosa o di una traccia pertinente al reato, contro o indipendentemente della volontà di chi la detiene. La perquisizione può essere eseguita nei seguenti casi alternativi: nella flagranza di reato; in caso di evasione; se si deve procedere a fermo di una persona indagata, ovvero all'esecuzione di una ordinanza che dispone la custodia cautelare, ovvero che dispone la carcerazione per uno dei delitti peri i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Occorre altresì il fondato motivo di ritenere che nel luogo o sulla persona vi siano le cose ricercate;

accertamenti urgenti: si tratta dell'atto con cui la polizia giudiziaria o il pubblico ministero prendono conoscenza diretta del luogo del reato per comprendere la dinamica del fatto, per raccogliere gli elementi di prova presenti, per cercare spunti per la successiva attività di indagine. Poiché la polizia giudiziaria è l'organo che prende notizia dei reati essa è anche l'organo che per primo giunge sulla scena del crimine e pertanto chiamata, a seconda dei casi, ad una delle seguenti attività. L'attività di conservazione, che consiste nel curare che le cose o tracce pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi non sia mutato prima dell'intervento del pubblico. L'accertamento urgente, che consiste nella attività di osservazione sullo stato dei luoghi, sulle cose o sulle persone, nonché nel rilevamento delle tracce o degli effetti materiali del fatto reato. L'accertamento urgente è una ipotesi speciale ed indica l'accertamento compiuto di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria in presenza dei seguenti presupposti: quando non sia possibile attendere l'intervento del pubblico ministero e ci sia il timore che nel frattempo lo stato dei luoghi cambi o le tracce vadano perdute. Gli accertamenti urgenti, a causa del loro valore probatorio pieno ed incondizionato nel procedimento penale, sono atti a sorpresa ai quali può assistere il difensore: da un lato, infatti, sta l'interesse della persona sottoposta alle indagini a farsi affiancare da un avvocato che possa attuare la difesa tecnica fin dall'inizio del procedimento: da un lato, sta l'interesse della Giustizia a non perdere elementi di prova utili ai fini delle indagini. Sono tipologie degli accertamenti urgenti: a. sequestri, si tratta della attività di assicurazione delle fonri di prova; b. ispezioni di luoghi o cose, che consiste nella attività di osservazione da parete della polizia giudiziaria delle tracce e degli altri effetti materiali del reato; c. il codice prevede espressamente che in caso di urgenza gli ufficiali di polizia giudiziaria procedano anche agli accertamenti e rilievi sulle persone, purché tali atti non costituiscano ispezione personali (at. 354, comma 3).

Le indagini preliminari del PM

II P.M. come organo inquirente, dirige e svolge le indagini finalizzate all'accertamento del fatto e alla individuazione del colpevole, in ciò doverosamente collaborato dalla P.G., seppur nella diversità delle proprie attribuzioni.

In quanto parte imparziale le indagini del P.M. devono essere finalizzate anche all'acquisizione di elementi probatori favorevoli all'indagato (art. 358).

Una volta che sia pervenuta una notizia di reato, la polizia giudiziaria ha l'obbligo di informare il pubblico ministero senza ritardo, a meno che non abbia compiuto atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore o il reato commesso sia particolarmente grave (art. 347). L'obbligo è adempiuto con la trasmissione dell'informativa contente gli elementi essenziali del fatto, gli elementi raccolti, le fonti di prova, le attività compiute, il nominativo dell'autore del reato, il nominativo della persona offesa e dei possibili autori del reato. L'arrivo dell'informativa fa sorgere a carico del pubblico ministero l'obbligo di iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro (art. 335). Al pubblico ministero spetta il potere di indicare alla segreteria in quale registro debba essere iscritta la notizia di reato e se, eventualmente, debba essere annottato a fianco il nome di un indagato. Il pubblico ministero nel momento in cui ordina che sia iscritta la singola notizia di reato, può non essere in grado di individuare la persona alla quale debba essere addebitato il medesimo. Soltanto quando ritiene di formulare un addebito nei confronti di una persona, il pubblico ministero ordina alla segreteria di iscrivere il nominativo dell'indagato nel registro, accanto alla notizia di reato già iscritta (il registro in tal caso viene chiamato modello 21). Successivamente l'iscrizione può essere aggiornata se muta la qualificazione giuridica del fatto, sia se ne risultino modificate le circostanze. Dalla data in cui è iscritto nel registro il nome della persona alla quale il reato è attribuito, decorre il termine (di regola sei mesi) entro cui il pubblico ministero deve decidere se esercitare l'azione penale, chiedere l'archiviazione o chiedere la proroga delle indagini.

Per completezza si ricorda che la legge 533 del 1989 ha previsto un secondo registro, denominato registro degli atti non costituenti notizia di reato (detto modello 45); in esso devono essere iscritti tutti quegli esposti dai quali non sia possibile ipotizzare in alcun modo un fatto reato. Infine, l'art. 108 disp. att. Prevede il registro delle notizie anonime. Di queste non può essere fatti alcun uso nel procedimento penale, almeno di regola (art. 333, comma 3); in via eccezionale, l'art. 240 permette che siano utilizzate se costituiscono corpo del reato o provengono comunque dall'imputato. Una volta che il nome dell'indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le indagini continuano a svolgersi di regola di segreto (art. 329). Tuttavia, soltanto quando il pubblico ministero sta per compiere un atto garantito, l'indagato ha una notizia ufficiale che consiste nella informazione di garanzia che lo invita a nominare un difensore.

L'informazione di garanzia comunica all'indagato alcuni degli elementi che sono noti agli inquirenti: la data ed il luogo del fatto di rato e le norme di legge che si assumono violate (art. 369, il numero del procedimento ed il nome del magistrato del pubblico ministero.

La legge n. 332 del 1995 ha modificato i tempi di invio della informazione di garanzia. Essa ha disposto che il pubblico ministero debba spedire l'informazione solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere. In tal modo la legge ha voluto ammonire il pubblico ministero a non inviare l'informazione quando non deve essere compiuto alcun atto garantito.


Concludendo è opportuno analizzare brevemente la disciplina della segretezza delle iscrizioni in relazione ai termini delle indagini preliminari ed alla loro proroga. Si può affermare:

se si procede per delitti di criminalità mafiosa (art. 51, comma 3 bis) le iscrizioni restano segrete fino a due anni (art. 335, comma 3, in relazione all'art. 405, comma 5 bis): infatti pere tali reati le iscrizioni non sono conoscibili a richiesta, la proroga viene data in segreto e due anni è il termine massimo di durata delle indagini;

se si procede per gravi non mafiosi (art. 407, comma 2, lett. 1) le iscrizioni restano segrete fino ad un anno (art. 335, comma 3, in relazione all'art. 406, comma 3); infatti per tali reati, anche se le iscrizioni non sono conoscibili, la durata iniziale delle indagini è eccezionalmente di un anno (anziché sei mesi), ma l'eventuale richiesta di proroga deve essere comunicata all'indagato;

infine, si procede per altri reati, il pubblico ministero può disporre la segretazione fino ad un massimo di tre mesi quando sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine (art. 335, comma 3 bis); e cioè quando vi è pericolo di inquinamento delle prove.


Il pubblico ministero può compiere ati di indagine personalmente o può delegarli alla polizia giudiziaria (art. 370). La delega può riguardare sia gli atti atipici, sia gli atti tipici, purché questi ultimi siano specificamente delegati. Lecita appare la direttiva, ossia l'indirizzo generale da dare alle indagini, all'interno del quale la polizia giudiziaria opera con gli atti di propria iniziativa. La delega è di regola consentita; i divieti sono previsti in modo implicito o sono ricavabili comunque dalla natura dell'atto. È previsto in modo implicito il divieto di delegare l'interrogatorio dell'indagato arrestato ed i confronti con il medesimo (art. 370, comma 1). È ricavabile dalla natura dell'atto il divieto di delegare l'accertamento tecnico non ripetibile (art. 360).

In genere si può affermare che sono atti garantiti, ai quali cioè ha diritto di assistere previo avviso, che deve essergli recapitato almeno ventiquattro ore prima del compimento (art.364). si tratta dell'interrogatorio, dell'ispezione e del confronto ai quali partecipi l'indagato e dell'ispezione alla quale partecipi l'indagato. Quando vi è motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può compiere l'atto prima del termine di ventiquattro ore, ma deve comunque dare avviso al difensore tempestivamente (art. 364, comma 5).

Vi sono poi gli atti a sorpresa per i quali non è previsto l'avviso al difensore, anche se questi ha il diritto di assistere. Si tratta delle perquisizioni e dei sequestri ai quali sia presente l'indagato (art. 365).

Di tutti gli atti sopra menzionati è previsto il deposito del verbale. Il deposito avviene presso la segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'attp con facoltà per il difensore di esaminare il verbale ed estrarne copia nei cinque giorni successivi (art. 366). Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è notificato immediatamente l'avviso di deposito ed il termine decorre dal ricevimento della notifica.

I più rilevanti atti che il P.M. può compiere per acquisire fonti di prova in ordine al fatto-reato per cui si procede, sono i seguenti:

a)  Consulenze tecniche (art. 359), attraverso le quali si procede ad accertamenti, rilievi ed operazioni tecniche che devono essere svolte necessariamente da persone che hanno una specifica qualificazione tecnica e riferiscano il loro parere al P.M.: si pensi ad es. all'autopsia su un cadavere per determinare le cause di un decesso; l'analisi tossicologica di una sostanza per stabilime la natura stupefacente o meno; la ricostruzione balistica di una sparatoria. Se tale attività è ripetibile in un eventuale dibattimento (attraverso l'espletamento di una perizia), la consulenza tecnica non è un atto «garantito» in quanto è espletata senza avviso e partecipazione dei difensori delle altre parti. In caso contrario si applica la disciplina dell'art. 360.

b) Accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360), che sono svolti quando gli accertamenti sub a) non potranno essere ripetuti in un futuro eventuale dibattimento, in quanto riguardanti persone, cose o luoghi soggetti a modificazione: ad es. analisi su un tessuto organico non più utilizzabile. In tal caso, poiché l'accerta-mento è destinato ad essere utilizzato probatoriamente in dibattimento (v. art. 431, lett. c), il P.M. deve dare avviso all'indagato, difensore e persona offesa dell'espletamento dell'atto e della possibilità di nominare propri consulenti.

c)  Individuazione di persona (art. 361), che si ha quando il P.M. chiama una persona a riconoscere un'altra persona, una cosa od un suono ecc.: ad es. la vittima di una rapina chiamata a riconoscere se, tra una pluralità di sospettati portati al suo cospetto, vi sia l'autore dell'atto delittuoso. Poiché l'atto è ripetibile in dibattimento (ove, come mezzo di prova, è denominato ricognizione di persona o cosa), si tratta di un atto non garantito, il cui espletamento nella prassi è spesso delegato alla PG. (art. 370).

d) Assunzione di informazioni (art. 362) da persone che possono riferire fatti utili alle indagini e che in dibattimento assumeranno la veste di testimoni. Poiché è un atto ripetibile in dibattimento, non è prevista la presenza di difensori alla sua assunzione. Anche questa è un'attività spesso nella prassi delegata alla P.G.. Al possibile testimone sono estese le norme processuali garantiste che permettono al dichiarante di avvalersi del privilegio contro l'autoincriminazione (art. 198, comma 2): egli può rifiutarsi di rispondere su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. Inoltre valgono a suo favore le medesime situazioni di incompatibilità previste per il testimone (art. 197). Al tempo stesso, davanti al pubblico ministero il possibile testimone ha i medesimi obblighi del testimone (art. 198, comma 1): deve presentarsi ed attenersi alle prescrizioni date; deve rispondere secondo verità. Per garantire la sottrazione del possibile testimone a condizionamenti psichici pesanti il codice prevede che il possibile testimone non può essere arrestato in flagranza per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle (art. 381, comma 4 bis). Il codice prevede, in tali casi, la sospensione del procedimento penale per false informazioni rese dal possibile testimone al pubblico ministero (art. 371 bis, comma 2 c.p.). La sospensione opera fino a che il procedimento non si è concluso con una sentenza di primo grado o con un'archiviazione o, infine, con una sentenza di non luogo a procedere. Ls sospensione comporta, tra l'altro, che il pubblico ministero non possa compiere né indagini né chiedere che al giudice di disporre misure cautelari contro il possibile testimone, che sia diventato indagato. Viceversa la sospensione non opera nel caso di rifiuto di informazioni.

Di fronte al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria il possibile testimone può rifiutarsi di rispondere negli stessi casi nei quali tale facoltà spetta al testimone in dibattimento (art. 362); e cioè quando gli siano rivolte domande autoincriminanti (art. 198, comma 2) o quando sia in grado di avvalersi del segreto professionale, d'ufficio o di Stato (artt. 200 - 203); se è prossimo congiunto dell'indagato, ha diritto ad essere avvisato che ha la facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni (art. 199). Il possibile testimone gode di una ulteriore garanzia. Se dalle dichiarazioni rese emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità inquirente ne interrompe l'esame e lo avvisa che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei confronti; inoltre lo invita a nominare un difensore (art. 63, comma 1). Le dichiarazioni rese in precedenza dal possibile testimone non possono essere utilizzate contro di lui; se mai possono essere utilizzate contro l'indagato.

e)  Interrogatorio dell'indagato (art. 375, c. 3), attraverso il quale questi viene messo in grado di difendersi in ordine ad uno specifico fatto attribuitogli e contestatogli preventivamente in un invito a presentarsi (per il cui contenuto si rinvia all'art. 375). Trattasi di atto partecipato, che deve svolgersi previo avviso al difensore, ma senza la sua necessaria presenza. L'avviso a presentarsi deve contenere le generalità dell'indagato, il giorno, l'ora ed il luogo della presentazione e l'autorità davanti alla quale deve presentarsi, l'indicazione che si darà luogo all'interrogatorio, l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato in caso di mancata presentazione di questi senza che sia stato addotto un legittimo impedimento (art. 132), la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. L'invito deve essere notificato all'imputato, di regola, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'interrogatorio. Il difensore deve essere avvisato dell'atto almeno ventiquattro ore prima del suo compimento (art. 364). Egli ha la facoltà di essere presente; l'atto è, cioè, valido anche se, pur regolarmente avvisato, il difensore non sia comparso. L'interrogatorio dell'imputato sottoposto a fermo, arresto o custodia cautelare può essere condotto soltanto dal pubblico ministero; viceversa l'interrogatorio dell'imputato libero può anche essere delegato ad un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 370, comma 1). Le regole generali dell'interrogatorio sono precisate nell'art. 64. da tale rinvio si ricava che si potranno ottenere dichiarazioni soltanto se e nei limiti in cui l'indagato decida liberamente di renderle. Il secondo comma dell'art. 64 fa divieto di utilizzare, anche se vi fosse il consenso dell'indagato, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacitò di ricordare e di valutare i datti. In base al terzo comma dell'art. 64 l'indagato, prima che abbia inizio l'interrogatorio, deve essere avvertito che ha la facoltà di non rispondere alle domande sul merito, e cioè sui fatti che gli sono stati addebitati; viceversa, egli ha l'obbligo di rispondere secondo verità sulla sua identità personale (art. 66, comma 1, c.p.p.; artt. 495 e 651 c.p.). le regole dell'interrogatorio nel merito sono contenute nell'art. 65: il pubblico ministero, prima di rivolgere domande all'indagato, deve rendergli noto in forma chiara e precisa il fatto che gli è attribuito; quindi deve indicargli gli elementi di prova esistenti e le fonti di prova, salvo che ciò comporti un pregiudizio per le indagini. Pertanto se vi è pericolo di inquinamento delle prove, il pubblico ministero non rende note le fonti. Soltanto a questo punto il pubblico ministero invita l'indagato a rispondere alle domande. Tre sono le possibilità che si presentano a tale soggetto. Prima di tutto l'indagato può rifiutarsi di rispondere a qualsiasi domanda o soltanto alcune tra esse. Di ciò il pubblico ministero dà atto nel verbale. In secondo luogo l'indagato può rispondere. L'indagato non ha l'obbligo di dire la verità; tuttavia è più conveniente tacere piuttosto che fare dichiarazioni false, perché se poi viene accertata la falsità delle dichiarazione l'imputato rischia di non essere più credibile. Infine, l'indagato può rispondere dicendo il falso. Tuttavia è coperto dalla causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. soltanto in relazione a determinati fatti di reato (è punibile per la simulazione di reato, per la calunnia).

f)   Interrogatorio di persona imputata in procedimento connesso o collegato (art. 363), effettuato quando il P.M. da tali persone vuole assumere informazioni relative alle indagini in corso. L'art. 363 impone di osservare le forme previste dall'art. 210, commi 2, 3, e 4; nulla si dispone per le altre norme dettate dall'art. 210. L'imputato di un procedimento collegato o connesso riceve il medesimo avvertiment oche viene dato al testimone ai sensi dell'art. 377, comma 1, lett. c: in caso di mancata comparizione senza legittimo impedimento, la pubblica accusa può ordinare l'accompagnamento coattivo.

in base all'art. 210, comma 3, l'atto si svolge previo avviso ed alla presenza del difensore. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 210, comma 4 l'imputato ha facoltà di non rispondere alle domande salvo che sulla propria identità personale (art. 210, richiamato dall'art. 363).

In mancanza del richiamo espresso alle altre disposizioni che valgono per il dibattimento (art. 192 e 210, comma 5), la giurisprudenza prevalente ritiene che non si debbano applicare dette norme nella fase delle indagini.

g) Confronti (art. 364), quando necessita sentire in contraddittorio tra loro persone informate dei fatti e/o indagati su dichiarazioni divergenti. Se al confronto presenzia un indagato, necessita l'avviso di svolgimento dell'atto al suo difensore e la sua presenza.

h) Altri atti di indagine del P.M. sono le ispezioni (art. 244), le perquisizioni (art. 247), i sequestri (art. 252 e ss.), nonché le intercettazioni telefoniche, ambientali e di flussi informatici (art. 266 e ss.) di cui parleremo in dettaglio fra breve a proposito dei mezzi di ricerca della prova.



II P.M., per realizzare i suoi obbiettivi investigativi, è titolare di poteri coercitivi: ha il potere di disporre l'accompagnamento coattivo delle «persone informate» e dello stesso indagato per effettuare atti quali l'individuazione, l'ispezione, l'accertamento tecnico (artt. 375 e 377); invece, ai fini dell'interrogatorio o del confronto, per l'accompagnamento dell'indagato occorre l'autorizzazione del giudice (art. 376).

Per quanto attiene alla forma di documentazione, si è prevista la redazione di verbali per gli atti suscettibili di utilizzazione dibattimentale, mentre il concetto di informalità, con mere annotazioni o verbali riassuntivi, è stato affermato per i resi-dui atti e comunque per quelli a contenuto semplice o di limitata rilevanza (art. 373).

Per fini di garanzia è previsto il deposito nella segreteria del P.M. degli atti cui il difensore ha diritto di assistere (art. 366), in modo tale da consentire il controllo della legalità dell'attività inquirente e di conoscenza degli elementi di accusa, per una difesa sia sul piano formale, che sostanziale nel merito dei fatti.

Siffatte esigenze difensive sono configurabili anche in riferimento ad atti che ab initio non appaiono destinati a rifluire nel sistema probatorio dibattimentale.

Quanto alla valenza degli atti di indagine, come già esposto, essi sono pienamente utilizzabili nella fase del procedimento, ai fini ad es. dell'adozione delle misure cautelari personali (coercitive o interdittive) e reali (sequestro conservativo o preventivo), che, richieste dal P.M., sono decise dal G.I.P. in base alle risultanze delle indagini stesse. Inoltre hanno valenza presso il G.I.P. tali risultanze ai fini delle sue determinazioni in ordine alle richieste di intercettazioni. Uguale valenza endo-processuale tali indagini preliminari hanno ai fini delle decisioni del G.I.P. sulle richieste del P.M. in tema di giudizio immediato, procedimento per decreto e di archiviazione.

Innanzi al giudice dell'udienza preliminare (e quindi in sede più propriamente processuale), gli atti delle indagini preliminari possono essere utilizzati per disporre il rinvio a giudizio, applicare la pena su richiesta delle parti o celebrare il giudizio abbreviato.

Invece, molto più ristretta come si vedrà è la utilizzabilità in fase dibattimentale, ove per il principio dell'oralità, la prova deve formarsi innanzi al giudice nella dialettica tra le parti: possono essere letti in dibattimento in ipotesi di sopravvenuta impossibilità di ripetizione, per il verificarsi di fatti o circostanze che ne impediscano la rinnovazione (art. 512). A sua volta, l'effettuazione della lettura ne comporta l'inserimento nel fascicolo dibattimentale (art. 515).

Peraltro la differenziazione tra gli atti di indagine del P.M. (fonti di prova) e quelli raccolti innanzi al giudice dibattimentale (prove), trova riscontro anche dal punto di vista lessicale: innanzi al P.M. si parla di «interrogatorio» dell'imputato, in dibattimento di «esame» dell'imputato; il P.M. raccoglie «sommarie informazioni», il giudice dibattimentale «testimonianze»; il P.M. svolge «individuazioni» di persona odi cose, il giudice «ricognizioni»; il P.M. affida incarichi di «accertamenti tecnici», il giudice di «perizia».

Il controllo sulla legittimazione del pubblico ministero

La legge n. 479 del 1999 ha introdotto un procedimento che consente all'ufficio superiore di accertare se il pubblico ministero, che svolge le indagini, sia legittimato, e cioè sia quello che è collocato presso il giudice competente. Il controllo è di natura non giurisdizionale ed opera su richiesta di parte. È stata attribuita all'indagato, all'offeso ed ai rispettivi difensori, la facoltà di chiedere al pubblico ministero procedente di trasmettere gli atti al suo omologo presso il giudice ritenuto competente. Per poter essere legittimato a presentare la richiesta, è necessario che il soggetto privato abbia avuto conoscenza ufficiale dell'esistenza del procedimento mediante gli istituti dell'informazione dei garanzia o della comunicazione della iscrizione sul registro delle notizie di reato (art. 54 quater, comma 1). Il richiedente ha l'onere di indicare, a pena di inammissibilità il giudice competente. Il che costituisce, con tuta evidenza, una autentica probativo diabolica, se si considera che tali soggetti non hanno una conoscenzacompleta degli atti delle indagini preliminari, che restano di regola segreti (art. 329). Qualora il pubblico ministero procedente rigetti la richiesta (oppure non decida entro il termine di dieci giorni), l'originario richiedente può riproporre la richiesta nei successivi dieci giorni (art. 54 quater, comma 3). La richiesta deve essere presentata al procuratore generale presso la corte s'appello o, qualora il giudice competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la corte di cassazione, ai quali spetta determinare l'ufficio del pubblico ministero legittimato ad indagare. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni ed ottenuta la copia degli atti, decide entro venti giorni con decreto motivato, dandone comunicazione ai soggetti ed agli uffici interessati. Viene infine confermato il principio di conservazione degli atti compiuti, prima della designazione, dal pubblico ministero presso il giudice non competente.

Le investigazioni difensive

Allo scopo di dare attuazione ad uno dei principi cardine del giusto processo, come la parità tra accusa e difesa nella vicenda processuale, il legislatore ha contrapposto ai tradizionali strumenti investigativi a disposizione del magistrato inquirente, finalizzati all'accertamento della responsabilità penale, la facoltà del difensore di svolgere indagini nell'interesse del proprio assistito. Tale obiettivo è stato realizzato mediante l'introduzione, nel Libro quinto del c.p.p. (dedicato alle indagini preliminari ed all'udienza preliminare) di un nuovo Titolo, il sesto-bis, recante una puntuale disciplina delle investigazioni difensive, cui si accompagnano diverse conseguenti modifiche ad altre norme del c.p.p.. In sintesi, fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite dalla nuova normativa delle investigazioni difensive (art. 327bis c.p.p.). In questa attività, il difensore può avvalersi di investigatori privati e periti, i quali, salvo le incompatibilità di legge, possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa (specifiche procedure sono previste nel caso in cui le informazioni debbano essere assunte da un indagato nello stesso procedimento, in procedimento connesso ovvero da persona detenuta). Peraltro, alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date, come anche il P.M. non potrà assumere informazioni sulle domande rivolte e sulle risposte date al difensore, dalle persone da quest'ultimo già sentite. L'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero dalla persona non sottoposta ad indagini è interrotta, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico, nel qual caso le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. A norma dell'art. 391 bis, quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione (facoltà riconosciutagli dalla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo), il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Il difensore, in alternativa all'audizione, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui sopra, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392. Nell'esercizio dell'attività investigativa, è, altresì, consentito l'accesso ai luoghi per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, nonché la richiesta di documenti in possesso della pubblica amministrazione e l'estrazione di copie a proprie spese. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito. Ove nel corso delle indagini preliminari il difensore abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui sopra direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita. Tale documentazione, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo del pubblico ministero.

L'arresto in flagranza e il fermo

Il codice accoglie il principio generale secondo cui soltanto il giudice è competente ad applicare una misura cautelare limitativa della libertà personale con un provvedimento avente effetti permanenti nel tempo (art. 279), anche se tali misure hanno comunque un termine massimo di durata (art. 303). La polizia giudiziari ha il potere di disporre misure coercitive temporanee denominate arresto e fermo, che limitano la libertà personale dell'indagato in situazioni di urgenza, fino a quando non interviene la convalida del giudice. Se non è disposta entro il termine perentorio indicato dall'art. 391, comma 7, tali misure cessano di avere efficacia.

L'arresto in flagranza

L'arresto in flagranza è un provvedimento che di regola è disposto dalla polizia giudiziaria ed eccezionalmente dai privati (artt. 380, 381, 383).

L'arresto in flagranza fa riferimento all'atto regolato dagli artt. 385-391 c.p.p., con il quale una persona viene privata della libertà personale, poiché colta nell'atto di commettere un reato, o sorpresa con cose e tracce con le quali appaia avere commesso poco prima un reato.

La situazione di flagranza è descritta dall'art. 382. E' in stato di flagranza colui che viene colto nell'atto di commettere il reato. E' in situazione denominata tradizionalmente quasi flagranza il soggetto che, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalla quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima.

L'arresto si ripartisce in obbligatorio e facoltativo a seconda che la sua effettuazione sia un atto dovuto o un atto discrezionale. Per la previsione obbligatoria deve trattarsi di delitti non colposi riconducibili ad una indicazione generale (la cui pena prevista sia nel minimo non inferiore a 5 anni e nel massimo non inferiore a 20 oppure l'ergastolo) o analitica (casi cioè espressamente indicati dal codice nell'art. 380, comma 2 - ad es. associazione mafiosa). Quando l'arresto è obbligatorio per la polizia, la misura stessa può essere presa dal privato se il delitto è procedibile d'ufficio (art. 383, comma 1).

Per la previsione facoltativa deve ugualmente trattarsi di delitti ma in questo caso anche colposi. Con il termine facoltativo il codice intende l'arresto che è rimesso alla discrezionalità dell'ufficiale od agente di polizia valutare se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto (art. 381, comma 4). Se trattasi di delitto doloso è previsto l'arresto facoltativo se la pena prevista per il reato è superiore nel massimo edittale a 3 anni; se trattasi di delitto colposo la pena prevista deve essere superiore nel massimo a 5 anni. Anche per l'arresto facoltativo, oltre ad una indicazione generale è prevista una elencazione analitica (art. 381, comma 2 - ad es. furto).

L'arresto obbligatorio o facoltativo non è masi consentito quando tenuto conto delle circostanze del fatto appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità (art. 385). Qualora si tratti di reato perseguibile a querela, l'arresto può essere eseguito se la querela viene proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia presente nel luogo; se successivamente la persona offesa dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà, anche se quest'ultimo ricusa la remissione (artt. 380, comma 3 e 381, comma 3).

Infine è da notare che il comma 4-bis dell'art. 381, introdotto dalla L. 332/95, vieta l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico al fine di evitare pericolose coazioni psicologiche che la minaccia dell'arresto potrebbe comportare.

Il fermo

Il fermo attribuisce alla polizia giudiziaria o al p.m. un potere di cattura di carattere discrezionale, non sottoposto, come l'arresto, al requisito della flagranza di reato. In pratica, il fermo consiste in una privazione della libertà dopo la quale trovano applicazione le medesime norme previste per l'arresto (artt. 385-391 c.p.p.): la diversità fra i due istituti si coglie però nell'ambito dei presupposti, delle finalità e della titolarità del potere. Per quanto concerne i presupposti si può osservare che il fermo richiede, ai sensi dell'art. 384, gravi indizi di reità unitamente a elementi specifici dai quali possa desumersi il pericolo di fuga; non è richiesta la flagranza. Infine, il fermo deve essere consentito in ordine al titolo del delitto (o per l'entità della pena o per espressa previsione - ad es. delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi: art. 384 c.p.p.); deve trattarsi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni. Di chiara evidenza risultano le finalità che possono riassumersi nell'intento di evitare che l'indagato possa fuggire, soprattutto nei casi in cui, difettando la flagranza, non si può legittimamente procedere all'arresto.

Infine, si deve rilevare che la titolarità del potere di procedere al fermo appartiene tanto alla polizia giudiziaria che al p.m.; polizia giudiziaria, in particolare ed in via sussidiaria, può procedere a fermo prima dell'assunzione della direzione delle indagini da parte del p.m. (art. 384, comma 2, in relazione all'art. 384, comma 1), ovvero qualora sia successivamente individuato l'indiziato (art. 384, comma 3) o in caso di sopravvenuti specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero (art. 384, comma 3). Il fermo non è consentito quando il fatto commesso è non punibile o coperto da una causa di giustificazione (art. 385 c.p.p.). I doveri della polizia giudiziaria e i casi di immediata liberazione del fermato sono disciplinati dagli artt. 386 e 389.

In base alle norme che in precedenza sono state esposte, il pubblico ministero non è titolare del potere di arresto in flagranza. Tuttavia, può disporre il fermo anche nelle ipotesi nelle quali vi sia flagranza (art. 384, comma 1), purché il delitto rientri nei limiti edittali del fermo e siano presenti le condizioni che legittimano quest'ultimo provvedimento.

Adempimenti e verifiche comuni

Premesso che le misure in esame non sono consentite quando il fatto commesso appaia non punibile o coperto da una causa di giustificazione, i doveri della P.G. hanno i seguenti contenuti, secondo una scansione logico-cronologica:

a)  immediata notizia al P.M. competente del luogo ove la misura è stata eseguita;

b) avvertimento al soggetto in vinculis della facoltà di nominare un difensore;

c)  se necessario richiesta al P.M. di nominare un difensore di ufficio;

d) immediata informativa al difensore appena designato dello stato di restrizione;

e)  messa a disposizione del P.M. entro 24 ore del soggetto fermato o arrestato;

f)   invio al P.M. nello stesso termine del verbale di arresto;

g) avviso dell'arresto o del fermo ai familiari, con il consenso dell'interessato.

L'art. 389 prevede l'immediata liberazione del soggetto se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3. La liberazione è altresì disposta prima dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

Dopo aver effettuato tutte le formalità sopra indicate, si apre una seconda fase del procedimento di convalida che ha la funzione di mettere in grado la pubblica accusa si di formulare la richiesta di convalida, sia di chiedere nella successiva udienza una delle misure cautelari personali. A tal fine il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato dando aprevio avviso al difensore, che ha la facoltà di essere presente all'atto (art. 388, comma 1). All'inizio dell'interrogatorio l'inquirente, dopo aver dato avviso della facoltà di non rispondere, informa l'arrestato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a sua carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti (art. 388, comma 2 che rinvia all'art. 64). Il p.m. può liberare l'arrestato o il fermato se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi consentiti dalla legge ovvero se la misura è divenuta inefficace perché sono decorsi i termini per porre l'arrestato a disposizione del pubblico ministero o per chiedere la convalida al giudice (art. 389).

La convalida del fermo o dell'arresto

Entro 48 ore il p.m. deve richiedere al giudice per le indagini preliminari della stessa sede la convalida; nelle successive 48 ore il G.i.p. deve celebrare in Camera di consiglio l'udienza di convalida e decidere, a pena di cessazione di efficacia del fermo o dell'arresto (art. 390 c.p.p.). L'eventuale ordinanza di convalida del G.i.p. ha riguardo unicamente al controllo giurisdizionale sull'atto privativo di libertà operato dalla polizia giudiziaria e dal p.m., ma non è sufficiente da sola a consentire l'ulteriore continuazione dello stato di fermo: infatti, il G.i.p., se non emette anche una contestuale ordinanza per l'applicazione di una misura coercitiva deve, comunque, ordinare la immediata liberazione del fermato o dell'arrestato; in pratica, la restrizione della libertà prosegue solo se la contestuale richiesta di misura coercitiva è accolta dal G.i.p.. Avverso il provvedimento di convalida può essere proposto unicamente ricorso per Cassazione ex art. 391, commi 1 e 4; mentre contro l'eventuale misura cautelare adottata può essere esperito l'ordinario mezzo di impugnazione del riesame previsto ex art. 309 c.p.p..



L'incidente probatorio

Al fine di scongiurare il pericolo che nel corso delle indagini preliminari vadano disperse prove non rinviabili al dibattimento è possibile ricorrere all'incidente probatorio. Trattasi di una udienza simile a quella dibattimentale, ma che si svolge in camera di consiglio e nella quale, davanti al giudice pere le indagini preliminari, si assumono le prove richieste dal pubblico ministero o dall'indagato. E 'questo lo strumento processuale che consente di anticipare l'acquisizione probatoria ad un momento precedente alla fase dibattimentale, ma con le stesse garanzie previste per quella fase.

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio nei seguenti casi tassativamente previsti dall'art. 392:

a)  all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b)  all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro odi altra utilità affinchè non deponga o deponga il falso;

c)  all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

d)  all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;

e)  al confronto (art. 211) tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

f)    a una perizia (art.280) o a un esperimento giudiziale (art. 218), se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g)  a una ricognizione (art. 213), quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.



Nei procedimenti per i reati di violenza sessuale, prostituzione o pornografia minorile, il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle precedenti ipotesi.

Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere che si proceda con incidente probatorio per espletare una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

L'incidente probatorio si svolge in quattro momenti principali, che sono: a. il contraddittorio sull'ammissibilità dell'incidente; b. la decisione sulla fondatezza della richiesta; c. lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio; d. l'eventuale integrazione del contraddittorio.

Possono fare richiesta di incidente probatorio il pubblico ministero, l'indagato ed il suo difensore (art. 392, comma 1). La persona offesa non può rivolgersi direttamente al giudice, ma può soltanto fare richiesta ala pubblico ministero che ha l'obbligo di pronunciare decreto motivato se non l'accoglie (art. 394). I soggetti che chiedono l'incidente probatorio hanno l'onere alquanto pesante di precisare nella richiesta: la prova da assumete, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza; le persone nei confronti delle quali si procede peri fatti oggetto della prova; i motivi per cui la prova non è rinviabile al dibattimento. Il pubblico ministero deve fornire ulteriori indicazioni sulla persona offesa e sui difensori delle persone interessate (art. 393, commi 1 e 2).

La richiesta è presentata alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari ed è notificata alla controparte e, cioè, secondo i casi, al pubblico ministero ovvero all'indagato ed al suo difensore (art. 395). Costoro possono presentare al giudice deduzioni scritte sull'ammissibilità e fondatezza della richiesta e sull'estensione oggettiva e soggettiva dell'incidente. Il pubblico ministero ha il potere di chiedere il differimento dell'incidente quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare (art. 397). La decisione sulla richiesta è presa dal giudice senza contraddittorio ed è comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone interessate. Il codice dispone che il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova (art. 397).

L'incidente probatorio è un atto poco garantito dal punto di vista della difesa dell'indagato. Infatti il difensore conosce soltanto i pochi atti che siano stati depositati ai sensi dell'art. 366 presso la segreteria del p.m.. Quest'ultimo è l'unico a conoscere integralmente tutti gli atti di indagine. A seguito della legge n. 267 del 1997 che ha modificato l'art. 398, comma 3, è obbligatorio depositare prima dell'udienza i verbali delle dichiarazioni che la persona da esaminare abbia rilasciato in precedenza alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero. A tale fine il giudice fa notificare all'indagato, all'offeso e ai difensori l'avviso del giorno in cui avverrà l'incidente probatorio con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza costoro potranno prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare.

La legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale ha esteso ulteriormente il diritto al contraddittorio, anche se limitatamente all'incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza di un minore di anni sedici nei procedimenti per violenza sessuale. Infatti nel nuovo comma 2 bis dell'art. 393 si dispone che con la richiesta di incidente probatorio il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.

Lo svolgimento dell'udienza

Solo dopo una delibazione positiva sulla richiesta, il giudice procede all'assunzione della prova, con le garanzie del contraddittorio, peraltro limitato alla sola presenza dei soggetti interessati alla prova. Ne consegue che le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili per la decisione soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione. Ulteriore conseguenza è che la sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio al quale il danneggiato dal reato non è stato posto in condizione di partecipare non produce nei suoi confronti gli effetti previsti dall'art. 652.

L'udienza si svolge in camera di consiglio e cioè senza la presenza del pubblico. È richiesta la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'indagato (art. 401, comma 1). Il difensore dell'offeso ha il diritto, ma non l'obbligo, di partecipare all'udeinza; in tale sede non può domandare direttamente al dichiarante, bensì può chiedere al giudice di rivolgerle (art. 401, comma 5). Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento (art. 401, comma 5). Poiché non vi è un rinvio generale alla disciplina del dibattimento, il giudice per le indagini preliminari non ha il potere di assumere d'ufficio nuove prove. Viceversa appare applicabile l'art. 506, che attribuisce al giudice limitati poteri in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private; in particolare, il giudice può rivolgere domande alle persone già esaminate. Infatti tale potere costituisce un necessario completamento dell'esame incrociato. Occorre precisare l'ampiezza del divieto di estendere l'oggetto della prova e di verbalizzare dichiarazioni su fatti riguardanti persone diverse sa quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio (art. 401, comma 6). Il divieto vale rispetto a tutti coloro cui vengono attribuiti fatti capaci di dar luogo a responsabilità penale.

Come anticipato, il divieto di estendere l'oggetto della prova può essere superato. La deroga, che rispetta la funzione dell'istituto, permette l'estensione purché si provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti delle persone interessate, e cioè soggetti che risultino già raggiunti da indizi. La richiesta è rivolta al giudice; questi, se l'accoglie, rinvia l'udienza per il tempo strettamente necessario per effettuare le notifiche nei confronti delle persone indiziate e comunque non oltre tre giorni (art. 402). L'integrazione non è disposta quando il rinvio dell'udienza pregiudica l'assunzione della prova. L'art. 403 determina con precisione i limiti di inutilizzabilità: nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione. La legge 267 del 1997 ha completato la disciplina considerando la particolare situazione in cui una persona, ancora non indagata al momento dello svolgersi dell'incidente probatorio, sia successivamente raggiunta da indizi di reità (art. 403, comma 1 bis). In tal caso di regola si rende necessario ripetere l'incidente in contraddittorio con l'indiziato: esclusivamente la prova raccolta in tale sede sarà utilizzabile contro di lui in dibattimento. Soltanto se l'incidente non è più ripetibile l'atto può essere utilizzato eccezionalmente in dibattimento; nel caso contrario, l'atto è inutilizzabile.

Una particolare disciplina è prevista per l'incidente probatorio nel rito innanzi al Tribunale in composizione monocratica: la particolarità consiste nel fatto che in questo caso il giudice dispone l'incidente probatorio solo se la complessità delle indagini rende impossibile l'immediata emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 555 (art. 551).

La chiusura delle indagini preliminari

La nozione di azione penale è correlata a quella di processo penale. Ai sensi dell'art. 405, comma 1, il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione. Nel procedimento ordinario l'imputazione è ricompresa nella richiesta di rinvio a giudizio (art. 417, comma 1); nei riti speciali è ricompresa nell'atto che instaura il singolo procedimento- l'imputazione consiste nell'addebitare ad una determinata persona un fatto reato. elementi dell'imputazione sono: a. l'enunciazione de fatto storico; b. l'indicazione degli articoli di legge violati; c. le generalità della persona alla quale è addebitato il reato (art. 417, comma 1). La misura degli elementi di prova necessari per la formulazione dell'imputazione si rileva a contrario dall'art. 125 dip. att. Che precisa che il pubblico ministero richiede l'archiviazione allorché "gli elementi di prova acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio. L'azione penale ha quattro caratteristiche:

obbligatoria: ai sensi dell'art. 112 Cost. il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. In base all'art. 409, la scelta del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale si traduce nella richiesta di archiviazione; essa è sottoposta al controllo del giudice per le indagini preliminari;

monopolio del pubblico ministero: l'art. 405 attribuisce unicamente ala pubblico ministero il potere di esercitare l'azione penale;

procedibilità d'ufficio: in base all'art. 50, comma 2, quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio;

irretrattabilità dell'azione penale: ai sensi dell'art. 50, comma 3, l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. La disposizione enuncia il principio secondo cui, a seguito dell'iniziale esercizio dell'azione penale, nessuno può di regola interrompere il processo: la serie necessitata di atti deve seguire il suo corso fino alla sentenza irrevocabile senza che né il pubblico ministero, né il giudice possano interferire.

La proroga delle indagini

Per garantire i possibili interessi dell'indagato e assicurare ritmi accelerati alla fase investigativa, il legislatore ha previsto - a pena di inutilizzabilità degli atti comunque compiuti - termini di durata massima delle indagini preliminari. Il termine ordinario è di 6 mesi a decorrere dall'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato (art. 405, comma 2); di 1 anno se si procede per reati di particolare gravità (art. 407/2 lett. a - delitti di criminalità organizzata). Tuttavia tali termini sono suscettibili di proroga secondo una previsione che ne affida il compito al G.I.P. e calibra il susseguirsi delle proroghe ad un criterio di gradualità. Infatti la prima proroga può essere motivata su una generica giusta causa (art. 406, comma 1); successive proroghe possono essere richieste nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato (art. 406, comma 2).

Il P.M., indicandone i motivi e prima della scadenza dei termini, chiede la proroga al G.I.P. (art. 406, comma 1) il quale provvede a notificare tale richiesta ai controinteressati (imputato e parte offesa che ne abbia fatto richiesta). Questi possono controdedurre presentando memorie. Il G.I.P., dopo le opportune valutazioni, provvede (de plano) alla proroga senza altre formalità qualora sia convinto di tale esigenza (art. 406, comma 4); convoca tutti i soggetti interessati in camera di consiglio per discuterne qualora sussistano dubbi sull'opportunità della proroga stessa e decide con ordinanza inoppugnabile (art. 406, comma 6).

In caso di rigetto il G.I.P. impone al P.M. di prendere subito la decisione se archiviare il caso o rinviare a giudizio l'indagato. Se il termine per le indagini preliminari è già scaduto il giudice fissa un termine non superiore a dieci giorni per le determinazioni del pubblico ministero (art. 406, comma 7).

Vi è poi un procedimento di proroga c.d. speciale per i reati di criminailità organizzata mafiosa (art. 51, comma 3 bis). In tal caso non vi è alcun contraddittorio sulla richiesta del pubblico ministero ed il giudice decide sempre senza udienza (de plano) anche quando, per ipotesi, on dovesse accogliere la richiesta di proroga (art. 406, comma 5 bis).

In caso di accoglimento della richiesta, il G.I.P. dispone la proroga per un massimo di 6 mesi. La reiterazione delle proroghe incontra un limite di 18 mesi nei casi ordinari e 2 anni nei seguenti casi (art. 407, comma 2): se le indagini riguardano delitti gravi o di criminalità organizzata, indicati specificamente; se le investigazioni sono particolarmente complesse per il numero dei reato collegati o di indagati; se si tratta di procedimenti collegati.

Il termine nel procedimento contro ignoti. L'art. 415, commi 1 ed 2 detta disposizioni alquanto scarne che, in virtù del rinvio alle norme sui termini per le indagini nei confronti degli indagati noti debbono essere integrate con queste ultime. Il termine per le indagini decorre dalla data di iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro. Entro il termine di sei mesi il pubblico ministero deve chiedere alternativamente l'archiviazione o la proroga delle indagini (art. 415, comma 1). Il termine ha la funzione di far rispettare l'obbligatorietà dell'azione penale. La decisione del giudice sulla richiesta di proroga del termine perché è ignoto l'autore del fatto è preso de plano, qualora egli allo stato degli atti ritenga di concedere la proroga (art. 406, comma 4). In caso contrario il giudice fissa la data dell'udienza come avviene per l'indagato noto. Il giudice può: non autorizzare la proroga e quindi il p.m. deve chiedere l'archiviazione perché è ignoto l'autore del fatto; può autorizzare il p.m. a proseguire le indagine per un termine di sei mesi e, in ogni caso le indagini non possono oltrepassare i termini massimi stabiliti nell'art. 407. Infine il giudice, se ritiene che il reato sia da attribuire ad una persona già individuata, ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie del reato; ciò comporta che inizi automaticamente a decorrere un nuovo termine di sei mesi entro il quale il p.m. deve formulare le richieste di archiviazione o di rinvio a giudizio, ovvero deve chiedere una ulteriore proroga.

L'archiviazione

Quando il pubblico ministero ritiene che non vi siano elementi per esercitare l'azione penale, formula una richiesta di archiviazione che è sottoposta al controllo del giudice per le indagini preliminari. Di regola, il controllo è effettuato de plano, ma può diventare complesso nel caso in cui il giudice non accolga la richiesta di archiviazione o quando la persona offesa vi si oppone.

La richiesta di archiviazione è rivolta al giudice per le indagini preliminari da parte del p.m. qualora quest'ultimo ritenga che la notizia di reato sia infondata ovvero che manchi una condizione di procedibilità o che il reato sia estinto o che il fatto non sia previsto dalla legge come reato.

Il pubblico ministero che chiede l'archiviazione ha l'onere di instaurare un contraddittorio scritto con la persona offesa, che abbia dichiarato di essere informata circa una eventuale archiviazione. La persona offesa riceve la notifica della richiesta di archiviazione e viene altresì avvisata che nel termine di dieci giorni può prendere visione degli atti depositati e può presentare opposizione motivata, chiedendo la proroga delle indagini (art. 408, comma 3). Se la persona offesa non presenta opposizione, il giudice decide de plano. Con la richiesta il p.m. trasmette al giudice il fascicolo contenente l'intera documentazione relativa alle indagini espletate. Il giudice decide sulla richiesta di archiviazione secondo uno schema analogo a quello previsto per la decisione sulla richiesta di proroga del termine di indagine. Se accoglie la richiesta, pronuncia, de plano, il relativo decreto (art. 409, comma 1); se allo stato non ritiene che sussistano i presupposti per l'archiviazione, fissa l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione al p.m., alla persona sottoposta alle indagine ed al suo difensore nonché alla persona offesa (art. 409, comma 2). Il giudice è tenuto in ogni caso alla fissazione dell'udienza quando la persona offesa presenti motivata opposizione, contenente cioè l'indicazione dell'oggetto delle ulteriori indagini richieste ed i relativi elementi di prova (art. 410, comma 1). Se l'opposizione è inammissibile il giudice dopo averne dichiarato l'inammissibilità si limita ad operare un controllo de plano che potrà dare gli esiti sopra indicati.

All'esito dell'udienza il giudice decide con ordinanza, ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127/5. Questa regola limitativa riguarda, letteralmente, la sola ordinanza di archiviazione[5].

Le alternative all'accoglimento della richiesta di archiviazione sono due.

La prima, di carattere interlocutorio, consiste in una sorta di invito che il giudice rivolge al p.m. affinché questi svolga le ulteriori indagini che sono ritenute necessarie ai fini della decisione sull'archiviazione (art. 409, comma 4). In tal caso il giudice indica con ordinanza le ulteriori indagini che ritiene necessarie e fissa il temine entro il quale devono essere compiute. Il p.m. è vincolato al compimento delle indagini. Completate le nuove indagini il p.m. può formulare l'imputazione o riconfermare la richiesta di archiviazione. In tal caso la persona offesa che ne aveva fatto richiesta deve essere nuovamente informata.

La seconda concreta sostanzialmente una forma di esercizio coartato all'azione penale: il giudice che ritenga non sussistere i presupposti per l'archiviazione, dispone che il p.m. formuli l'imputazione (art. 409, vomma5) e fissa (eccezionalmente) ex officio l'udienza preliminare. L'udienza preliminare, di particolare tipo, si svolgerà non preceduta da una richiesta di rinvio a giudizio (art. 128, disp. att.). In tale sede un diverso giudice controllerà la fondatezza dell'accusa e potrà, se del caso, ordinare ulteriori indagini (art. 421 bis) o assumere prove (art. 422).

Nel caso di persona ignota, il pubblico ministero deve notificare la richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto istanza(art. 415), avvisandola del suo diritto di presentare oppostone motivata (art. 408). Se l'offeso non si oppone, il giudice per le indagini preliminari può accogliere la richiesta de plano; viceversa, se l'offeso si oppone o comunque il giudice non accoglie la richiesta, deve svolgersi una udienza in camera di consiglio (art. 409, comma 2). Il giudice fa dare avviso della data dell'udienza al p.m. ed all'offeso; l'udienza si svolge nelle forme del procedimento in camera di consiglio. All'esito dell'udienza il giudice può: accogliere la richiesta; ritenere che il reato si a attribuibile ad una persona già individuata ed ordinare che il nome di questa sia iscritta nel registro delle notizie di reato (art. 415, comma 2). Infine, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al p.m. il termine indispensabile per il compimento delle stesse.

Il provvedimento che dispone l'archiviazione non impedisce la riapertura delle indagini. Questa è però subordinata all'autorizzazione del giudice, il quale la concede se ritiene formulata l'esigenza di nuove investigazioni: non occorre quindi la sopravvenienza di nuove prove (art. 414).





Si pensi alla convalida per l'arresto o per il fermo, l'emissione di misure cautelari e le decisioni sulla proroga delle indagini preliminari.

E' richiesta l'autorizzazione a procedere, ad esempio, contro i ministri o il Presidente del Consiglio. Non è invece più necessaria per procedere nei confronti dei membri del parlamento (L. 3/93): è richiesta solo per operare nei loro confronti perquisizioni, intercettazioni o arresti cautelari.

All'identificazione provvede in primo luogo la polizia giudiziaria, che può a tal fine procedere ad un fermo che non può superare le dodici ore e che comunque è sottoposto al controllo del pubblico ministero. Oggetto dell'identificazione sono l'indagato o persone in grado di riferire circostanze utili ai fini della ricostruzione dei fatti. Carattere diverso, invece, ha l'identificazione personale dell'imputato, cui provvede l'autorità giudiziaria nel primo atto in cui l'imputato è presente: in questo caso è necessaria soltanto l'identificazione fisica. La mancata identificazione dell'autore del reato dà luogo alla procedura di archiviazione (art. 415 c.p.p.).

Anche in sede di esecuzione della pena possono sorgere dubbi sull'identità della persona arrestata, per cui il giudice dell'esecuzione, servendosi anche della polizia giudiziaria, compie tutte le indagini utili alla sua identificazione (art. 667 c.p.p.).

Ciò non è richiesto quando si proceda per i gravi reati di cui all'art. 51/3bis.

Ma si ritiene che essa valga, a fortiori, per tutte le ordinanze che possono essere emesse all'esito dell'udienza prevista dall'art. 409.







Privacy




Articolo informazione


Hits: 11375
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024