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Diritto Commerciale :
tipi di assemblee, vendite, tipi di società, cambiali, strutture contabili
A COSA CI SI RIFERISCE PARLANDO DI FORMA ORGANIZZATIVA NELL'ATTIVITà DELL'IMPRENDITORE?
CHI è IL PRIMO PRECETTORE? QUALE è IL MECCANISMO DA SEGUIRE?
TIPI DI ASSEMBLEE
Nelle società di capitali si distingue in assemblea ordinaria e assemblea straordinaria. La convocazione deve essere fatta entro i tempi previsti dalla legge; deve essere fatta dagli amministratori e dai liquidatori in fase di liquidazione. Nell'assemblea ordinaria di prima convocazione è richiesta la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni con voto limitato; in seconda convocazione non è ri 232b18c chiesto alcun quorum costitutivo.
Nell'assemblea straordinaria il quorum costitutivo coincide, di regola, con la maggioranza richiesta affinché la delibera sia approvata. A questo riguardo, mentre nella ordinaria le decisioni vengono approvate a maggioranza assoluta, nella straordinaria, in prima convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, in seconda convocazione è richiesto il voto favorevole di un terzo del capitale sociale salvo alcune situazioni (scioglimento anticipato, cambiamento dell'oggetto sociale, trasformazione della società) per le quali permane il quorum di più della metà del capitale sociale; in terza convocazione, infine, prevista per le società quotate in borsa, il quorum è di un quinto del capitale sociale e di un terzo per le decisioni di particolare rilievo di cui sopra.
ASSEMBLEE SEPARATE NELLA COOP.
Nelle assemblee hanno diritto al voto solo coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. Nell'atto costitutivo si può stabilire di conferire fino ad un massimo di cinque voti per alcuni soci. Il socio si può far rappresentare in assemblea solo da un altro socio. Anche qui l'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Si possono avere anche un sistema di assemblee successive o di votazioni per gradi. Ciò avviene in due casi: a)quando i soci siano non meno di 500 e l'attività si svolge in diversi comuni b) quando i soci non siano meno di 300 ed appartengono a diverse categorie. In questo caso si può stabilire che si indicano assemblee parziali nelle località nelle quali risiedono non meno di 50 soci oppure i soci appartenenti a singole categorie. Queste assemblee devono deliberare sulle materie indicate ed eleggere i delegati che devono partecipare all'assemblea generale. Questa è costituita dai delegati di tutte le assemblee parziali, nonché da quei soci che non avevano diritto di intervenire nelle assemblee parziali. La deliberazione si forma quindi in modo successivo. Le delibere dell'assemblea speciale non possono esser impugnate, ma solo quelle dell'assemblea generale.
ASSEGNO CIRCOLARE
è un titolo di credito all'ordine che contiene la promessa di pagare a vista la somma indicata; Mentre nell'assegno bancario la banca non è cambiariamente obbligata al pagamento e pagherà la somma indicata nel titolo solo se sussiste la copertura, e cioè la disponibilità di fondi utilizzabili dal cliente mediante l'assegno, in questo caso la banca assume un'obbligazione cambiaria di pagamento. Mentre il portatore dell'assegno bancario corre il rischio che l'assegno sia stato emesso a vuoto, il possessore dell'assegno circolare non corre alcun rischio, perché la banca onorerà sempre l'impegno di pagamento. La banca emetterà l'assegno circolare solo previo il pagamento, da parte del richiedente, della somma portata dal titolo. Deve esser presentato entro trenta giorni dalla data di emissione. La mancata presentazione nel termine importa decadenza dall'azione di regresso; l'azione nei confronti dell'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione dell'assegno.
GIRATA PER PROCURA
In base all'art. 2013, se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di un procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura. L'emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante. L'efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante.
GIRATA PER GARANZIA
NULLITà DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI
Le delibere assembleari possono essere invalidate. in particolare possono essere annullabili quando non siano state prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo; nulle, quando abbiano un oggetto illecito o impossibile; inefficaci, quando pregiudichino i diritti dei titolari di una categoria di azioni. Le delibere annullabili sono impugnabili nei tre mesi dalla delibera da parte degli amministratori, dei sindaci e dei soci assenti e dissenzienti davanti al tribunale. L'eventuale annullamento della delibera, pronunciato con sentenza, ha effetto nei confronti di tutti i soci e obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti sotto propria responsabilità. L'annullamento non può tuttavia essere pronunciato dal tribunale se, nel frattempo, la delibera in oggetto sia stata sostituita con un altra conforme alla legge.
EFFICACIA PROBATORIA DELLLE SCRITTURE CONTABILI
Le scritture contabili costituiscono dei mezzi di prova. Ma l'efficacia probatoria non spetta alla singola registrazione, ma al libro. Affinché ciò sia possibile, occorre che i libri siano in regola e che la controversia in cui si invocano intercorra tra soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili e riguardi i rapporti inerenti all'esercizio delle loro imprese.
AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE
pag. 574 ferri
LA VENDITA
CESSIONE DELL'AZIENDA
Art. 2556. Si afferma che il contratto non richiede formalità particolari ai fini della sua validità: può essere concluso anche oralmente. Nell'art. 2557 si fa riferimento al divieto di concorrenza. Nell'art. 2558 si afferma che l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE
si parla in questo caso di riduzione nominale del capitale sociale. Questo viene fatto per permettere un distribuzione degli utili, che sarebbe impossibile nel caso dovessero servire per coprire le perdite (2433).
CREDITORI PARTICOLARI DEL SOCIO
Nella SS il creditore particolare del socio può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio e compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio nella liquidazione. Nella SNC e SAS il divieto ai creditori particolari del socio di agire sui beni sociali vale in modo assoluto, ed inoltre non possono chiedere la liquidazione della quota fino a che dura la società
LA TRATTA CON CESSIONE DELLA PROVVISTA
è un particolare tipo di cambiale garantita; precisamente il credito cambiario è garantito dalla cessione pro solvendo del credito derivante da forniture di merci che il traente ha nei confronti del trattario, cessione attuata mediante apposita clausola inserita nel contesto del titolo.
CONTRATTO ESTIMATORIO
CAMBIALE IN BIANCO
PICCOLO IMPRENDITORE
L'art. 2083 afferma che sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. In precedenza la definizione di piccolo imprenditore derivava dalla legge fallimentare, ma la Corte Costituzionale nel 1989 ha dichiarato incostituzionale tale norma a seguito della svalutazione.
LA SOCIETà SEMPLICE
CONDIZIONE DI OPPONIBILITà DELLA RESPONSABILITà LIMITATA DELLA SOC. SEMPL.
AMMINISTRAZIONE NELLA SOCIETà SEMPLICE (CONGIUNTE - DISGIUNTE)
Una ipotesi particolare è quando il potere di amministrare la società è affidato disgiuntamente ad alcuni soci soltanto. In questo caso il potere del singolo socio amministratore è limitato alle operazioni non contrastate dall'altro socio investito dell'amministrazione, ma sull'opposizione decide la collettività di tutti (2257). Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali (2258).
CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO NELLA S.p.A. (pegno sulle azioni)
LEGGE QUADRO DELL'ARTIGIANATO
CAMBIALE
FALLIMENTO DEL PICCOLO IMPRENDITORE
LE RISERVE
C.d.A.
CAMBIALE AGRARIA
AMMINISTRATORI DELLE S.p.A.
SCRITTURE CONTABILI (Art. 2214)
Le scritture contabili, oltre ad essere un dovere , sono un diritto dell'imprenditore.
Si distinguono in: generalmente obbligatorie (libro giornale, libro degli inventari, fascicolo delle corrispondenze); relativamente obbligatorie (libri sociali). Il libro giornale ha una funzione narrativa. L'inventario ha un carattere descrittivo. I fascicoli della corrispondenza sono un allegato delle scritture contabili. Per assicurare la veridicità delle scritture contabili abbiamo delle formalità estrinseche e delle formalità intrinseche. Le formalità estrinseche sono attinenti alla esteriorità dei libri; si distinguono in formalità iniziali (numerazione, bollatura) e in formalità periodiche (vidimazione). Le formalità intrinseche riguardano il modo di come devono farsi le registrazioni.
OBBLIGAZIONI
BILANCIO
CAUSE DI NULLITà DELLE S.p.A.
BILANCIO CONSOLIDATO
USUFRUTTO D'AZIENDA
AZIONI PROPRIE DELLE S.p.A.
ACCONTI SU DIVIDENTI
L'art. 2433-bis permette alle società il cui bilancio è assoggettato alla certificazione da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale la distribuzione di acconti - dividendo. Vi devono però essere delle condizioni che sono: deve essere prevista dallo statuto; può essere deliberata soltanto dopo la certificazione. Viene sancita anche la irripetibilità degli acconti erogati, ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto. Perché questa irripetibilità si verifichi occorre: che il socio li abbia riscossi in buona fede; che l'erogazione sia avvenuta in conformità con le disposizioni contenute nella nota.
NOTA INTEGRATIVA
ACQUISTO AZIONI PROPRIE
In nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie, ne in fase di costituzione, ne in fase di aumento di capitale. Diverso è invece il caso di acquisto delle proprie azioni da parte della società. Non vi è un divieto da parte del legislatore, ma tutta una serie di limitazioni. Innanzi tutto in nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale (2357). Inoltre in bilancio, al passivo, deve essere iscritta una riserva indisponibile di pari importo del valore delle azioni. Tre sono le limitazioni poste dal legislatore:
a) l'acquisto deve mantenersi nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
b) deve trattarsi di azioni interamente liberate.
c) l'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea.
Queste condizioni non valgono in casi particolari, quando ad esempio l'acquisto avvenga in esecuzione di una delibera assembleare di riduzione del capitale; quando l'acquisto avvenga a titolo gratuito; quando l'acquisto avvenga per effetto di successione universale o di fusione.
AZIONI CAMBIARIE
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