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LA COMPETENZA PENALE DEL GIUDICE DI PACE

diritto ed economia



La competenza penale del Giudice di Pace


II decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 ha introdotto nel nostro sistema processuale la competenza penale del Giudice di pace che è un giudice onorario. La nuova normativa in vigore dal 2 gennaio 2002, pur se autonoma, si inserisce nel sistema processuale preesistente dal quale mutua i principi generali, le fasi e gli istituti più importanti; la stessa normativa, operando sul piano processuale, ha anche inciso sul diritto sostanziale, prevedendo nuove sanzioni.

Il legislatore si è innanzitutto preoccupato di semplificare il procedimento, e per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari, si è mosso simmetricamente su due fronti: da una parte, con una scelta di segno opposto a quella del procedi-mento «ordinario», ha individuato nella polizia giudiziaria l'effettivo fulcro delle indagini preliminari, dall'altra, ha eliminato la figura del giudice delle indagini preliminari, affidando i provvedimenti relativi a questa fase a un Giudice di pace del capoluogo del circondario.

Infine, per favorire la conciliazione, il Giudice di pace è stato fornito di specifici strumenti di mediazione fra la persona offesa e l'imputato, che dovrebbero indirizzare verso soluzioni processuali diverse dalla sentenza di condanna.

Sul piano sostanziale il legislatore ha ridisegnato il quadro sanzionatorio, privilegiando la funzione rieducativa e la reintegrazione dell'offesa, piuttosto che la mera afflittività, garantendo nel contempo, una reale effettività della pena, che non può essere sospesa.



Le caratteristiche della giurisdizione del Giudice di pace possono essere così sintetizzata. Sul piano sostanziale:

scompare la pena detentiva e i vari protocolli sanzionatori confidano prevalentemente sulla pena pecuniaria;

come pene principali per i reati di maggiore gravità, sono state previste le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità;

non è possibile applicare la sospensione condizionale della pena e le sanzioni sostitutive della libertà controllata, della semidetenzione e della pena pecuniaria, previste dagli artt.53 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Sul piano processuale:

sono state potenziate le funzioni della polizia giudiziaria;

non è prevista la figura del giudice delle indagini preliminari, ma le sue funzioni sono svolte da un Giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario;

per i reati procedibili a querela, la persona offesa può chiedere al giudice la citazione a giudizio della persona alla quale è attribuito il reato;

sono stati estesi i meccanismi conciliativi e riparatori in favore degli interessi della vittima del reato, il cui soddisfacimento produce effetti sull'esito processuale, anche a scapito dell'interesse punitivo dello Stato (esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto e estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie);

la fase del giudizio è caratterizzata dalla massima semplificazione e dalla garanzia del contraddittorio.

Le indagini preliminari

La polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero entro il termine di quattro mesi, con una relazione scritta, nella quale formula un'ipotesi di imputazione, enunciando il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati e richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al Giudice di pace.

Coerentemente con l'impostazione di affidare 757b11h prevalentemente alla polizia giudiziaria l'onere di svolgere le indagini, è stato previsto un meccanismo procedimentale in forza del quale, ribaltando quanto stabilito per il procedimento ordinario, è la polizia giudiziaria che si rivolge al pubblico ministero per essere autorizzata al compimento di un atto che normalmente non può compiere in modo autonomo, e non è invece il pubblico ministero che delega gli atti di indagine alla polizia giudiziaria.

Mentre l'art. 11 del decreto disciplina l'ipotesi (più frequente), in cui la notizia di reato sia direttamente acquisita dalla polizia giudiziaria, l'art. 12 d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2001 regola i casi in cui è il pubblico ministero a ricevere la notizia di reato perché ne prende direttamente conoscenza, o perché la riceve da privati, da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ministero può quindi richiedere l'archiviazione, disporre la citazione a giudizio dell'imputato o svolgere le indagini.

La prima ipotesi si verifica quando la notizia appare immediatamente infondata, e non vi è ragione di investire la polizia giudiziaria di una notizia che il pubblico ministero ritiene in partenza meritevole di archiviazione, eventualmente, anche perché ricorre il caso di particolare tenuità del fatto.

La seconda opzione è invece collegata ad una notizia di reato completa in ogni suo aspetto che consente al pubblico ministero di poter immediatamente formula-

re l'imputazione, e autorizzare la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio del-l'imputato.

Infine, nella terza ipotesi il pubblico ministero ritiene necessario un approfondimento investigativo, magari anche solo per procedere alla identificazione delle persone. In questo caso dovrà trasmettere la notizia di reato alla polizia giudiziaria perché provveda a tutti gli atti di indagine necessari per poi consegnare all'esito, la relazione per le definitive valutazioni sull'esercizio dell'azione penale.

Rispetto al procedimento ordinario, l'epilogo della fase delle indagini preliminari è simile perchè il pubblico ministero, non appena riceve la relazione della polizia giudiziaria, ha tre possibilità:

  1. richiedere l'archiviazione, se ritiene infondata la notizia di reato;
  2. esercitare l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato da parte della polizia giudiziaria;
  3. provvedere a ulteriori indagini personalmente, ovvero a mezzo della polizia giudiziaria.

Nel caso in cui intende esercitare l'azione penale, il pubblico ministero non è tenuto a dare avviso all'indagato della conclusione delle indagini, e per la formulazione dell'imputazione potrà utilizzare l'imputazione predisposta dalla polizia giudiziaria che nella relazione deve enunciare «il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati».

Se invece ritiene che le indagini eseguite dalla polizia giudiziaria sono incomplete o comunque, meritevoli di approfondimento, ne dispone l'integrazione, provvedendovi personalmente, ovvero avvalendosi della polizia giudiziaria, alla quale, a seconda dei casi, potrà impartire direttive o delegare specifiche attività.

L'eventuale supplemento di indagini dovrà essere completato nel termine massimo previsto per le indagini preliminari, di quattro mesi più un'eventuale proroga di due mesi, non rinnovabile.

L'archiviazione davanti al Giudice di Pace

La scelta dei legislatore di improntare alla massima semplicità il procedimento innanzi al Giudice di pace si è concretizzata anche, con riferimento ai soggetti che agiscono nel corso delle indagini, nel non riproporre la figura di un giudice specializzato per le indagini preliminari.

Per scongiurare il rischio di possibili cause di incompatibilità nell'esercizio delle diverse funzioni di «giudice delle indagini» e di «giudice del dibattimento», è stata attribuita al Giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice competente territorialmente, la competenza a provvedere:

  1. sull'archiviazione e sull'opposizione all'archiviazione,
  2. sulle richieste di sequestro preventivo e conservativo,
  3. sull'opposizione degli interessati contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o rigetta la richiesta di restituzione delle cose sequestrate,
  4. sulla richiesta di sequestro a norma dell'articolo 368 c.p.p.,
  5. sulla richiesta di riapertura delle indagini,
  6. sulla richiesta di intercettazione di comunicazioni telefoniche, informatiche e telematiche.

In questo modo, è stata individuata una competenza generale «circondariale», che coinvolge solo gli uffici di maggiori dimensioni, con organici adeguati ed in grado di ridurre i rischi di incompatibilità.

Il pubblico ministero presenta al Giudice di pace richiesta di archiviazione nei seguenti casi:

  1. quando la notizia di reato è infondata;
  2. nei casi previsti dall'art. 411 c.p.p., e cioè quando manca una condizione di procedibilità, il reato è estinto per intervenuta oblazione o per morte del reo oppure il fatto non è previsto dalla legge come reato;
  3. quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perchè gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio;
  4. quando il fatto è di particolare tenuità, e cioè quando l'esiguità del danno o del pericolo, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza, non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'indagato o dell'imputato, sempre che non risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento (art. 34 commi 1 e 2 d.lgs. n. 274 del 28 agosto 2000).

Il Giudice di pace può:

  1. accogliere la richiesta del pubblico ministero e disporre con decreto l'archiviazione;
  2. disporre con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero perché provveda nel termine indicato, alle ulteriori indagini ovvero formuli entro dieci giorni l'imputazione.

La citazione a giudizio

Il decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2001 disciplina due modalità alternative di vocatio in jus davanti al Giudice di pace:

  1. la citazione a giudizio, disposta dalla polizia giudiziaria;
  2. il ricorso immediato al giudice.

L'atto di citazione previsto dall'articolo 20 ha una struttura complessa, nel senso che il pubblico ministero formula l'imputazione ed autorizza la polizia giudiziaria a citare l'imputato. Sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, la polizia giudiziaria provvede alla citazione con un atto proprio, tant'è che la citazione deve essere sottoscritta da un ufficiale di polizia giudiziaria a pena di nullità. Il ricorso immediato della persona offesa al giudice per i reati procedibili a querela, che rappresenta una delle innovazioni più significative del procedimento innanzi al Giudice di pace, è anch'esso caratterizzato da una fattispecie complessa, in cui il ricorso della persona offesa funge da innesco ad un iter processuale che, dopo aver coinvolto il pubblico ministero, che rimane titolare dell'azione penale secondo i principi fissati dalla Costituzione, si conclude con un provvedimento del giudice che funge da filtro a iniziative pretestuose o strumentali.

Il ricorso, che produce gli stessi effetti della querela ai fini della procedibilità del-l'azione penale, e che a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dalla persona offesa, deve essere innanzitutto comunicato al pubblico ministero, e poi successivamente, e nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, deve essere presentato al Giudice di pace competente per territorio.

Il pubblico ministero, entro il termine ordinatorio di dieci giorni dalla comunicazione del ricorso, presenterà al Giudice di pace le sue richieste, e il giudice:

se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato, ovvero il reato è di competenza di altro giudice, disporrà la trasmissione degli atti al pubblico ministero;

se riconosce la propria incompetenza per territorio, la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente;

se il pubblico ministero ha formulato l'imputazione, con decreto convoca le parti in udienza entro venti giorni dal deposito del ricorso.

Il decreto, che segna il momento in cui si assume la qualità di imputato, deve essere notificato, unitamente al ricorso, almeno venti giorni prima dell'udienza al pubblico ministero, alla persona citata a giudizio e al suo difensore.

Il giudizio

II dibattimento davanti al Giudice di pace ricalca il modello previsto per il Tribunale in composizione monocratica, ed è anch'esso caratterizzato dall'udienza di comparizione, destinata essenzialmente all'attività conciliativa.

Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso di ricorso immediato, devono depositare nella cancelleria del Giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche, al fine di consentire al giudice di verificarne la regolarità, e di conoscere l'oggetto del processo, anche per eventuali provvedimenti di riunione. Per garantire l'esercizio del diritto di prova contraria, un identico termine è previsto per il deposito delle liste testimoniali delle parti diverse dal pubblico ministero e dalla persona offesa, che invece devono indicare i propri testi e le relative circostanze direttamente nella citazione e nel ricorso immediato.

Una disciplina particolare è prevista nel caso di mancata comparizione della persona offesa che ha proposto ricorso immediato. L'assenza ingiustificata all'udienza di comparizione del ricorrente, o di un suo procuratore speciale, costituisce infatti causa di improcedibilità del ricorso.

Se si conclude senza successo la fase destinata alla definizione anticipata del processo perché le parti non si sono conciliate, o l'imputato non ha presenta do-manda di oblazione, o non si è accertata l'avvenuta riparazione del danno (art. 35 d.lgs n. 274 del 28 agosto 2001), il giudice dichiara aperto il dibattimento.

La normativa specifica prevista per la celebrazione del dibattimento davanti al Giudice di pace presenta ulteriori semplificazioni rispetto a quella prevista per il giudizio monocratico. Infatti, l'esame di testimoni, periti e consulenti tecnici può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dal difensore, e la formula utilizzata «sull'accordo delle parti» permette di ritenere che, a differenza della disciplina del rito monocratico (che richiede «la concorde richiesta delle parti»), l'esame da parte del giudice potrà fondarsi anche su un consenso prestato tacitamente dalle parti in ordine alla differente modalità di conduzione dell'esame.

Infine, è stata prevista una nuova modalità di redazione della sentenza, ispirata a criteri di brevità e chiarezza, senza inutili digressioni in fatto e in diritto, sicura-mente non consone alla natura onoraria del Giudice di pace. La motivazione deve essere redatta in forma abbreviata, e se non è dettata direttamente a verbale, deve essere depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo.

Il procedimento minorile

Il D.P.R. n. 448/'88 detta una normativa speciale relativa al procedimento a carico di minorenni, lasciando al codice di rito una funzione integrativa residuale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.

Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

  1. il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
  2. il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;
  3. il tribunale per i minorenni;
  4. il procuratore generale presso la corte di appello;
  5. la sezione di corte di appello per i minorenni;
  6. il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Per quanto attiene alla competenza, il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto; il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.

L'assistenza affettiva e psicologica all'imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall'autorità giudiziaria che procede. In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi indicati nell'articolo 6. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza di tali persone nell'interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. Tale disposizione non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.

Provvedimenti in materia di libertà personale

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali può essere disposta la misura della custodia cautelare. Nell'avvalersi di tale facoltà gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne.

E' consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione. Oltre nei consueti casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato (art. 389 c.p.p.), il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé[1].

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potestà dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potestà dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne. L'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne è consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento. Quando non è possibile provvedere all'invito o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo di tenere il minore a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento, la polizia giudiziaria né dà immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare.

Misure cautelari per i minorenni

Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste dal D.P.R. in esame. Nel disporre le misure il giudice tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto[2]. Quando è disposta una misura cautelare, il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali. Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuente della minore età.

Se non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la potestà dei genitori, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Le prescrizioni perdono efficacia decorsi due mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di una volta, delle prescrizioni imposte. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

Permanenza in casa

Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Il giudice può, anche con separato provvedimento, consentire al minorenne di allontanarsi dall'abitazione in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. I genitori o le persone nella cui abitazione è disposta la permanenza del minorenne vigilano sul suo comportamento. Essi devono consentire gli interventi di sostegno e di controllo dei servizi nonché gli eventuali ulteriori controlli disposti dal giudice. Il minorenne al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

Collocamento in comunità

Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Custodia cautelare

La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380/2, lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.

Il giudice può disporre la custodia cautelare:

se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova;

se l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;

se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi è il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

Definizione anticipata del procedimento e giudizio in dibattimento

Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. Sulla richiesta il giudice provvede in camera di consiglio sentiti il minorenne e l'esercente la potestà dei genitori, nonché la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. Contro la sentenza possono proporre appello il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. La corte di appello decide con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale e, se non conferma la sentenza, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. Nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni suddette.

Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo.

Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili e provvede in ordine alla esecuzione della sanzione a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.

L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse. L'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica. Il tribunale decide, valutata la fondatezza delle ragioni addotte e l'opportunità di procedere in udienza pubblica, nell'esclusivo interesse dell'imputato. La richiesta non può essere accolta se vi sono coimputati minori degli anni sedici o se uno o più coimputati non vi consente. L'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato.




Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.

Non si applica la disposizione dell'articolo 275/3, secondo periodo, del codice di procedura penale.




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