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I MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

diritto ed economia



I mezzi di ricerca della prova


Il codice denomina mezzi di ricerca della prova le ispezioni, le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni. Tali atti si distinguono da mezzi di prova sotto numerosi profili. In primo luogo, l'elemento probatorio si forma in seguito all'esperimento del mezzo di prova. Viceversa attraverso il mezzo di ricerca della prova entra nel procedimento un elemento probatorio che preesiste allo svolgersi del mezzo. In secondo luogo i mezzi di prova possono essere assunti soltanto davanti al giudice nel dibattimento o nell'incidente probatorio; i mezzi 242j96c di ricerca della prova possono essere assunti dal giudice, dal pubblico ministero e, in alcune ipotesi, dalla polizia giudiziaria durante le indagini preliminari. In terzo luog i mezzi di ricerca della prova si basano di regola sul fattore sorpresa e, perciò, non consentono il preventivo avviso dal difensore quando sono compiuti nella fase delle indagini. In quarto luogo i verbali dei mezzi di prova entrano direttamente nel fascicolo per il dibattimento soltanto se sono assunti in incidente probatorio (art. 431, comma 1, lett. e); i verbali dei mezzi di ricerca della prova entrano nel predetto fascicolo in quanto sono non ripetibili fin dall'origine (art. 431, comma 1, lett. b e c).

Da quanto detto, i mezzi di ricerca della prova sono quegli strumenti volti all'acquisizione di mezzi di prova e cioè di cose materiali, tracce o dichiarazioni da cui si possa ricavare la prova: ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni.

Le ispezioni

L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato (art. 244, comma 1). Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni (art. 244, comma 2). L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.



L'ispezione personale (art. 245)

Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni (art. 245, comma 3). Le ispezioni sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta o nel caso che le operazioni siano eseguite da persona esercente la professione sanitaria.

L'ispezione di luoghi o di cose (art. 246)

All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria, oltre al potere di disporre della forza pubblica, può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore (art. 246).

Le ispezioni presso gli uffici dei difensori

Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite solo quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati, limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito e al fine di rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria - nella persona del giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari, del P.M.[1] - avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento. Tali formalità sono richieste a pena di nullità.

Le perquisizioni

La perquisizione consiste in un'attività volta ad acquisire al processo il corpo del reato e in genere le cose pertinenti al reato, quelle cioè sulle quali o a mezzo delle quali fu commesso il reato e quelle che ne costituiscono il profitto, il prezzo o il prodotto o un mezzo di prova.

Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale (art. 247, comma 1). La perquisizione è disposta con decreto motivato[2]. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto.

Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla (art. 248, comma 1). Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini[3].

Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.

Le perquisizioni personali (art. 249)

Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.

Le perquisizioni locali

Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. Se tali persone mancano, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.

La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti ad essa può essere svolta solo fra le ore sette e le ore venti. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.


Nel corso delle indagini preliminari la perquisizione è ordinata dal pubblico ministero, che vi provvede personalmente o per delega ad un ufficiale di polizia giudiziaria (artt. 247, comma 3 e 370, comma 1). Sempre nel corso delle indagini preliminari la polizia giudiziaria può procedere di sua iniziativa a perquisizione personale o locale, ma soltanto in flagranza di reato o nel caso di evasione (art. 352). La polizia giudiziaria trasmette il verbale delle operazioni senza ritardo al pubblico ministero del luogo, nel quale la perquisizione è stata eseguita. Il pubblico ministero convalida la perquisizione nelle quarantotto ore successive, se ne ricorrono i presupposti.



Il sequestro probatorio (art. 253)

Il sequestro - operato personalmente dall'autorità giudiziaria con decreto motivato, o da ufficiali della polizia giudiziaria delegati con lo stesso decreto - è un mezzo di ricerca della prova.

Il sequestro crea un vincolo di indisponibilità su di una cosa immobile o mobile, attraverso uno spossessamento coattivo finalizzato a lasciare immutate le caratteristiche della cosa, al fine dell'accertamento dei fatti.

Durante la fase delle indagini preliminari la polizia giudiziaria può disporre di propria iniziativa il sequestro solo nel caso in cui vi sia pericolo che le cose sequestrande si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non possa intervenire tempestivamente[4]. Nel caso ricorrano i presupposti previsti dall'art. 354 c.p.p. (pericolo di alterazione o dispersione) il difensore della persona sottoposta ad indagini ha facoltà di assistere alle operazioni di sequestro, non ha invece il diritto di essere preavvisato. Nel caso in cui sia direttamente il p.m. a compiere gli atti di sequestro chiede alla persona sottoposta alle indagini se sia assistita da un difensore di fiducia, qualora ne sia priva nomina uno d'ufficio. Il sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria deve essere convalidato dal p.m., il quale provvede entro le quarantotto ore successive alla trasmissione del verbale di sequestro, che deve avvenire ad opera della polizia giudiziaria senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore successive al sequestro. Qualora il verbale del sequestro documenti un atto irripetibile, lo stesso confluirà nel fascicolo del dibattimento, dove confluiscono anche il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, purché non occorra custodirli altrove.

Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode giudiziario. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.

Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.

L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.

Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro conservativo o preventivo: in altre parole il giudice può "trasformare" il sequestro probatorio in sequestro conservativo (art. 262, comma 2) o in sequestro preventivo (art. 262, comma 3). Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.


Contro il decreto di sequestro l'indagato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate  e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame (art. 257, comma 1). Sulla richiesta decide in composizione collegiale il Tribunale del capoluogo di provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (art. 324, comma 5).

Il sequestro di corrispondenza

E' consentito all'autorità giudiziaria procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, qualora abbia fondato motivo di ritenere essere spediti dall'imputato, o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato. Allorché al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto. In caso di urgenza gli ufficiali di polizia giudiziaria ordinano a chi è preposto al servizio postale di sospendere l'inoltro degli oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il sequestro a norma dell'art. 254 c.p.p., ma, se il p.m. entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati. Tutte le carte e i documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono essere comunque utilizzati.

Il sequestro presso banche

L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome. In questo caso specifico è escluso che il provvedimento di sequestro venga preceduto da un'informazione di garanzia a coloro ai quali risultano appartenere le cose sottoposte a sequestro.



Le intercettazioni

Per intercettazione si intende comunemente la captazione, mediante l'impiego di strumenti meccanici o elettronici, di una comunicazione o conversazione riservata, quando la captazione medesima è operata in modo clandestino da soggetto  terzo rispetto agli interlocutori. Esse possono riguardare qualsiasi forma di telecomunicazione sia i l flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o tolemaici ovvero intercorrente tra più sistemi (art. 226 bis).

La intercettazioni sono sottoposte a numerosi limiti.

In primo luogo, l'intercettazione non è consentita per tutti i reati, le fattispecie per le quali essa è consentita sono elencati dall'art. 266 c.p., e sono:

a)  delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni[5];

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

c)  delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e)  delitti di contrabbando;

f)   reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale (pornografia minorile).

Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi di privata dimora, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Affinché si possa procedere ad un intercettazione è previsto un procedimento autorizzatorio che prevede una richiesta da parte del p.m.[6] ed una autorizzazione da parte del giudice per le indagini preliminari da concedersi nell'ipotesi che sussistano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

In secondo luogo devono essere autorizzate dal giudice su richiesta del pubblico ministero (art. 267).

In terzo luogo, sono ammesse soltanto quando vi sono gravi indizi di reatoe l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

Infine sono previsti divieti di utilizzazione (art. 271) e garanzie in favore dei difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari (art. 103).

Per ciò che attiene al procedimento:

in base all'art. 267, di regola il pubblico ministero chiede al giudice l'autorizzazione a disporre intercettazioni; l'autorizzazione è data con un decreto motivato. Una volta ottenuto il provvedimento, il pubblico ministero emana un decreto con cui regola le modalità e la durata delle operazioni (art. 267, comma 3). Nei casi di urgenza l'intercettazione è disposta dal pubblico ministero, che deve comunicare il relativo decreto motivato al giudice non oltre ventiquattro ore. Il giudice entro ventiquattro ore decide sulla convalida con decreto motivato. In caso di mancata convalida entro il termine, l'intercettazione non può essere proseguita ed i risultati non possono essere utilizzati (art. 267, comma 2).

Si ricorda che sono intercettabili sia le utenze riferibili agli indagati, sia quelle riferibili ai testimoni, sia, infine le utenze riferibili a persone estranee a i fatti, quando queste ultime possono essere destinatarie di comunicazioni provenienti da indagati o da testimoni.

Presso l'ufficio del pubblico ministero è tenuto un registro riservato nel quale sono annotati in ordine cronologico i decreti che regolano le intercettazioni ed i provvedimenti del giudice che autorizzano, convalidano o prorogano le stesse (art. 267, comma 5). Le comunicazioni intercettate sono registrate; delle operazioni è redatto un verbale (art. 268, comma 1). La polizia giudiziaria provvede a trascrivere il contenuto anche sommariamente (art. 268, comma 2): si tratta de c.d. brogliacci d'ascolto, utilizzabili già durante le indagini preliminari per richiedere al giudice misure cautelari.  La registrazione delle intercettazioni ed i verbali sommari sono trasmessi immediatamente al pubblico ministero e devono essere depositati in segreteria (art. 268, comma 4). Tuttavia il giudice può autorizzare che il deposito sia ritardato, se ne può derivare un grave pregiudizio per le indagini; e cioè se vi è grave pericolo di inquinamento delle prove (art. 268, comma 5). Una volta effettuato il deposito deve essere dato avviso ai difensori, che possono ascoltare le registrazioni ed esaminare gli atti (art. 268, comma 6). In questa fase il giudice ha un limitato potere di filtro; da un lato, egli deve stralciare le registrazioni in cui è vietata l'utilizzazione; da un altro lato, egli deve disporre l'acquisizione delle registrazioni indicate dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti (art. 268, comma 6). Successivamente il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni con le garanzie previste per la perizia (art. 268, comma 7); i difensori sono avvisati dalle operazioni e possono ottenere copia dei verbali. Soltanto a questo punto la persona interessata può chiedere al giudice, a tutela della propria riservatezza, la distruzione della registrazione che lo riguarda; il giudice accoglie la richiesta se la documentazione non è necessaria per il procedimento (art. 269, comma 2).



Di regola i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili come prova soltanto nell'ambito del procedimento in cui vengono disposte; restano comunque utilizzabili come notizia di reato per altri procedimenti.




Comunque in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

Ovviamente, nei casi in cui la P.G. agisce di propria iniziativa e quindi nelle ipotesi di flagranza di reato, l'urgenza dell'atto è incompatibile con la formalità del preventivo decreto del P.M., ma in tale ipotesi il controllo di legalità del P.M., anziché preventivo, diventa successivo, essendo sottoposto il verbale di perquisizione a procedura di convalida.

Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione.

I vigili urbani, essendo solo agenti di polizia giudiziaria con limitazioni territoriali, non possono eseguire alcun sequestro. Solo il comandante della polizia municipale può legittimamente procedere, atteso che costui riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria sempre ovviamente nell'ambito dell'ente territoriale di appartenenza.

Per il calcolo della pena ci si deve attenere ai criteri indicati nell'art. 4.

L'intercettazione è atto proprio del P.M., sottratto ad un potere di iniziativa della P.G., data la rilevanza degli interessi in gioco.

Nei casi di urgenza il P.M. può emettere lui stesso il decreto motivato ma con natura provvisoria essendo soggetto a caducazione ab initio se il G.I.P. non lo convalida entro le successive 48 ore.






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