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LA CONNESSIONE - LA RIUNIONE

diritto ed economia



LA CONNESSIONE (artt 12 seg cpp)-La connessione si ha nel caso in cui due o più reati sono tra loro collegati,allora la legge stabilisce la competenza di un unico giudice. Secondo l'art 12 si ha connessione:1)se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o 

Cooperazione tra di loro o se più persone hanno determinato l'evento con condotte

Indipendenti.

2)se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione

o con più azioni od omissioni esecutive di un unico disegno criminoso

3)se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare

gli altri.

In tali casi,per quanto riguarda la competenza per materia,proprio perché la connessione determina un altro tipo di competenza,secondo l'art 15 cpp se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione della corte d'Assise ed altri a quelli del tribunale,è competente per tutti la corte d'Assise(quindi risponde per tutti il giudice superiore)

Per quanto riguarda la competenza per territorio determinata da connessione è stabilita dall'art 16;ora ,nel caso in cui i giudici sono ugualmente competenti per materia,la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave e nel caso di pari gravità al giudice competente per il primo reato. Inoltre ex comma 2,nel caso di connessione secondo la lettera a,ossia in tutti i casi di concorso o cooperazione in un unico evento,qualora le condotte sono state commesse in luoghi diversi,il giudice competente è il giudice in cui è avvenuta la morte. Al 3 comma infine indica l'art. 16 che i delitti sono più gravi delle contravv,e che tra delitti e tra contravv si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo o nel caso di uguale massimo,nel minimo.



Secondo l'art 14 cpp la connessione non opera tra procedim relativi ad imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi ad imputati maggiorenni;inoltre non opera tra proced per reati commessi quando era minorenne e quando era maggiorenne.

Secondo l'art 13 se alcuni dei proced connessi appartengono alla competenza del giudice ordinari ed altri alla Corte Cost., è competente per tutti quest'ultima. Tra reati comuni e quelli militari la connessione opera solo quando il reato comune è più grave e in tal caso è competente per tutti i reati il giudice ordinario.


LA RIUNIONE (art 17 e seg cpp). Per riunione si intende la possibilità ,quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge,di trattare più processi all'interno di un solo e complesso contesto processuale. A tal fine,l'art 17 dispone che "la riunione dei processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi,in due casi: 1)nei casi previsti dall'art 12(ossia in tutti i casi di connessione)

2)nei casi previsti dall'art371 comma 2 cpp(ossia tra reati dei

quali gli uni sono stati commessi in occasione di altri o per

conseguirne il profitto o l'impunità,o anche quando la prova

di un reato o di una circostanza ha influenza sulla prova o sull

a circostanza di un altro(ad es. la prova riguardante la commis

sione di un reato denunciata da un preteso calunniatore.

Per quanto riguarda il rapporto tra riunione e connesione,sebbene tutti i casi di connessione previsti dal codice danno luogo a riunione,questa da sola non basta ad imporre la riunione:l'art 17 infatti richiede altri due condizioni e cioè il fatto che i procedimento i pendano davanti lo stesso giudice nel medesimo stato e grado,ed inoltre che la riunione on ritardi la definizione del processo.

D'altra parte,se la connesione da sempre luogo a riunione dei processi,questa non è neppure necessaria ai fini della riunione perché l'art 17 prevede la riunione anche, e alle stesse condizioni, in un caso che esula dalla connessione,ossia come detto,nei casi previsti dall'art 371cpp

Secondo poi l'art 19 sulla riunione dei processi decide il giudice con ordinanza,ancge d'uficio sentite le parti.:ciò indica che essa presuppone un'azione già avviata tramite la formulazione dell'imputazione e che è richiesta una pronuncia ad hoc del giud ud prel o nel dibattimento.

L'istituto riposa su ragioni di convenienza poiché procedere unitariamente fa certo risparmiare tempo;ma non è da escludere che anche nei casi in cui ricorrono tutti i requisiti previsti dalla legge,la riunione non sia conveniente,e e per questo il legislatore usando il verbo può ha affidato al giudice una ragionevole valutazione discrezionale del caso concreto.


SEPARAZIONE(art 18 cpp). La separazione prevede la possibilità di separare due o più processi penali,dopo l'instaurazione di unico processo,e questo è possibile perché gli impedimenti che possono verificarsi per una vicenda processuale non devono riflettersi sui procedimenti già maturi per il giudizio .Secondo l'art 18 cpp la separazione dei processi è disposta,salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti,in tali casi:

1)se nell'udienza prelim nei confronti di uno o più imputati è possibile pervenire alla decisine,mentre nei confronti di altri è necessario acquisire ulteriori informazioni ex art 422


2)se nei confronti di uno o più imputati è stata ordinata la sospensione del procedimento


3)se uno o più imputati non si sono presentati al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione,o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione


4)se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso o per legittimo impedimento


5)se nei confronti di alcuni degli imputati l'istruzione dibattimentale risulta conclusa,mentre nei confronti di altri è necessario il compimento di altri atti


6)se uno o più imputati per reati all'art 407 comma2 è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini


Al secondo comma si stabilisce che fuori dai casi previsti dal comma1,la separazione può essere disposta sull'accordo della parti,quando il giudice la ritenga utile per la speditezza del processo

Il provvedimento che ordina la separazione,come anche la riunione hanno la forma dell'ordinanza,emessa anche d'ufficio,ossia indipendentemente dalla richiesta della parti,che comunque devono tuttavia essere sentite;inoltre nessuna norma non consentendolo,le ordinanze non sono impugnabili.


L'ASTENSIONE(art 36 e seg cpp)

Per astensione si intendono quei casi in cui il giudice è chiamato ,di propria iniziativa ad astenersi dal partecipare al processo in dati casi;ovvio che tale istituto è stato delineato dal legislatore a garanzia e tutela di un processo giusto ed imparziale.

Secondo l'art 36 il giudice ha l'obbligo di astenersi

1)se ha interesse nel procedimento o se una delle parti è creditore o debitore di lui

2)se è tutore curatore o datore di lavoro di una delle parti

3)se ha dato consigli o ha manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento e al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie

4)se vi è inimicizia grave fra lui ed una delle parti

5)se uno dei prossimi congiunti di lui o il coniuge è stato offeso o danneggiato dal reato

6)se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero

7)se si trova in una delle situazioni di incompatibilità stabilite dell'art34 o 35 cpp

8)se esistono altre gravi ragioni di convenienza(ed in tal caso,qualunque ne sia la natura ,e sufficiente la presenza di tali circostanze per far temere comunque l'imparzialità del procedimento.

I motivi determinati da ragioni di parentela permangono anche dopo l'annullamento ,lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'astensione rappresenta un obbligo vero e proprio:gli atti compiuti dal giudice restano validi,ma la trasgressione comporta una responsabilità disciplinare;incombe pertanto sul giudice che ravvisi una causa di astensione di denunciarli;sempre secondo l'art 36 la dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto;sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte d'appello,e sulla dichiarazione del presidente della corte d'appello decide il presidente della corte di Cassazione.

Secondo l'art 39(caso di concorso di astensione e ricusazione),la dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice anche successivamente ad essa,dichiara di astenersi e l'astensione è accolta.

Per quanto riguarda gli effetti dell'astensione l'art 42 stabilisce che il giudice astenuto non può compiere più alcun atto del procedimento(in tal caso il codice determina una vera e propria incapacità del giudice,ed è ovvi che gli atti successivi a tale dichiarazione saranno viziati di nullità assoluta secondo il combinato disposto degli artt 178 e 179 cpp).

Mentre ,sempre secondo l'art 42 per gli atti già compiuti dal giudice astenuto o anche ricusato,sarà il decreto di astensione a indicare in che termini sono da ritenersi validi.

Per quanto riguarda infine la sostituzione,l'art 43 stabilisce che il giudice astenuto o anche ricusato è sostituito con un altro giudice dello stesso ufficio o nel caso in cui non sia possibile con un altro giudice ugualmente competente per materia di quello astenuto o ricusato.


LA RICUSAZIONE(artt 37 e seg cpp)

Con la ricusazione una delle parti chiede che un giudice sia escluso dalle funzioni di unc erto processo. I casi in cui si può chiedere la ricusazione sono gli stessi della astensione(se il giud ha interessa al procedimento,se è tutore o curatore o datore di lavoro di una delle parti,se ha manifestato il parere sulla causa al di fuori delle sue funzioni,se vi è inimicizia grave tra lui e una delle parti,se uno dei suoi congiunti è danneggiato dal reato,se un suo congiunto svolge la professione di pubblico ministero e se si trova in una delle situazioni di incompatibilità determinate dagli artt 34 e 35 cpp)eccetto i motivi di convenienza,e con l'aggiunta(lettera b)se nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia stata pronunciata sentenza,egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento su fatti oggetto di imputazione. Inoltre (sempre per quanto riguarda i motivi di ricusazione) la corte cost con sent 283/2000 ha dichiarato l'illegitt cost dell'art 37 comma I nella parte in cui non prevedeva che potesse essere ricusato il giudice che,chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato,abbia espresso in un altro procedimento una valutazione di merito sul soggetto di cui sopra.(Ovvio che le previsioni sono tassative)

Infine sempre secondo l'art 37 il giudice ricusato non può pronunciare sent fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione

Per quanto riguarda le forme per la dichiarazione e i termini,Legittimati a proporre la richiesta di ricusazione sono le parti,i loro difensori il procuratore speciale,la richiesta è proposta con atto scritto contenente i motivi della ricusazione e le prove su cui è fondata;il tutto è depositato nella cancelleria del giudice competente a decidere con altri eventuali documenti mentre la copia sola della dichiarazione è depositata nella cancelleria del giudice ricusato. L'iniziativa è soggetta a termini perentori,sempre secondo l'art 38:la dichiarazione di ricusazione può essere proposta,nell'udienza preliminare,fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativo alla costituzione delle parti;nel giudizio invece subito dopo,o comunque in ogni caso prima del compimento dell'atto da parte del giudice;qualora la causa di ricusazione si a intervenuta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini,la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni;se la causa è sorta o divenuta nota durante l'udienza la dichiarazione deve essere proposta prima del termine dell'udienza. Ancora l'art 38 prevede che la dichiarazione deve contenere l'indicazione dei motivi e delle prove,è proposta con atto scritto ed è presentata nella cancelleria del giudice competente.

Per quanto riguarda il giudice competente a decidere sulla richiesta di ricusazione,l'art 40 prevede che sulla ricusazione di un giudice del tribunale,corte d'assise o corte d'assise d'appello,decide la corte d'appello,su quella del giudice della corte d'appello e della cassazione decide una sezione della corte stessa ma diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato e l'art 40 termina dicendo che non è ammessa la ricusazione di giudici chiamati a decidere sulla ricusazione. La decisione è data con ordinanza e per quanto riguarda le decisioni sulla richiesta,l'art 41 prevede la adozione di una ordinanza di inammissibilità quando la domanda è stata fatta da chi non ne era legittimato,era stata proposta senza l'osservanza dei termini e delle forme,in caso di motivi manifestamente infondati,e tale ordinanza è ricorribile per cassazione che decidein camera di consiglio.Sempre per bocca dell'art 41 si stabilisce che sul merito della ricusazione il giudice decide in camera di consiglio e tutte le decisioni sono comunicate al giudice ricusato e al pm e sono notificate alle parti.

Infine l'art 44 prevede che il giudice con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione può condannare la parte privata che l'ha proposta al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore delle casse dello Stato.


LA RIMESSIONE (art 45 e seg cpp)

La rimessione,come anche gli istituti dell'astensione e della ricusazione,è un istituto diretto ad assicurare il corretto ed imparziale svolgimento del processo,ma che si distingue molto da quelle altre ipotesi:infatti,mentre nel caso dell'astensione e della ricusazione sono inerenti a situazioni che si riferiscono a singoli magistrati,nel caso della rimessione appare necessario trasferire il processo addirittura in una sede diversa poiché quella naturale non ne permette un sereno svolgimento.

Secondo la citazione testuale dell'art 45"in ogni stato e grado del processo di merito,quando gravi situazioni locali,tali da turbare lo svolgimento del processo e non eliminabili,pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo o anche la sicurezza e l'incolumità pubblica o determinano motivi di legittimo sospetto,la corte di cassazione su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte d'appello o del pm presso il giudice che procede o per l'imputato,rimette il processo ad altro giudice,designato a norma dell'art 11."

Ipresupposti per la richiesta sono le gravi situazioni  locali che compromettono la sicurezza o l'incolumità o la libertà delle persone che partecipano al processo ed è sufficiente anche solo uno di questi presupposti e tali presupposti possono incidee anche su soggetti diversi dai giudici,come nei periti,purchè varano a pregiudicare l'intera vicenda processuale;le situazioni inoltre devono essere gravi,ossia di particolare consistenza ed ovviabili solo con il cambiamento di sede;la rimessione opera solo nel processo di merito qualunque sia la fase,e resta così fuori il giudizio per cassazione dove è difficile immaginare delle situazioni che possano turbare il clima processuale.

Altro importantissimo presupposto che legittima in teoria la richiesta di rimessione è quella che è stata introdotta con la legge 248/2002,meglio nota con il nome di legge Cirami dal nome del parlamentare proponente,ossia il "legittimo sospetto" dipendente da gravi situazioni locali,con un ritorno alla disposizione del codice del 1930;si è osservato infatti che in alcuni ambienti possono radicarsi delle situazioni di antagonismo tali  e così particolarmente accentuati da poter da soli influenzare gli esiti giudiziari con veri e propri preconcetti.L'innovazione ha innescato una serie di vivaci discussioni:ad avviso di una nutrita parte della dottrina saremmo in presenza di una norma vaga e generica a tal punto da eludere il principio del giudice naturale prestabilito dalla legge e anche nel caso della sostituzione che avverrebbe secondo canoni imprecisi;altri ribattono che la nozione di legittimo sospetto è sicuramente elastica ma per nulla evanescente.

Per quanto riguarda i soggetti legittimati a proporla,l'art 46 prevede che legittimati a proporre la rimessione è l'imputato,anche a mezzo del procuratore speciale,il pm presso il giudice procedente,ma non lo sono le altre parti private e la persona offesa.La richiesta ,motivata e sottoscritta,è depositata con i documenti a cui si riferiscono nella cancelleria del giudice procedente ed è notificato alle parti entro sette giorni dal richiedente,il tutto a pena di inammissibilità della richiesta e infine il giudice trasmette la richiesta alla corte di cassazione con eventuali osservazioni.

Per quanto riguarda gli effetti dela richiesta,l'art 47 prevede che in seguito alla richiesta il giudice può sospendere il processo fino a che la cassazione non dichiari la richiesta inammissibile o la rigetti(quindi in tal caso la sospensione del processo non è dovuta ma è rimessa alla decisione del giudice);sempre secondo l'art 47 si dice che in un caso la sospensione del processo è doverosa,ossia prima delle conclusioni e delle discussioni e con i divieto di pronunciare la sentenza o il decreto che dispone il giudizio quando ha avuto notizia dalla corte di cassazione che la rimessione è stata demandata ad una sezione diversa da quella deputata alla verifica dell'ammissibilità dei ricorsi.Per contro la sospensione è vietata se la richiesta di rimessione no è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di una richiesta già dichiarata inammissibila o rigettata.La sospensione è disposta con ordinanza e non pregiudica il compimento di atti urgenti ed arresta per tutta la sua durata il corso della prescrizione del reato;riguardo la custodia cautelare i termini massimi restano sospesi solo nel caso in cui la rimessione sia sollecitata dall'imputato.

Per ciò che riguarda la decisione,l'art 48 cpp  prevede che la corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo il rito dell'art 127 cpp ed assunte le necessarie informazioni;la forma del provvedimento e l'ordinanza che può essere di inammissibilità per il mancato rispetto delle forme della richiesta o anche per manifesta infondatezza;di rigetto per inesistenza dei presupposti tassativamente indicati all'art 45;o di accoglimento;l'ordinanza di accoglimento è comunicata al giudice procedente ed al giudice sostituto,che deve essere come vuole l'art 11 il giudice dello stesso grado con sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello prevista nella apposita tabella;il primo invia gli atti al giudice competente e dispone la comunicazione e notifica al pm e alle parti private;nel processo davanti al giudice designato,le parti hanno diritti e le facoltà loro spettanti nel procedimento originario,ed è consentita su istanza di parte la rinnovazione degli atti ripetibili compiuti dal precedente giudice prima della richiesta di rimessione.;ovvio che la decisione della corte di cassazione segna anche la fine della sospensione del processo,ma il tempo preciso da cui riprendono a decorrere i termini di prescrizione e della custodia cautelare dipende dal tenore delle decisioni:se di inammissibilità o di rigetto,all'atto stesso della pronuncia;se di accoglimento invece quando l'incartamento processuale giunge al giudice designato.

Le decisioni sulla rimessione hanno un effetto preclusivo limitato;l'ordinanza che ha disposto il trasferimento del processo può essere revocata in seguito ad una ulteriore richiesta:è ipotizzabile che ,venute meno le ragioni della precedente rimessione,gli atti siano da rimandare all'ufficio originario;però nemmeno è da escludere che presso il giudice sostituto si ripresentino le condizioni di cui all'art 45,e allora si dovrà essere designato un altro ufficio giudiziario.





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