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L'UDIENZA PRELIMINARE

diritto ed economia



L'udienza preliminare


L'udienza preliminare è una delle fasi del procedimento penale: essa ha la funzione di assicurare che il giudice controlli la legittimità ed il merito della richiesta di rinvio a giudizio 636h75g formulata dal pubblico ministero. Il giudice dell'udienza preliminare è tratto dall'unica categoria dei giudici per le indagini preliminari. In base alla legge 234 del 1999. Occorre evidenziare che la riforma non individua due distinti organi, bensì una situazione di incompatibilità che si realizza in concreto e che, pertanto, si limita a stabilire un divieto valido nel medesimo procedimento. Le due qualifiche sono assunte da magistrati che sono tratti da un unico ufficio. Pertanto il singolo magistrato può esercitare le due attività di Gip e Gup in due procedimenti differenti, ma non nel medesimo procedimento.

La legge n. 479 del 1999 ha introdotto la regola in base alla quale il giudice dell'udienza preliminare adotta la sua decisione allo stato degli atti; ove ciò non sia possibile il legislatore ha attribuito inediti poteri di integrazione probatoria, la quale può essere disposta soltanto se si tratta di prove decisive favorevoli all'imputato.

La richiesta di rinvio a giudizio

L'atto introduttivo dell'udienza preliminare è costituito dalla richiesta di rinvio a giudizio 636h75g che il P.M. deve depositare nella cancelleria del giudice (art. 416). Tale richiesta costituisce uno dei modi di esercizio dell'azione penale (v. art. 405) perché con essa il P.M. individua uno o più imputati e formula a loro carico una specifica imputazione, descrivendo analiticamente il fatto reato commesso ed indicando le norme penali violate[1].



La richiesta di rinvio a giudizio 636h75g , a pena di nullità, deve essere preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415 bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio. L'avviso ex art. 415 bis, contiene l'avvertimento che l'indagato ed il suo difensore hanno la facoltà di prendere visione del fascicolo delle indagini, depositato presso la segreteria del pubblico ministero. L'indagato è altresì avvertito che entro il termine ordinatorio di venti giorni può esercitare le seguenti attività: può presentare memorie, produrre documenti, depositare la documentazione relativa alle investigazioni difensive; può chiedere al p.m. il compimento di atti di indagine; può presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Il p.m. non è vincolato ad adempiere alle richieste dell'indagato, salvo in un caso. Quando quest'ultimo chiede di essere sottoposto ad interrogatorio, l'inquirente ha l'obbligo di provvedervi. Se ritiene di svolgerle, esse debbono essere compiute entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il temine può essere prorogato dal giudice per una sola volta e per non più di sessanta giorni (Art. 415 bis, comma 4).

Di fronte a valide giustificazioni addotte dall'accusato (in memorie od in interrogatorio), ben può il P.M. chiedere l'archiviazione, invece del rinvio a giudizio, ovvero disporre ulteriori indagini.

A norma dell'art. 417 la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere:

a)  le generalità dell'imputato onde consentire la sua precisa identificazione;

b) le generalità della persona offesa dal reato;

c)  l'imputazione (l'accusa) in cui viene descritta analiticamente la condotta criminosa, vengono richiamati gli articoli di legge violati; essa deve essere enunciata in modo chiaro e preciso, con l'indicazione anche delle circostanze aggravanti e di quelle che potrebbero comportare l'applicazione di misure di sicurezza;

d) l'indicazione delle fonti di prova che il P.M. ritiene possano consentire di sostenere l'accusa in dibattimento;

e)  la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio;

f)   la data e la sottoscrizione del P.M.

Con la richiesta di rinvio a giudizio 636h75g il P.M. deve depositare nella cancelleria del giudice il suo fascicolo, contenente tutti gli atti delle indagini preliminari espletate (art. 416, c. 2). In particolare la notizia di reato, la documentazione delle indagini (es. verbali di interrogatorio, verbali di perquisizione e sequestro ecc.), i verbali di eventuali atti compiuti innanzi al giudice delle indagini preliminari (es. verbali della convalida dell'arresto, atti dell'incidente probatorio ecc.); il corpo di reato (es. monete false, armi ecc.) ed altre cose pertinenti al reato. Su tali atti e su quelli acquisiti nel corso dell'udienza preliminare, le parti articoleranno la loro discussione ed il GUP fonderà la propria decisione.

Ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio 636h75g il GUP, entro cinque giorni, fissa con decreto la data dell'udienza che deve svolgersi entro i successivi  30 giorni (art. 418, comma 2). Le parti devono essere avvisate della data dell'udienza in modo da avere un termine libero di almeno dieci giorni (art. 419, comma 4).

La pienezza del contraddittorio è assicurata sia dalla previsione della vocatio in jus anche della persona offesa dal reato (interessata, come tale, alla pretesa punitiva), oltre che, ovviamente, dell'imputato, soggetto passivo di quest'ultima (art. 419, comma 1), sia dalla possibilità di intervento provocato (citazione) delle parti private accessorie, quali il responsabile civile e il civilmente obbligato con la pena pecuniaria, ovvero di intervento volontario della parte civile e dello stesso responsabile civile. Per consentire di apprestare la difesa delle parti private e del soggetto (persona offesa) convocati in judicium, l'avviso dell'udienza deve essere ad essi notificato almeno 10 giorni prima (art. 419), a pena di nullità, a tutte le parti ed ai difensori (d'ufficio o di fiducia). L'imputato deve essere avvisato che non comparendo verrà giudicato in contumacia.

L'udienza preliminare

L'udienza preliminare si svolge in camera di consiglio davanti al Giudice dell'Udienza Preliminare[2] (GUP) con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e del difensore dell'imputato (art.420). Nell'impianto originario del codice rappresentava il primo controllo giurisdizionale sulla richiesta di dibattimento avanzata dall'accusa, mentre oggi, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 479/1999 (così detta legge «Carotti»), si è trasformata nel vero baricentro del processo penale.

E stato innanzi tutto previsto un controllo più garantista della costituzione delle parti: infatti il Gup deve controllare se vi sia stata regolare costituzione delle parti (art. 420, comma 2). L'art. 420 bis impone al giudice di rinnovare l'avviso non soltanto quando esiste la prova che l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza dello stesso senza sua colpa, ma anche quando tale prova non sussiste e tuttavia appare probabile la mancata conoscenza incolpevole. Se accerta la nullità dell'avviso o della sua notificazione, il giudice ne ordina la rinnovazione (art. 420, comma 2). Il giudice dopo aver verificato l'effettiva conoscenza dell'avviso, deve valutare la causa dell'assenza dell'imputato. Ai sensi dell'art. 420 ter, comma 1, se l'assoluta impossibilità a comparire è dovuta a legittimo impedimento dell'imputato, il giudice deve disporre il rinvio a d una nuova udienza ed ordinare la rinnovazion dell'avviso. Se risulta che non vi è stata assoluta impossibilità a comparire il giudice dichiara la contumacia dell'imputato (art. 420 quater); quest'ultimo è rappresentato dal difensore (art. 420 quater). L'imputato può chiedere o consentire che l'udienza si svolga in sua assenza (art. 420 quinquies). Se comunque questi, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. Se il difensore dell'imputato non è presente, il presidente designa un sostituto immediatamente reperibile. Questi esercita i diritti ed assume i doveri del difensore di fiducia o d'ufficio. Nel caso in cui risulti che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice fissa con ordinanza la data della nuova udienza e dispone la notifica all'imputato (art. 420 ter, comma 5).

La contumacia è la situazione processuale dell'imputato il quale, pur ritualmente avvisato o citato, non compare all'udienza senza che sussista un legittimo impedimento. Ai sensi dell'art. 420 quater, comma 1, se l'imputato detenuto o a piede libero non compare all'udienza e non risulta la sussistenza di un legittimo impedimento, il giudice, sentite le parti ne dichiara la contumacia con ordinanza. In tal caso l'imputato è rappresentato dal difensore. È possibile che l'imputato, dichiarato contumace, compaia prima della decisione. In tal caso il giudice deve revocare l'ordinanza. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (art. 420 quater, comma 3). Infine, l'art. 420 quater, comma 4 commina la nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso di udienza o ad impossibilità a comparire per legittimo impedimento.

L'udienza preliminare si svolge in camera di consiglio in base alle norme che impongono un contraddittorio più completo rispetto a quello previsto dall'art. 127. All'udienza devono essere presenti il pubblico ministero ed il difensore dell'imputato. La persona offesa non può intervenire come tale: può farlo nel solo caso che si costituisca parte civile ed esclusivamente a mezza del difensore. L'imputazione formulata dal p.m. può essere modificata nel corso dell'udienza preliminare; ciò può avvenire in base ad una differente valutazione degli elementi di prova a carico. La modifica avviene su iniziativa del p.m. ed è contestata all'imputato. Il suo consenso è necessario solo quando risulta un fatto nuovo, cioè ulteriore, non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio 636h75g e per il quale si debba procedere d'ufficio (art. 423, comma 2). Se l'imputato non è presente, la modifica dell'imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato stesso ai fine della contestazione (art. 423, comma 1). Lo svolgimento dell'udienza vede susseguirsi i seguenti momenti:

ammissione dei documenti: le parti possono chiedere l'ammissione di documenti; eventuali memorie potevano essere presentate dalle parti in cancelleria fino a cinque giorni prima dell'udienza (art. 127, comma 2);

esposizione del pubblico ministero: il p.m. espone brevemente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio 636h75g ;

dichiarazioni spontanee o l'eventuale interrogatorio dell'imputato: l'imputato può rendere spontanee dichiarazioni. Può altresì chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Si tratta di un atto con funzione difensiva che non può essere sollecitato dal p.m.. L'interrogatorio è condotto dal giudice in base agli artt. 64 e 65. tuttavia, su richiesta di una delle parti il giudice deve disporre che esso si svolga nelle forme dell'esame incrociato (art. 421, comma 2);

esposizioni dei difensori delle parti private: i difensori delle parti private svolgono le proprie argomentazioni. L'ordine rispetta le cadenze dell'onere della prova: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, imputato. Il p.m. ed i difensori possono replicare una sola volta;

conclusioni: il p.m. ed i difensori formulano ed illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari ed i documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione;

decisione interlocutoria o definitiva del giudice (art. 421): il giudice può prendere una decisione definitiva o interlocutoria. Adotta una deicisione definitiva quando pronuncia sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio. Prende una decisione interlocutoria quando dichiara di non poter decidere allo stato degli atti. In tal caso:

il giudice pronuncia ordinanza con la quale indica al pubblico ministero le ulteriori indagini fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare (art. 421 bis). Poiché la norma non fa alcuna distinzione si deve ritenere che l'integrazione delle indagini non sia disposta esclusivamente nell'interesse dell'accusa. Una volta che il p.m. abbia provveduto all'adempimento, si terrà una nuova udienza preliminare, che avrà come oggetto di discussione i risultati delle indagini. All'esito di tale udienza è possibile che il giudice ritenga di poter decidere allo stato degli atti. In caso contrario, il giudice potrà emettere una nuova ordinanza per l'integrazione delle indagini (art. 421 bis) ovvero disporre che si faccia luogo allo svolgimento eccezionale dell'udienza preliminare (art. 422);

lo svolgimento eccezionale dell'udienza preliminare è denominato dal codice attività di integrazione probatoria del giudice (art. 422). Il presupposto è individuato nell'art. 421, comma 4 nella impossibilità di decidere allo stato degli atti. Nell'ipotesi in oggetto, il giudice, se non ordina al p.m. l'integrazione delle indagini, può disporre anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422). Lo svolgimento eccezionale dell'udienza preliminare vede il susseguirsi dei seguenti momenti: a. richiesta di ammissione delle prove o l'indicazione d'ufficio delle medesime (scelte sulla base del criterio della evidente decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere); b. l'assunzione di queste ultime (audizione testimoni, consulenti tecnici, periti ed interrogatorio degli imputati connessi sono condotti dal giudice - art. 422, comma 3); c. eventuale interrogatorio (l'imputato può chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio in ogni caso, e cioè senza che il giudice possa sindacare l'ammissibilità di tale atto - art. 422, comma 4); d. conclusione delle parti e decisione del giudice.

Altrettanto ampi sono i poteri ora attribuiti al giudice dell'udienza preliminare nella fase della decisione (art. 425), ove il discrimine fra la sentenza di non luogo a procedere e il rinvio a giudizio è stato fissato nella presenza o meno di elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 125 att. c.p.p. in tema di archiviazione.

L'udienza preliminare si può concludere con:

la sentenza di non luogo a procedere (art. 425): la sentenza è pronunciata in base a motivi di diritto o di fatto, ossia quando: sussiste una causa che estingue il reato; sussiste una causa per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita; il fatto non è previsto dalla legge come reato; esiste la prova che l'imputato è, in sintesi, innocente (il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato); è accertato che la persona non è punibile per qualsiasi causa. Il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio (art. 425, comma 3). Tale esito dell'udienza deve essere considerato quale estrema ratio e deve essere pronunciata dal giudice solamente a seguito della integrazione probatorio e nel caso in cui questa non sciolto i dubbi circa la fondatezza dell'accusa. Il giudice non ha più la possibilità di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza (art. 425, comma 4).

il decreto che dispone il giudizio, contenente la data dell'udienza, con un termine per comparire non inferiore a 20 giorni (art. 429). Il giudice emette il decreto che dispone il giudizio nei casi in cui non pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il quantum di prova richiesto per l'emissione di tale decreto si ricava a contrario: il giudice emette il decreto quando gli elementi di prova forniti dal p.m. a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio 636h75g e le prove eventualmente assunte nell'udienza preliminare eliminano ogni dubbio sulla necessità del dibattimento. Il decreto che dispone il giudizio svolge insieme due funzioni, di decisione che accoglie la richiesta formulata dal p.m. e di ordine di citazione per il dibattimento. Il decreto di citazione a giudizio contiene l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono (art. 429, comma 1, lett. d). Il giudice precisa la data ed il luogo dell'udienza dibattimentale con l'avvertimento per l'imputato che, non comparendo sarà giudicato in contumacia (art. 429, comma 1, lett. f). L'art. 429, comma 4 stabilisce che il decreto deve essere notificato esclusivamente all'imputato contumace all'udienza preliminare.

Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti, alla formazione del fascicolo per il dibattimento (art. 431). Ove una di esse ne faccia richiesta, il giudice deve fissare una apposita udienza per la formazione del fascicolo. Il fascicolo per il dibattimento contiene: gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale ed all'esercizio dell'azione civile; i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria o dal p.m.; i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale ed i verbali degli atti non ripetibili compiuti con le stesse modalità; i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio; il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti relativi al giudizio sulla personalità dell'imputato, dell'offeso e dei testimoni; il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custodite altrove. Oltre a tale elenco tassativo, il codice consente che le parti, di comune accordo, stabiliscano l'acquisizione a tale fascicolo di atti contenuti nel fascicolo del p.m., nonché della documentazione della documentazione relativa all'attività dell'investigazione difensiva (art. 431).

Gli atti diversi da quelli previsti dall'art. 431, unitamente agli atti acquisiti all'udienza preliminare e al verbale di udienza, sono trasmessi al pubblico ministero e formano il fascicolo del pubblico ministero (art. 433 - ha quindi un contenuto residuale). Il fascicolo è conosciuto dalle parti ma non dal giudice.

Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre impugnazione l'imputato, il Procuratore della repubblica ed il Procuratore generale presso la corte d'appello (art. 428). Il mezzo di impugnazione è l'appello nei limiti precisati dal nuovo art. 593; pertanto non sono appellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati punititi in astratto con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Nei confronti delle sentenze inappellabili è consentito il ricorso per Cassazione.

Una volta che siano state esaurite le impugnazioni la sentenza di non luogo a proceder non diventa irrevocabile né passa in giudicato. Si tratta di una sentenza resa allo stato degli atti: il p.m. può in qualsiasi momento, ovviamente sino a che il reato non è prescritto, chiedere che il giudice per le indagini preliminari la revoca della sentenza e la riapertura delle indagini. Legittimato a richiedere la revoca è soltanto il p.m.. La revoca è chiesta al Gip quando siano presenti nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possano determinare il rinvio a giudizio (art. 434). La richiesta è sottoposta all'esame del Gip in una apposita udienza in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti (art. 435). Il giudice prende una delle seguenti decisioni: dichiara inammissibile o rigetta la richiesta del pubblico ministero; revoca la sentenza di non luogo a procedere e dispone la riapertura delle indagini, stabilendo un termine improrogabile non superiore a sei mesi  (art. 346, comma 3). Entro tale termine il p.m. deve concludere le indagini e formulare la richiesta di rinvio a giudizio 636h75g .


I procedimenti speciali

I procedimenti speciali si distinguono da quello ordinario, che prevede la sequenza così composta: indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento. I procedimenti speciali, o alternativi, differenziati, consentono di eliminare una delle fasi successive alle indagini preliminari, per giungere più rapidamente alla decisione finale. Essi sono:

a)  riti che omettono il dibattimento: il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudizio per decreto;

b) riti che eliminano l'udienza preliminare: il giudizio immediato, il giudizio direttissimo.

I primi consentono di definire il giudizio nel corso delle indagini preliminari o all'udienza preliminare; i secondi permettono il passaggio diretto dalle indagini preliminari al dibattimento.

Il giudizio abbreviato

Il giudizio abbreviato è un giudizio di merito sulla colpevolezza od innocenza dell'imputato, che ha luogo nell'udienza preliminare (art. 438), ovvero in sede di conversione di altro rito speciale. Esso è caratterizzato dal fatto che esclude il dibattimento e quindi l'acquisizione delle prove nella dialettica tra le parti, utilizzandosi ai fini probatori gli atti contenuti nel fascicolo del P.M., raccolti nel corso delle indagini preliminari.

L'abbreviazione di giudizio in questione presuppone che il P.M. abbia già formulata l'imputazione con l'esercizio dell'azione penale (art. 405), richiedendo al giudice la celebrazione dell'udienza preliminare od altro rito, non essendo concepibile da parte dell'indagato una autoassunzione, per volontà propria, della qualità di imputato e la conseguenziale richiesta di giudizio, in mancanza di imputazione elevata dall'organo di accusa.

Poiché il giudizio abbreviato comporta rinuncia alla fase dibattimentale ed alle sue garanzie, la facoltà di rinunciarvi spetta esclusivamente all'imputato. Il PM non è titolare di tale facoltà ed a seguito della riforma introdotta dalla legge 479/1999 (c.d. legge «Carotti»), non ha più neanche il potere di consentire o meno alla scelta del rito (salva l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 438 che vedremo). Nello stesso modo la richiesta dell'imputato non è sindacabile da parte del giudice, il quale ha l'obbligo di accogliere la richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato (salva anche qui l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 438).

La ragione per la quale l'imputato è indotto a rinunciare al dibattimento, chiedendo di essere giudicato immediatamente, normalmente innanzi al GIP, consiste nel fatto che l'abbreviato è un rito premiale, sicché, in caso di condanna, egli beneficia di una riduzione di pena secca di un terzo (art. 442, comma 2: nel caso in cui fosse prevista la pena dell'ergastolo, essa è sostituita dalla reclusione di anni 30; nel caso di ergastolo con isolamento diurno - art. 72 c.p. -, essa è sostituita con l'ergastolo senza isolamento).

Una volta, quindi, che il P.M. abbia formalizzata l'imputazione, l'accusato ha sempre il diritto di chiedere il giudizio abbreviato, sia in sede di udienza preliminare che di conversione di altro rito: pertanto anche in caso di giudizio direttissimo instaurato dal P.M. (art. 452, c. 2), di giudizio immediato (art. 458), di opposizione a decreto penale (art. 461, c. 3), di citazione diretta a giudizio (art. 555, c. 2) l'imputato può ottenere di essere giudicato con il rito abbreviato.

Il giudizio abbreviato, venendo celebrato in momento anticipato rispetto all'ordinario dibattimento, si appalesa come scelta del modo di procedere, tanto che esso è anche qualificato come «patteggiamento sul rito» in contrapposizione al patteggiamento sulla pena.

A seguito della riforma introdotta dalla legge 479/99, l'imputato ha la possibilità di avanzare due tipi di richiesta di giudizio abbreviato:

a)  giudizio abbreviato ordinario, ai sensi del primo comma dell'art. 438, in ordine a cui il P.M. non può esprimere alcun dissenso ed il giudice è obbligato a celebrarlo (art. 438, comma 4). Il temine finale per la presentazione della richiesta è quello della formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare. Ai sensi dell'art. 441, comma 1, debbono osservasi le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta salva la norma relativa allo svolgimento eccezionale (art. 422) e quella relativa alla modifica dell'imputazione (art. 423). Il giudizio si svolge in camera di consiglio; tuttavia è possibile procedere in pubblica udienza se tutti gli imputati ne fanno richiesta (art. 441, comma 3). Il giudice valuta discrezionalmente la possibilità di decidere allo stato degli atti e, qualora lo ritenga possibile, pronuncia sentenza utilizzando come base probatoria gli atti di indagine e quelli eventualmente assunti nell'udienza. Qualora,viceversa il giudice non ritenga di potere decidere allo stato degli atti, egli assume anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5). Il comma successivo chiarisce che si tratta di vere e proprie prove. All'assunzione delle stesse deve procedersi con le forme stabilite dall'art. 422 in relazione allo svolgimento eccezionale dell'udienza preliminare (art. 441, comma 6). Infine, nel caso in cui il giudice disponga l'integrazione probatoria ai sensi dell'art. 441, comma 5, si rende applicabile l'art. 423. Di conseguenza il p.m. potrà modificare l'imputazione ed effettuare nuove contestazioni in udienza;

b) giudizio abbreviato «condizionato», che è una novità introdotta dalla legge 479/99, che consente all'imputato di subordinare la sua richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria da effettuarsi in udienza innanzi al giudice (art. 438, comma 5). È onere del richiedente indicare le fonti di prova da assumere, relativamente alle quali la norma non opera preclusioni. A fronte della richiesta il giudice non è obbligato a disporre il giudizio abbreviato, ma può rigettare l'istanza o quando le prove richieste siano da lui ritenute irrilevanti od inammissibili, ovvero quando l'assunzione di esse determinerebbe un appesantimento dell'iter dell'udienza incompatibile con la sua natura di rito agile e la sua funzione di economia processuale e deflattiva del carico giudiziario (a cui è connessa la «premialità» del rito). In caso di accoglimento dell'istanza di giudizio abbreviato e dell' integrazione probatoria, il PM. è ammesso a richiedere prova contraria. All'assunzione delle prove si procede ai sensi dell'art. 422, c. 2, 3 e 4, previsto per l'udienza preliminare.

Un aspetto saliente del giudizio abbreviato, prima della riforma introdotta dalla «Legge Carotti», era la sua natura di giudizio «allo stato degli atti». Infatti, poiché esso si instaurava dopo la chiusura delle indagini e l'esercizio dell'azione penale, ne derivava che gli atti che il giudice doveva valutare per il giudizio erano essenzialmente quelli raccolti nel corso indagini preliminari, ed in sede di giudizio abbreviato sussisteva divieto di qualsiasi acquisizione probatoria in udienza.

La riforma della legge 479/99 ha introdotto la possibilità di acquisizione di nuove fonti di prova in udienza, sicché il giudizio abbreviato non è più necessariamente un giudizio allo stato degli atti. I casi di acquisizione sono due:

quando l'imputato ha richiesto il giudizio abbreviato «condizionato» ad una integrazione probatoria ed il giudice abbia accolto la richiesta;

quando una volta ammeso il giudizio abbreviato, il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, in quanto necessita un'integrazione probatoria finalizzata ad acquisire «gli elementi necessari» per la decisione. In tali casi per l'assunzione delle prove si procede ai sensi dell'art. 422, c. 2, 3 e 4, previsto per l'udienza preliminare.

Circa le modalità di svolgimento del giudizio abbreviato, esso segue, in sintesi, le seguenti cadenze: l'imputato avanza la richiesta ed il giudice ammette il rito (o rigetta la richiesta) con ordinanza; l'udienza si tiene in camera di consiglio, senza pubblico, salvo che vi sia richiesta di pubblica udienza da parte di tutti gli imputati; essa si svolge secondo le norme dettate per l'udienza preliminare; è ammessa la costituzione di parte civile ma questa non ha facoltà di interloquire nella scelta del rito, non essendo legittimata a dissentire; è data al giudice, come visto, la possibilità di disporre un'integrazione probatoria ove necessario ovvero quando trattasi di giudizio abbreviato «condizionato»; di regola è inammissibile la modifica dell'imputazione, ma nel caso in cui vengano assunte nuove fonti di prova, può procedersi alla modifica dell'imputazione o alla contestazione suppletiva come previsto dall'art. 423. In tale ultimo caso è previsto che l'imputato possa revocare la richiesta di giudizio abbreviato, chiedendo di procedersi con le forme ordinarie (art. 441 bis - celebrazione dell'udienza preliminare o del dibattimento, a seconda dei casi). La ratio di tale nuova disposizione è quella di consentire all'imputato di non rinunciare alle garanzie del dibattimento in presenza di un'accusa diversa da quella contestatagli allorché aveva richiesto il rito speciale.

All'esito dell'udienza, e dopo la discussione delle parti, il giudice emette la sentenza, la cui motivazione, tenuto conto dell'inquisitorietà del rito, si baserà sugli atti delle indagini preliminari e sulle fonti di prova acquisite eventualmente in udienza, in sede di integrazione probatoria. La sentenza potrà essere di assoluzione o di condanna. In tale ultimo caso nel calcolo della pena deve essere conteggiata la riduzione di un terzo come «premio» per l'imputato il quale ha consentito di evitare il dibattimento con il conseguente dispendio di tempo ed energie processuali.

Infine, l'esigenza di deflazione del sistema processuale, che sta a fondamento del rito in esame, comporta che sono fissati precisi limiti alla facoltà di proporre appello contro la sentenza di proscioglimento e di condanna.


A differenza di quanto avviene nel patteggiamento, la parte civile non è estromessa né al momento della decisione sull'adozione, o meno, del rito abbreviato né al momento delle conclusione e della decisione. La parte civile può non accettare tale rito (artt. 441, comma 4, 651 e 652); in questo caso, se il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, la stessa non ha efficacia di giudicato e la parte civile può esercitare l'azione risarcitoria davanti al giudice civile senza dover subire la sospensione del processo ex art. 75, comma 3 (art. 441, comma 4).

La parte civile può, dopo che il giudice abbia accolto la richiesta di giudizio abbreviato, accettare tale rito sia espressamente che tacitamente (si ha accettazione tacita quando il danneggiato si costituisce parte civile dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato - art. 441, comma 2). Se si fa luogo ad integrazione probatoria anche la parte civile è legittimata a chiedere al giudice l'assunzione di prove.

L'applicazione della pena su richiesta delle parti

L'applicazione della pena su richiesta delle parti ha rappresentato la grande scommessa del legislatore del 1988 per deflazionare il rito ordinario: l'essenza del meccanismo vede le parti (pubblico ministero ed imputato), che propongono una soluzione nel merito (precisamente una pena di un certo tipo ed entità), e il giudice decide se applicarla come da richiesta o no.

Per scendere nei dettagli, prima della modifica al codice di procedura, introdotta dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, l'articolo 444 C.P.P. prevedeva che imputato e P.M. si accordassero (solitamente su richiesta dell'imputato), per l'applicazione di una pena che, calcolando l'incidenza delle circostanze e con la riduzione fino ad un terzo di quella che sarebbe stata applicabile normalmente, non doveva superare i due anni di reclusione o di arresto.

Ovviamente l'imputato era indotto ad accettare questa condanna senza processo, causa la mitezza della pena e di un congruo complesso di vantaggi aggiuntivi (oltre alla riduzione di pena, all'imputato condannato spettano altri benefici, quali l'esonero dal pagamento delle spese processuali, il divieto di applicazione di pene accessorie o misure di sicurezza (eccetto la confisca obbligatoria), e l'inefficacia della sentenza agli effetti civili o amministrativi.

Con la richiesta di applicazione della pena l'imputato non deve dichiarare la sua responsabilità per i reati contestati, ma implicitamente rinuncia a far valere le eventuali prove a discarico e le altre difese che sarebbero incompatibili con l'accettazione della sanzione patteggiata.

Il presupposto indefettibile del patteggiamento è però unicamente la volontà dell'imputato, potendo il mancato consenso del P.M., se ingiustificato, essere superato dal Giudice. Infatti, il dissenso del P.M. (che a differenza di quello dell'imputato deve essere sempre motivato), vale solo a trasferire la decisione sulla concessione del premio al Giudice dibattimentale, che potrà essere d'accordo con il P.M., oppure applicare egualmente, all'esito del dibattimento, lo sconto di pena.

Il Giudice, nell'adottare la decisione, dovrà anzitutto verificare che non ricorrano le condizioni per il proscioglimento, quindi dovrà controllare se la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette. Rimane pur sempre la possibilità, per il giudice, di rigettare la richiesta delle parti, qualora la pena proposta appaia non congrua ai fini della rieducazione del condannato (art. 27, 3° comma, Costituzione). In particolare, la decisione del magistrato giudicante avviene sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e di quello del pubblico ministero, mentre è da escludersi qualsiasi acquisizione o produzione probatoria (proprio perché questa fase, per la natura stessa del rito, viene omessa).

Il legislatore del giugno 2003 ha ritenuto di ampliare decisamente la pena patteggiabile, vuoi per dargli nuovo impulso alla luce di una applicazione deludente rispetto alle aspettative, vuoi, più probabilmente, per accentuarne la capacità deflativa sulla macchina della giustizia. Mentre il "vecchio" patteggiamento (quello con pena fino a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria), rimane istituto di generale applicazione, per il quale non si configurano limiti soggettivi o per tipologia di reato, il nuovo patteggiamento che ricomprende pene in concreto tra i due anni e un giorno di pena detentiva e i cinque anni (anche se vi è pena pecuniaria), è riservato a imputati "virtuosi", nel senso che detto patteggiamento allargato non è permesso agli imputati di fatti di criminalità organizzata o di terrorismo (art. 51 commi 3 bis e 3 quater C.P.P.) e a coloro che in precedenza siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi.

L'aver concordato una pena in concreto tra i due ed i cinque anni di pena detentiva fa anche venir meno la gran parte dei vantaggi ricollegati al "normale" patteggiamento (esenzione delle spese del procedimento; non applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca), di cui si diceva sopra. Dunque in definitiva, il vero profilo premiale ricollegato al "patteggiamento allargato" è la certezza della entità della pena (non superiore ai cinque anni), e nella riduzione fino a un terzo per la mera scelta del rito: riduzione della pena che allarga l'ambito di applicazione dell'istituto a reati puniti con pene medio-alte, in precedenza destinati a beneficiare, a richiesta dell'imputato, del giudizio abbreviato o a passare attraverso il più pesante rito ordinario.

L'istituto, così come viene riformato, appare sicuramente deflattivo del carico di lavoro penale ma, inevitabilmente, spinge la parte civile fuori del processo penale anche con riguardo ai più gravi reati oggi patteggiabili. La parte civile eventualmente costituita non ha infatti veste per opporsi, né in rito, né nel merito, al patteggiamento; questo, invero, concerne la pretesa penale, cui essa è estranea. Pertanto, il giudice non decide sull'azione civile, che può autonomamente proseguire nella sua naturale sede. L'imputato a cui è applicata la pena è tenuto comunque a rifondere alla parte civile le spese sostenute per la costituzione.

Una volta raccolto l'accordo delle parti e fatta una valutazione positiva della richiesta, dopo un'udienza in camera di consiglio, il giudice deve emanare la sentenza di applicazione della pena. Tale sentenza non ha natura giuridica di sentenza di condanna, in quanto non contiene un'affermazione esplicita della responsabilità penale dell'imputato in ordine al fatto reato contestatogli.

La sentenza di applicazione pena, rispetto ad una sentenza di condanna, comporta per l'impuatato rilevanti benefici, oltre lo sconto di pena. Infatti, per favorire al massimo il patteggiamento, per essere questo il procedimento speciale che arreca maggiore economia processuale e potenzialmente quello più favorevole all'accusa (implicita ammissione di colpevolezza ed accettazione della pena), il codice ha previsto ulteriori premialità:

l'esclusione del pagamento delle spese processuali;

la possibilità di applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, con esclusione però della confisca;

la possibiltà di applicazioni di sanzioni sostitutive;

sono esclusi gli effetti pregiudizievoli nei connessi giudizi civili e amministrativi, ma nei giudizi disciplinari innanzi alle pubbliche autorità, la sentenza fa stato nei limiti di cui all'art. 653.

Altri aspetti premiali sono rappresentati dalla previsione di estinzione del reato e di ogni altro effetto penale (ad es. per la recidiva) dopo il decorso di un certo intervallo di tempo dalla pronuncia della sentenza sul patteggiamento. Lo spatium temporis è calibrato sulla durata prevista (cinque anni per delitti, due per contravvenzioni).

Con la sentenza il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena se non sussistono condizioni ostative alla concedibilità del beneficio (inesistenza di ostacoli giuridici ed esattezza nel merito della prognosi di futura astensione da reiterazioni criminose). A proposito dell'istituto della sospensione, è da rilevare che essa non può essere concessa di ufficio dal giudice, dovendosi questi attenere ad una mera operazione di controllo dell'operato delle parti. Queste possono, però, inserire nel quadro del loro accordo la concessione della sospensione della pena, sempre se il giudice la riterrà effettuabile. La previsione della sospensione può essere, infine, apposta come condizione essenziale, dirimente dell'accordo, sicché se il giudice riterrà inaccoglibile tale punto dell'accordo, verrà meno la stessa efficacia del patteggiamento.

La sentenza di patteggiamento è inappellabile, ma solo ricorribile in cassazione per motivi di legittimità (art. 448, comma 2).

Si ricorda che il termine ultimo per proporre il patteggiamento è quello della presentazione della conclusioni nell'udienza preliminare (art. 446, commi 1 e 4). Il dissenso manifestato dal p.m. e il rigetto della richiesta da parte del giudice comportano l'obbligatorio  proseguimento del rito ordinario. Tuttavia l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primi grado ed il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza (art. 448, comma 1). In tale ipotesi il p.m. non ha la possibilità di dimostrare che il diniego del consenso era fondato.

Il giudizio direttissimo

Il giudizio direttissimo, alla pari del giudizio immediato, salta l'udienza preliminare, con economia di tempo e di attività processuali; entrambi affluiscono direttamente innanzi al giudice dibattimentale. La scelta di una tale semplificazione dell'iter processuale fa capo esclusivamente al PM, beninteso nell'ipotesi che ne ricorrano i presupposti normativi.

Mancando una meritorietà processuale dell' imputato, per non essere dipendente dalla sua volontà l'accelerazione del rito, difettano i requisiti per misure premiali a suo favore; misure che, invece, caratterizzano il giudizio abbreviato e il patteggiamento, che, svolgendosi usualmente nell'udienza preliminare in virtù di scelta, esclusiva o concorrente, del giudicabile, lo rendono meritevole di benefici.

Il giudizio direttissimo si differenzia, peraltro, dal giudizio immediato, perché nel primo caso l'imputato viene presentato direttamente al giudice dibattimentale, mentre nel secondo caso è il G.I.P. a dover emettere il decreto di giudizio immediato, quindi con minore semplificazione del rito.

Il giudizio direttissimo ha come suo presupposto, una particolare originaria situazione di evidenza della prova. L'evidenza si rivela nell'avvenuto arresto in flagranza del prevenuto; arresto, facoltativo o obbligatorio, in cui lo stato di flagranza esclude la necessità di particolari o speciali indagini sulla sussistenza del reato e sull'addebitabilità di questo al prevenuto (art. 449, comma 4). L'arresto deve altresì essere stato convalidato dal Gip (la giurisprudenza richiede altresì che sia stata applicata una misura cautelare custodiale). L'evidenza della prova si estrinseca, altresì, nell'avvenuta confessione resa dall' indagato al P.M. nel corso dell'interrogatorio (art- 449, comma 5 - sia nell'ipotesi di indagato a piede libero, sia nella ipotesi di indagato colpito da ordinanza cautelare del G.I.P. comportante custodia, arrosti domiciliari, custodia in carcere o in luogo di cura).

La bipartizione dell'evidenza della prova (flagranza del reato con arresto ad iniziativa della P.G.; confessione, fuori della flagranza, dell'indagato libero o in custodia cautelare jussu judicis) deve coniugarsi con il rispetto del termine stringente di 15 giorni per attivare tale rito speciale, insuperabile e decorrente dall'arresto ovvero dalla notitia criminis.

A norma dell'art. 449, pertanto, il giudizio direttissimo può essere instaurato nelle seguenti ipotesi:

a)  se l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato;

b) se l'imputato (anche se in stato di libertà) ha reso confessione;

c)  per i reati concernenti le armi ed esplosivi;

d) per taluni reati inerenti a violenze commesse in occasione di competizioni sportive[3].

Per le ordinarie ipotesi di rito direttissimo (previste dall'art. 449), il termine temporale dei 15 giorni si pone come un limite alla valorizzazione dell'evidenza della prova ai fini della celebrazione del giudizio direttissimo, giacché l'evidenza realizzantesi oltre i 15 giorni ed entro i 90 è utilizzabile solo per instaurare il giudizio immediato e quella ancora più tardiva, oltre il 90° giorno, non comporta per il P.M. benefici di abbreviazione dell'ordinaria sequela delle scansioni processuali.

Poiché si tratta sempre di riduzioni delle sequenze procedimentali (con limiti anche del giudizio di appello), il giudizio direttissimo, come quello immediato, non sono mai obbligatori per il P.M., tanto che, pur quando ne ricorrono i presupposti, egli può scegliere di non procedere allo loro adozione: trattandosi di scelte di rito, esse sono sempre discrezionali.

Il meccanismo processuale di attivazione del giudizio direttissimo è modellato secondo la situazione soggettiva dell'imputato che vi viene assoggettato.

In caso di arresto in flagranza, il P.M. può scegliere di avvalersi della udienza di convalida per ottenere il contestuale giudizio di merito sull'imputazione; in tal caso, le due attività (convalida e giudizio) vengono concentrate innanzi al giudice del dibattimento e deve rispettarsi il termine di 48 ore dall'arresto per la presentazione dell'imputato al giudice (art. 449, comma 1), previsto per la richiesta di convalida (che dovrà avvenire nelle successive 48 ore). Il P.M. può, altresì, scegliere di tenere separate le due attività di convalida e di giudizio, rivolgendosi per la prima al G.I.P. nelle 48 ore e per il secondo al giudice dibattimentale nei 15 giorni dell'arresto.

Nei casi in cui non si pone il problema della convalida dell'arresto (perché l'imputato è libero o è in stato di custodia cautelare disposta dal G.I.P.), rimane il solo termine dei 15 giorni.

Le modalità di svolgimento del processo sono calibrate sullo status libertatis dell'imputato:

se è libero, il P.M. deve notificargli il decreto di citazione a giudizio, che vale anche come forma di contestazione dell'accusa e quindi legittima la celebrazione del giudizio in contumacia del prevenuto (art. 449).

se è in vinculis (o per l'arresto operato dalla P.G., ovvero per una misura cautelare disposta dal G.I.P.), l'imputato deve essere tradotto all'udienza e presentato direttamente davanti al giudice dibattimentale ed ivi il P.M. eserciterà l'azione penale.

L'accelerazione del rito non può comportare un attenuazione delle garanzie difensive, sicché all'udienza con la presenza necessaria del difensore, quest'ultimo ha diritto alla concessione di un termine per preparare la difesa ed ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti delle indagini preliminari. La celerità del rito autorizza P.M., imputato e la persona offesa (costituitasi parte civile) a presentare direttamente i testi in udienza, senza la preventiva autorizzazione del giudice. Il dibattimento, per il resto, segue lo schema ordinario, con il regime dell'esame incrociato e con lo sbarramento all'ingresso nel fascicolo dibattimentale degli atti non aventi dignità di prova (tali sono, in genere, gli atti delle indagini preliminari).

Il giudice dibattimentale, quale garante della legalità del rito, se ravvisa l'inesistenza dei presupposti per il giudizio direttissimo, ne impedisce la celebrazione, disponendo la restituzione degli atti al P.M. Però, vertendosi nella fattispecie in tema di rito, le parti hanno poteri dispositivi in ordine allo stesso. Infatti, la mancata convalida dell'arresto eseguito nella supposta flagranza, non impedisce alle parti di accordarsi ugualmente perché prosegua il giudizio direttissimo.

Le parti possono, inoltre, accordarsi perché l'udienza, invece di evolvere verso il dibattimento, prosegua secondo un rito speciale: l'applicazione di pena concordata (patteggiamento), ovvero con le modalità del giudizio abbreviato.

In caso di richiesta di giudizio abbreviato non necessita il consenso del PM. ed il giudice è obbligato a disporre la trasformazione del rito. Anche in tale sede è possibile avanzare richiesta di abbreviato "condizionato" ad una integrazione probatoria ed inoltre è consentito al giudice disporre d'ufficio l'ammissione di mezzi di prova necessari per la decisione.

La decisione del giudice, nel giudizio direttissimo, si conclude con una sentenza di proscioglimento o di condanna, in conformità degli ordinari schemi dibattimentali. Come già rilevato, essa però è solo limitatamente appellabile, nelle ipotesi di conversione del rito in giudizio abbreviato o patteggiamento; la limitazione dell'appello è il contrappeso delle misure premiali conseguite in tali riti. Nell'epilogo tipico del giudizio direttissimo, mancando previsioni premiali, mancano anche le contrapposte limitazioni all'appello.

Il giudizio immediato

Il giudizio immediato, al pari del giudizio direttisimo, si caratterizza per l'assenza dell'udienza preliminare e quindi per il salto dalla fase delle indagini preliminari al giudizio dibattimentale. Esso ha pure in comune con l'altro la particolarità che è azionabile direttamente dal PM.; però, a differenza del giudizio direttissimo, quello immediato può essere promosso anche ed autonomamente dall'imputato. Infine, mentre il giudizio direttissimo, per essere disposto, non richiede la intermediazione del G.I.P., quello immediato prevede una verifica del G.I.P, cui il P.M. o l'imputato, titolari di distinte e separate facoltà, rivolge la sua richiesta.

Pertanto, il giudizio immediato salta l'udienza preliminare, per far giungere celermente il processo al dibattimento; esso è subordinato ad una richiesta di una delle due parti (di regola il P.M., eccezionalmente l'imputato), senza necessità di consenso della controparte; è disposto con decreto del G.I.P., in assenza di contraddittorio, su base cartolare, in presenza dei presupposti di legge.

I presupposti cui sono condizionati l'iniziativa dell'accusa e quella della difesa sono diversi tra loro. Per il P.M. occorrono:

  1. l'evidenza della prova;
  2. il previo interrogatorio dell'indagato o quantomeno della notificazione all'indagato di un invito a presentarsi contenente l'enunciazione del fatto e le fonti di prova, in ordine al quale egli non sia comparso innanzi al P.M. (art. 453, comma 1);
  3. il dato cronologico della formulazione della richiesta entro 90 giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 (art. 454, comma 1).

Sulla richiesta, che costituisce esercizio dell'azione penale, decide il giudice in segreto sulla sola base degli atti trasmessi dal p.m. (art. 454, comma 2) e senza sentire la difesa. Non è quindi un effettivo vaglio processuale da parte dell'organo giurisdizionale.

Per l'imputato non occorre nessuno dei predetti requisiti. I casi in cui può richiedere il giudizio immediato sono due:

dopo che gli sia stato notificato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (art. 419, comma 5). Pertanto il difensore dell'imputato ha già avuto la possibilità di prendere visione del fascicolo degli atti di indagini (art. 415 bis). La richiesta deve essere presentata nella cancelleria del giudice almeno tre giorni prima della suddetta udienza e deve essere notificata al p.m. e alla persona offesa. Con la richiesta di giudizio immediato l'imputato perde la possibilità di ottenere successivamente il rito abbreviato (art. 458, comma 3);

dopo che gli sia stato notificato il decreto penale.

Le ragioni che possono spingere l'imputato a richiedere il giudizio immediato sono, nel primo caso, accelerare la verifica dibattimentale dell'accusa, saltando l'udienza preliminare; nel secondo caso, non accettare la condanna proponendo opposizione avverso il decreto e richiedendo la verifica dell'accusa nel contraddittorio dibattimentale[4].

Sul rispetto dei presupposti di legge per la praticabilità del giudizio immediato vigila il G.I.P. che, con un esame cartolare entro 5 giorni, dispone il giudizio immediato con decreto, ovvero rigetta la richiesta. II decreto deve essere notificato alle parti almeno 30 giorni prima della data fissata per il dibattimento[5].

Il giudizio immediato non ha connotati di premialità, sicché non sono contemplate né riduzioni di pena, né altri benefici. L'esigenza di garantire il diritto dell' imputato a conseguire sconti di pena connessi all'azionamento di altri riti speciali (giudizio abbreviato e patteggiamento), comporta l'esigenza di previsione di un meccanismo che consenta il conseguimento di quei benefici pur quando sia stato instaurato il giudizio immediato.

All'uopo, è previsto che nel decreto del G.I.P. che dispone il giudizio immediato sia contenuto l'avviso che l'imputato può chiedere, in sua alternativa, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione di pena concordata (patteggiamento), così come dei resto, in sede di giudizio direttissimo, analogo avviso è fatto oralmente dal presidente allo stesso imputato.

Detta convertibilità del rito incontra, però, uno sbarramento temporale e cioè deve essere formulata entro quindici giorni dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto di giudizio immediato ovvero dell'avviso della data dell'udienza dibattimentale.

Inoltre la legge 479/1999 nel riformulare l'art. 458, conformemente a quanto già previsto nell'art. 438, non prevede più la necessità del consenso del PM. alla trasformazione del rito immediato in giudizio abbreviato.

Anche in tale sede è possibile avanzare richiesta di abbreviato "condizionato" ad una integrazione probatoria ed inoltre è consentito al giudice disporre d'ufficio l'ammissione di mezzi di prava necessari per la decisione.

Il procedimento per decreto

Il procedimento che sfocia nel decreto penale (artt. 459 e ss.) si prefigge di evitare sia l'udienza preliminare, sia il dibattimento; in ogni caso, anche se vi è opposizione al decreto emesso, non vi sarà mai l'udienza preliminare, ma l'opponente potrà chiedere o di celebrare il dibattimento ovvero avanzare richiesta di giudizio abbreviato, di patteggiamento (ovvero, ricorrendone i casi, di oblazione).

Una volta svolte le indagini preliminari ed acquisite chiare fonti di prova della colpevolezza dell'imputato tali da far ritenere al P.M. inutile l'udienza preliminare ed il dibattimento, questi può chiedere al G.I.P. di emettere un decreto penale contenenete la contestazione del reato e l'applicazione della pena (solo pecuniaria).

Pertanto la fase che porta all'emissione del decreto ha natura puramente cartolare e non contempla alcun contraddittorio, nemmeno scritto, tra P.M. richiedente il decreto e imputato. Invero, è lo stesso decreto a fungere da atto di contestazione formale del fatto e da affermazione di colpevolezza con contestuale irrogazione della pena. Il decreto contiene l'imputazione e la condanna, inaudita altera parte; esso si caratterizza, quindi, per la sommarietà della cognizione nella speranza di una deflazione del carico processuale.

Presupposti del rito semplificato in questione sono:

che il P.M. richieda l'applicazione solo di una pena pecuniaria, anche se la pena pecuniaria abbia natura sostitutiva di pena detentiva (art. 459);

che la richiesta venga avanzata dal P.M. entro sei mesi dall'iscrizione della notizia di reato (termine ritenuto dalla giurisprudenza ordinatorio);

che non sia necessaria l'applicazione di una misura di sicurezza;

nei reati procedibili a querela, la non opposizione del querelante (al quale, per consentire l'esercizio del potere di veto, deve essere data comunicazione dell'emissione del decreto.

Il procedimento per decreto può essere attivato dal solo P.M., prima ancora che egli abbia formulato la richiesta di rinvio a giudizio, e che lui stesso o l'imputato abbiano promosso uno degli altri riti alternativi. Siffatte scelte legislative si comprendono osservando che il procedimento per decreto è quello che consente il maggior risparmio di energie e la maggiore semplificazione.

A fronte della richiesta del P.M. il Gip, se non accoglie la richiesta (ad es. perché ne difettano i presupposti) la rigetta e restituisce gli atti al P.M. affinché proceda in via ordinaria; ovvero se l'accoglie, emette il detto decreto che, oltre all'imputazione ed alla determinazione della pena pecuniaria, deve contenere l'esposizione sommaria delle fonti di prova.

Ove ricorra una delle ipotesi indicate dall'art. 129 il giudice deve prosciogliere l'imputato (art. 459, comma 3).

Il decreto deve essere notificato al condannato, al difensore (ed eventualmente alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria); deve inoltre essere comunicato al PM.

Il G.I.P. per emettere il decreto deve valutare la correttezza della qualificazione giuridica e la esattezza della riduzione della pena pecuniaria, limitandosi ad applicare la pena nella misura richiesta dal P.M., senza alcun potere di modificarla (artt. 459, comma 3 - 460, comma 2). Se la richiesta del P.M. viola quei limiti di legittimità, il G.I.P. non può che rigettare la richiesta, restituendo gli atti al P.M. Al G.I.P., competono, invece, la valutazione di concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, essendo questo beneficio ancorato ad una prognosi che a lui spetta: così come quella inerente al beneficio della non menzione della condanna.

Rispondendo massimamente agli interessi deflattivi del sistema processuale l'emissione del decreto, resta da vedere se esso si risolve anche nell'interesse del-l'imputato. Proprio al fine di farlo corrispondere anche a tali interessi e quindi allo scopo di realizzare in concreto il risparmio processuale sperato, il legislatore ha collegato all'adozione del decreto una serie di previsioni di carattere premiale, che dopo la riforma introdotta dalla legge 479/99, hanno avvicinato di molto gli effetti premiali del decreto penale a quelli del patteggiamento. In particolare:

con il decreto il G.I.P. può irrogare una pena pecuniaria diminuita sino alla metà del minimo edittale. Trattasi della riduzione di pena potenzialmente più consistente rispetto alle altre riduzioni premiali (di un terzo per il giudizio abbreviato e fino ad un terzo per il patteggiamento);

non sono applicate pene accessorie;

la confisca può essere disposta solo se obbligatoria;

a carico del condannato non sono poste le spese del procedimento;

la condanna non è di ostacolo ad una successiva sospensione condizionale della pena;

il reato si estingue dopo 5 anni (per i delitti) o dopo 2 anni (per le contravvenzioni) se l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole;

esclusione dell'efficacia dell'accertamento contenuto nel decreto, divenuto esecutivo, rispetto ad altri giudizi, civili o amministrativi.

Al fine di invogliare l'imputato a prestare acquiescenza e a non proporre opposizione alla condanna per decreto è previsto che il decreto, pur nella sua sommarietà, debba esporre gli elementi probatori e le ragioni giuridiche su cui si fonda l'accertamento di responsabilità, in modo tale che l'imputato sia posto in grado di valutare l'inutilità di una sua opposizione. Alla stessa finalità è diretta la previsione che, nell'eventuale giudizio conseguente ad un'opposizione, il giudice possa applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi.

Le esigenze di semplificazione processuale connesse a tale rito non possono determinare un'attenuazione delle garanzie dell'imputato, il quale, se non ritiene conveniente la statuizione di condanna contenuta nel decreto, può proporre opposizione al medesimo entro 15 giorni dalla notifica del decreto (art. 461), chiedendo il giudizio immediato; ovvero attivando il rito abbreviato o richiedendo il patteggiamento o l'oblazione. In difetto di opposizione, il decreto penale diviene esecutivo ed irretrattabile al pari di una sentenza.

L'opposizione solo in parte vanifica gli effetti di semplificazione del rito, perché in ogni caso viene saltata l'udienza preliminare.

Poiché la mancata opposizione nel termine suindicato fa divenire esecutivo il decreto, una particolare cautela è prevista ai fini dell'effettività della conoscenza del decreto penale da parte del condannato. A tale fine, costui può ottenere la rimessione in termini qualora provi di non avere avuto effettiva conoscenza del decreto formalmente notificatogli, sicché la conoscenza legale per lui non sempre equivale a conoscenza effettiva. Infine, proprio perché si ritiene inidonea una conoscenza legale meramente apparente, il procedimento per decreto non è ammissibile in caso di irreperibilità dell'imputato; in tal caso, l'eventuale decreto già emesso va revocato di ufficio dallo stesso G.I.P. (art. 460, c. 4) ed il procedimento proseguirà oltre attivando un'altra forma di esercizio dell'azione penale. Inoltre, in caso di reato ascritto in concorso a più imputati, l'opposizione proposta da uno di essi giova anche agli altri, provocando prima la sospensione dell'esecuzione del decreto nei confronti dei non opponenti e poi la estensione anche a costoro delle formule di proscioglimento non personali conseguite eventualmente dagli opponenti.

A seguito dell'opposizione il processo può seguire le seguenti vie:

se l'imputato nulla chiede ovvero avanza esplicita richiesta del dibattimento, il G.I.P. è tenuto ad emettere decreto di giudizio immediato e quindi gli atti sono trasmessi al giudice dibattimentale;

se l'imputato chiede il patteggiamento (e vi è consenso del P.M.) ovvero il giudizio abbreviato, il G.I.P. procederà alla celebrazione di detti riti speciali, secondo le rispettiva norme[6].

se l'imputato richiede l'oblazione ricorrendone i presupposti e dopo il versamento della somma prevista, il giudice emetterà sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per oblazione.

Se non viene proposta opposizione o se questa viene dichiarala inammissibile (ad es. perché avanzata fuori termine), il giudice dispone l'esecuzione del decreto penale.

Il giudizio

Gli atti preliminari al dibattimento

Il GUP, come abbiamo visto, dispone il giudizio con decreto e fissa la data dell'udienza. Il presidente del Tribunale o della Corte di assise, ricevuto il decreto, può - per giustificati motivi - anticipare o differire l'udienza non più di una volta. La fase degli atti preliminari al dibattimento ha inizio in questo momento e termina allorquando il giudice, in udienza, dichiara aperto il dibattimento (art. 492).

Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.

Se ricorre uno dei casi per cui è possibile procedere all'incidente probatorio, il presidente del Tribunale o della Corte di assise dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento.

La fase degli atti preliminari al dibattimento svolge varie funzioni. La funzione che viene necessariamente espletata è quella di svelare quali sono i testimoni, consulenti tecnici, periti e imputati connessi dei quali una parte intende chiedere l'ammissione in dibattimento al momento delle richieste istruttorie (art. 493). Inoltre può permettere la pronuncia di una sentenza anticipata di proscioglimento (art. 469 oppure permettere l'assunzione di prove urgenti.

In base all'art. 468, comma 1, le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210, devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame; poiché si tratta di un termine libero, nel calcolo dei sette giorni, non deve tenersi conto né del giorno iniziale, né del giorno finale, né il termine finale è prorogato se coincide con un giorno festivo. Non devono essere indicate le parti private, perché queste godono del potere di non consentire l'esame (art. 208). La dottrina tradizionale ritiene che la funzione della lista sia quella di consentire la discovery e, cioè di assicurare una previa conoscenza alle altre parti in modo da evitare prove a sorpresa. Ma la funzione importante delle liste consiste nel mettere in grado le parti di esercitare il proprio diritto all'ammissione della prova contraria  previsto, nei suoi aspetti procedimentale, dall'art. 468, comma 4: in relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento. Il termine massimo per esercitare il diritto alla prova contraria, in relazione a ciò che è indicato nelle liste, è il momento delle richieste di prova (art. 493). Dopo di che le successive domande delle parti potranno essere valutate dal giudice in modo discrezionale in base all'art. 507. Per quanto riguarda l'acquisizione di verbali di prove assunte in altro procedimento penale valgono principi analoghi: ai sensi dell'art. 468, comma 4 bis, la parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressamente richiesta unitamente al deposito delle liste. La medesima o altra parte, potrebbe avere interesse a sentire oralmente coloro che hanno reso precedenti dichiarazioni in altro procedimento penale. In tal caso, tuttavia, la citazione di costoro è autorizzata dal presidente sono dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'art. 495, e cioè dopo le richieste di prova.

Le parti nel momento in cui presentano le liste, hanno la possibilità di chiedere al presidente del collegio giudicante la citazione delle persone delle quali intendono ottenere l'esame in dibattimento. Il presidente del Tribunale o della Corte di assise autorizza con decreto la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici indicati nelle liste, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. Il provvedimento non pregiudica le successive decisioni sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495, le quali competono al giudice del dibattimento. Le parti potrebbero in verità presentare i testimoni ed i consulenti direttamente in udienza. Tuttavia se intendono rendere obbligatoria la presenza hanno l'onere di chiederne la citazione.

Nel corso della fase degli atti preliminari al dibattimento può essere emessa una sentenza di proscioglimento anticipato nei casi nei quali l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita o nei quali il reato è estinto. La sentenza in esame può essere emessa soltanto quando, per accertare l'improcedibilità o l'estinzione del reato, non è necessario assumere prove in dibattimento (art. 469).  La sentenza d non doversi procedere è emessa dal collegio giudicante in camera di consiglio sentiti il p.m. e l'imputato ed è inappellabile.

In tale fase è altresì possibile assumere le prove urgenti, cioè non rinviabili al dibattimento (art. 467). L'assunzione di tali prove è richiesta dalle parti al presidente del collegio giudicante nei casi previsti dall'art. 392, e cioè quando è possibile procedere ad incidente probatorio.

Le indagini integrative

Una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, il p.m. può compiere attività integrativa di indagine con esclusione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo (art. 430, comma 1). Le indagini integrative svolte dal p.m. sono sottoposte ad un contraddittorio successivo; l'art. 430, comma 2 dispone che la documentazione di tali atti sia immediatamente depositata nella segreteria del p.m.; i difensori sono avvisati senza ritardo e possono prendere visione ed estrarre copia degli atti. L'art. 430 indica il momento iniziale delle indagini integrative; non ne indica il termine finale. Esso non è concepibile in un sistema accusatorio nel quale l'attività di indagine è tendenzialmente illimitata nel tempo. Nella medesima situazione si trovano le parti private, che durante tutto il procedimento possono compiere investigazioni difensive ai sensi dell'art. 38 disp. att.. L'art. 433, comma 3 pone un ulteriore limite all'inserimento di tale attività di indagine all'interno del fascicolo del p.m.: infatti tale documentazione può essere inserita soltanto quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte. Merita richiamare l'art. 430 bis, introdotto dalla 479 del 1999, il quale vieta alla polizia giudiziaria, al p.m. e al difensore di assumere informazioni dalle persone indicate da altra parte nelle liste testimoniali (art. 468).

Gli atti introduttivi al dibattimento

Una prima serie di norme riguarda la disciplina e la pubblicità dell'udienza.

Quando l'organo giudiziario è collegiale, vi è una netta ripartizione tra i poteri del presidente e quelli dell'organo giudiziario. di regola i poteri di direzione spettano al presidente, viceversa i poteri decisori spettano all'intero collegio. Il verbale di udienza è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice (art. 480, comma 1) ed è inserito nel fascicolo per il dibattimento (art. 480, comma 2).

Con riguardo alla pubblicità delle udienze è possibile effettuare una distinzione:

vi è una pubblicità immediata che è assicurata dalle modalità di svolgimento dell'udienza che di regola è aperta al pubblico (art. 471). La pubblicità immediata subisce una eccezione quando il giudice dispone che si proceda a porte chiuse in presenza di ipotesi previste tassativamente dalla legge. La decisione di procedere a porte chiuse per l'intero dibattimento non costituisce per il giudice l'espressione di una facoltà, bensì di un dovere imposto dalla legge. Nelle seguenti ipotesi (art. 472, commi 1 e 2) si deve procedere a porte chiuse ed è altresì vietata la pubblicazione degli atti del dibattimento (art. 114, comma 4): quando la pubblicità può nuocere al buon costume, da intendersi nel senso di buon costume sessuale; quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello stato e purché l'autorità competente chieda di procedere a porte chiuse; quando l'assunzione di determinate prove può causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Le ipotesi nelle quali si procede a porte chiuse, ma è consentita la pubblicazione degli atti del dibattimento sono le seguenti: quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene; quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze; quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati;

vi è una pubblicità mediata che si attua attraverso la possibilità di pubblicare gli atti del dibattimento col mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione. Le riprese televisive sono disciplinate dall'art. 147 disp. att.. Vi è un caso in cui le riprese televisive sono sempre vietate: si tratta delle ipotesi nelle quali si procede a porte chiuse per motivi di segretezza o riservatezza (art. 147, comma 4). L'art. 147 consente le riprese televisive dei dibattimenti, lasciando al giudice la valutazione delle condizioni di ammissibilità. Il limite assoluto all'autorizzazione delle riprese televisive, finalizzate all'esercizio del diritto di cronaca, è costituito dal pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione. Il codice prevede, come ulteriore requisito per autorizzare la ripresa o la trasmissione, il consenso delle parti (art. 147, comma 1). Tuttavia, il giudice non ha l'obbligo di sentirle preliminarmente, né di avvisarle che hanno la facoltà di non consentire. Se le parti tacciono, perché ignare di tale facoltà, si ritiene che consentano implicitamente. Se sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento il giudice può dare l'autorizzazione anche se le parti non consentono (Art. 147, comma 2). Il terzo comma dell'art. 147 disp. att., anche in caso di autorizzazione da parte del giudice, prevede limitazioni per le riprese delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente. Il presidente deve vietare la ripresa se i soggetti menzionati non vi consentono o se la legge ne fa divieto.

Nella fase introduttiva del dibattimento il presidente controlla se si sono verificate le condizioni indispensabili per la costituzione in giudizio delle parti (art. 484); se il difensore dell'imputato non è presente nonostante il regolare avviso, il presidente designa come sostituto un altro difensore (art. 484, comma 2). È questo il termine ultimo entro il quale il danneggiato ha la facoltà di sostituirsi parte civile, comparendo per mezzo di un difensore (art. 79, comma 1). Dopo che è stata verniciata la regolare costituzione delle parti vi è la possibilità, per le parti stesse, di sollevare eventuali questioni preliminari (art. 491). Le questioni proposte dalle parti sono discusse nei limiti di tempo strettamente necessari alla loro illustrazione e sono immediatamente decise dall'intero collegio. Le questioni preliminari previste dall'art. 491, sono:

le questioni concernenti la competenze per territorio o per connessione, gia proposte e respinte nell'udienza preliminare, possono essere riproposte come questioni preliminari;

le questioni concernenti le nullità indicate nell'art. 181, commi 2 e 3 - riguardanti le nullità intervenute negli atti di indagini, nell'incidente probatorio e nell'udienza preliminare - devono essere proposte prima della conclusione dell'udienza preliminare. Nei procedimenti speciali, nei quali manchi tale fase, l'eccezione deve essere posta in sede di questioni preliminari;

le questioni concernenti la costituzione delle parti private diverse dall'imputato.

Vi sono poi altre questioni preliminari per le quali la preclusione va incontro ad una eccezione: esse possono essere discusse successivamente se la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento (art. 491, comma 2):

si tratta in primo luogo delle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento. In realtà il fascicolo era già stato formato nel contraddittorio delle parti al termine dell'udienza preliminari. Prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale le parti hanno ancora la possibilità di discutere se è corretto l'inserimento dei singoli atti nel fascicolo per il dibattimento;

i problemi che riguardano la riunione o la separazione dei giudizi sono discussi immediatamente fra le questioni preliminari. Tuttavia può darsi che l'occasione per porre un problema del genere sorga nel corso del dibattimento (ad es. assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento che interessa uno dei coimputati - artt. 420 ter, comma 1 e 484, comma 2 bis). In tal caso il problema è discusso con il procedimento attinente alle questioni preliminari.

Non sono necessarie particolari precisazioni in merito all'assenza dell'imputato o del suo difensore dovuto a legittimo impedimento. È, invece, opportuno spendere qualche parola in merito alla disciplina della contumacia. Ai sensi dell'art. 429, comma 4, il decreto che dispone il giudizio è notificato esclusivamente all'imputato contumace all'udienza preliminare. Soltanto in questo caso in dibattimento si pone un problema di accertamento della regolarità della citazione dell'imputato non comparso. Il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato contumace, quando la presenza di costui è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame. (art. 490). Se l'imputato dichiarato compare prima della decisione, il giudice deve revocare l'ordinanza. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee (art. 494) e, se compare prima dell'inizio delle discussione, può chiedere di essere sottoposto all'esame. Il codice disciplina espressamente l'ipotesi nella quale, nel corso del giudizio contumaciale, sia necessario procedere alla modifica dell'imputazione perché il fatto risulta diverso (art. 516) o alla contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante (art. 517). In tali situazioni il pubblico ministero deve chiedere che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che esso sia notificato per estratto all'imputato (art. 520, comma 1). Il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione (art. 520, comma 2). Una volta che il giudizio si sia concluso e la sentenza sia stata depositata in cancelleria, al contumace deve essere notificato l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza (art. 548, comma 3).

Dopo la discussione e la decisione delle questioni preliminari, il presidente di-chiara aperto il dibattimento e l'ausiliario che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione (art. 492). Le richieste di prova sono presentate dal p.m. e, nell'ordine, dai difensori delle parti private eventuali e dal difensore dell'imputato. Nelle richieste la singola parte indica i fatti che intende provare e chiede l'ammissione delle relative prove (art. 493). L'illustrazione dei fatti che ciascuna parte intende provare è funzionale alla decisione sull'ammissibilità delle prove. Per le prove documentali è prevista una specifica procedura di ammissione. In base all'art. 495, comma 3 prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno la facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione. Il documento, una volta ammesso, è inserito nel fascicolo per il dibattimento (art. 515). Il codice dispone poi ingenerale che la prova contraria è sempre pertinente. Ai sensi dell'art. 495, comma 2, l'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al p.m. in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.

Diverse dalla prova contraria sono quelle che vengono definite prove ex adverso. Si tratta delle prove che diventano rilevanti soltanto all'esito dell'escussione delle prove orali. Ciò avviene, ad es., quando il testimone A afferma di non essere mai stato in una determinata piazza in un determinato giorno, mentre la controparte può indicare una fonte B dal quale risulta il contrario. Pertanto l'ammissione della fonte B può essere richiesta dopo che si è verificata l'escussione della prova A e questa abbia dato un determinato risultato.

Dopo che le parti hanno formulato le proprie richieste di prova, il presidente informa l'imputato che egli ha la facoltà di rendere dichiarazioni spontanee in ogni stato del dibattimento purché si riferiscano all'oggetto dell'imputazione e non intralcino l'istruzione dibattimentale (art. 494, comma 1). Le spontanee dichiarazioni differiscono dall'esame dell'imputato in quanto nelle prime questi è sottratto al controesame delle altre parti e non rischia di essere messo in difficoltà.

Il dibattimento

La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell'udienza è esercitata dal pubblico ministero. Per l'esercizio delle funzioni, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.

L'udienza è pubblica a pena di nullità. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale. Se alcuna di queste persone deve intervenire all'udienza come testimone, è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.

Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati. Il dibattimento relativo ai delitti di violenza sessuale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

Le nuove contestazioni a dibattimento

Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, hanno lo scopo di garantire il diritto dell'imputato al contraddittorio sul contenuto dell'accusa, per cui assumono rilievo solo quelle nuove contestazioni che, effettivamente, pregiudicano la possibilità di difesa dell'imputato.

Le nuove contestazioni possono avere ad oggetto sia un fatto diverso (art. 516), che un reato concorrente o continuato (art. 517), che un fatto nuovo (art. 518), ma solo a condizione che la contestazione suppletiva trovi spunto nell'istruzione dibattimentale. Diversamente, sarebbe consentito al pubblico ministero di eludere l'obbligo della «discovery», portando direttamente a dibattimento materiale investigativo sottratto alla verifica dell'udienza preliminare.

Se nel corso dell'istruzione dibattimentale risulta un fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione (art. 516). Si tratta del medesimo fatto storico che, tuttavia, risulta essersi svolto diversamente. L'imputato ha il diritto che il dibattimento sia sospeso ed ha altresì la facoltà di chiedere l'ammissione di nuove prove (art. 519).

Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b (se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso), ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all'imputato il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore (art. 517). Anche in tal caso l'imputato ha diritto alla sospensione ed all'ammissione di eventuali nuove prove.

Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 517 il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie, se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio (art. 518). Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti.

Come detto, nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, e salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, l'imputato può chiedere un termine per la difesa che non può essere superiore a quaranta giorni.

In tutte le ipotesi in cui la contestazione sia avvenuta fuori dei casi consentiti, il giudice dispone la trasmissione degli atti al p.m. perché proceda nelle forme ordinarie (art. 521, comma 3). Lo stesso avviene quando il giudice accerta che il fatto storico è diverso da quello descritto nel decreto che dispone il giudizio o nella contestazione effettuata dal p.m. in dibattimento. Gli atti sono trasmessi al p.m. che procede nelle forme ordinarie.

Il fenomeno probatorio nel procedimento penale

Nozioni generali

La prova è l'elemento, il segno, l'attività volta a fornire la conoscenza di un fatto altrimenti sconosciuto o incerto. La prova può quindi definirsi come l'insieme degli elementi sui quali si basa il convincimento del giudice. L'oggetto della prova o thema probandi è costituito da una affermazione probatoria, è l'ipotesi da verificare nel processo penale: si riferisce all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. La prova è storica quando rappresenta un fatto, narrato da un testimone o contenuto in un documento. La prova è critica quando rappresenta un fatto dal quale, induttivamente, se ne ricava uno ulteriore. La prova è, quindi, metodo conoscitivo utilizzato dal giudice, tramite mezzi specifici; testimonianza, documento, massima di esperienza. Distinto è l'indizio, segno di un fatto, non univoco, che può condurre a conclusioni anche oppose, secondo un metodo interpretativo di tipo induttivo. Soltanto in presenza di indizi gravi precisi e concordanti può desumersi l'esistenza di un fatto e quindi la prova dello stesso. Il codice vigente indica come oggetto della prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza, ed altresì i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali, nonché i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato, se vi è costituzione di parte civile. Ciò costituisce una innovazione rispetto al codice previgente, che si riferiva ai fatti necessari per l'accertamento della verità. L'innovazione risponde alla necessità di adeguare la disciplina della prova al sistema accusatorio introdotto dal nuovo codice. Le prove sono ammesse da parte del giudice a richiesta di parte; il giudice è titolare di un autonomo potere di assunzione di nuovi mezzi di prova, soltanto se risulta assolutamente necessario. Il giudice, sulle richieste di parte, esclude le prove vietate dalla legge e quelle che sono manifestamente infondate o irrilevanti. Vige, in materia, il principio dispositivo, che si ritrova anche nel processo civile, per il quale incombe alle parti, ed in particolare al p.m., provare il proprio assunto, e il giudice non può decidere se non sulla base di quanto provato dalle parti stesse, salvo l'eccezionale potere di acquisizione della prova d'ufficio conferito al giudice. Di norma la prova si deve formare al dibattimento, secondo il principio dell'oralità, avanti al giudice che poco o nulla sa dell'attività svolta in precedenza dalle parti, e dei risultati della stessa. Le attività di indagine preliminare non hanno valore di prova, ma debbono essere ripetute avanti al giudice del dibattimento, salvo che si opti per uno dei riti dell'alternativa inquisitoria. La prova illegittimamente acquisita non è utilizzabile. Il giudice deve valutare la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, tenuto conto dell'esito complessivo dell'istruttoria.

L'istruzione dibattimentale

L'istruzione dibattimentale inizia con le prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste dalle altre parti (art. 496). L'ordine nel quale si svolge l'istruzione dibattimentale rispetta i due principi generali dell'onere della prova (art. 27 Cost.) e della disponibilità della prova (art. 190 c.p.p.). La successione dei casi, prevista dal codice può essere modificata ove tutte le parti concordino un ordine diverso (art. 496, comma 2); ciò costituisce espressione del principio della disponibilità della prova. L'art. 150 disp. att. dispone che l'esame delle parti abbia luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato, e cioè subito dopo l'assunzione delle prove richieste dal p.m. ed eventualmente dalla parte civile, dal responsabile civile e dal civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Le parti che hanno richiesto l'esame, o vi hanno consentito, vengono escusse nel seguente ordine (art. 503, comma 1): per prima la parte civile che non sia stata citata come testimone, quindi il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; per ultimo, l'imputato. Può darsi che l'assunzione delle dichiarazioni di una medesima persona sia chiesta da più di una parte. In tal caso il presidente, sentite ,e parti, stabilisce un calendario di udienze, con l'indicazione del giorno in cui testimoni, consulenti, periti e parti debbono comparire per sottoporsi ad esame (art. 145 disp. att.). In base all'art. 496, comma 1, la persona deve essere esaminata per prima dalla pubblica accusa.

All'interno di ogni singolo caso l'ordine nel quale vengono assunte le prove è stabilito dalla parte che ha richiesto le stesse. Conferma ne è l'art. 497, comma 1, secondo cui i testimoni sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati. La norma vale anche per i periti ed i consulenti tecnici in forza del richiamo operato dall'art. 501.

Prima che abbia inizio l'esame del testimone, il presidente lo ammonisce sull'obbligo (penalmente sanzionato dall'art. 372 c.p.) di dire la verità e gli fa rendere una dichiarazione che sostituisce la vecchia formula del giuramento (art. 497, comma 2). Per l'esame dei periti si osservano le disposizioni sull'esame dei testi in quanto applicabili (art. 501, comma 1). Il perito al momento in cui gli viene conferito l'incarico da parte del giudice assume l'obbligo di far conoscere la verità (art. 266 c.p.p.); tale obbligo è sanzionato penalmente (art. 373 c.p.) e permane la momento in cui il perito è sentito con l'esame incrociato.

Al di la delle modalità di assunzione della testimonianza, già viste in precedenza, il codice prevede una ulteriore e specifica disciplina per l'esame dei testimoni. In base all'art. 149 disp. att. l'esame del testimone deve avvenire in modo che nessuna delle persone citate possa, prima di deporre, comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula dell'udienza. Si vuole con ciò tutelare la genuinità della fonte probatoria, evitando che le cognizioni del teste siano alterate da notizie sui risultati di altre prove, con cui il teste medesimo potrebbe essere indotto a coordinarle.

L'esame dei testi avviene con l'istituto dell'esame incrociato, cioè quell'insieme di regole con le quali le parti pongono direttamente le domande alla persona esaminata.

Nell'esame incrociato i soggetti che pongono le domande sono il p.m. ed i difensori delle parti private. Al termine dell'esame il presidente, su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande (art. 506, comma 2). Sono sottoposti all'esame i testimoni, i periti, i consulenti tecnici, gli imputati di procedimenti connessi o collegati ed anche le parti private. L'esame incrociato si articola nei tre momenti fondamentali dell'esame diretto, del controesame e del riesame (art. 498).

L'esame diretto è condotto dalla parte che ha chiesto di interrogare il testimone e tende ad ottenere la manifestazione dei fatti conosciuti dal testimone; tali fatti dovrebbero essere utili a dimostrare la tesi di colui che lo ha citato.

Il controesame è eventuale nel senso che le parti che non hanno chiesto l'esame di quel teste, possono a loro volta porre domande; è condotto quindi dalla parte che ha un interesse contrario a quello che ha chiesto l'esame diretto. Il controesame può avvenire su fatti ovvero sulla credibilità del testimone, ovvero su entrambi gli oggetti. Il controesame sulla credibilità tende a far dichiarare al testimone fatti che dimostrano la non credibilità di quest'ultimo. Il controesame su fatti tende a far dichiarare al testimone un fatto diverso e contrario a quello posto all'esame diretto.

Il riesame è doppiamente eventuale perché si svolge se vi è stato il controesame; nel riesaminare la parte che ha condotto l'esame può proporre domande nuove; è condotto dalla persona che ha chiesto l'assunzione della testimonianza. La funzione del riesame è quella di consentire, a chi ha introdotto la prova, il recupero della sequenza dei fatti che il controesame a cercato di mettere in dubbio la loro esistenza; oppure di consentire di esporre la ragione di contraddizione nelle quali il testimone è caduto; pertanto tende a controllare la validità della dichiarazione inizialmente resa.

L'esame incrociato non può essere sottoposto ad interruzioni. Nel corso del suo svolgimento le parti hanno unicamente la possibilità di formulare opposizioni sulle quali il presidente decide immediatamente senza formalità.

Abbiamo già sottolineato che nel corso dell'esame il presidente può intervenire per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni (art. 499, comma 6). Soltanto al termine della sequenza esame diretto, controesame e riesame il presidente può porre d'ufficio nuove domande al testimone. In tal caso le parti hanno diritto a concludere l'esame secondo l'ordine prescritto (art. 506, comma 2): e cioè si può rinnovare in tutto o in parte la sequenza esame diretto, controesame e riesame.

Il codice pone alcune regole che riguardano sia il modo di formulare le domande, sia il modo di rispondere alle stesse da parte del testimone.

Le regole per le domande sono le seguenti:

sono ammesse domande su fatti specifici (art. 499, comma 1). La regola non vieta tuttavia che una parte chieda al dichiarante di narrare ciò che ha percepito. Si vuole soltanto evitare che il testimone venga a riferir una lezione imparata a memoria;

sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte (art. 499, comma 2); e cioè non sono ammesse le domande intimidatorie o, viceversa, suadenti;

sono vietate le domande che violano il rispetto della persona umana (art. 499, comma 4), e cioè che ledono l'onore o la reputazione del deponente. Tuttavia nel controesame, quando occorre saggiare la credibilità del dichiarante, il diritto alla prova prevale sul rispetto della persona: il codice non prevede materie non indagabili.

Tra le regole che riguardano le risposte, si possono citare tutti i casi nei quali il testimone può astenersi dal rendere dichiarazioni. Pertanto il testimone ha facoltà di non deporre: sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale (art. 198, comma 2); su fatti coperti dal segreto professionale (art. 200); su fatti coperti dal segreto d'ufficio o di Stato (art. 201 e 202). Vi è anche una specifica regola che impone al presidente di assicurare la genuinità della risposta (art. 499, comma 6); si vuole infatti evitare che il testimone possa carpire suggerimenti mentre depone.

L'esame testimoniale del minorenne è invece di regola condotto dal presidente su domande e contestazioni delle parti (art. 498, comma 4).

È compito del presidente del collegio intervenire durante l'esame per garantire il rispetto della persona, assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni.

Sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame, il presidente decide immediatamente e senza formalità.

Le dichiarazioni rese prima del dibattimento e loro utilizzabilità

Il codice accoglie il principio della immediatezza, in base al quale il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (art. 526). Se ne ricava che le prove precostituite sono utilizzabili soltanto se sono state acquisite legittimamente. Alla categoria delle prove precostituite appartengono le dichiarazioni rese prima del dibattimento. Il principale strumento per acquisirle legittimamente è la lettura del precedente verbale. Ai sensi dell'art. 514, comma 1, la lettura di dichiarazioni è vietata fuori dei casi nei quali è espressamente consentita. Le eccezioni sono contenute negli artt. 511, 512, 512 bis e 513, richiamati nell'art. 514. Il 7 gennaio 200 è entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 111 Cost., in base al quale l'accusato ha la facoltà di interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico (comma 3). La violazione del diritto menzionato fa scattare una regola di esclusione probatoria: ai sensi del comma 4 del medesimo articolo la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto volontariamente all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. Viene così sancita la regola della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da colui che si è sottrattola contraddittorio con l'imputato. Al principio del contraddittorio nella formazione della prova il comma 5 dell'art. 111 Cost. pone tre eccezioni che devono essere previste per legge: la prova è utilizzabile anche se si è formata fuori dal contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva (cause indipendenti dalla volontà di taluno che sembrano assimilabili a situazioni di forza maggiore) e per effetto di provata condotta illecita (il comportamento contrario al diritto, posto in essere dall'imputato o da lui ratificato, costituisce una rinuncia per fatti concludenti al diritto di difendersi provando).

La prima modalità di utilizzazione di precedenti dichiarazioni è la consultazione in aiuto della memoria. Ai sensi dell'art. 499, comma 5, il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare in aiuto della memoria, documenti da lui redatti. La consultazione di documenti può essere chiesta da colui che è interrogato, sia quest'ultimo un testimone o una parte (in base al richiamo operato dall'art. 503, comma 2). Si tratta di un diritto che può essere esercitato su autorizzazione del presidente e quando: 1. il documento sia redatto dal dichiarante. Occorre segnalare che gli atti possono essere consultati in aiuto dalla memoria da parte dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria a norma dell'art. 499, comma 5 (art. 514, comma 2); 2. il documento può essere consultato in aiuto della memoria; 3. il documento deve essere reso conoscibile alle controparti le quali hanno il diritto di utilizzarlo ai fini del controesame; 4. i periti ed i consulenti tecnici di parte nel corso dell'esame hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni che possono essere acquisite anche d'ufficio (art. 501, comma 2). In tal caso il codice non richiede l'autorizzazione del presidente.

La seconda modalità di utilizzazione delle precedenti dichiarazioni è la contestazione. A colui che depone (sia egli testimone o parte) viene contestato di aver reso una differente dichiarazione in un momento anteriore al dibattimento. Essa deve essere contenuta nel fascicolo del p.m. e, pertanto, di regola consisterà in un atto delle indagini preliminari; ma nulla impedisce che consista in una documentazione raccolta durante le investigazioni difensive (art. 38 disp. att.), o in un documento sequestrato dal p.m. o acquisito dal giudice nell'udienza preliminare (artt. 421, comma 3 e 422, comma 1). La contestazione probatoria in senso proprio è quella regolata espressamente dagli artt. 500 (per il testimone) e 503 (per la parte). Tali articoli pongono precisi requisiti e ricollegano alla contestazione determinati effetti ai fini della utilizzabilità in giudizio. Per quanto riguarda i primi:

deve trattarsi di precedenti dichiarazioni contenute nel fascicolo del p.m. (gli altri atti contenuti nel medesimo fascicolo possono essere utilizzati per fare domande ma non per le contestazioni);

le precedenti dichiarazioni devono essere state rese dalla stessa persona che in dibattimento sta cambiando versione;

la contestazione può avvenire soltanto se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone o la parte abbia già deposto (artt. 500, comma 2 e 503, comma 3);

la modalità della contestazione consiste nel leggere la dichiarazione rilasciata prima del dibattimento e nel chiedere conto al deponente dei motivi della diversità. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando l'interrogato rifiuti in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni (art. 500, comma 2 bis).

A seguito della contestazione il teste può rettificare la propria dichiarazione ed eliminare quindi la difformità. Può altresì mantenere la differente versione e resa. In tal caso si pone il problema di stabilire se la precedente dichiarazione possa essere utilizzata ai fini della decisione. Il codice fornisce distinte soluzioni in relazione al soggetto che depone. In particolare:

precedenti dichiarazioni rese dal testimone: vi sono due situazioni nelle quali è prevista la contestazione probatoria. La prima presuppone che il testimone abbia fornito in dibattimento una versione dei fatti che sia difforme da quella che egli ha dato in precedenza (art. 500, comma 1). La seconda prevede che il testimone abbia rifiutato o omesso in tutto in parte di rispondere sulle circostanze che aveva riferito in precedenza (art. 500, comma 2 bis). Una volta operata la contestazione, vi sono alcune eccezioni, in presenza delle quali la precedente dichiarazione è utilizzabile come prova del fatto narrato; in base al principio del libero convincimento resta fermo che il giudice può ritenere attendibile, o meno, la precedente dichiarazione.

Nell'ipotesi di dichiarazione difforme, ai sensi del comma 4 dell'art. 500 le precedenti dichiarazioni, che siano state contestate al testimone, sono utilizzabili come prova del fatto narrato se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

Il comma 5 dell'art. 500 tiene conto di situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame svoltosi in dibattimento. Le situazioni sono indicate in modo non tassativo e possono consistere nel fatto che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o altra utilità affinché non deponga o deponga il falso. Se ci risulta da circostanze emerse da dibattimento o dalle stesse modalità della deposizione, le precedenti dichiarazioni contestate al testimone sono utilizzabili come prova del fatto narrato.

Infine, il comma 6 dell'art. 500 tiene conto del fatto che nel corso dell'udienza preliminare i testimoni hanno reso le loro deposizioni davanti al giudice in contraddittorio delle parti. Tali dichiarazioni vengono inserite nel fascicolo del p.m. (art. 433, comma 1) ma se sono contestate in dibattimento al testimone, sono utilizzabili come prova del fatto narrato anche in assenza di riscontri.

Precedenti dichiarazioni rese dall'imputato di un separato procedimento connesso o collegato: il codice, all'art. 210 comma 5 impone di applicare la norma sulla contestazione probatoria che vale per l'imputato nel procedimento a suo carico (art. 503). Ne deriva che le precedenti dichiarazioni possono essere contestate a colui che le ha rese. Se l'imputato connesso, nonostante la contestazione, continua a dare una versione differente, le precedenti dichiarazioni sono utilizzabili contro l'imputato principale, il cui difensore ha diritto di esaminare l'imputato connesso. Viceversa allorché l'imputato connesso rifiuti o ometta di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, sui quali abbia già reso precedentemente dichiarazioni, ove le parti non siano d'accordo sulla lettura, ci si comporterà come se fosse un testimone, applicando la disciplina delle contestazioni. Le precedenti dichiarazioni da lui rese al p.m. o alla p.g. delegata potranno essergli contestate ai sensi dell'art. 500, comma 2 bis; in particolare, se si tratta di dichiarazioni accusatorie esse saranno utilizzabili come prova del fatto narrato soltanto con il consenso dell'imputato nei cui confronti sono rivolte o in caso di minaccia o subornazione.

Precedenti dichiarazioni rese dalle parti private: l'art. 503, comma 3, permette di effettuare la contestazione nel corso dell'esame delle parti private, e cioè dell'imputato, del coimputato, del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. La contestazione può essere operata in base alla suddetta disposizione anche nel raro caso in cui la parte civile, che di regola è chiamata a deporre come testimone, sia viceversa invitata a rendere l'esame come parte. Di regola l'effetto è analogo a quello della contestazione probatoria: la precedente dichiarazione resa dalla pare privata è utilizzabile soltanto per valutare la credibilità del dichiarante (art. 503, comma 4).

Una disciplina particolare è prevista quando sono esaminati l'imputato o il coimputato nel medesimo procedimento. In tal caso vi sono due casi nelle quali le precedenti dichiarazioni, una volta contestate, sono utilizzabili come prova del fatto rappresentato: con la particolarità che, se sono contestate all'imputato A, esse sono utilizzabili come prova del fatto narrato anche nei confronti del coimputato B, il cui difensore è presente in dibattimento. L'art. 503, comma 5 considera le sole dichiarazioni alle quali il difensore dell'imputato aveva diritto di assistere, purché esse siano state assunte dal p.m. o dalla p.g. delegata. Una volta contestate, sono utilizzabili come prova del fatto narrato.

Rimane da considerare l'ipotesi nella quale l'imputato, sottoposto ad esame, rifiuti od ometta in tutto o in parte di rispondere. In seguito alla sentenza n. 361 del 1998, occorre distinguere se l'imputato è chiamato a riferire su di un fatto che comporta una responsabilità penale altrui o propria. Nel caso in cui sia chiamato a rendere l'esame su di un fatto altrui, la sua situazione deve essere parificata a quella dell'imputato connesso, segnatamente con l'obbligo di sottoporsi all'esame. Pertanto le precedenti dichiarazioni potranno essergli contestate e saranno utilizzate ai fini della prova della colpevolezza dell'imputato nei cui confronti sono rivolta, soltanto se quest'ultimo vi consente o se vi è la prova che vi è stata intimidazione o subornazione. Resta da considerare il caso in cui l'imputato non sia stato chiamato a rendere l'esame su di un fatto che comporta altrui responsabilità penale, bensì abbia chiesto o consentito di essere sottoposto ad esame. Il codice non prevede espressamente cosa avvenga quando egli non risponde ad una domanda. Tuttavia si può ritenere che l'ipotesi rientri nella disposizione, di portata ampia, relativa all'imputato che rifiuta di sottoporsi ad esame (art. 513, comma 1). Pertanto la precedente dichiarazione può essere utilizzata contro l'imputato medesimo, che si è sottratto al contraddittorio; viceversa, non è utilizzabile contro altri coimputati se non con il consenso o in caso di intimidazione o subornazione.

Occorre precisare che esiste un altro tipo di contestazione delle prove precedentemente acquisite, raccolte sia nel dibattimento sia in momenti anteriori, ed è definita come contestazione non probatoria (riconosciute dalla sent. n. 407 del 1994 Corte Cost. che ha ritenuto lecita la contestazione sia della notizia di reato, sia di qualsiasi altra risultanza al limitato scopo di valutare la credibilità del dichiarante. Possono essere contestati al teste, gli atti contenuti nel fascicolo del p.m., sia pure ai soli fini di demolire la credibilità del soggetto dichiarante, sia gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento (così, ad un teste possono essere contestate le precedenti dichiarazioni di altro teste o un documento). La contestazione non probatoria impone al dichiarante di fornire precisazioni o ammettere di aver errato; sotto questo profilo, diventa indispensabile ai fini della decisione. In base all'art. 192, comma 1, il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Sempre nella motivazione, il giudice deve enunciare le ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie (art. 546, comma 1, lett. e).

La lettura è la modalità residuale di utilizzazione delle dichiarazioni rese in momenti precedenti al dibattimento. È residuale perché, quando è consentita, la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo (art. 511). Occorre esaminare l'oggetto delle letture ricordando che gli atti compiuti in momenti anteriori al dibattimento sono contenuti in parte nel fascicolo per il dibattimento ed in parte nel fascicolo del p.m.. Gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento sono consultabili da l giudice; se consistono in dichiarazioni, possono essere letti soltanto dopo l'esame della persona che le ha rese (art. 511, comma 2) e, pertanto, danno luogo ad un istituto simile alla contestazione probatoria. Una volta che siano stati letti, gli atti possono essere posti a fondamento della motivazione della sentenza (art. 526). Più complesse sono le norme che valgono per la lettura degli atti contenuti nel fascicolo del p.m.. La lettura degli atti è permessa con le restrizioni previste negli artt. 512, 512 bis e 513. Le restrizioni in oggetto hanno il presupposto comune che l'atto sia diventato non ripetibile. Gli altri limiti riguardano la persona che ha reso le dichiarazioni anteriormente al dibattimento. Il codice distingue quattro gruppi di persone comprendenti:

i testimoni: le dichiarazioni rese dai testimoni alla p.g., al p.m. o al giudice nell'udienza preliminare possono essere lette soltanto se sono diventate non ripetibili per fatti o circostanze non prevedibili nel momento in cui sono state assunte (art. 512); se fosse stata prevedibile si doveva procedere ad incidente probatorio;

i cittadini stranieri: l'art. 512 bis disciplina l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese prima del dibattimento da persone residenti all'estero. La lettura delle dichiarazioni rese da tali soggetti nel corso delle indagini, anche a seguito di rogatoria internazionale, può essere disposta se ricorrono due presupposti concorrenti, che integrano la situazione di non ripetibilità. Anzitutto occorre che la persona sia stata citata per deporre e non sia comparsa. Inoltre, l'esame dibattimentale di tale soggetto deve risultare assolutamente impossibile. Se ricorrono i presupposti il giudice, a richiesta di parte e tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, può disporre la lettura delle dichiarazioni in oggetto;

la persona imputata in procedimento connesso o collegato ma che si svolga separatamente (art. 210): costoro hanno l'obbligo di presentarsi in dibattimento e di rendere l'esame; ma hanno la facoltà di non rispondere e se rispondono non sono punibili per falsa testimonianza. Il codice non si accontenta di accertare la non ripetibilità e pone come condizione alla eventuale lettura che siano prima sperimentate senza successo tutte le possibilità di farle intervenire al dibattimento. In tali casi l'imputato connesso o il coimputato che una parte ha citato per rendere l'esame e che non si sono presentati in dibattimento, devono essere sottoposti ad un provvedimento di accompagnamento coattivo, o, eventualmente, sono sentiti con esame a domicilio, con rogatoria internazionale o con esame a distanza (art. 513, comma 2). Soltanto se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante (o procedere all'esame con una delle modalità sopra dette) il giudice può leggere, su richiesta di parte, le precedenti dichiarazioni, ma unicamente se la non ripetibilità dipende da fatti o circostanze imprevedibili al momento della dichiarazione (art. 513, comma 2);

l'imputato ed il coimputato: tali dichiarazioni hanno un particolare regime di lettura, che tiene conto del fatto che l'imputato ha il diritto di non sottoporsi all'esame quando non è chiamato a renderlo su di un fatto che comporta un'altrui responsabilità penale. Le dichiarazioni precedentemente rese possono essere lette a richiesta di parte se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame (art. 513, comma 1). Esse, tuttavia, sono utilizzabili soltanto contro l'imputato che abbia tenuto il comportamento indicato; non lo sono nei confronti di un altro coimputato salvo che quest'ultimo vi consenta o che vi siano elementi concreti, verificati in contraddittorio, dai quali risulti che vi è stata intimidazione o subornazione del dichiarante.

Poteri di iniziativa probatoria esercitabili dal giudice

Il potere di iniziativa del giudice si esercita con modalità e con limiti tali da non intralciare l'iniziativa delle parti. Il presidente del collegio giudicante può rivolgere domande al testimone o al dichiarante soltanto al termine dell'esame incrociato (art. 506, comma 2). Il giudice può disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova se risulta assolutamente necessario , una volta che sia terminata l'acquisizione delle prove, e cioè dopo che si sono svolti interamente il caso per l'accusa ed il caso per la difesa (art. 507).

La rinuncia alla prova

Al tema del principio dispositivo si connette la problematica della rinuncia all'assunzione di una prova. In concreto, si dà il caso in cui una parte, ottenuta l'ammissione di un mezzo di prova, rinuncia alla sua assunzione. L'ipotesi non pare regolata espressamente dal codice; soccorrono i principi generali della prova. In primo luogo, dall'art. 190, comma 3 si ricava che la rinuncia di una parte non comporta l'automatica estromissione della prova. La disposizione recita: i provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio; ed analogo principio è sancito nell'art, 495, comma 4, secondo cui il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue. Si pone l'ulteriore problema riguardante i poteri che spettano alle parti diverse da quella che ha espresso la rinuncia. Una volta che sia stata ammessa, la prova deve considerarsi introdotta nel processo per finalità di giustizia. Di conseguenza, rivive il diritto alla prova delle parti, che possono chiedere l'assunzione della prova rinunciata.

Può ipotizzarsi il caso in cui, nelle richieste introduttive, una parte abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione di una prova contraria. Resta da chiedersi cosa succeda quando quella principale sia stata oggetto di rinuncia effettuata dalla parte richiedente. In tale situazione, l'oggetto di prova (thema probandum) è già stato inserito nel processo; esso deve ritenersi messo a disposizione della Giustizia. Da ciò si ricava che la rinuncia alla prova principale non ha efficacia su quella contraria. Colui che ha ottenuto l'ammissione di quest'ultima ha il diritto di vederla assunta. Egli ha anche, se lo ritiene opportuno, il diritto di ottenere l'assunzione della prova principale.

In tutte le situazioni finora prospettate resta salva l'attenuazione al principio dispositivo, che è sancita dall'art. 507.

La partecipazione e l'esame a distanza

Il legislatore ha introdotto due istituti che permettono lo svolgimento del dibattimento a distanza  utilizzando lo strumento del collegamento televisivo. Dapprima con la legge n. 356 del 1992 è stato introdotto l'istituto dell'esame a distanza, che ha principalmente lo scopo di proteggere la vita del "collaboratore di Giustizia" che è chiamato a rendere dichiarazioni. Poi la legge 11 del 1998 da un lato, ha esteso i casi di esame a distanza; da un altro lato, ha configurato una vera e propria partecipazione a distanza, che permette all'imputato di assistere al proprio procedimento, pur restando fisicamente in un luogo lontano all'udienza. L'aspetto comune dei due istituti sta nel collegamento televisivo.

La legge 11 del 1998 ha introdotto il nuovo art. 146 bis disp. att., che prevede una nuova forma di partecipazione dell'imputato a distanza. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice in presenza di due presupposti: in primo luogo deve trattarsi di imputato nei cui confronti si proceda per taluno dei delitti di criminalità mafiosa (art. 51, comma 3 bis, c.p.p.); in secondo luogo, occorre che questi si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere. Il collegamento televisivo deve assicurare la contestuale, reciproca ed effettiva visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto (art. 146 bis, comma 3). Il difensore o un suo sostituto può essere presente nel luogo in cui si trova l'imputato; ove il difensore scelga di rimanere nell'aula di udienza, il comma 4 gli garantisce il diritto di avere colloqui riservati con l'imputato mediante strumenti tecnici idonei. La figura del sostituto ha destato perplessità perché si tratta di una figura anomala che interviene al di fuori dei casi di sostituzione previsti (art. 102 c.p.p.), come del resto avviene per le investigazioni difensive (art. 38 disp. att.). al fine di attestare l'identità dell'imputato e la mancanza di limitazioni o impedimenti ai diritti a questi riconosciuti, il giudice designa un ausiliario che deve essere presente nel luogo in cui si trova l'imputato.

L'art. 147 disp. att. prevede che mediante collegamento televisivo si possa svolgere a distanza l'esame di un testimone o di una parte. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei ad effettuare un collegamento audiovisivo, il giudice sentite le parti, può disporre anche d'ufficio che l'esame si svolga a distanza. In tal caso l'esame è effettuato mediante un collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. Se si tratta dell'esame di un imputato, devono essere assicurate le medesime garanzie previste per la partecipazione a distanza (art. 147 bis, comma 4). In primo luogo, occorre che vi sia la effettiva e reciproca visibilità: l'imputato deve poter vedere quello che accade nell'aula di udienza, mentre è esaminato. In secondo luogo, il difensore deve poter essere presente accanto all'assistito. In terzo luogo, l'imputato deve potersi consultare riservatamente col difensore presente in aule. Infine, l'ausiliario del giudice non può essere sostituito da un ufficiale di polizia giudiziaria. Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 3 disp. att. l'esame deve svolgersi obbligatoriamente a distanza nei seguenti casi: se i collaboratori di giustizia sono esaminati nell'ambito di un processo di criminalità mafiosa; se nei confronti dell'esaminato è stato emesso un decreto di cambiamento delle generalità; se un imputato, anche non collaboratore di Giustizia, ma accusato di un delitto di criminalità mafiosa, deve essere esaminato in un processo per tale tipo di delitti, connesso al proprio. In tali casi l'obbligatorietà è temperata dalla possibilità, lasciata al giudice, di ritenere assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare.

Il giudice può disporre l'esame a distanza, ma soltanto su richiesta di parte , neo seguenti casi (art. 147 bis, comma 5): se il dichiarante è già stato esaminato nell'incidente probatorio o in un altro procedimento ed è stata disposta una nuova assunzione di tal prova (art. 495, comma 1); se comunque vi sono gravi difficoltà ad assicurare la presenza della persona da esaminare.

La discussione finale

Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni (art. 523). La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare (art. 523, comma 2). Se il difensore non adempie all'onere delle conclusioni scritte, la costituzione di parte civile si intende revocata ex lege (art. 82, comma 2).. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano (art. 523, comma 5). La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507. Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Una volta esaurita la discussione finale, il presidente dichiara chiuso il dibattimento (art. 524) e l'organo giudicante si ritira in camera di consiglio per deliberare la sentenza.

La sentenza

La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento (art. 525). Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento (art. 525, comma 2). Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.

Salvo quanto previsto dall'articolo 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza.

Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo che potrebbero far sfociare in un decisione che preclude l'esame nel merito (art. 527), come avverrebbe nel caso in cui il giudice dovesse dichiararsi incompetente. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza nonché quelle relative alla responsabilità civile. Il giudice valuta se i fatti affermati dalle parti sono dimostrati dalle prova acquisite.

Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età. Se nella votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all'imputato.

Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione (art. 528).

Conclusa la deliberazione, il presidente dell'organo giudicante redige il dispositivo e lo sottoscrive (art. 544, comma 1). Una volta sottoscritto il dispositivo, l'organo giudicante rientra nell'aula di udienza ed il presidente lo legge (art. 545, comma 1). Nei casi nei quali la motivazione sia stata redatta insieme al dispositivo, essa viene letta o viene esposta in modo riassuntivo; in tal caso la lettura equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza (art. 545, commi 2 e 3).

Di regola la motivazione non è redatta immediatamente. Il termine per il deposito è di quindici giorni (art. 544, comma 2). Se la motivazione si presenta come particolarmente complessa, il giudice indica nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia (art. 544, comma 3). L'intera sentenza è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore (art. 546, comma 2). Essa deve essere depositata in cancelleria entro i termini a suo tempo indicati nel dispositivo, quando è stato letto in udienza. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la data del deposito (art. 548, comma 1). Quando la sentenza non è depositata entro il termine, l'avviso di deposito deve essere comunicato al p.m. e notificato alle parti private e al difensore dell'imputato (art. 548, comma 2).

L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace ed è comunicato al procuratore generale presso la corte d'appello (art. 548, comma 3).

I requisiti della sentenza

La decisione del giudice si formalizza nella sentenza la quale deve avere dei requisiti formale tutti enunciati nell'art. 546. In particolare deve contenere:

l'intestazione in nome del popolo italiano e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo, nonché le generalità delle parti private;

l'imputazione;

l'indicazione delle conclusioni delle parti;

la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie;

il dispositivo con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

la data e la sottoscrizione del giudice.

La sentenza è nulla se manca la sottoscrizione del giudice o la motivazione, o anche se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo (art. 546, comma 3).

Dal punto di vista sostanziale la sentenza è composta da capi e punti. Sono capi della sentenza le singole imputazioni; sono punti della sentenza le questioni di fatto o di diritto che devono essere trattare e risolte per giungere alla decisione in merito ad una o più imputazioni.

Nel caso in cui occorra completare la motivazione insufficiente o manchino siano insufficienti gli altri requisiti disposti dal codice, si deve attivare un procedimento di correzione degli errori materiali (art. 547). Il procedimento che porta alla correzione degli errori materiali è disposto d'ufficio o su richiesta di parte dal giudice che ha emesso il provvedimento (art. 130). Il giudice provvede in camera di consiglio previo avviso alle parti che possono intervenire (art. 127). Se la sentenza è stata impugnata la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere l'impugnazione.

Le sentenze di proscioglimento

Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.

All'interno della generale categoria delle sentenze di proscioglimento, il codice pone una fondamentale distinzione tra sentenza di non doversi procedere (artt. 529 e 531) e sentenza di assoluzione (art. 530). Soltanto le sentenze di assoluzione contengono un vero e proprio accertamento, che il giudice ha operato mediante le prove. Pertanto esse sono idonee a fondare l'efficacia di giudicato nei processi civili ed amministrativi in base agli artt. 652 - 654. Viceversa le sentenze di non doversi procedere non contengono un accertamento del fatto storico bensì si limitano a statuire su aspetti processuali che impedicono tale accertamento. Quando il giudice pronuncia una sentenza sia di non doversi procedere, sia di assoluzione, egli deve precisare la causa e cioè la c.d. formula terminativa tassativamente prevista dal codice agli artt. 529 - 531.

Il giudice deve quindi pronunciare sentenza di non doversi procedere:

perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita: la sentenza ha questa formula terminativa quando manca la condizione di procedibilità prevista dalla legge per quella determinata fattispecie incriminatrice (art. 529). Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria. Si tratta d una applicazione del principio in dubbio pro reo;

per estinzione del reato: il codice penale prevede varie cause di estinzione dle reato: la morte del reo prima della condanna (art. 150 c.p.), l'amnistia (art. 151 c.p.), la remissione della querela (art. 152 c.p.), la prescrizione del reato (art. 157 c.p.), l'oblazione nelle contravvenzioni (artt. 162 e 162 bis c.p.), il perdono giudiziale per i minorenni (art. 169 c.p.). Le predette cause eliminano non l'illiceità del fatto ma la sua punibilità in concreto. Ebbene se nel processo penale si manifesta una causa di estinzione del reato, il giudice deve dichiararla immediatamente ed il processo non può proseguire (art. 129, comma 1). La causa di estinzione è dichiarata mediante una sentenza di non doversi procedere. Al giudice è impedito di pronunciare un accertamento della esistenza del reato ma, in astratto, deve comunque aver valutato se il fatto storico commesso sarebbe stato punibile. Tuttavia non vi è un vero e proprio accertamento e, quindi, tale sentenza non è idonea a costituire giudicato nei processi civili o amministrativi.

Occorre precisare che il codice tende a contemperare l'interesse dell'imputato con le esigenze di economia processuale, che impongono di non proseguire oltre col processo in presenza di una causa di improcedibilità. In tale situazione pone al giudice l'obbligo di pronunciare sentenza di assoluzione se dagli atti risulta evidente l'innocenza dell'imputato per uno dei motivi indicati nelle formule assolutorie che appresso saranno analizzate. Occorre sottolineare che l'assoluzione nel merito rimane subordinata ad una situazione in cui l'innocenza sia evidente e ciò risulti dagli atti. Non è consentito al giudice acquisire ulteriore mezzi di prova.

Sentenza di assoluzione

Con la sentenza di assoluzione il giudice compie un accertamento sull'esistenza o meno del fatto storico addebitato all'imputato. Il codice impone al giudice di utilizzare una delle formule assolutorie previste tassativamente dall'art. 530. Nell'enunciare le formule terminative il codice segue una vera e propria gerarchia, perché inizia con quelle più favorevoli all'imputato e termina con le formule meno favorevoli, utilizzando come criterio il pregiudizio morale che può derivare dall'ammettere che comunque l'imputato ha commesso una determinato fatto, anche se esso non è penalmente illecito o, in alcuni casi, è semplicemente non punibile. Nelle situazioni in cui sarebbe possibile applicare più formule, il giudice deve pronunciare la formula più ampiamente liberatoria.

Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo:

perché il fatto non sussiste: tale formula deve essere adottata quando il fatto reato addebitato nell'imputazione, non trova conforto nelle risultanze processuali;

perché l'imputato non ha commesso il fatto: la formula è utilizzata quando il fatto, addebitato all'imputato, sussiste dal punto di vista del solo elemento oggettivo, ma il reato non è stato commesso dall'imputato, bensì da un'altra persona;

perché il fatto non costituisce reato: in questo caso il fatto addebitato nell'imputazione è stato commesso dall'imputato e sussiste nei suoi elementi oggettivi, previsti dalla fattispecie incriminatrice, e tuttavia il fatto non è un illecito penale;

perché il fatto non è previsto dalla legge come reato: in tale caso il fatto storico indicato nell'imputazione non rientra in alcuna fattispecie incriminatrice né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo. Siamo di fronte ad un'assoluzione in punto di diritto. Il fatto contestato è stato commesso, ma è estraneo a qualsiasi norma incriminatrice: è stato attribuito all'imputato per un errore di valutazione giuridica del pubblico ministero;

perché il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione: la formula è utilizzata quando il giudice accerta che il fatto è stato commesso ed è penalmente rilevante, ma l'imputato non è punibile in concreto. Infatti egli può essere non imputabile o coperto da una causa di non punibilità.

Le formule assolutorie sopra illustrate devono essere applicate dal giudice sia quando manca la prova di reità è dubbia perché le prove di accusa sono insufficienti o contraddittorie. In tal caso il codice applica il principio della presunzione di innocenza.

Con la sentenza di proscioglimento (non doversi procedere - assoluzione) il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte (art. 532, comma 1). Con la sentenza che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la pare civile alla refusione delle spese processuali sostenute dall'impuatato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi di compensazione totale o parziale. Se il danneggiato ha esercitato l'azione civile per colpa grave, il giudice può condannare la parte civile al risarcimento dei danno causati all'imputato assolto (art. 541, comma 2).

Nel caso di assoluzione da un reato perseguibile a querela con le formule ampiamente liberatorie il fatto non sussiste o l'imputato non ha commesso il fatto il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato ed alla refusione delle spese e al risarcimento del danno a favore dell'imputato assolto (art. 542, comma 1).

Dichiarazione di estinzione del reato

Salvo quanto disposto dall'articolo 129/2 (obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità), il giudice, se il reato è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.

La sentenza di condanna

Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza. I punti essenziali della sentenza di condanna sono l'accertamento del fatto storico di reato, la sua qualificazione come illecito penale, l'affermazione che l'imputato lo ha commesso ed, infine, la determinazione della pena. Questo è il contenuto minimo della sentenza.

Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione.

Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso con la sentenza di condanna.

La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

Quando pronuncia sentenza di condanna e vi è stata costituzione di parte civile , il giudice è tenuto a decidere sulla domanda relativa alle restituzioni ed al risarcimento del danno. Tale pronuncia è possibile soltanto all'interno della sentenza penale di condanna , con un autonomo capo sulle questioni civili. La domanda risarcitoria non è accolta automaticamente. Il giudice deve valutare se il danneggiato era legittimato a costituirsi parte civile e se ha subito un danno derivante direttamente dal suo reato.

Se la parte civile ha subito un danno, il giudice condanna l'imputato a risarcirlo. Di regola il giudice dovrebbe liquidarlo per intero, e cioè dovrebbe quantificare la somma dovuta a titolo di risarcimento (art. 538, comma 2). Il punto della sentenza che liquida il danno non è provvisoriamente esecutivo; la provvisoria esecutività è dichiarata soltanto su richiesta di parte quando ne ricorrono giustificati motivi (art. 540, comma 1). Quando le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, il giudice pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile (art. 539, comma 1). In previsione di una simile eventualità il difensore della parte civile, nelle conclusioni che presenta al termine del dibattimento, chiede che il giudice penale conceda una provvisionale, e cioè liquidi una determinata somma nei limiti del danno per cui ritiene raggiunta la prova (art. 539, comma 2). Se il giudice accoglie la richiesta la condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva (art. 540, comma 2). Inoltre, con la sentenza che accoglie la domanda sulle restituzione e sul risarcimento del danno il giudice penale condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile salvo che ritengo di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale (art. 541, comma 1). Infine se il giudice su richiesta della parte civile ordina la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 543) qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato (art. 186 c.p.).


Il procedimento
davanti al tribunale monocratico

In concomitanza con l'inizio dell'efficacia della normativa relativa al Giudice unico (2 gennaio 2000), è entrata in vigore la legge n. 479 del 16 dicembre 1999 che ha previsto una nuova disciplina per il processo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, modificando i criteri per la ripartizione dei reati fra il giudice collegiale e il giudice monocratico.

Sono attribuiti al Tribunale collegiale tutti i reati, consumati o tentati, indicati nel-l'art. 33-bis (oltre i reati espressamente elencati, anche quelli puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni), mentre invece sono attribuiti al Tribunale monocratico i delitti previsti dall'art. 73 del T.U. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'art. 80, e tutti quanti gli altri reati non attribuiti al giudice collegiale (art. 33-ter).

La trattazione innanzi al giudice collegiale o innanzi al giudice monocratico, non coincide quindi, con la presenza o meno dell'udienza preliminare, poiché solo per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio, mentre invece, negli altri casi, l'azione penale è sottoposta al controllo del Giudice dell'udienza preliminare (art. 550).

Per tutto ciò che non è previsto espressamente per il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica si osservano le norme per il procedimento innanzi al giudice collegiale, in quanto applicabili.

Accesso al dibattimento

Prima della miniriforma introdotta dalla legge 479/99, il sistema delineato dal legislatore, in ordine alle modalità di esercizio ordinario dell'azione penale, per i reati di rito monocratico e quelli di rito collegiale, era molto semplice: per i primi non si faceva mai luogo alla celebrazione dell'udienza preliminare ed essi pervenivano al dibattimento attraverso la citazione diretta fatta dal P.M.

Tale previsione aveva generato molte critiche, in quanto si era evidenziato che per reati puniti con pena molto elevata (fino a dieci annidi reclusione), era rischioso, per le garanzie dell'imputato, la rinuncia al filtro costituito dall'udienza preliminare.

La legge Carotti ha quindi significativamente mutato la normativa, sicchè odiernamente la situazione è la seguente:

per i reati attribuiti al rito collegiale (salvo che non venga attivato un rito speciale), si fa luogo sempre all'udienza preliminare;

per i reati attribuiti al giudice monocratico vi è un doppio regime:

a.  si fa luogo alla citazione diretta a giudizio per i reati previsti dall'art. 550 (reati contravvenzionali ovvero delitti puniti con la multa, sola o congiunta con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni e taluni reati specificamente indicati: es. furto aggravato, ricettazione, rissa aggravata ecc.);

b.  si fa luogo all'udienza preliminare in tutti gli altri casi attribuiti alla cognizione del giudice monocratico (art. 33ter) e non inclusi nelle ipotesi di citazione diretta (art. 550).

In sostanza la citazione diretta è prevista per le stesse ipotesi per cui, prima della riforma del giudice unico, in passato vi era la competenza del Pretore. Però per taluni reati pretorili per i quali allora non era prevista l'udienza preliminare, odiernamente essa è invece prevista (es. omicidio colposo, truffa aggravata, maltrattamenti in famiglia, favoreggiamento reale).

Il giudizio ordinario innanzi al tribunale monocratico

Come già illustrato, l'art. 33ter indica quali sono i reati «attribuiti» alla cognizione del tribunale in composizione monocratica; l'art. 550 per quali reati non si fa luogo alla celebrazione dell'udienza preliminare, ma alla diretta citazione a giudizio da parte del P.M.

Comunque anche per i reati di cui all'art. 550 si procede alla celebrazione dell'udienza preliminare se essi sono connessi con altri reati per i quali sia prevista tale udienza «filtro».

Quando manca l'udienza preliminare, il P.M. ha funzioni propulsive di invio del processo al giudice del dibattimento, in quanto è l'organo dell'accusa che emette il decreto di citazione a giudizio.

Il decreto di citazione a giudizio contiene tutti gli elementi necessari o utili ai fini della vocatio in jus e, quindi, le indicazioni relative a: imputato, altre parti private, la contestazione del fatto-reato, il tribunale monocratico competente per il giudizio, data e luogo dell'udienza, facoltà di attivare i riti premiali predibattimentali (patteggiamento ed abbreviato).

Le disposizioni dell'art. 552 ricalcano quelle previste nel rito pretorile dal previgente art. 555 (che pure prevedeva la citazione diretta). Sono da segnalare le seguenti novità:

l'obbligo di enunciare il fatto oggetto di imputazione, in forma «chiara e precisa», al fine di consentire il diritto di difesa ed il diritto alla prova in ordine ad una ben determinata imputazione;

la previsione di nullità del decreto in mancanza dell'avviso all'imputato che prima dell'apertura del dibattimento può chiedere (ricorrendone i presupposti) il giudizio abbreviato, il patteggiamento o l'oblazione; nonché nel caso di omesso invio all'indagato ed al difensore dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari (art. 415bis);

l'ampliamento del termine per comparire (spazio di tempo tra la notifica della citazione e l'udienza dibattimentale), da 45 a 60 giorni.

In ordine alla fase predibattimentale e di giudizio, si seguono le nonne già illustrate per il rito collegiale, salve le seguenti semplificazioni:

in caso di citazione diretta (senza ud. preliminare), alla formazione del fasci-colo per il dibattimento provvede il P.M. e non il giudice (art. 553);

competente ad assumere gli atti urgenti, di cui all'art. 467, è il GIP e non il presidente del tribunale (art. 554);

nelle ipotesi di reato perseguibile solo a querela di parte, è istituzionalizzato il compito del giudice dibattimentale di interporre i suoi buoni uffici per il tentativo di conciliazione (art. 555, comma 3) e quindi di remissione della querela, anche all'uopo convocando querelante e querelato. Analogamente deve ritenersi per il G.I.P. investito dei giudizi predibattimentali e per il G.U.P. in occasione dell'udienza preliminare (quando non c'è citazione diretta) . In tal modo, lo stesso giudice contribuisce a deflazionare il suo carico processuale, adottando ex art. 129 c.p.p. la sentenza di non luogo a procedere;

la disciplina del dibattimento (sia in caso di citazione diretta, che in caso di rinvio a giudizio 636h75g dopo l'udienza preliminare) non si discosta da quanto già previsto per il giudizio pretorile dal previgente art. 567. La novità più rilevante consiste nel fatto che, essendo più ampia la gamma dei reati destinati al giudice monocratico (art. 33ter), la conseguente semplificazione del rito troverà di fatto maggiore applicazione rispetto al passato. Ulteriori semplificazioni sono:

a.  con l'accordo delle parti, la verbalizzazione dell'udienza può essere fatta in forma riassuntiva e non integrale, però, nonostante l'accordo, il giudice può non ricorrere alla verbalizzazione in forma riassuntiva, se ritiene necessaria quella integrale;

b.  l'esame delle parti e dei testi, dei consulenti, ecc., su accordo delle parti, può essere condotto dal giudice (senza «cross examination»), con evidente accelerazione dei tempi del dibattimento;

c.   il giudice, nell'assumere la sua decisione, può redigere contestualmente il dispositivo e la motivazione della sentenza.

Riti speciali e citazione diretta

La sede naturale per attivare i riti speciali del giudizio abbreviato e del patteggiamento è l'udienza preliminare. Nei casi di procedimenti destinati al rito monocratico con citazione diretta, senza tale udienza, il codice detta taluni adattamenti procedurali. Può dunque sinteticamente delinearsi la seguente disciplina:

giudizio immediato. Tale rito è attivabile nei modi ordinari quando il pro-cesso potrebbe avere lo sbocco alternativo dell'udienza preliminare. Nei casi in cui è prevista la citazione diretta (art. 550), invece, tale rito non può essere attivato, in quanto l'accelerazione procedurale è già insita nello strumento pre-detto;

giudizio abbreviato. Segue le ordinarie disposizioni se viene richiesto in sede di udienza preliminare ovvero per conversione di giudizio immediato o direttissimo, ovvero a seguito di opposizione a decreto penale. Nel caso in cui, invece, vi sia stata la citazione diretta, come già detto poco sopra, non è possibile la c.d definizione anticipata (innanzi al G.I.P.), sicchè la richiesta dovrà essere avanzata al giudice del dibattimento (a pena di decadenza prima della sua apertura) e sarà questi a celebrare il rito abbreviato (ordinario o condizionato), secondo le norme previste per tale giudizio alternativo;

patteggiamento. Innanzi al Tribunale monocratico il patteggiamento è esperibile con le stesse forme e negli stessi limiti previsti innanzi al Tribunale collegiale. Come già detto, in caso di citazione diretta, così come per l'abbreviato, non è possibile una definizione anticipata innanzi al G.I.P.;

decreto penale. La disciplina è quella delineata dalle ordinarie norma previste dagli artt. 459 e ss. Tenuto conto della tipologia dei reati attribuiti alla cognizione del tribunale monocratico, è proprio per essi che si fa gran ricorso a tale rito alternativo, onde «saltare» la fase del giudizio. Come già illustrato, successivamente alla notifica del decreto penale, l'imputato può chiedere, con l'opposizione, il giudizio immediato, ovvero il patteggiamento, il rito abbreviato o di essere ammesso all'oblazione. Ed è proprio a tale proposito che la disciplina del rito monocratico presenta una sua peculiarità: l'imputato, se propone opposizione, deve a pena di decadenza avanzare eventuale istanza di rito abbreviato, patteggiamento od oblazione in detta sede, essendogli preclusa la possibilità di richiedere un rito alternativo nel dibattimento conseguente all 'opposizione. Se così non fosse, non si realizzerebbe quella finalità deflattiva connessa ai riti speciali, in quanto l'imputato avrebbe una doppia possibiltà per richiederli: in sede di opposizione, ovvero in sede di conseguente dibattimento;

giudizio direttissimo. La disciplina prevista per il rito monocratico (art. 558), non si discosta significativamente da quella prevista in via generale dagli artt. 449 e ss. L'ipotesi della convalida contestuale al giudizio anche qui prevede che il P.M. presenti l'imputato in stato di arresto davanti al giudice (Tribunale monocratico) dibattimentale. Però, in alternativa, la presentazione, immediata o entro le 48 ore dall'arresto, può qui avvenire anche per sollecitazione della stessa polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto, sulla base dell'imputazione formulata dal P.M. (art. 558, commi 1-4). Tuttavia, anche in questo caso, è il P.M., necessariamente investito per la formulazione dell'imputazione, a disporre se la P.G. può o meno presentare l'arrestato al giudice dibattimentale ovvero se questo deve essere posto a sua disposizione, salvo poi decidere di richiedere egli stesso il giudizio direttissimo (art. 163 disp. att.) . La convalida, in caso di contestuale giudizio, è richiesta al Tribunale monocratico (dibattimentale); in caso di successivo giudizio, la convalida è richiesta dal P.M. al G.I.P.




La richiesta ha anche un effetto penale di natura sostanziale, in quanto è uno degli atti idonei ad interrompere la prescrizione del reato (art. 160, c. 2 c.p.).

A seguito del D.Lgs. 51/1998, la funzione di GUP non può essere rivestita dallo stesso magistrato che ha rivestito la funzione di GIP durante le indagini preliminari.

In tale ultimo caso, quindi, il rito direttissimo è attivato indipendentemente dall'arresto in flagranza o dalla confessione, quindi prescindendo dal presupposto dell'evidenza della prova. Nella predetta ipotesi, quindi, il rito direttissimo si giustifica con l'urgenza di una particolare esigenza di celerità ed esemplarità del processo.

La ratio che sta alla base di tale diversità di regolamentazione risiede nel fatto che il potere del P.M. di privare l'imputato della garanzia dell'udienza preliminare deve essere ancorato a più pregnanti presupposti, mentre il potere dell'imputato di rinunciare a siffatta garanzia trova l'unico limite che la sua iniziativa non serva a stroncare le indagini preliminari (perciò non può egli attivarsi prima che il P.M. abbia ritenuto di concluderle, formulando la richesta di rinvio a giudizio 636h75g o la richiesta di decreto penale) e che non intralci lo svolgimento dell'udienza preliminare (sicché egli deve attivarsi almeno tre giorni prima della sua data).

Il passaggio rapido dalle indagini al dibattimento si risolve in un mero fenomeno di accelerazione processuale, che non vale a conferire valenza probatoria agli atti dell'investigazione, sicché nel fascicolo del dibattimento debbono affluire solo gli atti già probatoriamente rilevanti per forza propria, mentre gli altri confluiscono nell'usuale fascicolo del P.M., ciò similmente a quanto avviene al termine dell'udienza preliminare in caso di rinvio a giudizio 636h75g .

In caso di richiesta di giudizio abbreviato in sede di opposizione, conformemente a quanto previsto dall'art. 438, non necessita il consenso del P.M. ed il giudice è obbligato a disporre la trasformazione del rito. Anche in tale sede è possibile avanzare richiesta di abbreviato "condizionato" ad una integrazione probatoria ed inoltre è consentito al giudice disporre d'ufficio l'ammissione di mezzi di prova necessari per la decisione. Va segnalato che una volta proposta opposizione al decreto penale senza richiesta di riti speciali, in sede di conseguente giudizio dibattimentale l'imputato non può avanzare richiesta di abbreviato, patteggiamento, in quanto tali richieste avrebbe potuto avanzarle in sede di opposizione. Consentire tali richieste in modo tardivo vanificherebbe la funzione deflattiva che il procedimento per decreto mira a realizzare.




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