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INDAGINI PG

diritto ed economia



INDAGINI PG



Art 349. (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone). 1. La PG procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (3572, lett. d).

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche esegu 737f59h endo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti .

3. Quando procede alla identificazione, la PG invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'art. 66 .

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità (496 c.p.), la PG la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.



6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.



ART 350. (Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini). 1. Gli ufficiali di PG (57) assumono, con le modalità previste dall'art. 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto  o di fermo a norma dell'art. 384.

2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la PG invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'art. 97 comma 3.

3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la PG dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto (179).

4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la PG richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'art. 97 n. 4.

5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di PG possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

7. La PG può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3

Art 351. (Altre sommarie informazioni). 1. La PG assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (63, 3572, lett. c), 500, 503). Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362 (1) (2).

1 bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett.  b), procede un ufficiale di PG. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto (3).



ART 352. (Perquisizioni) (1). 1. Nella flagranza del reato (382) o nel caso di evasione (385 c.p.), gli ufficiali di PG (57) procedono a perquisizione personale o locale (247 ss.; coord. 225) quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso (103, 356; att. 113; 609 c.p.).

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare (293) o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata (656) per uno dei delitti previsti dall'art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto (384), gli ufficiali di PG possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

4. La PG trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione.



Art 353. (Acquisizione di plichi o di corrispondenza). 1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di PG li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro.

2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di PG informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata .

3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il sequestro a norma dell'art. 254, gli ufficiali di PG, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della PG il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati








Art 354. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro). 1. Gli ufficiali e gli agenti di PG  curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di PG compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di PG compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale 






Art 355. (Convalida del sequestro e suo riesame). 1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro (354), la PG enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito (coord. 229).

2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato (125) convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate

3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art. 324 (257).

4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento588



art356. (Assistenza del difensore). 1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'art. 353 comma 2


art 357. (Documentazione dell'attività di PG). 1. La PG annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova (att. 115).

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

a) denunce (333), querele (336) e istanze (341) presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (350);

c) informazioni assunte, a norma dell'art. 351 (1);

d) perquisizioni (352) e sequestri (354);

e) operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349, 353 e 354;

f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini (348).

3. Il verbale (135) è redatto da ufficiali o agenti di PG (57) nelle forme e con le modalità previste dall'art. 373.

4. La documentazione dell'attività di PG è posta a disposizione del pubblico ministero.

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti (334), il corpo del reato e le cose pertinenti al reato (253).


358. (Attività di indagine del pubblico ministero). 1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.







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