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PRESTAZIONE IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

diritto



PRESTAZIONE IN LUOGO DELL'ADEMPIMENTO

L'inesattezza qualitativa della prestazione rientra nel quadro dell'inadempimento al pari dell'inesattezza quantitativa. Si ha inesattezza della prestazione in senso qualitativo quando l'oggetto sia affetto da vizi o sia privo delle qualità promesse ovvero quelle che siano richieste dalla natura della prestazione o dalle circostanze. Può anche capitare che non si abbia soltanto un difetto di qualità ma una diversità radicale della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta (aliud pro alio). In tal caso se il creditore non abbia acconsentito a ricevere cosa diversa, il debitore non è adempiente. Il creditore ha ricevuto un pagamento non dovuto che deve essere restituito secondo le norme previste in materia di restituzione dell'indebito (2033). È possibile che il creditore accetti di ricevere una prestazione diversa da quella dovuta. L'ipotesi è frequente per il debitore che si trovi in difficoltà finanziarie; così può avvenire che l'imprenditore in crisi chieda ai creditori più pressanti di accettare, in sostituzione del denaro dovuto loro, le merci del proprio magazzino, oppure gli immobili o beni preziosi di sua proprietà. Nel titolo della disciplina legale (1197) si parla di "prestazione in luogo dell'adempimento". Quel che è caratteristico della prestazione in luogo dell'adempimento è che il creditore e il debitore, di comune accordo, procedono contestual 111i89b mente alla modificazione del rapporto e al suo adempimento per mezzo della nuova prestazione. Il creditore più non potrebbe legittimamente rifiutarsi di ricevere quel che sia stato pattuito in via facoltativa, per quanto soltanto per tramite dell'adempimento della nuova prestazione il debitore possa avvalersi della facoltà che gli è concessa. La figura si distingue comunque in maniera chiara dalla novazione, quale causa estintiva diversa dall'adempimento  (1230). Nel caso della novazione il creditore e il debitore si accordano per estinguere immediatamente l'obbligazione precedente e sostituiscono alla prima un'obbligazione con oggetto e titolo distinti. La prestazione nuova, una volta eseguita, estingue la nuova obbligazione, sorta in coincidenza con l'estinzione dell'obbligazione precedente. L'effetto caratteristico della prestazione in luogo dell'adempimento richiede un accordo tra coloro che sono interessati a regolare il rapporto giuridico di natura patrimoniale che già vincola le parti. Sembra evidente che lo schema generale di riferimento sia costituito dal contratto, sebbene non sia mancato un tentativo in senso contrario. Discussa è anche l'opinione secondo cui il consenso all'esecuzione di una prestazione diversa dovrebbe integrarsi con l'adempimento della medesima: lo schema complesso presenterebbe i caratteri di un contratto reale con efficacia estintiva dell'obbligazione. Non si vede tuttavia per quale motivo un accordo di tal genere, che certamente è possibile all'atto della nascita dell'obbligazione, non debba considerarsi di per sé perfetto nel corso dell'esecuzione del rapporto. L'art. 1197 non esclude tale possibilità; semmai induce a precisare che la facoltà attribuita al debitore può esercitarsi soltanto per tramite dell'adempimento della prestazione diversa. Il fatto che la vicenda modificativa tipica coincida con l'esecuzione della prestazione diversa ha contribuito al successo della ricostruzione del fenomeno quale contratto reale con efficacia estintiva dell'obbligazione. Eppure il rilievo attribuito all'adempimento della diversa prestazione non è in un rapporto necessario con il perfezionamento dell'accordo; con la conseguenza che il riferimento alla categoria del contratto reale sembra sorreggersi soprattutto su di un omaggio alla tradizione.



Il codice non delimita l'oggetto della prestazione diversa. Due ordini di ipotesi sono regolate in maniera puntuale: il primo si riferisce in generale al caso in cui la prestazione consista nel trasferimento della proprietà o altro diritto; il secondo concerne il caso in cui la prestazione, che si aggiunge alternativamente a quella originaria, sia costituita dalla cessione di un credito. Nel caso in cui la prestazione alternativa abbia efficacia traslativa della proprietà, il creditore è assimilato a un'acquirente a titolo oneroso. L'efficacia traslativa della prestazione alternativa non richiede la consegna del bene, ove, secondo la regola, sia sufficiente il consenso traslativo. La retroattività non pregiudica i terzi che avessero prestato garanzie con riguardo alla prestazione originaria. Secondo una norma di generale applicazione, resta fermo il diritto del creditore al risarcimento del danno. L'ipotesi della cessione del credito in luogo dell'adempimento è regolata al fine di precisare che l'obbligazione non si estingue all'atto dello scambio dei consensi, ma nel momento della riscossione, salvo che la mancata realizzazione del credito dipenda da un fatto del creditore stesso, il quale ometta per sua colpa di iniziare o di proseguire le istanze contro il debitore (1267 comma 2, "pro solvendo", accompagnata cioè dalla garanzia della solvenza). La norma è derogabile: può pattuirsi che l'effetto estintivo sia contestuale alla cessione del credito e non presupponga, con rischio del creditore, la realizzazione del credito; cessione "pro soluto". Con qualche rischio di eccessivo genericissimo, nel tema della cessione del credito si tende a ricomprendere la casistica del pagamento con assegni o con altri titoli diversi dal denaro. Il fenomeno deve essere posto a confronto con il problema della diffusione delle nuove forme di pagamento e confina con le trasformazioni della nozione stessa di denaro; i profili giuridici connessi sono di rilievo generale. La giurisprudenza segue un ragionamento lineare: l'invio di assegni bancari o circolari da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di denaro si configura come una "datio in solutum" la cui efficacia solutoria dipende dall'accettazione del creditore, nel senso che, ove questi trattenga o riscuota l'assegno inviatogli dal debitore in sostituzione del denaro, la prestazione diversa da quella dovuta dovrà ritenersi accettata, con la riserva dell'esito della condizione "salvo buon fine" o "salvo incasso", di norma inerente all'accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in numerario. Problemi particolari si riferiscono all'assoggettabilità della prestazione in luogo dell'adempimento all'azione revocatoria e all'azione di rescissione per lesione, in merito all'equilibrio tra la prestazione dovuta e la prestazione effettivamente eseguita. È anche considerato ammissibile un accordo con il terzo a cui consegua la facoltà per quest'ultimo di soddisfare l'interesse del creditore con oggetto diverso rispetto a quello originariamente previsto.

L'IMPUTAZIONE DI PAGAMENTO

Un problema di individuazione dell'obbligo a cui si riferisce il pagamento può nondimeno porsi quando il debitore e il creditore siano uniti da una pluralità di rapporti obbligatori distinti e autonomi nel fondamento, ma omogenei nell'oggetto. È quel che accade allorché un debitore abbia più debiti della medesima specie verso la stessa persona (1193 comma 1). La pluralità di debiti può essere interpretata in senso estensivo, con riguardo all'ipotesi in cui l'obbligazione sia unica ma sia suddivisa in una serie di adempimenti parziali che il creditore non possa rifiutarsi di ricevere in ragione del titolo o di un'apposita previsione legale. Il codice stesso ammette che possa aversi diversa imputazione con riguardo al capitale e agli interessi, sebbene il creditore, come è ormai noto, possa sempre rifiutare un'offerta che non ricomprenda le voci suddette e le spese. Deve riconoscersi che l'adempimento dell'obbligazione per intero si estende agli interessi e alle spese, ma sono possibili, se il creditore lo accetta, pagamenti relativi soltanto al capitale ovvero agli interessi e alla spese. Si tratterebbe in tal caso di pagamenti parziali, rispetto ai quali il problema dell'imputazione di pagamento assume un significato di rilievo. Il problema nasce quando la possibilità di equivoco esista, come può avvenire se vi siano più prestazioni dello stesso ammontare e la somma offerta sia sufficiente a estinguere soltanto una ovvero se le prestazioni siano tutte di diverso ammontare e la somma offerta possa ricomprendere soltanto una parte. Occorre in tal caso procedere all'individuazione della prestazione o delle prestazioni poste in essere: ossia è necessaria l'imputazione di pagamento. La disciplina del nostro ordinamento è imperniata incontestabilmente sulla priorità della dichiarazione del debitore, e si tratterebbe di una residua manifestazione del favor debitis. Al vertice vi è l'imputazione convenzionale. Se l'imputazione si riferisce alle voci capitale e\o interessi si applica l'imputazione agli interessi; tale criterio legale prevale sulla diversa imputazione unilaterale del debitore (1194). In tutte le ipotesi in cui non si ponga il problema della distinta imputazione agli interessi e al capitale e che nel codice sono considerate normali, è decisiva la manifestazione unilaterale. Se quest'ultima manca sarà possibile rifarsi finalmente agli unici criteri legali che possano considerarsi integralmente supplitivi. Il quadro tracciato presuppone la distinzione tra l'ipotesi in cui l'iniziativa dell'imputazione consentita e accettata provenga dal debitore e l'ipotesi in cui provenga dal creditore. Se l'imputazione è fatta dal debitore, non è necessario il consenso del creditore. È salvo il caso dell'imputazione al capitale piuttosto che agli interessi (1195: il consenso del creditore deve allora essere non equivoco). In ogni altra ipotesi il creditore, ancorché ne sia svantaggiato, non può rifiutare la scelta del debitore, a cui la legge accorda, almeno in tal senso, una chiara preferenza. Se il debitore ometta di avvalersi di questa facoltà, che deve essere esercitata contestualmente al pagamento l'iniziativa può essere presa dal creditore con dichiarazione fatta nella quietanza. Ma tale imputazione si pone su di un piano diverso: soprattutto perché il debitore, a differenza del creditore, può sempre rifiutare l'imputazione della controparte, respingendo la quietanza. L'accettazione di questa presuppone l'adesione implicita all'imputazione che vi è contenuta, altrimenti non si comprenderebbe l'espressa tutela del debitore nel caso di inganno (1195). Se costui non aderisce all'imputazione del creditore o l'accetta in virtù di una situazione ingannevole non resta che rifarsi ai criteri legali, poiché risulta carente sia l'imputazione unilaterale del debitore, sia l'ipotesi subordinata, che si esprime nella forma implicita dell'acquiescenza del debitore all'imputazione non dolosa del creditore. La giurisprudenza suole affermare che spetta al creditore la prova dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione legale. Una volta che sia chiarito il nesso tra i criteri volontari, al loro interno e nel loro rapporto con i criteri legali, più agevole è la descrizione dell'ordine reciproco e della giustificazione razionale di questi ultimi. Il primo criterio si riferisce alla scadenza del debito. Tra un debito scaduto e un debito che ancora non è tale, la prestazione deve essere imputata al debito scaduto. Il secondo criterio, subordinato al primo, si riferisce alle garanzie da cui il debito è assistito. Tra più debiti scaduti la prestazione deve essere imputata al credito meno garantito. La regola sembra prevista nell'interesse del creditore, il quale non può non aspirare a conseguire subito quel che può maggiormente rischiare di perdere. Il terzo criterio, subordinato ai primi due, si riferisce all'onerosità del debito. Tra più debiti, tutti ugualmente garantiti e tutti scaduti, la prestazione deve essere imputata a quella più onerosa per il debitore. Il quarto criterio legale, subordinato ai primi tre, si riferisce alla scadenza dell'obbligo. Tra più debiti, tutti ugualmente garantiti e tutti ugualmente onerosi, oltre che scaduti, la prestazione deve essere imputata, nell'interesse di entrambe le parti e soprattutto del creditore, al debito più antico, per tale intendendosi quello che è scaduto in epoca più remota. L'ultimo criterio detta una regola finale o di chiusura che include anche il profilo più interessante della disciplina legale da un punto di vista sistematico. Se tutti i debiti sono ugualmente scaduti, garantiti, onerosi e non possa farsi valere un'anteriorità nel tempo, il codice prevede che l'imputazione sia fatta proporzionalmente a tutti secondo l'ammontare di ciascuno. Certo è comunque che la legge, sia pure sulla base di un ragionamento presuntivo o di una finalità empirica, sembra introdurre una deroga al principio della facoltà del creditore di rifiutare l'adempimento parziale.





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