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IL PUBBLICO MINISTERO - L'OBBLIGATORIETA' DELL'AGIRE

diritto ed economia



IL PUBBLICO MINISTERO


Storicamente, nel quadro della Repubblica Francese e poi Napoleonica, è sempre esistita l'esigenza di creare un apposito organo pubblico che sostenesse l'accusa nei giudizi penali. Da ciò deriva la logica di plasmare " un altro da se"  rispetto al giudice, che davanti a questi, in posizione di parità con l'accusato, agisse per chiedere l'applicazione della legge.

Il soggetto che riveste questo ruolo è il PM che è portatore degli interessi pubblici ed è assoggettato al principio di obiettività (imparzialità) nel processo, dove veste il ruolo di parte che contrapposta all'accusato e alla difesa agisce in contraddittorio davanti al giudice.

Il PM è anche soggetto al principio di indipendenza dagli altri poteri 222h71c dello stato e ha l'obbligo di agire secondo legalità.

A garantire l'indipendenza del PM è prevista l'obbligatorietà dell'azione penale.

Il PM gode dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura nonché delle garanzie dell'inamovibilità  dell'indipendenza.

L'Art. 104 della cost. sancisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

L'Art. 107 sancisce che i magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura.


L'OBBLIGATORIETA' DELL'AGIRE

L'obbligatorietà dell'azione penale è conosciuta sia dalla Costituzione e sia dal previdente codice di procedura penale del 1930 all'art 74, in base al quale:<< laddove il PM ritenesse che la notizia criminis fosse manifestamente infondata, aveva la possibilità di archiviare gli atti.



La successiva legge del 14/09/1944 n° 288 ha modificato in parte questa disposizione,  prevedendo un controllo giurisdizionale demandato al giudice istruttore, cui il PM si sarebbe rivolto per ottenere, nel caso di ritenuta manifesta infondatezza della notizia criminis, un'autorizzazione a non agire.

Il controllo del Giudice, alla fase di archiviazione, insieme al carattere pubblico dell'azione penale hanno portato all'obbligatorietà dell'azione penale.

Tale principio è oggi previsto dall'art 112 della Costituzione, in base al quale, il PM ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Da una prima lettura dell'art 112 si evince che il PM è monopolista dell'azione penale. In realtà non è così, non esiste un monopolio da parte del PM nell'esercizio dell'azione penale ma un obbligo di promuovere la domanda di giudizio.

Il disposto costituzionale, facendo obbligo al PM l'esercizio dell'azione penale, non vuole escludere che ad altri soggetti possa essere conferito analogo potere, ciò che esclude è che a PM possa essere sottratta la titolarità dell'azione penale in ordine a determinati reati.


L'ARCHIVIAZIONE

In ordine all'azione penale storicamente esistevano due tesi in base alle quali:

l'una ricostruiva l'azione penale secondo il paradigma della presa di contatto tra l'auttore pubblico e l'organo della giurisdizione.

l'altra, invece identificava l'azione come atto di inizio del processo penale, a prescindere di una presa di contatto, è necessario che tramite una data serie di atti procedimentali intervenga una decisione giurisdizionale.

Entrambe le tesi sono state superate con il codice del 1988 che in tea di azione penale introduce due articoli:

art 50 ccp che fissa il criterio per il quale il PM esercita l'azione penale quando difettini i presupposti per richiedere l'archiviazione.

Art 405 sancisce che il PM quando non deve richiedere l'archiviazione esercita l'azione penale, formulando l'imputazione.


La richiesta di archiviazione costituisce l'opposto dell'esercizio dell'azione penale.

Nel momento in cui  il PM viene a conoscenza della notizia criminis si apre un procedimento preliminare di esame che ha uno scopo investigativo.

Al termine della fase investigativa è possibile scegliere tra due alternative:


la richiesta di archiviazione

la formulazione dell'imputazione


Per tanto vi è un vero e proprio obbligo di completezza della fase investigativa, che vincola il PM.


In base all'art 408 il PM, se la notizia criminis è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini svolte e i verbali degli atti compiuti.

L'avviso della richiesta di archiviazione è notificata, a cura del PM alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione.

Nell'avviso è precisato che nel termine di 10 giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di proseguire le indagini.




Se non vi sono opposizioni da parte della persona offesa, il Giudice pronuncia decreto, con il quale può accoglie la richiesta di archiviazione e restituisce gli atti al PM (art 409 comma 1).


Se il giudice non ritiene di accogliere la domanda di archiviazione presentata dal PM, o se la persona offesa abbia opposto opposizione (art 410 ccp con l'opposizione ala richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando i relativi elementi di prova) ,  fissa un'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al PM, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato ( 409 comma 2 ).

A seguito del'udienza, il giudice, se ritiene necessario ulteriori indagini, le indica con ordinanza al PM, fissando il termine del compimento di esse ( 409 comma 4 ) queste sono dette indagini coatte.


Il giudice quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro 10 giorni,  il PM formuli l'imputazione ( art 409 comma 5 ) imputazione coatta.


PM E POLIZIA GIUDIZIARIA


L'art 109 della costituzione sancisce che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

La creazione di un corpo di poia giudiziaria privo di vincoli con il potere esecutivo e alle dipendenze dell'autorità giudiziaria era nella mente dei componenti della ricostruita Associazione Nazionale Magistrati del 1946 dopo la II guerra mondiale.

L'Associazione Nazionale Magistrati il 3 novembre 1946  approvò all'ordine del giorno, in tema di riforma dell'ordinamento costituzionale, l'istituzione di un corpo di polizia giudiziaria.

Alla base della discussione vi erano tre progetti:

quello dell'on. Leone che scartava l'ipotesi di creare un corpo di polizia ad hoc, mirando all'introduzione del principio secondo cui la polizia è sottoposta alla direzione del PM


quello dell'on. Calamandrei che proponeva il varo di una norma secondo cuila polizia giudiziaria, che ha per compito la prevenzione, l'accertamento e la repressione dei reati sia posta alle dipendenze dell'autorità giudiziaria.


quello dell'on. Matricolo che inseriva la poliziagiudiziaria tra gli organi del potere giudiziario.


Al termine del primo dibattito la commissione dei 65 scartò l'ipotesi della costituzione di un corpo apposito posto alle direte ed esclusive dipendenze dell'autorità giudiziaria.


Il dibattito prosegui in assemblea Plenaria


L'on. Leone, relatore per la Commissione formulò parere contrario alla creazione di un corpo di polizia autonomo, alle dirette dipendenze dell'autorità giudiziaria.

Nel corso del dibattito, l'on. Leone ritornò sui suoi passi introducendo il principio della polizia giudiziaria alle dipendenze dell'autorità giudiziaria.

Da qui derivò la proposta dell'on Umberti che introdusse il concetto "" L'AUTORITA' GIUDIZIARIA DISPONE DIRETTAMENTE DELL'OPERA DELLA POLIZIAGIUDIZIARIA"" pur se diversa dalla proposta della commissione fu sorprendentemente votata a maggioranza divenendo l'art 109 della costituzione.

L'art 109 ha il preciso significato di istituire un rapporto di dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall'autorità giudiziaria, escludendo interferenze di altri poteri nella condotta delle indagini.

Il C.P.P. regola la figura della polizia giudiziaria agli articoli 55 56 57 58 59










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