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Tra i Diritti Soggetivi

diritto



  • Tra i Diritti Soggetivi si dividono in diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali. I diritti patrimoniali sono quelli che riguardano interessi economici della persona e quindi valutabili in denaro. Essi si dividono in:

-Diritti Reali: potere esercitato direttamente su una cosa nei confronti di tutti;

-Diritti di Credito o di Obbligazione: potere riconosciuto ad un soggetto (creditore) di pretendere che un altro soggetto (debitore) tenga un certo comportamento (prestazione);

  • Le Caratteristiche dei Diritti Reali sono:

-Patrimonialità: valutabili in denaro;

-Immediatezza: il titolare può esercitare il suo potere direttamente senza intermediari;

-Assolutezza: potere che si fa valere verso tutti;

-Tipicità: tutti i diritti reali sono previsti dalla legge;

  • Il più ampio ed importante diritto reale è il diritto di proprietà. Ad esso si contrappongono i Diritti su Cosa altrui che possono consistere:

-Limitazione dell'altrui diritto di proprietà (Diritti di Godimento);

-Assoggettamento della cosa al soddisfacimento esclusivo di un diritto di credito (Diritti di Garanzia);



  • Sono Diritti reali di Godimento l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, la superficie, l'enfiteusi e la servitù. Sono Diritti reali di Garanzia il pegno e l'ipoteca.
  • La Proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Quindi il proprietario ha:

-La Facoltà di Godere della Cosa, quindi può usarla per il soddisfacim 151f55b ento dei propri interessi;

-La Facoltà di Disporre che si esercita trasferendo il bene o concedendo ad altri il godimento (titolo oneroso o gratuito);

  • La Caratteristica della Proprietà è il modo pieno ed esclusivo con i quali al proprietario vengono assicurati il godimento e la disponibilità della cosa. Altri caratteri sono:

- L'Elasticità poiché la facoltà del proprietario seppure compresse dalla presenza di diritti altrui torna ad espandersi appena i limiti vengono meno;

-La Perpetuità poiché non possono esistere limiti temporali alla proprietà;

- L'Imprescrittibilità;

  • La Proprietà viene sottoposta a due tipi di Limiti:

-Limiti posti nell'interesse pubblico;

-Limiti posti nell'interesse privato;

  • Tra i Limiti posti nell'interesse pubblico troviamo l'Espropriazione di beni immobili appartenenti a privati per la realizzazione di opere di pubblica utilità e le Servitù Pubbliche le quali consistono in un peso che sussiste sopra un fondo a vantaggio di un bene pubblico o della collettività (militari,aeronautiche o uso pubblico sulle strade private).
  • Tra i Limiti posti nell'interesse privato troviamo:

-Divieto agli atti di emulazione che non consente atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia agli altri. Esso si basa su due elementi che sono quello oggettivo, il quale rappresenta la mancanza di utilità per il proprietario, e quello soggettivo, che rappresenta l'intenzione di nuocere e recare molestia ad altri;

-Il proprietario non può impedire le Immissioni di calore, rumore, fumo e scuotimenti derivanti dal fondo del vicino, a meno che queste non superino la normale tollerabilità. Le ipotesi che possono verificarsi sono due:

-le Immissioni Tollerabili che sono lecite e quindi al proprietario non è dovuto nulla;

-le Immissioni Intollerabili che possono o superare il limite ma consentite per esigenze della produzione o non autorizzate e in questo caso il proprietario può chiedere la cessazione di esse e un risarcimento;

-Il proprietario può impedire a chiunque di Accedere al suo Fondo fatta eccezione per l'esercizio della caccia a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge su di essa;

-Per evitare che costruzioni, piantagioni, scavi, muri ecc., posti troppo vicino al fondo altrui; possano cagionare danno è prescritta l'osservanza di determinate Distanze;

-La legge  prescrive speciali norme al fine di evitare la costruzione di Luci (passaggio di luce e aria che non permettono di affacciarsi) e Vedute o Prospetti (permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente e lateralmente) che possano derivare danno o molestia al vicino;

-Divieto di Stillicidio che costringe il proprietario a far si che le acque piovane scolino sul suo terreno e non su terreno altrui;

  • I Modi di Acquisto della proprietà sono i fatti giuridici  che hanno per effetto l'acquisto della proprietà di una cosa. Essi si dividono in:

-A Titolo Originario quando l'acquisto avviene senza alcuna relazione con il diritto di un precedente padrone;

-A Titolo Derivativo quando l'acquisto avviene col trasferimento del diritto da un proprietario ad un altro per esempio i contratti traslativi della proprietà (vendita, permuta, donazione, ecc.);

  • Sono Modi di Acquisto a Titolo Originario:

- L'Occupazione che consiste nella presa di possesso di cose mobili che non sono di proprietà di alcuno con l'animo di farle proprie;

- L'Invenzione che consiste nel ritrovamento di cose smarrite. Chi trova una cosa mobile deve portarlo al Sindaco del luogo in cui l'ha trovata indicando le circostanze del ritrovamento, poi il sindaco lo rende pubblico. Il proprietario che rivendica la cosa deve pagare al ritrovatore un premio. Trascorso un anno dal giorno dell'ultima pubblicazione essa spetta al proprietario. Nel caso di ritrovamento di un tesoro, esso appartiene al proprietario del fondo. Se a scoprirlo è un estraneo metà del tesoro è del ritrovatore e l'altra metà è del proprietario del fondo. Se le cose trovate presentano interesse storico, artistico o archeologico esse sono dello stato che darà una ricompensa al ritrovatore e al proprietario se le due parti non coincidono;

- L'Accessione impone che il diritto del proprietario di una cosa si estende indipendentemente dalla volontà del proprietario a ciò che ad essa si unisce per effetto di eventi naturali o ad opera dell'uomo.Essa si divide in:

 -per Effetti Naturali (di immobile a immobile) cioè incrementi di terreni che si producono

   naturalmente lungo le rive di fiumi o torrenti. Essi si dividono in due tipi definiti come

   l'Alluvione (unioni di terra e incrementi che per effetto delle acque si formano nei fondi  

   situati lungo le rive dei fiumi o torrenti) e l'Avulsione (staccamento, causato da fiumi, di

   parte considerevole di un fondo contiguo e la trasporta verso un fondo inferiore o verso la

   riva opposta);

  -per Opera dell'Uomo (di mobili a immobili) cioè costruzioni o piantagioni che poggiano su

    suolo altrui che diventano proprietà del proprietario del fondo;

- L'Unione e la Commistione che consistono l'una nel congiungimento di due cose mobili e l'altra nella mescolanza di oggetti solidi. Nel caso della mescolanza di liquidi si parla di Confusione. Quando più cose appartenenti a più proprietari  si uniscono in modo da formare un tutt'uno e non sono separabili senza danno il proprietario della cosa principale o di quella che è di molto superiore per valore acquista la proprietà del tutto indennizzando gli altri proprietari. Se non si riesce a specificare chi è il proprietario principale la proprietà del tutto diventa comune in proporzione al valore delle cose spettanti ciascuno;

-La Specificazione che consiste nell'utilizzo di una materia appartenente ad altri per formare una nuova cosa. In questo caso egli acquista la proprietà e paga al proprietario il prezzo della materia. Se il prezzo della materia supera quello del lavoro è il proprietario della materia che deve pagare il prezzo del lavoro e diventa proprietario della cosa;

- L'Usucapione e l'acquisto della proprietà di beni mobili mediante il possesso di buona fede fondato su titolo che consistono l'una nel acquisto della proprietà tramite il possesso di una cosa di cui non era proprietario col decorso del tempo e alle condizioni stabilite dalla legge e l'altra nell'acquisto da parte di una persona di un bene mobile da chi non ne ha la proprietà che lo rende proprietario istantaneamente;

  • Il Diritto diAzione è il diritto di rivolgersi agli organi giurisdizionali per ottenere l'attuazione della legge nel caso concreto;
  • A difesa della proprietà vi sono quattro azioni dette azioni petitorie:

- L'Azione di Rivendicazione con la quale il proprietario mira a far accertare il suo diritto di proprietà sulla cosa posseduta e detenuta da altri e a conseguire il possesso della cosa medesima. L'attore ha l'onere di dimostrare il proprio diritto, senza fare questo non è possibile che il convenuto venga condannato a restituire la cosa. Per far valere questo diritto bisogna risalire al soggetto che lo ha trasmesso fino a risalire ad un acquisto a titolo originario (Probatio Diabolica). Al proprietario conviene dimostrare che il suo possesso si è prolungato per il tempo necessario per l'usucapione;

- L'Azione Negatoria con la quale il proprietario mira a far dichiarare la pienezza del proprio diritto e l'inesistenza di diritti altrui sulla cosa o far cessare le turbative e le molestie che altri arreca al suo diritto. Al convenuto incombe L'onere di dimostrare l'esistenza dei diritti accampati se vuole ottenere il rigetto dell'azione;

- L'Azione di Regolamento di Confini con la quale il proprietario di un fondo chiede che sia stabilito dal giudice il confine con il fondo vicino, su cui vi sia incertezza. Ogni mezzo di prova è ammessa. In mancanza il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali;

- L'Azione di Apposizione di Confini con la quale il proprietario domanda che i segni di confine mancanti o divenuti irriconoscibili siano apposti o ristabiliti a spese comuni;

  • Si ha Comunione quando il diritto di proprietà o altro diritto reale su una cosa spetta contemporaneamente a più titolari, per quote ideali. Nella comunione ciascun proprietario o condomino ha una frazione del diritto che investe l'intera cosa (Quota Ideale). Chi quindi è comproprietario di un immobile per la metà non è il proprietario di metà immobile ma di tutto l'immobile in proporzione della metà del diritto e delle corrispondenti utilità. La comunione può essere:

-Volontaria voluta dalle due parti, cioè mediante contratto;

-Legale o Forzosa quando sussiste in forza di una disposizione di legge;

-Incidentale quando deriva da eventi indipendenti dalle volontà dei partecipanti (successione ereditaria fra più coeredi);

  • Le regole che Disciplinano la comproprietà sono:

-Diritto all'Uso della Cosa Comune: ogni partecipante può servirsi della cosa comune, senza alterare la destinazione:

-Diritto della Disposizione della Quota: ogni partecipante può disporre della sua quota alienandola e ipotecandola;

-Diritto al Godimento degli Utili: ognuno gode gli utili della cosa comune, in proporzione della sua quota;

-Diritto a Chiedere la Divisione della Cosa Comune: salvo patto contrario o divieto legislativo;

  • L'Amministrazione è affidata all'insieme dei Comunisti. Per le decisioni si utilizza il principio maggioritario (maggioranza si calcola in base al valore economico delle quote) ed è richiesta la maggioranza semplice per atti di ordinaria amministrazione, e la maggioranza qualificata (2/3 del valore complessivo della cosa comune) per le innovazioni o gli atti di straordinaria amministrazione. Si applica invece il principio di unanimità dei consensi per gli atti di alienazione e costituzioni dei diritti reali sul fondo comune. Le spese vanno deliberate a maggioranza in proporzione alle proprie quote.
  • La Divisione può essere chiesta in qualsiasi momento salvo il caso di comunione forzosa. Questo diritto può essere escluso da un patto dei partecipanti o qualora venga specificato dalla volontà del testatore. Essa può avvenire amichevolmente per contratto oppure giudizialmente se l'accordo non viene raggiunto. Se l'immediato scioglimento può causare danni agli altri, L'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione non superiore a cinque anni.
  • Il Condominio è un'insieme di edifici divisi in piani o in singoli appartamenti ciascuno dei quali appartiene a proprietari diversi. Sono Parti Comuni: il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, le scale, i cortili, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere ecc.

Il Diritto di ogni condomino sulle cose comuni è proporzionale al valore del piano o porzione del piano che gli appartiene. Tale valore viene espresso in millesimi. Le principali norme che regolano il condominio sono:

-Il condominio non può sottrarsi al contributo nelle spese occorrenti per la conservazione delle cose comuni;

-Le parti comuni non possono essere divise (Comunione Forzosa) a meno che questo si possa fare senza rendere più scomodo l'uso della cosa a ciascun condomino;

-Le spese derivanti da decisioni prese dalla maggioranza e per la conservazioni delle parti comuni vanno divise in modo proporzionale alla proprietà di ciascuno (espressa in Millesimi);

    Se vi sono più scale le spese vanno divise per i condomini che ne traggono utilità.

  • L'Amministrazione del Condominio è attribuita da due organi:

- L'Assemblea dei Condomini che è l'organo deliberativo del condominio. Per poter essere costituita occorre che vi siano invitati tutti i condomini e l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Le maggioranze sono calcolate in base ai valori delle quote e al numero dei condomini. Sono valide le deliberazioni approvate con numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se la prima assemblea non è riuscita a deliberare in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se riportano un numero di voti che rappresenta un terzo del condominio. Per la nomina o la revoca dell'amministratore, per ricostruzione o riparazioni straordinarie si prende la stessa maggioranza della prima convocazione. Per innovazioni deve esserci la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi dell'edificio.

I Compiti dell'Assemblea sono: l'approvazione del regolamento del condominio, norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative alle spese. Obbligatoria la stesura del regolamento se i condomini sono più di dieci. Contro decisioni prese contrarie alla legge ogni condomino assente all'assemblea o dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria;

- L'Amministratore che è l'organo esecutivo del condominio ha il compito di eseguire le deliberazioni dell'assemblea, curare l'osservanza del regolamento, disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione di essi, riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti. La nomina del l'amministratore è obbligatoria quando il numero di condomini è superiore a quattro. L'amministratore può essere un estraneo o uno dei condomini, dura in carica un anno ed è rieleggibile;

  • Il Supercondomino è l'unione di più condomini con beni e servizi comuni. Può essere un rapporto di comunione, di condominio o scegliendo tra le due a seconda che i beni o servizi comuni svolgano una funzione simile a quella dei beni condominiali.
  • La Multiproprietà ricorre quando lo stesso immobile (complesso residenziale) viene separatamente alienato a più soggetti. A ciascuno è attribuito il diritto di godere di quella frazione per periodi di tempo limitati, a turno con gli altri proprietari, sulla quale viene impresso un piccolo vincolo: di destinazione (turistica) e di indivisibilità.



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