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I SOGGETTI

diritto ed economia



I soggetti


A seconda del tipo di funzione e di interessi assunti nel procedimento i soggetti che ad esso partecipano possono essere classificati nel seguente modo:

figure processuali: sono quelle persone fisiche o entità astratte che sono chiamate a svolgere un ruolo nella fase investigativa o anche in quella giurisdizionale del procedimento, pur senza avere un interesse personale alla soluzione della res judicata. Esse non sono titolari di alcuna posizione sostanziale inerente all'azione penale principale o a quella civile. Le attività svolte da esse hanno, nell'ambito del procedimento, carattere strumentale ed accessorio. Possono essere chiamate a svolgere: pubbliche funzioni ausiliarie a quelle della autorità giudiziaria (vi rientrano il personale di cancelleria o segreteria, ufficiali giudiziari, periti del giudice, consulenti tecnici del pubblico ministero, ausiliari tecnici, custodi giudiziari, interpreti, persone informate dei fatti, testimoni ecc. ecc.); attività private, tali sono le attività da  essi svolte in qualità di investigatori privati, informatori, consulenti tecnici, traduttori.

Soggetti processuali: sono quelle persone che hanno un interesse personale alla res judicata, penale o accessoria civile, sicché sono soggetti titolari di posizioni giuridiche nel procedimento ed in taluni casi anche parti potenziali. A seconda della consistenza della loro posizione, essi talvolta sono legittimati ad assumere anche la veste di parte. Nella fase del processo, tali persone, fino a quando non si costituiscono come parti, restano semplici soggetti. Sono soggetti processuali: il giudice (estraneo alle pretese azionate, non potrà mai diventare parte); il pubblico ministero (soggetto nella fase delle indagini preliminari - parte processuale innanzi al giudice dopo la formulazione dell'imputazione); l'indagato (che diventa parte nel momento in cui, a seguito dell'imputazione, diviene l'imputato); la persona offesa dal reato (portatrice dell'interesse leso dal reato e, se anche danneggiata, è legittimata a costituirsi parte civile); gli enti esponenziali di interessi diffusi lesi dal reato (i quali, pur intervenendo ad adiuvandum, a fianco della persona offesa, non assumono mai la veste di parte, non spettando ad essi la titolarità dei beni giuridici sostanziale nella concreta fattispecie violati); la polizia giudiziaria (chiamata a svolgere le indagini anche nella fase del processo, ma mai titolare dell'azione penale).



Parti del processo: sono i soggetti attivi o passivi dell'azione penale e di quella civile e, sulle quali, quindi, è destinata ad incedere la decisione del giudice. Per l'azione penale, parti essenziali sono il pubblico ministero e l'imputato; parti eventuale è la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Per l'azione civile, le parti sono la parte civile ed il responsabile 757g63h civile per il fatto commesso dall'imputato. Trattasi di parti eventuali, giacché l'esercizio dell'azione civile in sede penale, avendo ivi carattere accessorio, è puramente eventuale. Parti sostanziali del processo sono i portatori degli interessi materiali in gioco; parti formali sono i difensori delle predette. Nall'azione penale, innanzi al giudice, come parte necessaria ma formale, può essere inquadrato anche il difensore dell'imputato. Il pubblico ministero non solo è parte pubblica in considerazione della natura pubblica degli interessi impersonati, ma è anche parte necessaria spettando ad esso la titolarità esclusiva (art. 231 dip. att.) dell'azione penale, costituzionalmente obbligatoria (art. 50 c.p.p. e 112 Cost.).

Il giudice

Il codice di rito si apre con la normativa relativa al giudice come a sottolineare - coerentemente con il sistema accusatorio adottato - il ruolo centrale che tale soggetto processuale, titolare del potere decisionale, riveste nell'attuale ordinamento. La disciplina del codice in questo ambito attiene a profili organizzativi, strutturali e funzionali quali giurisdizione e competenza (con le relative problematiche sui conflitti), capacità, incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice nonché la rimessione del processo.

Recita l'art. 1: "la giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice". La giurisdizione qui richiamata è, nel senso più lato dell'espressione, la funzione dello Stato, esercitata dalla magistratura ordinaria a norma dell'art. 102 Cost.[1] e rivolta all'imparziale attuazione della legge, tramite l'applicazione di sanzioni qualora venga trasgredito il precetto della norma giuridica.

L'art. 101 della Costituzione, dopo aver premesso che la giustizia è amministrata in nome del popolo, sancisce uno dei principi fondamentali di tutto il nostro ordinamento: "i giudici sono soggetti soltanto alla legge". E' questo il principio di indipendenza che attiene al profilo esterno della giurisdizione riguardando la posizione istituzionale del potere giudiziario rispetto agli altri poteri dello Stato (potere esecutivo e potere legislativo). Tale indipendenza è rafforzata dalla previsione del successivo art. 107 secondo il quale "i magistrati sono inamovibili" se non in seguito ad una decisione del CSM.

L'indipendenza del giudice è cosa diversa dalla imparzialità poiché quest'ultima attiene al profilo interno della giurisdizione conferendo al giudice quella posizione super partes a lui connaturale in un sistema accusatorio. L'imparzialità è garantita costituzionalmente con il principio di difesa (art. 24) e la precostituzione del giudice (art. 25); il codice di rito prevede allo stesso fine gli istituti della rimessione, dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione.

Affinché l'imparzialità sia effettiva deve essere fondata sui seguenti principi: la soggezione del giudice alla legge; la separazione delle funzioni processuali, la presenza di garanzie procedimentale che permettano di estromettere il giudice che sia parziale. Dal punto di vista teorico la garanzia della imparzialità può essere definita soltanto in senso negativo (non parzialità) sulla base dei due criteri fondamentali della terzietà (che si ha quando è assente qualsiasi legame con una delle parti o con l'oggetto da decidere) ed impregiudicatezza (si ha quando una persona non ha già espresso in precedenza un giudizio sulla responsabilità dell'imputato).

In base al criterio della terzietà occorre che il giudice non abbia legami né con le parti né con l'oggetto del procedimento. Il codice prevede agli artt. 36 e 37 un lungo elenco di situazioni di assenza di terzietà, in presenza delle quali il giudice ha l'obbligo di astenersi da quel determinato procedimento. Ove non lo facesse ne deriverebbero due conseguenze: potrebbe essere intrapreso un procedimento disciplinare in suo danno; una delle parti potrebbe presentare nei confronti del medesimo una dichiarazione di ricusazione.

L'altro aspetto dell'imparzialità, che consiste nella situazione di impregiudicatezza, ha determinato una differente valutazione da parte della Corte Costituzionale. La situazione in esame è stata definita come assenza di un pre - giudizio rispetto all'oggetto del procedimento. Il fondamento teorico di tale esigenza è stato individuato nella naturale tendenza a mantenere fermo il giudizio già espresso. Secondo la Corte Costituzionale le situazioni pregiudicanti  possono essere previste dal legislatore in modo tipico; esse consistono in funzioni che una persona ha già esercitato nel medesimo procedimento e che li impediscono di svolgervi il ruolo di giudice. Si tratta in sostanza di quelle che il codice definisce cause di incompatibilità e che sono conoscibili ex ante (artt. 34 e 35 c.p.).

L'incompatibilità

Al fine di garantire la completa imparzialità dell'organo giudicante, il codice di rito prevede alcune ipotesi di incompatibilità designando con tale termine la condizione in cui viene a trovarsi il giudice (non anche il P.M.) quando particolari condizioni processuali o personali fanno presupporre lesa la sua necessaria posizione super partes (es. per ragioni di parentela, incompatibilità del magistrato a svolgere la funzione di Gup se ha già rivestito quella di Gip nello stesso procedimento ecc.)

La incompatibilità determina la sostituzione della persona fisica del giudice con altro, appartenente allo stesso ufficio. L'eventuale provvedimento giurisdizionale adottato da un giudice "incompatibile" non è però affetto da nullità legittimando, la sua condizione, soltanto alla richiesta di ricusazione ai sensi dell'art. 37.

Le situazioni di pre - giudizio, che sono previste dal codice come causa di incompatibilità possono essere ricomprese in tre categorie:

in primo luogo, la situazione pregiudicante può consistere nel fatto che un magistrato abbia svolto in un determinato procedimento una qualche funzione che deve restare distinta da quella di giudice. L'art. 34, comma 3, enumera tra le altre, le funzioni del pubblico ministero, della polizia giudiziaria, del difensore, del testimone, del perito, del consulente tecnico, del denunciante o del querelante;

in secondo luogo, la situazione pre - giudicata può consistere nel fatto che un parente o affine (fino al secondo grado) del magistrato, che è stato designato a giudicare, abbia già esercitato nel medesimo procedimento sia la funzione di giudice, sia altre funzioni separate o distinte (art. 35);

in terzo luogo, la situazione pregiudicante può consistere nel fatto che un magistrato abbia già svolto la funzione di giudice nel medesimo procedimento penale. Il testo originario del codice del 1988 (art. 34, commi 1 e 2) limitava la situazione pregiudicante ad alcuni casi macroscopici: l'aver pronunciato la sentenza in un precedente grado del giudizio; l'aver emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare; l'aver emesso il decreto penale di condanna; l'aver disposto il giudizio immediato; l'aver deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere. La Corte Costituzionale, investita più volte della questione, è giunta a ricomprendere nei casi di rimessione tutte le ipotesi nelle quali un giudice abbia valutato in precedenza la responsabilità dell'imputato o anche o soltanto l'esistenza di indizi di reità, ad esempio, quale componente del Tribunale del riesame. Da ultimo il legislatore è intervenuto col la legge n. 51 del 1998 ha aggiunto alle situazioni pregiudicanti l'aver esercitato le funzioni di giudice per le indagini preliminari (art. 34, comma 2 bis, c.p.p.).

L'astensione

L'astensione è uno strumento preventivo, in capo al giudice, finalizzato ad eliminare qualsiasi sospetto sulla sua imparzialità. A costui è fatto obbligo di astenersi sia quando ricorrano motivi per i quali possa essere ricusato (comprese le ragioni di incompatibilità già viste), sia quando ricorra l'ipotesi generica delle altre "gravi ragioni di convenienza".

La dichiarazione è valutata da un altro giudice; di regola è valutata dal presidente dell'organo giudicante al quale appartiene il magistrato (art. 36, comma 3). Non può essere accolta automaticamente perché l'astensione è un istituto che fa eccezione alla regola secondo cui il giudice, una volta investito di un procedimento, ha il dovere di decidere. La dichiarazione di astensione è accolta se si accerta che in concreto esistono situazioni che mettono in pericolo l'imparzialità. Il codice fa un minuzioso elenco dei motivi che obbligano il giudice ad astenersi (art. 36). Dopodichè gli impone di farlo anche in presenza di una situazione indeterminata, cui prima si è fatto riferimento, e cioè quando vi siano "gravi ragioni di convenienza" (art. 36, comma 1, lett. h). La ragione è grave quando incide sulla libertà di determinazione del giudice.

La ricusazione

Anche la ricusazione è un istituto finalizzato a garantire la terzietà del giudice grazie alla sostituzione del giudice ricusato e alla possibile invalidazione degli atti da lui compiuti. Così come sancito dal primo comma dell'art. 37, la ricusazione ricorre qualora il giudice abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento riguardo ai fatti oggetto dell'imputazione oppure può essere ricusato (art. 3 ricorra una delle prime sette ipotesi previste dal primo comma dell'art. 36.

L'istanza di ricusazione si propone con dichiarazione della relativa causa giustificatrice, resa dal P.M. o dalle altre parti private ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere (sulla ricusazione di un giudice di tribunale, della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella cui appartiene il giudice ricusato). Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato.  La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore o di un procuratore speciale. Nell'atto di procura, devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.

La dichiarazione di ricusazione può essere proposta:

a)  nell'udienza preliminare, fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti;

b) nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491 comma 1;

c)  in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice.

Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini appena visti, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

Il giudice ricusato non può pronunciare sentenza fino ad un eventuale rigetto della richiesta stessa di ricusazione. Questo limite, previsto dal secondo comma dell'art. 37, non trova però applicazione qualora l'istanza di ricusazione sia fondata sugli stessi motivi di istanza già respinta (C. Cost. n. 10/'97).

Motivi comuni all'astensione ed alla ricusazione. In primo luogo il giudice deve astenersi (art. 36 e può essere ricusato se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 del codice o dalle leggi sull'ordinamento giudiziario. In secondo luogo, integrano motivi comuni dell'astensione e della ricusazione tutte quelle situazioni, nelle quali il giudice abbia legami con le parti o con l'oggetto del procedimento. Il giudice ha obbligo di astenersi (art. 36) e può essere ricusato (art. 37):

se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

se è tutore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

se ha dato consigli o ha manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

se ci è inimicizia grave tra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato del reato o parte privata;

se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero.

La rimessione

Vi possono essere dei casi nei quali è pregiudicata l'imparzialità dell'organo giudicante (monocratico o collegiale) a prescindere da situazioni che riguardino il magistrato che lo compone.

La rimessione consiste nell'attribuzione della competenza ad un giudice diverso da quello territorialmente competente, e più precisamente al giudice egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto di Corte d'Appello determinato secondo un criterio rotatorio regolato da un'apposita tabella (Legge 2 dicembre 1998, n. 420). La disciplina della rimessione è stata recentemente riformata dala L. 248/2002 (cd. "Legge Cirami").

I casi di rimessione previsti dall'art. 45 c.p.p. sono oggi diventati tre:

  1. gravi situazioni di pericolo alla sicurezza ed incolumità pubblica (es. pericolo di attentati terroristici);
  2. turbamento della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo (che devono essere reali e non meramente ipotetiche);
  3. legittimo sospetto, cioè quelle situazioni di dubbio sull'imparzialità e serenità del giudice, ancorata non a fatti concreti, ma a seri dubbi di ostilità ambientale.

Alla rimessione provvede "la Corte di Cassazione, su richiesta motivata del Procuratore Generale presso la Corte di Appello o del Pubblico Ministero presso il giudice che procede o dell'imputato (.)".

Quanto alla procedura, dopo il deposito in cancelleria, l'istanza di rimessione deve essere notificata entro sette giorni alle altre parti a pena di inammissibilità. Il Giudice di merito o la Corte di Cassazione possono disporre la sospensione del processo. La sospensione è obbligatoria quando il ricorso è stato assegnato per la decisione alle sezioni riunite o ad una sezione della Corte di cassazione diversa da quella che deve pronunciare l'inammissibilità. La sospensione non può essere concessa nel caso di presentazione di nuova istanza di rimessione non fondata su elementi nuovi. La corte di cassazione decide sul ricorso con provvedimento in camera di consiglio all'esito del quale può decidere per l'inammissibilità dell'istanza, per il suo rigetto o l'accoglimento: in tal caso gli atti devono essere trasmessi a cura del giudice a quo al nuovo giudice designato, secondo i criteri di cui all'art. 11 c.p.p.. L'effetto della remissione consiste nel rinnovo, da parte del nuovo giudice, degli atti compiuti anteriormente al provvedimento di rimessione solo però se vi è esplicita richiesta di una delle parti (ad esclusione ovviamente degli atti divenuti irripetibili). L'obbligo di rimessione vige fin dalla fase delle indagini preliminari e comporta l'immediata trasmissione dello stesso magistrato procedente, degli atti al corrispondente ufficio giudiziario del capoluogo di distretto giudiziario previsto dall'apposita Tabella, di cui alla legge 420 del 1998.





La competenza

In generale con il termine competenza si intende l'insieme delle regole che consentono di distribuire i procedimenti all'interno della giurisdizione ordinaria. Col medesimo termine è altresì definita quella parte della funzione giurisdizionale, che è svolta da un determinato organo giudiziario. In tal senso la competenza è distribuita in base ai criteri della materia, del territorio o della connessione.

Le norme che disciplinano la competenza penale provvedono quindi a quella divisione del lavoro che è essenziale per l'efficienza di ogni organizzazione. L'esigenza della determinazione di criteri di competenza nasce dalla ripartizione del territorio nazionale in una serie di ambiti territoriali e dalla coesistenza in uno stesso ambito di una pluralità di giudici. Ne deriva la necessità di individuare per ogni procedimento il suo giudice secondo un duplice criterio di collegamento dello stesso ad una delle circoscrizioni territoriali (competenza per territorio) e, in relazione a queste ad uno degli organi giudiziari che ivi svolgono la loro funzione (competenza per materia). Esistendo, peraltro, fra l'elevato numero dei procedimenti l'esigenza di una trattazione unitaria di taluni di essi, per particolari ragioni, la competenza territoriale o quella per materia ovvero entrambe, subiscono modificazioni allorché uno dei procedimenti attrae nella cognizione del giudice presso cui esso si incardina anche gli altri (competenza per connessione).

La competenza per territorio

La competenza per territorio individua orizzontalmente il giudice chiamato a pronunciarsi ed è generalmente determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato (art. 8, comma 1). Sono previste alcune eccezioni che, tuttavia, sono ispirate alla medesima giustificazione. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione (art. 8, comma 2). Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone (art. 8, comma 3). Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto[2] (art. 8, comma 4).

Un'importante ipotesi riguarda il caso in cui a rivestire la qualità di imputato, di persona offesa dal reato o danneggiata dal reato, sia un magistrato. In tal caso - al fine di garantire il principio di imparzialità - i procedimenti che secondo le regole generali sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello individuato secondo le tabelle di abbinamento previste dall'art. 11 e dalla L. 420/1998[3]. Tale norma prevede un criterio di attribuzione di competenza circolare, che evita qualsiasi vincolo di reciprocità tra uffici. Ad esempio, il procedimento penale contro un magistrato che svolge le sue funzioni nel distretto di corte di appello di Firenze la competenza sarà di un giudice che ha sede in Genova.

La competenza per materia

La competenza per materia individua verticalmente il giudice attenendo alla distribuzione dei procedimenti tra i giudici aventi in comune una stessa giurisdizione territoriale.

La competenza per materia  è, a sua volta, ripartita in base ai due criteri della qualità del reato o della misura della pena edittale. Quando la legge utilizza quest'ultimo criterio, occorre tenere presenti le regole generali dettate dall'art. 4. in base ad esse per determinare la competenza si ha riguardo alla pena massima stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione e della recidiva. Non si teine conto dell'aumento che deriva dalle circostanze, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle circostanze che il codice penale denomina ad effetto speciale (art. 63 c.p.) in quanto comportano un aumento della pena superiore ad un terzo. Il codice di rito prevede i casi di competenza per materia relativi alla Corte di Assise (art. 5) e al Giudice di Pace (D.Lgs. 274/00) lasciando al Tribunale una competenza per materia di tipo residuale (art. 6). Il Tribunale per i minorenni è sempre competente qualora l'imputato sia minorenne.

La Corte di Assise costituisce un'articolazione autonoma del tribunale ed è composta da sei componenti privati e due togati, uno dei quali funge da presidenti. Essa è competente per i reati di maggiore allarme sociale, per i più gravi fatti di sangue ed i più gravi delitti politici (strage, omicidio volontario, epidemie, avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, omicidio preterintenzionale, genocidio, delitti contro la personalità dello Stato ecc.)[4].

Il Giudice di pace è competente per determinati reati minori indicati dall'art. 4 del D.Lgs. 274/2000 quali ad esempio percosse, lesioni personali, ingiurie, furti, sottrazioni di cose comuni ecc.

Il Tribunale infine, gode di una competenza residuale per tutti gli altri reati. Si noti bene che la ripartizione della competenza interna tra tribunale monocratico e tribunale in composizione collegiale non è in realtà una vera e propria questione di competenza ma, più propriamente, di attribuzione.

A seguito della legge n. 479 del 1999 e n. 144 del 2000 le attribuzioni del Tribunale in composizione collegiale e monocratica risultano ripartite nel modo seguente. Il collegio conosce per i reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore nel massimo a dieci anni ( criterio quantitativo - art. 33 bis, comma 2), oltre ad una serie di fattispecie nominativamente indicate all'art. 33 bis, comma 1 (criterio qualitativo). In particolare sono attribuiti alla competenza del Tribunale in composizione collegiale i reati riconducibili all'attività della criminalità organizzata, lo scambio elettorale politico mafioso, i delitti concernenti le armi, i reati in materia di aborto, i reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, i reati di violenza sessuale ecc. ecc. Al giudice singolo è attribuita la competenza per i reati puniti con pena detentiva fino a dieci anni nel massimo (art. 33 ter., comma 2) nonché i reati di produzione e traffico di stupefacenti di cui al DPR n. 309 del 1990.

Competenza per connessione

La connessione comporta la transmigrazione di procedimenti separati innanzi ad un unico giudice. In altre parole, quando vi è connessione un solo giudice è competente a giudicare tutti i reati connessi; di regola i procedimenti saranno riunit (art. 17), ma potranno anche svolgersi separatamente (art. 18). L'art. 12, così come modificato dalla L. 63/2001 (Giusto processo), prevede due casi di connessione:

a)  connessione soggettiva se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) connessione oggettiva se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale di reati), con più azioni cronologicamente e localmente concentrate (concorso materiale), con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (reato continuato) ovvero se i vari reati sono finalisticamente collegati, ossia se gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguire o assicurare al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità.

Il fenomeno della connessione comporta ripercussioni in tema di giurisdizione, competenza per materia e competenza per territorio.

L'art. 13 prevede il caso di connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali. In particolare, fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare: in tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario. Nel caso contrario, se cioè il reato militare è più grave di quello comune, ognuno dei procedimenti continua per la propria strada.

La competenza per materia, consequenziale alla connessione, viene determinata attribuendosi al giudice di competenza superiore la cognizione di tutti i procedimenti, secondo una scala di priorità che va dalla Corte di Assise al Tribunale (art. 15).

La competenza per territorio è influenzata dalla connessione nel senso che fra i giudici, tutti esercitanti la stessa funzione, la cognizione spetta al giudice competente per il reato più grave, bastando il radicamento territoriale di questo a determinare, per attrazione, anche quello dell'altro. In caso di pari gravità si guarda al reato commesso per primo.

L'art. 14 prevede infine dei limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni. Innanzitutto la connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne. In altre parole per i reati di competenza del Tribunale dei minorenni la connessione dispiega i suoi effetti solo sul piano spaziale della competenza per territorio.

La riunione di processi

a)  La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi in tutti i casi in cui appare utile ed in particolare nei casi di connessione tra processi, reciprocità intersoggettiva dei reati, connessione probatoria.

Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.

La separazione di processi

Ai sensi dell'art. 18, la separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti:

a)  se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422;

b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento;

c)  se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione;

d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento;

e)  se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione;

f)   se, trattandosi di processo con imputati detenuti per taluni dei quali è prossima la scadenza dei termini di custodia cautelare, la separazione consenta di trattare prioritariamente il processo stralcio relativo alle loro posizioni, evitando in tal modo eventuali scarcerazioni per decorrenza dei termini.

Fuori da questi casi, la separazione può essere altresì disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.

L'attribuzione

Il concetto di attribuzione trae spunto dalla riforma del Giudice Unico, introdotta dal D.Lgs 51/1998. Tale riforma, stabilendo una competenza generale del Tribunale a giudicare in primo grado, ha previsto che di regola il tribunale giudichi in composizione monocratica e, solo in via eccezionale, in composizione collegiale.

L'attribuzione (detta anche "competenza interna") è così ripartita:

a)  la cognizione del tribunale collegiale riguarda solo delitti punibili con la pena della reclusione superiore ad anni 10 (ma inferiore a 24, altrimenti di competenza della Corte d'Assise) o comunque ricompresi fra quelli previsti dall'art. art. 33bis (associazione per delinquere, rapina, estorsione, usura, reati sessuali, pedofilia ecc. tutti reati ritenuti di grave allarme sociale).

b) la cognizione del tribunale monocratico ha carattere residuale oltre che, per espressa previsione normativa, relativamente ai reati di spaccio di sostanze stupefacenti non aggravati.

Conflitti di giurisdizione e di competenza

I conflitti di giurisdizione intervengono tra un giudice ordinario ed un giudice speciale (o tra più giudici speciali); i conflitti di competenza intervengono tra giudici ordinari. Si ha conflitto positivo quando due o più giudici contemporaneamente prendono cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. si ha conflitto negativo quando due o più giudici contemporaneamente rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Il conflitto può sorgere in ogni stato e grado del processo (art. 28, comma 1). Esso può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto o dalle parti private (art. 30, comma 2); ma può anche essere rilevato d'ufficio da uno dei giudici (art. 30, comma 1). L'ordinanza che rivela l'esistenza del conflitto è trasmessa alla corte di cassazione con la copia degli atti necessari alla decisione. Occorre ricordare che né la denuncia, né l'ordinanza hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso (art. 30, comma 3). La Corte di Cassazione decide in camera di consiglio con sentenza ed indica quale è il giudice competente a procedere (art. 32).

L'incompetenza

L'inosservanza delle disposizioni che regolano la competenza comporta che il giudice dichiari la propria incompetenza. Identica è invece la normativa sull'efficacia degli atti che siano stati compiuti dal giudice incompetente. Di regola le prove acquisite restano efficaci (art. 26) mentre le dichiarazioni se ancora ripetibili diventano utilizzabili in giudizio soltanto col meccanismo delle contestazioni probatorie (artt. 500 e 503), le misure cautelari già disposte conservano un'efficacia provvisoria limitata a venti giorni dalla ordinanza che dichiara l'incompetenza e trasmette gli atti; entro tale termine il giudice competente deve disporre, se lo ritiene necessario, una nuova misura cautelare (art. 27).



In tema di competenza per materia le norme sono più rigorose quando è eccepita o rilevata un'incompetenza per difetto, e cioè quando sta procedendo un giudice inferiore il quale, per definizione, è meno idoneo a giudicare rispetto ad un giudice superiore. Meno rigoroso è il regime giuridico quando un giudice superiore stia procedendo per un reato di competenza di un giudice inferiore (art. 23, comma 2). Pertanto se la corte d'assise sta procedendo per un reato di competenza del tribunale, l'incompetenza  per eccesso può essere rilevata anche d'ufficio, ma non oltre le questioni preliminari prima dell'apertura del dibattimento (art. 491, comma 1).

Per ciò che concerne l'incompetenza per territorio, vale un regime simile  a quello dell'incompetenza per materia, che è eccepibile dalle parti ed è rilevabile dal giudice, fino a chiusura della discussione finale nell'udienza preliminare. Quando l'udienza medesima non ha luogo, l'incompetenza per territorio deve essere eccepita o rilevata nel corso delle questioni preliminari in dibattimento (art. 21, comma 2).

La declaratoria di incompetenza. La pronuncia del giudice che dichiara l'incompetenza, presenta alcune particolarità. Nel corso delle indagini preliminari il giudice dichiara l'incompetenza con ordinanza e si limita a restituire gli atti al pubblico ministero che in quel momento sta conducendo le indagini, l'ordinanza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto (art. 22, comma 2) e non impedisce al pubblico ministero di svolgere le indagini; vi è ancora la possibilità che nuovi elementi di prova dimostrino la fondatezza della sua asserzione circa la competenza del giudice. Dopo la chiusura delle indagini il giudice dichiara l'incompetenza con sentenza e trasmette gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente (art. 22, comma 3).

La decisione della corte di cassazione di regola è vincolante nel corso del processo. La questione può essere riproposta successivamente soltanto nel caso in cui risultino nuovi fatti dai quali emerga una incompetenza per materia per difetto, di modo che sarebbe competente un giudice superiore (art. 25).

Nel caso, infine, della competenza per connessione, questa è determinata secondo le regole stabilite dagli artt. 15 e 16. l'inosservanza di tali regole determina l'incompetenza per connessione; essa deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro gli stessi termini previsti per l'incompetenza per territorio (art. 21, comma 3). È importante sottolineare che questo regime trova applicazione anche quando la connessione incida sulla competenza per materia.

Carenza di attribuzione

Il punto di partenza dell'esame della carenza di attribuzione, sta nella constatazione che il legislatore ha escluso che le eventuali violazioni delle norme sulla corretta composizione del tribunale possano incidere sulla capacità dell'organo giudicante (art. 33, comma 3). Il legislatore vuole che il problema non sia considerato una questione di competenza; esso deve attenere alla cognizione del giudice, e cioè ad un semplice questione di forma o di rito.

La regolamentazione della materia è contenuta nel nuovo capo VI bis introdotto dal Dlgs n. 51 del 1998 e successivamente modificato dalla legge n. 479 del 1999. tale legge ha introdotto due modelli procedurali dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Vi è un primo rito, relativo ai reati più gravi, che prevede l'udienza preliminare; in tale udienza il giudice controlla la fondatezza dell'accusa formulata dal pubblico ministero. Il secondo rito è stato predisposto in relazione ai reati meno gravi e non prevede l'udienza preliminare: il pubblico ministero esercita l'azione penale con citazione diretta in giudizio senza alcun controllo giurisdizionale.

Il termine entro il quale si può eccepire o rilevare anche d'ufficio l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale e delle disposizioni processuali collegate, è simile a quello che vale per l'incompetenza per territorio (art. 33 quinquies).

Nell'ambito delle inosservanze per eccesso possono verificarsi due ipotesi. Anzitutto può accadere che, nell'udienza preliminare, il giudice rilevi che per il reato doveva procedersi con citazione diretta in giudizio, senza udienza preliminare. In tal caso il giudice deve trasmettere gli atti al pubblico ministero perché questi emetta il decreto di citazione in giudizio (art. 33 sexies). La seconda ipotesi è quella in cui il giudice collegiale in dibattimento rilevi che il procedimento spetti al tribunale monocratico. In tal caso non si ha regressione del procedimento: il collegio deve trasmettere gli atti al giudice competente per il dibattimento (art. 33 septies, comma 1). Veniamo adesso alle ipotesi di inosservanza per difetto. In primo luogo può verificarsi la situazione, inversa a quella appena descritta, e regolata in maniera identica. Se il giudice monocratico in dibattimento ritiene che il procedimento spetti al tribunale collegiale deve trasmettere gli atti al giudice competente per il dibattimento (art. 33 septies, comma 1). L'altra ipotesi che si può verificare, è che il giudice monocratico, nel dibattimento instaurato a seguito di citazione diretta, rilevi che si trattava di un reato per il quale è prevista  l'udienza preliminare. In tal caso, vi è una regressione del procedimento: il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero sia ove ritenga che il reato, spetta al tribunale collegiale (art. 33 septies, comma 1 bis), sia ove ritenga che il reato sia attribuito al tribunale monocratico (art. 550, comma 3). Il pubblico ministero eserciterà nuovamente l'azione penale. Una norma di chiusura stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'invalidità degli atti del procedimento né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite (art. 33 nonies).

Le sezioni distaccate del tribunale. Le regole che determinano la competenza per territorio trovano applicazione anche per l'individuazione della sezione distaccata a cui spetta la trattazione di un determinato procedimento. Le materia che possono essere trattate dalla singola sezione distaccata sono circoscritte agli affari penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione della sezione medesima. La questione può essere sollevata fino al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il giudice monocratico, se la ritiene manifestamente infondata, decide con ordinanza. Viceversa se ritiene la questione non manifestamente infondata, deve soltanto trasmettere gli atti al presidente del tribunale, il quale decide con decreto non impugnabile.


I provvedimenti del giudice

Secondo la forma che assumono, i provvedimenti del giudice possono essere la sentenza, l'ordinanza, il decreto. Sono invece chiamati provvedimenti innominati tutti quegli atti del giudice privi di una specifica denominazione, ma identificati solo in relazione alla loro funzione (es. avvisi, inviti, disposizioni ecc.).

La sentenza

La sentenza è il provvedimento che il giudice emette a definizione del processo, e deve essere sempre motivata a pena di nullità. E' nulla, oltre che in questo caso, anche se manca od è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice. La sentenza è un provvedimento che può essere adottato a conclusione dell'udienza preliminare, degli atti preliminari al dibattimento o del dibattimento, del giudizio abbreviato, del patteggiamento od a seguito del procedimento in camera di consiglio[5]. Dal punto di vista formale la sentenza è costituita dall'intestazione, dalla motivazione e dal dispositivo. Nell'intestazione sono indicati il giudice e le generalità delle parti nei cui confronti è adottata la decisione. Nella motivazione il giudice espone le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il dispositivo è costituito dalla sintesi del contenuto della decisione.

L'ordinanza

L'ordinanza è il provvedimento con cui si risolvono questioni incidentali o singoli punti del processo, pertanto non costituisce una decisione nel merito e non esaurisce il rapporto processuale.

Al pari della sentenza l'ordinanza deve essere sempre motivata a pena di nullità. E' un provvedimento normalmente revocabile.

Il decreto

Costituisce, per così dire, la forma meno importante dei provvedimenti del giudice. L'obbligo di motivazione sussiste solo se espressamente previsto dalla legge. A differenza dell'ordinanza, il decreto è un provvedimento normalmente non revocabile.

Il pubblico ministero

Il pubblico ministero è l'organo affidatario dell'esercizio dell'azione penale. Durante le indagini preliminari il P.M. è il soggetto attivo del procedimento - quale titolare delle indagini stesse - con il compito di raccogliere le informazioni e le conoscenze utili al fine dell'esercizio dall'azione penale[6]; deve svolgere anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona indagata (art. 358). Nella fase processuale o dibattimentale rappresenta l'accusa trasformandosi da soggetto attivo a vera e propria parte processuale : perde il ruolo di preminenza e assume una posizione di parità dialettica con la controparte imputato. Il pubblico ministero è magistrato addetto alla procura della Repubblica. Le funzioni di P.M. sono esercitate nelle indagini preliminari e nel giudizio di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale; nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la Corte di appello o presso la Corte di Cassazione.

La funzione del P.M. è pubblica e obiettiva: pubblica perché l'importanza degli interessi in gioco (come ad esempio la libertà personale) richiedono che la funzione di accusa sia affidata ad un organo pubblico. E questo - appunto - per garantire l'obiettività dell'operato. Quest'ultima può essere sintetizzata nella formula che il P.M. è un terzo nell'azione allo stesso modo in cui il giudice è un terzo nella giurisdizione.

Strutturazione del Pubblico Ministero

I vari uffici del pubblico ministero sono strutturati in livelli organizzativi comprendenti:

a)  la Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

b) le Procure Generali presso le Corti di Appello;

c)  le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari;

d) le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni;

Nei rapporti tra i diversi uffici del P.M. non esiste una relazione di superiorità gerarchica, ma di mera sovraordinazione, collegata alla progressione del processo al grado di giudizio successivo. La struttura unitaria dell'ufficio ha comportato la sottrazione ai singoli magistrati addetti alla procura del potere di iniziativa, dovendo essi limitarsi a segnalare al titolare del proprio ufficio le notizie di reato a loro pervenute o comunque acquisite, spettando al dirigente la designazione del magistrato incaricato. Così pure spetta al titolare dell'ufficio decidere sulla dichiarazione di astensione degli altri magistrati e provvedere alla loro sostituzione. Ciò vale anche nelle ipotesi di incompatibilità. In caso di contrasti negativi o positivi tra diversi uffici del P.M., ognuno dei quali declina la propria competenza, spetta al Procuratore Generale determinare quale ufficio deve procedere.

In particolare, ai sensi dell'art. 70, comma 3 dell'ordinamento giudiziario " i titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni . quando non designano altri magistrati addetti all'ufficio". In base a tale norma il titolare dell'ufficio può attribuire un procedimento ad un magistrato ovvero può esercitare personalmente le funzioni; anche se ormai si riconosce che la sostituzione può avvenire soltanto per motivi che attengo alla buona amministrazione. Il potere direttivo del titolare si attenua quando il magistrato si trova in udienza. In tal caso il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia (art. 53, comma 1). Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione soltanto su consenso dell'interessato ovvero se il consenso manca, in caso di grave impedimento o di rilevanti esigenze di servizio. Vi è l'obbligo di provvedere alla sostituzione se il magistrato ha un interesse privato nel procedimento (art. 53, commi 2 e 3).

In base alla regola esposta nell'art. 51, comma 3, ogni ufficio del pubblico ministero è competente a svolgere le sue funzioni esclusivamente presso l'organo giudiziario davanti al quale è costituito. A tale regola sono poste alcune eccezioni che danno vita a singole ipotesi di rapporti di tipo gerarchico. Il procuratore generale presso la corte di cassazione svolge una funzione di sorveglianza, nel senso che ha il potere di iniziare l'azione disciplinare contro un qualsiasi magistrato requirente o giudicante; la decisione spetterà poi al consiglio superiore della magistratura. Lo stesso procuratore generale può essere chiamato a risolvere un contrasto negativo o positivo tra uffici del pubblico ministero appartenenti a diversi distretti della di corte di appello (art. 54 e 54 bis). Il procuratore generale presso la corte di appello sorveglia tutti i magistrati requirenti del distretto. Inoltre in ipotesi tassativamente indicate dalla legge può avocare le indagini condotte da uno degli uffici inferiori.

L'avocazione

Per garantire l'obbligatorietà dell'azione penale di fronte ad eventuali ritardi od omissioni delle procure, l'art. 372 prevede l'istituto dell'avocazione delle indagini. In particolare, il procuratore generale presso la corte di appello, assunte quando occorre le necessarie informazioni, dispone con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari quando:

a)  in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;

b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti di astensione ai sensi dell'articolo 36 comma 1 lettere a), b), d), e);

c)  se le indagini collegate relative a gravi delitti non sono state coordinate dai P.M. competenti;

d) se non viene richiesta l'archiviazione od il rinvio a giudizio entro il termine di compimento delle indagini preliminari;

e)  se il GIP non accoglie una richiesta di archiviazione;

f)   se il Gup, nel corso dell'udienza, rilevando carenze investigative, trasmette gli atti al PM indicando le ulteriori indagini da svolgere e fissando il termine per la loro esecuzione.



Infine, il Procuratore Nazionale Antimafia può avocare le indagini relative ai delitti c.d. mafiosi quando esse non siano state coordinate con effettività ed efficienza dai PM competenti.


Prima di analizzare in particolare le procure distrettuali antimafia occorre analizzare la normativa prevista dal codice per l'astensione.


L'astensione

Qui si manifesta ancora una volta la differenza tra magistrato giudicante ed il magistrato requirente. Infatti il giudice ha l'obbligo di astenersi ove sia presente una situazione che lo faccia apparire parziale (art. 36). Viceversa, almeno stando alla lettera dell'art. 52, comma 1, il magistrato del pubblico ministero avrebbe la mera facoltà di astenersi. Tuttavia la funzione svolta da pubblico ministero è quella di una parte pubblica che rappresenta, cioè, l'interesse generale dello Stato alla repressione penale. Ed allora il magistrato del pubblico ministero ha l'obbligo di astenersi quando egli abbia un interesse privato in determinato procedimento. Il termine facoltà non è utilizzato correttamente nell'art. 52. se il magistrato del pubblico ministero non si astiene quando ha un interesse privato, tale comportamento è sanzionato dal consigli o superiore della magistratura come illecito disciplinare.

La presente interpretazione trova una conferma nell'art. 53, comma 2, nel quale il codice pone a capo dell'ufficio di sostituire il magistrato del pubblico ministero che abbia un interesse privato nel procedimento. I casi di sostituzione per tale motivo sono indicati nell'art. 36 e possono essere così sintetizzati: se il magistrato ha interesse nel procedimento come parte anche soltanto potenziale ovvero se è creditore o debitore di una delle parti private; se il magistrato è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se uno di costoro è prossimo congiunto di lui o del coniuge; se vi era già in precedenza una inimicizia grave tra il magistrato e una delle parti private; se il prossimo congiunto del magistrato è offeso o danneggiato o parte privata.

L'interesse pubblico impone al pubblico ministero l'obbligo di lealtà processuale. Quest'ultimo obbligo merita una ulteriore precisazione. La parte privata ricerca soltanto prove a sé favorevoli e non ha l'obbligo di far conoscere alle altre parti le prove che giovano a queste ultime (art. 38 disp. att.). Diversa è la situazione del pubblico ministero. Egli non deve limitarsi a ricercare le prove favorevoli all'accusa; in base all'art. 358 c.p.p. deve svolgere anche accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. Pertanto, non può rifiutarsi di compiere investigazioni, se queste portano ad accertare fatti che giovano all'indagato. Inoltre, tutti i risultati delle indagini devono essere depositati dal pubblico ministero nei tempi previsti (art. 366) e comunque contestualmente alla notifica dell'avviso della conclusioni delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.).

La direzione distrettuale antimafia e la direzione nazionale antimafia

Per arginare la crescente diffusione dell'attività criminale organizzata, mafiosa  e camorristica, il legislatore ha ritenuto opportuno concentrare in poche mani le indagini preliminari relative a tali tipi di reati.

A tal fine ha ampliato la sfera di competenza territoriale delle maggiori Procure della Repubblica con le disposizioni contenute nel D.L. n. 367/91 che ha modificato l'art. 51 del codice di rito. E' previsto infatti che allorché si proceda per delitti mafiosi consumati o tentati, lo svolgimento delle indagini preliminari siano affidate alla Procura della Repubblica del capoluogo del distretto di Corte di Appello ove a sede il giudice competente[8]. Lo stesso D.L., modificando l'ordinamento giudiziario, ha previsto che presso ogni Procura della Repubblica sita nel capoluogo di Corte di Appello, sia costituito uno specifico ufficio destinato alla cura delle predette indagini e denominato Direzione Distrettuale Antimafia. A tale direzione sono assegnati magistrati scelti direttamente dal Procuratore della Repubblica che assume in prima persona la guida della direzione, eventualmente affidandola ad un suo delegato.

La modifica della competenza per lo svolgimento delle indagini preliminari ha determinato anche una parallela modificazione della competenza territoriale del G.I.P.. Infatti, per i delitti di mafia, le funzioni di G.I.P. sono esercitate dal giudice per le indagini preliminari del capoluogo del distretto nel cui ambito è stato commesso il reato.

Il collegamento e il coordinamento di tutte le direzioni distrettuali antimafia è affidato ad una Direzione Nazionale Antimafia (o Procura Nazionale Antimafia P.N.A.) costituita nell'ambito della Procura Generale presso la Corte di Cassazione. Al suo vertice è destinato il Procuratore Nazionale Antimafia scelto dal C.S.M. tra i magistrati con specifica competenza. Alla D.N.A. sono assegnati, in qualità di sostituti, magistrati, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte di Appello, anch'essi nominati dal C.S.M.




102 Cost. - "La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia".

Qualora la competenza non possa essere determinata seguendo le regole generali esaminate, competente sarà il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. Se tale luogo non è noto, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato  nel registro previsto dall'articolo 335 (art. 9).

I procedimenti connessi  a quelli in cui un magistrato assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del primo comma dell'art. 11.

In particolare la Corte di Assise è competente:

a)   per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi il delitto di tentato omicidio comunque aggravato e i delitti previsti dall'articolo 630 comma 1 del codice penale e dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685;

b)   per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale;

c)   per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;

d)  per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

Particolari forme di sentenze sono quelle definite "di non doversi procedere" e di "non luogo a procedere". La sentenza di non doversi procedere rientra nella più ampia categoria delle sentenze di proscioglimento. A differenza della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata al termine dell'udienza preliminare, la sentenza di non doversi procedere, benché pronunciata nella fase del giudizio, non è subordinata, perché non necessario, ad un approfondimento nel merito. Sono sentenze di non doversi procedere:

a)   le sentenze predibattimentali con la formula: perché l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita o perché il reato è estinto;

b)   le sentenze dibattimentali con la formula: l'azione non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita o perché il reato è estinto o perché riconosciuta l'esistenza di un segreto di Stato.

La sentenza di non luogo a procedere è pronunciata al termine dell'udienza preliminare se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi altra causa. La sentenza di non luogo a procedere deve contenere:

a)   l'intestazione in nome del popolo italiano e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

b)   le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo nonché le generalità delle altre parti private;

c)   l'imputazione;

d)  l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e diritto su cui la decisione è fondata;

e)   il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

f)    la data e la sottoscrizione del giudice. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione.

La sentenza di non luogo a procedere è nulla se manca la motivazione, se manca od è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice. Salvo quanto previsto dall'art. 593, comma 3, che considera inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a)   il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

b)   l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso.

Su tale impugnazione decide la Corte d'appello in camera di consiglio, oppure la Corte di cassazione se il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato optano per il ricorso immediato.

L'attività di indagine è svolta personalmente dal P.M., che può delegare il compimento di specifici atti alla polizia giudiziaria, a meno che si tratti di interrogatorio dell'indagato o di confronti con il medesimo. Gli atti di indagine comprendono anzitutto quelli acquisitivi della notizia di reato derivanti da denuncia, querela, richiesta, istanza e referto; seguono gli atti investigativi per la ricostruzione del fatto reato e per la individuazione del colpevole.

Questa "trasformazione" è la conseguenza del promuovimento dell'azione penale che segna l'inizio del processo in senso stretto e che il P.M. può esercitare in uno dei modi contemplati dall'art. 60. Alternativa all'incriminazione è la richiesta di archiviazione consentita sia in caso di infondatezza della notizia di reato, sia quando manchi la condizione di procedibilità, il reato sia estinto, il fatto non sia previsto dalla legge come reato o quando sia ignoto l'autore del reato.

Ciò significa, ad esempio, che sebbene un reato di mafia sia commesso ad Agrigento, competente a svolgere le indagini è la Procura della Repubblica di Palermo.






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