Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

LA POLIZIA GIUDIZIARIA

diritto ed economia



La polizia giudiziaria


La polizia giudiziaria è quel settore particolare della forze dell'ordine cui è affidata la tutela dell'ordine pubblico. Nel procedimento è un soggetto ma non una parte. Deve prendere notizia di reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro necessario per l'applicazione della legge penale (art. 55). L'attività della polizia giudiziaria è svolta direttamente o per delega dell'Autorità giudiziaria. Essa è comunque alle dipendenze dell'Autorità giudiziaria, ed agisce sotto la direzione della stessa (art. 56). Per evitare tali pericoli, sono previsti vari strumenti che rafforzano la direzione funzionale spettante all'autorità giudiziaria; la finalità è quella di attuare il principio costituzionale secondo cui l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria (art. 109). Il codice distingue tre strutture che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, pur restando i singoli ufficiali ed agenti sotto la dipendenza organica del corpo di appartenenza. Le strutture si caratterizzano per il diverso grado di dipendenza funzionale dall'autorità giudiziaria. Il maggior grado di dipendenza è riscontrabile nelle sezioni (art. 5 disp. att.). un minor grado di dipendenza funzionale è riscontrabile nei servizi di polizia giudiziaria (art. 12 disp. att.). Gli organi di polizia giudiziaria che non sono ricompresi nelle sezioni o nei servizi restano, comunque sotto la dipendenza funzionale della magistratura. La polizia giudiziaria può raccogliere informazioni utili per le investigazioni, dall'indagato, anche senza l'assistenza del difensore, solo sul luogo e nell'immediatezza del fatto, al solo scopo dell'immediata prosecuzione del 949f56j le indagini, nonché da persone informate sui fatti per cui si indaga (art. 350). Compie tutti gli atti delegati dal p.m., compreso l'interrogatorio dell'indagato (art. 370); procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di delitto (art. 380), e al fermo della persona gravemente indiziata di un delitto (art. 384).



Il D.L. 345/91, al fine di rendere più efficace la lotta alla criminalità organizzata, ha creato - in seno al Dipartimento di pubblica sicurezza -  la Direzione Investigativa Antimafia, con il compito di assicurare lo svolgimento in modo coordinato delle investigazioni preventive e di polizia giudiziaria con riferimento ai delitti di associazione mafiosa e reati connessi.

Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria

Ai sensi dell'art. 57, salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a)  i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c)  il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza

Sono agenti di polizia giudiziaria:

a)  il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

Attività della polizia giudiziaria

Nell'ambito dei compiti ad essa demandati, la P.G. non incontra limitazioni sul piano investigativo, fino al momento in cui la direzione delle indagini venga assunta dal P.M.[1]. Fra gli atti cui sono legittimati i soli Ufficiali di P.G. di propria iniziativa possiamo ricordare:

a)  il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato;

b) l'assunzione di sommarie informazioni dell'indagato (libero o arrestato o fermato[2]) o dell'imputato in procedimento connesso;

c)  perquisizioni personali e locali.

Fra gli atti eseguibili dai soli Ufficiali di P.G. su delega della A.G.:

a)  ispezioni di luoghi, cose o persone;

b) sequestro di documenti, titoli, valori e corrispondenza;

c)  intercettazioni.

Fra gli atti eseguibili anche da parte dei semplici agenti di P.G.:

a)  informativa di reato al P.M.;

b) identificazione dell'indagato;

c)  ricezione passiva di dichiarazioni spontanee dell'indagato;

d) arresto in flagranza di reato.

Infine, fra gli atti eseguibili anche da semplici agenti su delega della A.G. possiamo ricordare l'esecuzione delle ordinanze del giudice per le indagini preliminari.

La funzione della P.G. nel giudizio innanzi al Giudice di Pace penale

Il procedimento penale davanti al Giudice di Pace riserva alla P.G. un ruolo centrale nello svolgimento delle indagini preliminari per il quale si rimanda all'apposita successiva sezione.

L'imputato

Il soggetto passivo del procedimento penale assume una denominazione diversa a seconda che sia o non sia ancora stata formalizzata l'incriminazione da parte del P.M. (art. 405). Più precisamente, la qualifica di imputato è quella che si riferisce al soggetto passivo del processo e quindi dopo che sia stata esercitata l'azione penale. Durante le indagini preliminari può solo parlarsi di persona sottoposta alle indagini, ciò a naturale garanzia del principio Costituzionale richiamato dall'art. 27 Cost.. L'imputazione è composta dalla enunciazione in maniera chiara e precisa del fatto storico di reato e della indicazione delle norme di legge violate dalla persona alla quale il reato è addebitato (art. 417). Pertanto è imputato colui contro il quale è formulata una imputazione nel momento in cui il pubblico ministero, nel procedimento ordinario chiede il rinvio a giudizio. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo (art. 60 c.p.).

L'assunzione della qualifica di imputato presuppone tre requisiti:

a)  l'identificazione o personalizzazione dell'imputato, essendo inammissibile un imputazione contro ignoti[3];

b) l'esistenza in vita, in quanto la morte estingue il reato;

c)  la capacità processuale, in quanto la dialettica paritaria a base del processo accusatorio richiede che l'indagato e l'imputato abbiano la capacità di intendere e di volere onde avvalersi consapevolmente delle garanzie ed esercitare i diritti di difesa sin dall'inizio del procedimento.

I diritti dell'imputato

La riforma della disciplina della difesa d'ufficio (L. 60/2001), ha previsto che il PM, a pena di nullità, deve informare l'indagato - al compimento del primo atto a cui ha diritto di assistere il difensore - del diritto di difesa tecnica (diritto alla nomina di un difensore d'ufficio o di fiducia, gratuito patrocinio).

Fra i molteplici diritti di cui è titolare l'imputato, occorre ricordare:

  • il diritto di rivolgersi direttamente al giudice;
  • il diritto alla prova e all'incidente probatorio;
  • il diritto a partecipare al processo;
  • il diritto a non presenziare all'udienza;
  • il diritto a scegliere un rito alternativo;
  • il diritto alle impugnazioni;
  • il diritto a non rispondere in sede di interrogatorio.

L'informazione di garanzia

Una volta pervenuta alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero una denuncia o un'altra notizia di reato, le indagini preliminari si svolgono di regola in segreto (art. 329, comma 1). Tuttavia l'art. 335, comma 3 prevede la possibilità di chiedere al pubblico ministero se ci sono iscrizioni a carico: questo potere può essere esercitato solo dalla persona offesa o da chi si sospetti indagato; occorre notare però che per alcuni reati (quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lett. A) o, in caso di specifiche esigenze attinenti alle indagini, ove sia stato emesso dal pubblico ministero in decreto motivato, permane il segreto anche sulla iscrizione (art. 335, comma 3 bis). La formula di risposta del pubblico ministero è non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione oppure risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazioni (art. 110 bis disp. att.). Inoltre ciascun pubblico ministero risponde in relazione al suo registro, per cui occorre che il richiedente abbia ben chiaro il reato commesso ed il locus commissi delicti, stante il rischio di una domanda inoltrata al magistrato incompetente.

Al di fuori di quanto detto, la persona sottoposta alle indagini può non avere conoscenza ufficiale del procedimento a suo carico. Può forse prendere cognizione per canali ufficiosi o da una fuga di notizie sulla stampa o, infine, dal fatto che sono stati compiuti atti investigativi inequivocabili. Soltanto quando il pubblico ministero ha deciso di compiere un atto garantito nei confronti di un indagato, questi dovrà ricevere una informazione di garanzia. Per atto garantito si intende, ai sensi dell'art. 369, quell'atto al quale il difensore dell'indagato ha diritto di assistere. Dal compimento di tale atto il difensore ha diritto ad essere avvisato almeno 24 ore prima (salvo eccezioni - art. 364, comma 5). Fanno parte della categoria degli atti garantiti l'interrogatorio, l'ispezione ed il confronto ai quali deve partecipare l'indagato e le ispezioni a cui quest'ultimo non deve partecipare. L'informazione di garanzia deve essere inviata all'indagato: in caso di urgenza, può essere notificata per mezzo della polizia giudiziaria (art. 151). Nell'informazione devono essere indicati elementi quanto mai scarni sull'addebito provvisorio. Il codice impone di precisare, oltre alle norme di legge che si assumono violate, la data ed il luogo de fatto storico di reato (art. 369), ovviamente nei limiti in cui tali dati risultino dalle indagini. Il contenuto più importante dell'informazione di garanzia è l'invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. Se l'indagato non provvede alla nomina, il pubblico ministero designa il difensore d'ufficio traendo il nome da un elenco predisposto dal consiglio dell'ordine degli avvocati (art. 97).

Occorre ricordare che l'informazione di garanzia deve essere inviata anche alla persona offesa dal reato, ovviamente per porla in grado di nominare un difensore. La nomina può essere effettuata con le medesime forma semplificate previste per il difensore dell'indagato (art. 96).

L'atto garantito ha la caratteristica di non poter essere compiuto validamente, se ne disporlo, il pubblico ministero non ha spedito l'informazione di garanzia all'indagato: l'atto sarebbe nullo per violazione dei diritti di intervento e di assistenza spettanti a quest'ultimo (art. 178, comma 1, lettera c). Pertanto l'invio dell'informazione di garanzia è un adempimento dovuto e sanzionato con una nullità di carattere intermedio.

L'interrogatorio

L'interrogatorio costituisce senza dubbio l'atto più rilevante che coinvolge direttamente l'imputato o l'indagato. Esso può essere svolto dal giudice, dal P.M. o dalla P.G. su delega del P.M.[4]. L'interrogatorio dell'imputato è sottoposto a determinate formalità previste negli artt. 64 e 65 c.p.p.: in particolare l'imputato deve presentarsi libero e non possono utilizzarsi tecniche che influenzino la sua capacità di determinarsi.

L'interrogante invita dunque l'interrogato a dichiarare le proprie generalità (sulle quali è obbligato a dire la verità) dopodichè deve contestare con precisione i fatti e le fonti di prova.

La riforma del giusto processo ha previsto che l'imputato/indagato che riferisca su fatti attinenti alle accuse che lo riguardino, è qualificabile come imputato; quando invece riferisce fatti attinenti alla responsabilità penale altrui, riveste la qualifica di testimone. Per tale motivo l'interrogante, prima che inizi l'interrogatorio deve avvisare l'interrogato che:

a)  le dichiarazioni rese potranno sempre essere usate contro di lui;

b) ha la facoltà di non rispondere;

c)  in relazione alle dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altri, assumerà la veste di testimone.

L'omissione di tali avvertimenti determina l'inutilizzabilità delle relative dichiarazioni.

Al fine di evitare che le dichiarazioni rese da una persona contro se stessa siano utilizzate aggirando la formalistica disciplina dell'interrogatorio, è previsto che le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza (art. 62). Inoltre, se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona rende dichiarazioni in qualità di persona informata dei fatti dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame[5], avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese .




Salvo l'obbligo di comunicazione senza ritardo al P.M. degli elementi raccolti.

In questi ultimi due casi solo - però - nell'immediatezza del fatto.

Se durante le indagini preliminari non si arriva a identificare il soggetto passivo - essendo ben possibile iniziare le indagini contro ignoti (del resto uno dei fini delle indagini preliminari può essere proprio "scoprire il colpevole") - il P.M. dovrà naturalmente chiedere l'archiviazione.

Quando tale atto viene svolto in sede dibattimentale, è denominato "esame della parte".

L'esame interrotto o viene rinviato o prosegue con le formalità dell'interrogatorio.

Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.




Privacy




Articolo informazione


Hits: 4331
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024