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IL CONTENUTO DELLE NORME INTERNAZIONALI

diritto



SECONDA PARTE:

IL CONTENUTO DELLE NORME INTERNAZIONALI


XXIX)IL DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO.

LIBERTA' DEI MARI E CONTROLLO DEGLI STATI COSTIERI  SUI MARI ADIACENTI


a)Significato della libertà dei mari: Il singolo Stato non    può impedire e neanche soltanto intralciare l'utilizzazione degli spazi marini da parte degli altri Stati e più in generale delle Comunità che dipendono da altri Stati ;quindi è inammissibile che uno Stato sottragga permanentemente agli altri le risorse del mare




b)Tappe di "erosione"  del principio della libertà dei mari:


-(fine '800)inizia ad aff 525g62f ermarsi la figura del mare territoriale dello Stato


-(dopo la II° guerra mondiale)estensione dei poteri dello Stato costiero


-(ultimi anni) creazione della zona economica esclusiva


XXX)IL MARE TERRITORIALE


a)La sovranità dello Stato si estende ad una zona di mare adiacente alle coste denominata "mare territoriale"(MAX 12 miglia dalla costa).


In più: in una zona d'alto mare contigua al suo mare territoriale, lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario in vista

a)di prevenire le violazioni delle proprie leggi di polizia doganale, sanitarie o di immigrazione...

b)di reprimere le violazioni alle medesime leggi qualora siano state commesse sul suo territorio o nel suo mare territoriale(MAX 24 miglia marine dalla costa)(non è importante tuttavia il numero di miglia, ma è necessario che non si perda l'idea di ADIACENZA)


b)Problema: da quale punto della costa si misura la distanza delle 12 miglia?

Sistema delle LINEE RETTE che uniscono i punti più sporgenti della costa ,congiungendo le estremità delle isole e degli scogli (purchè tali linee non si discostino in misura apprezzabile dalla direzione generale della costa)

Per quanto riguarda le BAIE: il diametro del semicerchio (che in esse deve essere completamente contenuto, sennò non si parla neppure di baie) che rappresenta la linea che congiunge le due sporgenze più esterne della baia ,non deve superare la distanza di 24 miglia:   



interno della baia -->max 24 miglia


mare aperto


In Italia è in vigore il sistema delle linee rette


c)I poteri dello Stato costiero sul mare territoriale:


tutti quelli che esercita sulla terra, fuorchè:


1-diritto di passaggio inoffensivo o innocente da parte delle navi straniere(i sottomarini in superficie)


2_divieto di esercitare giurisdizione penale in ordine ai fatti interni alle navi straniere


XXXI)LA PIATTAFORMA CONTINENTALE

LA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA


a)La piattaforma continentale: ferma restando la libertà di tutti gli Stati di utilizzare le acque e lo spazio atmosferico sovrastante, lo Stato costiero ha, al di là del mare territoriale, il diritto esclusivo di sfruttare tutte le risorse della piattaforma, intesa come quella parte del suolo marino contiguo alle coste, che costituisce il naturale prolungamento della terra emersa e che pertanto si mantiene ad una profondità costante(di circa 200 metri, oppure al di là di tale limite, fin dove la profondità delle acque sovrastanti consente lo sfruttamento delle risorse naturali di dette regioni).

Tale diritto viene acquistato dallo Stato in modo automatico; si tratta comunque di un diritto a natura funzionale, cioè limitato al controllo o allo sfruttamento delle risorse della piattaforma


b)Problema della delimitazione tra Stati frontisti o contigui:

si è soliti ricorrere al criterio dell'equidistanza o ad accordi tra i diversi Stati in questione


c)Zona economica esclusiva: entro un limite di 200 m.m. dalla costa, è attribuito allo Stato costiero il controllo esclusivo su tutte le risorse economiche della zona, sia biologiche che minerali.

Spetta allo Stato costiero fissare la quantità massima di risorse ittiche sfruttabili.

Si tratta comunque di un DIRITTO FUNZIONALE: sono consentite soltanto quelle attività indispensabili allo sfruttamento e alla comunicazione.

Si può andare oltre alle 200 m.m., ma una parte del ricavo conseguito mediante lo sfruttamento del territorio situato oltre tale limite deve essere devoluto alla (costituenda) Autorità internazionale dei fondi marini


XXXII)IL MARE INTERNAZIONALE E L'AREA INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI


a)Problema: che cosa succede sul mare "internazionale"(cioè quegli spazi marini sottratti al controllo, totale o spaziale, di un singolo Stato)?

--->PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DEI MARI: tutti gli Stati hanno uguale diritto di trarre dal mare internazionale tutte le utilità che questo può offrire


b)Problema delle risorse del fondo marino internazionale(dichiarate, alla conferenza di Montego Bay, patrimonio dell'umanità):(NODULI DI MANGANESE)

due tesi:

I) II)

paesi non ancora economie avanzate

in grado di sfruttare

(terzo mondo)



finchè non si instaura sfruttamento

un regime internazionale unilaterale

gli Stati e le persone

devono astenersi dallo

sfruttare


SOLUZIONE(secondo l'Autore):

lo sfruttamento unilaterale è ammesso purchè svolto nell'interesse dell'umanità

(cioè per esempio devolvendo parte del ricavato alle

organizzazioni preposte all'assistenza e allo sviluppo...)



XXXIII)LA NAVIGAZIONE MARITTIMA


a)Ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere dello Stato di cui ha la nazionalità; quindi lo Stato di bandiera ha diritto all'esercizio esclusivo del potere di governo sulla comunità navale.

Eccezioni:


-La nave pirata (che commette atti di violenza...)può essere catturata da qualsiasi Stato


-in caso di guerra civile dello Stato costiero, questo può visitare e catturare anche in acque internazionali qualsiasi

nave che si proponga di recare aiuti agli insorti


(-una nave da guerra che incontra mercantile può fermarla solo se si presume che :

-la nave pratichi pirateria

-la nave pratichi tratta di schiavi

-nonostante l'apparenza la nave possieda la stessa bandiera della nave da guerra in questione)


-lo Stato costiero può, nella sua zona economica, esercitare tutti i poteri connessi alla regolamentazione dello sfruttamento delle risorse(in osservanza del principio funzionale in base al quale non sono giustificabili misure coercitive sproporzionate alle infrazioni commesse)


-le navi da guerra o adibite a servizi pubblici possono inseguire navi che hanno violato leggi dello Stato costiero, se:

l'inseguimento è iniziato in acque interne o contigue

l'inseguimento è stato continuo

l'inseguimento deve comunque cessare se la nave entra nel mare territoriale di un altro Stato


b)Ogni Stato fissa le condizioni per l'immatricolazione delle navi nei propri registri navali,ma deve esistere un legame SOSTANZIALE(alla proprietà della nave deve partecipare un sufficiente numero di cittadini dello Stato di bandiera).


XXXIV)LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO


a)Per quanto riguarda il diritto consuetudinario, non c'è ancora molto(ART: 192 Montego Bay: gli Stati hanno il dovere di proteggere e preservare l'ambiente marino)...

E' quindi necessario rifarsi alle convenzioni:

molti divieti che riguardano prevalentemente le navi;

chi può agire?

STATO DI BANDIERA + STATO COSTIERO


XXXV)GLI SPAZI AEREI E COSMICI


a)Due principi per aerei:


1)la sovranità dello Stato si estende allo Spazio atmosferico sovrastante il territorio e il mare territoriale


2)lo spazio sopra le terre e i mari internazionali è libero all'utilizzazione di tutti gli Stati

==>Sta' allo Stato regolare il sorvolo sopra il suo territorio, salvo il rispetto degli obblighi internazionali


b)Per quanto riguarda gli spazi cosmici, si ritiene che siano di tutti(quindi si verificheranno responsabilità solo in caso di incidenti)


c)Per quanto riguarda le risorse nello spazio (radiotrasmissione, satelliti...)l'unico limite esistente è quello del rispetto delle pari libertà altrui


XXXVI)LE REGIONI POLARI


(NORD--> ARTIDE,SUD--> ANTATRIDE)


a ) L'Antartide è un territorio internazionalizzato (Washington '59):

- interdizione per qualsiasi attività militare e nucleare

- è libera la ricerca scientifica e ogni forma di cooperazione con essa





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